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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 4836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4836 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21671 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Morelli e Luca Parrilo del Foro di Parte_1 P.IVA_1
Modena, indirizzi pec e Email_1 Email_2
-attore opponente -
CONTRO
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Giammusso del Foro di Caltanissetta, CP_1 P.IVA_2 indirizzo pec Email_3
- convenuto opposto-
Conclusioni:
Per l'attore opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice Istruttore designato, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, In via istruttoria: Senza alcuna inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova come articolati in sede di memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c., che di seguito si riportano: 1) Vero che è stata impossibilitata, fino al momento, Parte_1 causa mancato reperimento di alcuna banca o società disponibile ad acquistarli, a cedere, e conseguentemente monetizzare, i crediti oggetto del contratto di appalto relativo ai lavori eseguiti presso l'immobile di proprietà del Sig. , sito in Controparte_2 Caltanissetta, , cui fanno riferimento le fatture n. F1-S11/B del 24.8.2023 e F1-S20/B del 19.12.2023 emesse da Controparte_3 [...]
? 2) Vero che i suddetti crediti sono tuttora presenti sul cassetto fiscale di ? 3) Vero che l'operazione di cessione CP_1 Parte_1 dei crediti a deve ancora perfezionarsi e nulla è stato monetizzato ? Su tutti i capitoli si indica a teste la Sig.ra CP_4 [...] c/o In via principale e nel merito: - accertata la veridicità delle asserzioni attoree, dichiarare nullo, invalido, Tes_1 Parte_1 illegittimo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo R.G. n. 11281/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 8.4.2024, conseguentemente revocarlo per tutte le motivazioni di cui in premessa;
- dichiarare in ogni caso non dovute da parte della odierna opponente le somme intimate dalla ricorrente nel summenzionato decreto ingiuntivo, limitando eventualmente l'obbligazione in capo all'opponente all'importo che risulterà dovuto all'esito dell'esperita istruttoria;
In ogni caso: - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, con richiesta di distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”. Per la convenuta opposta: “VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE Reiectis adversis. - Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per i motivi di cui al punto V della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta;
in subordine, concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma non contestata di € 18.198,41; - Ritenere e dichiarare nulla, inammissibile ed improponibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5343/2024 proposta da per i motivi di cui al punto I della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta. Nel merito: - Parte_1 Rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5343/2024 proposta da ritenendo e dichiarando nulla e Parte_1 inefficace la clausola contenuta nell'art. 4 del contratto concluso inter partes per i motivi di cui al punto II della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare totalmente il decreto ingiuntivo opposto. - In subordine, rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5343/2024 proposta da ritenendo e dichiarando fittiziamente avverata la condizione Parte_1 potestativa mista ai sensi dell'art. 1359 c.c. per i motivi di cui al punto III della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare totalmente il decreto ingiuntivo opposto. - Rigettare l'opposizione proposta anche sotto il profilo del quantum dovuto, per i motivi di cui al punto IV della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare totalmente il decreto ingiuntivo opposto. - In subordine, ritenere e dichiarare che era (ed è) obbligata al pagamento nei confronti di della somma di € Parte_1 CP_1 21.692,13, iva compresa, quale corrispettivi per i lavori a quest'ultima subappaltati dall'opponente e correttamente eseguiti presso l'immobile di proprietà del sig. , sito in Caltanissetta (CL), C/da Prestianni s.n., e per l'effetto, condannare, Controparte_2 al pagamento in favore di della predetta somma di € 21.692,13, iva compresa, o di quell'altra minor somma Parte_1 CP_1 che dovesse essere ritenuta dovuta, oltre gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo. - Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”. Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27/05/2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5343/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 15/04/2024 a favore di per l'importo di euro 21.692,13, oltre interessi e spese della procedura monitoria, CP_1 portato dalle fatture n. FI-S11/B del 24/08/2023 e FI-S20/B del 19/12/2023 emesse a titolo di corrispettivo per la fornitura e posa di impianti di efficientamento energetico presso l'immobile di proprietà del committente . Controparte_2
Parte opponente, quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) in qualità di Parte_1
General Contractor, stipulò un contratto di appalto con il , avente ad oggetto opere di CP_2 efficientamento energetico - rientranti nel c.d. Superbonus 110% - da eseguirsi presso l'immobile di proprietà di quest'ultimo a Caltanissetta;
b) B-110 e il concordarono, come modalità di CP_2 pagamento, lo sconto in fattura di cui all'art 119 del DL 34/2020, in base al quale la società opponente invece di ricevere a titolo di corrispettivo denaro liquido avrebbe ricevuto la cessione dei crediti maturati dal committente, da monetizzare tramite il sistema bancario;
c) in data 28/09/2022, Parte_1 stipulò con un contratto di subappalto avente ad oggetto la fornitura e la posa di un CP_1 impianto fotovoltaico da 6,08 kWp e la fornitura e la posa di un impianto di accumulo elettrico da 10
kWh presso l'immobile del committente;
c) alla clausola n. 4 del contratto di subappalto, le CP_2 parti concordarono che avrebbe versato a i corrispettivi a quest'ultima spettanti entro il Pt_1 CP_1 termine di 5 giorni dalla data in cui la società opponente avrebbe ricevuto il pagamento dei crediti ceduti dal committente principale;
d) la somma ingiunta non è a tutt'oggi esigibile in quanto a seguito del blocco operato dagli istituti di credito relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal c.d.
non ottenne il pagamento di nessun credito relativo al cantiere oggetto del contratto Parte_2 Pt_1 di subappalto, neanche a seguito dell'avvio della successiva operazione di cartolarizzazione;
e) peraltro, il corrispettivo pattuito dalle parti pari ad euro 18.198,41 iva inclusa deve intendersi quale prezzo pattuito a corpo e chiuso a forfait e, ai sensi del successivo art. 5, non può essere assoggettato a revisione in quanto fisso ed invariabile;
f) da ultimo, la società ingiungente non ha prodotto in giudizio alcuna prova relativa al diverso accordo raggiunto in corso d'opera e dal quale sarebbe scaturito un aumento dei corrispettivi rispetto a quelli pattuiti con il contratto di subappalto.
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - di dichiarare nullo, invalido, illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo;
- di limitare l'obbligazione di pagamento in
2 capo a a quanto accertato in seguito all'istruttoria; - di distrarre le spese del presente giudizio in Pt_1 favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.
Si è costituita tempestivamente in giudizio in data 03/09/2024, allegando sinteticamente CP_1 che: a) stipulò in data 26/09/2022 un contratto di appalto con Parte_1 Controparte_2 avente ad oggetto lavori di riqualificazione energetica dell'immobile rientranti nel c.d. Superbonus
110%; b) B-110 agì in qualità di General Contractor e pattuì con il committente principale che il pagamento delle proprie spettanze sarebbe avvenuto mediante la cessione dei crediti fiscali che il avrebbe maturato fino a un importo massimo pari al 100% del corrispettivo dovuto;
c) in CP_2 data 28/09/2022, B-110 subappaltò alla società i lavori di fornitura e posa di un impianto CP_1 fotovoltaico da 6,08 kWp e di un impianto di accumulo elettrico da 10 kWh presso l'immobile del committente principale, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad euro 18.198,41 iva inclusa;
d) nel corso dell'esecuzione delle opere, le parti concordarono una modifica del progetto, accettata dal committente e dal Direttore Lavori, con variazione in aumento della potenza del sistema di accumulo da 10kWh a 15 kWh da cui scaturì anche un aumento del corrispettivo che venne portato ad euro
21.692,13 iva inclusa;
e) procedette subito con l'installazione dell'impianto fotovoltaico, tanto CP_1 che in data 30/09/2022 il Direttore Lavori redasse il primo SAL rispetto al quale la società opposta emise la fattura n. FI-S11/B del 24/08/2023 pari ad euro 9.753,26, iva inclusa;
f) completò CP_1 anche le altre lavorazioni pattuite e, in data 16/12/2023, vennero completate anche le opere da parte degli altri subappaltatori con asseverazione redatta dal Direttore Lavori in data 12/02/2024; g) la subappaltatrice emise, conseguenzialmente, la seconda fattura FI-S20/B del 19/12/2023 pari ad euro
11.938,87; h) nonostante i solleciti di pagamento, non versò a i corrispettivi dovuti. Pt_1 CP_1
Alla luce delle suddette allegazioni, ha concluso chiedendo: - di rigettare l'opposizione in CP_1 quanto nulla, inammissibile ed improponibile e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- di rigettare l'opposizione dichiarando nulla la clausola di cui all'art 4 del contratto di subappalto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, di rigettare l'opposizione dichiarando fittiziamente avverata la clausola di cui all'art 4 ai sensi dell'art 1359 cc e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- di rigettare l'opposizione anche sotto il profilo del quantum debeatur;
- di dichiarare B-110 obbligata al pagamento nei confronti di della somma pari ad euro 21.692,13 iva inclusa e per l'effetto CP_1 condannare la società opponente al pagamento della suddetta somma in favore dell'opposta.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
3 Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti.
Fissata udienza di rimessione in decisione sono stati assegnati i termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 cpc.
1. In via preliminare, parte opposta ha allegato, nella comparsa di costituzione e risposta, l'inesistenza della procura alle liti di assumendo che la firma posta in calce dal legale rappresentante Pt_1 dell'appaltatrice non fosse né olografa, né tantomeno digitale.
Tale eccezione – da qualificare al più come nullità della procura perché la stessa è presente nel fascicolo telematico e contiene un esatto riferimento al soggetto che può rappresentare la società – tralascia di considerare che, con la memoria integrativa n. 1, B-110 ha provveduto al deposito di una nuova procura recante - in questo caso - la firma del legale rappresentante dell'opponente.
Si ricorda, che, ai sensi dell'art. 182 comma 2 cpc, il giudice che ravvisi un difetto di rappresentanza consistente nella nullità, inesistenza o mancanza della procura alle liti, può assegnare un termine perentorio alle parti affinché queste sanino il vizio.
L'osservanza del termine fa salvi tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda a partire dalla prima notificazione.
Nel caso in esame, B-110 ha provveduto spontaneamente con il primo atto utile (ossia con la memoria integrativa ex art. 171 ter n.1) a sanare il vizio e a depositare una procura valida recante la firma del legale rappresentante, con salvezza – come detto – di tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
L'eccezione deve pertanto essere rigettata.
2. La parte ingiungente in qualità di subappaltatrice, sin dalla procedura monitoria, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte di delle fatture n. FI-S11/B del 24/08/2023 e n. FI-S20/B Parte_1 del 19/12/2023 emesse in esito all'esecuzione, presso l'immobile del committente principale
, delle opere di efficientamento energetico commissionate sia con il contratto di subappalto CP_2 stipulato tra le parti in data 28/09/2022, sia con la variante in corso d'opera – avallata anche dal committente principale e dal Direttore Lavori - relativa alla modifica della potenza energetica dell'impianto d'accumulo da 10 kWh a 15 kWh.
La subappaltatrice ha allegato specificatamente di aver realizzato le opere commissionate da CP_1
ossia la fornitura e la posa di un impianto fotovoltaico da 6,08 kWp e di un impianto di Pt_1 accumulo elettrico da 15 kWh presso l'immobile del committente principale, come peraltro asseverato dal Direttore Lavori nell'ambito dei due SAL emessi (doc.
5-6 fasc. monitorio), e di non aver mai
4 ricevuto il pagamento dei corrispettivi pattuiti pari ad euro 21.692,13 iva inclusa, portati dalle fatture n.
FI-S11/B del 24/08/2023 e n. FI-S20/B del 19/12/2023.
La parte opponente - che non ha contestato nè la sussistenza della fonte negoziale, né l'esecuzione delle opere da parte della società subappaltatrice - si è limitata ad allegare, in primo luogo, entro il termine delle preclusioni assertive, che, ai sensi della clausola 4 del contratto di subappalto, il credito della subappaltatrice non è esigibile.
Nello specifico, secondo la prospettazione attorea, l'inesigibilità del credito deriva dal fatto che B-110
– in seguito al blocco generalizzato operato dagli istituti bancari – non ha ancora ricevuto la liquidazione dei crediti fiscali ceduti dal committente principale e che neanche la successiva operazione di cartolarizzazione avviata ha a tutt'oggi avuto esito positivo
Orbene, la clausola 4 prevede che “Il corrispettivo sarà pagato all'impresa entro il termine di 5 giorni dalla data in cui riceverà il pagamento della cessione del credito d'imposta corrisposto dai Pt_1 beneficiari per l'esecuzione del contratto di appalto”
Il contenuto letterale della pattuizione e la collocazione della stessa portano ad escludere che l'evento del “pagamento della cessione del credito di imposta” configuri una vera e propria condizione ovvero un termine di efficacia e porta, al contrario, a ritenere che, con tale clausola, le parti avessero voluto disciplinare esclusivamente il tempo del pagamento.
Né in tale clausola, né nelle ulteriori clausole, né negli allegati al contratto, viene espressamente subordinata l'efficacia del contratto – il quale ha prodotto effetti dalla data della sottoscrizione attesa l'attività svolta e non contestata da parte attorea - al verificarsi “ del pagamento della cessione del credito d'imposta corrisposto dai beneficiari per l'esecuzione del contratto di appalto”, nè tantomeno viene previsto che la monetizzazione del credito di imposta costituisca una condizione per l'insorgere del diritto al compenso.
Tale interpretazione delle clausole contrattuali si reputa incompatibile con la previsione di una condizione, elemento accessorio dei contratti che si caratterizza per l'incertezza in ordine all'insorgere del diritto al corrispettivo, ma appare per l'appunto significativa della volontà delle parti di correlare soltanto il tempo dell'adempimento all'evento futuro sopra indicato.
A ciò deve aggiungersi che è fatto pacifico, non contestato a norma dell'art. 115 c.p.c., che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di subappalto: trattasi, quindi, di contratto tipico, a prestazione corrispettive, in cui il subappaltatore assume a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi propri l'obbligazione di eseguire, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del sub committente,
l'esecuzione di determinate opere pattuite.
5 Si è, quindi, al cospetto di un contratto che prevede obbligazioni corrispettive certe e determinate dalle parti: l'esecuzione delle opere da parte della subappaltatrice fa sorgere il diritto a ricevere il pagamento dei corrispettivi pattuiti, poiché la loro corresponsione – per la natura del contratto stipulato tra le parti
- non può essere subordinata all'avverarsi di alcun evento aleatorio.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte: (Sez. 2 - , Ordinanza n. 12115 del 06/05/2024 (Rv. 671487 -
01): “Il contratto d'appalto prevede la prestazione di un'opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso pagamento di un corrispettivo, cosicché, ove dalle emergenze di causa non consti che le parti, nonostante il nomen iuris, abbiano inteso concludere un contratto atipico aleatorio, l'espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata escludendo che all'appaltatore possa essere negato il diritto al corrispettivo, ove abbia adempiuto alla propria obbligazione”
Alla stregua dei formulati rilievi, la controversia va risolta in applicazione delle regole stabilite dall'art. 1183 c.c.: a) in caso di termine pattuito sine die termine spetta al giudice stabilire un termine per l'adempimento tenendo conto della natura del contratto e della qualità delle parti, senza parti, senza necessità di proposizione da parte del creditore di una domanda autonoma, in quanto ritenuta implicita nella domanda di condanna al pagamento (cfr. Cass.civ. II, 21 maggio 2001 n.6909 in un caso di corrispettivo di contratto di appalto dipendente dall'erogazione di un contributo da parte di un terzo); b) anche qualora manchi la previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, la parte adempiente non è sempre onerata dell'obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 cod. civ. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 cod. civ, ma in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (Cass. civ. II, 27 gennaio 2003 n.1149).
Sennonchè, il termine di adempimento può considerarsi, nel caso di specie, ormai spirato, tenuto conto della natura del contratto di subappalto, del notevole tempo ormai trascorso (fine 2023) dal completamento delle opere eseguite e non contestate dalla sub committente, nonché della data della emissione delle fatture da parte della società subappaltatrice.
Sul punto, quindi, non vi sono motivi per discostarsi dalla recente Ordinanza n. 4037/2025 emessa in composizione collegiale dal Tribunale di Milano, sez. VII civile: “ (…) osserva al riguardo il Collegio che la sopra riportata clausola n. 4 dei contratti di subappalto inter partes (interpretata secondo i comuni criteri ermeneutici previsti negli artt. 1362 e ss c.c.) sembra da intendere come clausola volta alla fissazione di un termine per l'adempimento (non essendovi elementi per ritenere che le parti
6 abbiano concluso contratti aleatori) e che il termine previsto risulta sostanzialmente indeterminato e, almeno in parte, rimesso alla iniziativa e alla volontà del subcommittente/debitore, con la conseguenza che nel caso concreto spetterebbe al giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la determinazione di un termine congruo per l'adempimento (termine che, ad una sommaria valutazione propria del presente procedimento, non può che ritenersi ormai elasso, trattandosi di lavori conclusi al più tardi nel novembre 2023, secondo quanto risulta dalle fatture emesse dalla ).”. Pt_1
Parte opponente ha, in secondo luogo, contestato l'esistenza di un accordo modificativo del Pt_1 progetto originario, raggiunto in corso d'opera con , in forza del quale le parti avrebbero CP_1 pattuito la fornitura e posa di un sistema di accumulo più potente (non più da 10 kWh bensì da15 kWh), da cui derivò un aumento del corrispettivo spettante a , ora pari ad euro 21.692,13 iva inclusa. CP_1
In particolare, ha allegato che, ai sensi delle clausole n. 4 e n. 5 del contratto, il corrispettivo - Pt_1 pari ad euro 18.198,41 iva inclusa - fosse stato pattuito a corpo, fisso e invariabile, non assoggettabile ad alcuna revisione, con espressa rinuncia da parte di al disposto dell'art 1664 c.c. CP_1
Tale contestazione sulla mancanza di un accordo su una opera in variante appare del tutto contrastante con quanto allegato da sulla impossibilità di monetizzare il credito fiscale relativo al Pt_1 corrispettivo del committente solo per il fatto del “generalizzato blocco operato dal CP_2 sistema bancario su questo tipo di cessioni”.
Difatti, da un lato, non viene contestato specificamente l'accordo a monte con il committente per la variante in corso d'opera del progetto;
dall'altro, l'appaltatrice ha espressamente ammesso di aver già incamerato, in relazione all'appalto di cui si discute, i relativi crediti fiscali derivanti dall'applicato meccanismo del cd. sconto in fattura, avendo dedotto che, onde ottenere la liquidazione dei crediti presenti sul proprio cassetto fiscale, si è vista costretta a rivolgersi a una società di cartolarizzazione
(“tale , ma la relativa operazione non si è ancora conclusa positivamente”) CP_4
Pur ritenendo dirimente quanto esposto in punto di pagamento del corrispettivo da parte del committente alla appaltatrice la circostanza per cui le parti abbiano pattuito contrattualmente un Pt_1 corrispettivo a corpo non esclude, che, in corso d'opera, per ragioni legate ad una esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni, possano essere eseguite opere in variante a norma dell'art. 1660 c.c.
Dalle allegazioni assertive e istruttorie di parte opposta emerge come la modifica della potenza dell'impianto di accumulo da 10 kWh a 15 kWh e, quindi, l'opera in variante, fosse determinata proprio da esigenze legate ad una corretta esecuzione dell'impianto del committente principale, il quale, come già specificato, corrispose il pagamento dell'opera (mediante la cessione del credito fiscale) senza contestare alcunchè sulla modifica in corso d'opera.
7 Da ultimo, non può portare ad escludere il pagamento del credito per la variante neppure la clausola n.
9, la quale statuisce che “Eventuali variazioni rispetto al Progetto dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti e, per quanto di competenza, autorizzate dal Direttore dei Lavori e rispetto ad esse le parti si impegnano ad operare in corenza con quanto previsto all'art. 12 del Contratto di Appalto”.
Difatti, oltre alla ricezione dell'opera dal committente finale con relativo pagamento anche dell'opera in variante senza la prova di contestazioni, l'esecuzione della stessa e l'autorizzazione della direzione lavori è il presupposto dell'emissione dai SAL asseverati dal Direttore Lavori (doc.
5-6 fasc. monitorio), dal quale emerge che il sistema di accumulo fornito e posato da avesse una CP_1 potenza superiore (15 kWh) rispetto a quella contrattualmente pattuita (10 kWh).
Si ricorda che Direttore Lavori è soggetto terzo rispetto alle parti in causa, dotato di poteri di asseverazione e certificazione nell'ambito degli appalti sottoposti alla disciplina del C.d. Superbonus, i cui SAL, peraltro, non sono stati specificatamente da B-110 entro il termine delle preclusioni assertive.
3. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo confermato, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione applicabile, attesa la natura documentale della causa.
PQM
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5343/2024 del 15/04/2024 in favore di che CP_1 acquista definitivamente efficacia esecutiva;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in Parte_1 euro 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 14 giugno 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Morelli e Luca Parrilo del Foro di Parte_1 P.IVA_1
Modena, indirizzi pec e Email_1 Email_2
-attore opponente -
CONTRO
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Giammusso del Foro di Caltanissetta, CP_1 P.IVA_2 indirizzo pec Email_3
- convenuto opposto-
Conclusioni:
Per l'attore opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice Istruttore designato, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, In via istruttoria: Senza alcuna inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova come articolati in sede di memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c., che di seguito si riportano: 1) Vero che è stata impossibilitata, fino al momento, Parte_1 causa mancato reperimento di alcuna banca o società disponibile ad acquistarli, a cedere, e conseguentemente monetizzare, i crediti oggetto del contratto di appalto relativo ai lavori eseguiti presso l'immobile di proprietà del Sig. , sito in Controparte_2 Caltanissetta, , cui fanno riferimento le fatture n. F1-S11/B del 24.8.2023 e F1-S20/B del 19.12.2023 emesse da Controparte_3 [...]
? 2) Vero che i suddetti crediti sono tuttora presenti sul cassetto fiscale di ? 3) Vero che l'operazione di cessione CP_1 Parte_1 dei crediti a deve ancora perfezionarsi e nulla è stato monetizzato ? Su tutti i capitoli si indica a teste la Sig.ra CP_4 [...] c/o In via principale e nel merito: - accertata la veridicità delle asserzioni attoree, dichiarare nullo, invalido, Tes_1 Parte_1 illegittimo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo R.G. n. 11281/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 8.4.2024, conseguentemente revocarlo per tutte le motivazioni di cui in premessa;
- dichiarare in ogni caso non dovute da parte della odierna opponente le somme intimate dalla ricorrente nel summenzionato decreto ingiuntivo, limitando eventualmente l'obbligazione in capo all'opponente all'importo che risulterà dovuto all'esito dell'esperita istruttoria;
In ogni caso: - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, con richiesta di distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”. Per la convenuta opposta: “VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE Reiectis adversis. - Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per i motivi di cui al punto V della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta;
in subordine, concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma non contestata di € 18.198,41; - Ritenere e dichiarare nulla, inammissibile ed improponibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5343/2024 proposta da per i motivi di cui al punto I della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta. Nel merito: - Parte_1 Rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5343/2024 proposta da ritenendo e dichiarando nulla e Parte_1 inefficace la clausola contenuta nell'art. 4 del contratto concluso inter partes per i motivi di cui al punto II della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare totalmente il decreto ingiuntivo opposto. - In subordine, rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5343/2024 proposta da ritenendo e dichiarando fittiziamente avverata la condizione Parte_1 potestativa mista ai sensi dell'art. 1359 c.c. per i motivi di cui al punto III della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare totalmente il decreto ingiuntivo opposto. - Rigettare l'opposizione proposta anche sotto il profilo del quantum dovuto, per i motivi di cui al punto IV della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare totalmente il decreto ingiuntivo opposto. - In subordine, ritenere e dichiarare che era (ed è) obbligata al pagamento nei confronti di della somma di € Parte_1 CP_1 21.692,13, iva compresa, quale corrispettivi per i lavori a quest'ultima subappaltati dall'opponente e correttamente eseguiti presso l'immobile di proprietà del sig. , sito in Caltanissetta (CL), C/da Prestianni s.n., e per l'effetto, condannare, Controparte_2 al pagamento in favore di della predetta somma di € 21.692,13, iva compresa, o di quell'altra minor somma Parte_1 CP_1 che dovesse essere ritenuta dovuta, oltre gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo. - Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”. Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27/05/2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5343/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 15/04/2024 a favore di per l'importo di euro 21.692,13, oltre interessi e spese della procedura monitoria, CP_1 portato dalle fatture n. FI-S11/B del 24/08/2023 e FI-S20/B del 19/12/2023 emesse a titolo di corrispettivo per la fornitura e posa di impianti di efficientamento energetico presso l'immobile di proprietà del committente . Controparte_2
Parte opponente, quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) in qualità di Parte_1
General Contractor, stipulò un contratto di appalto con il , avente ad oggetto opere di CP_2 efficientamento energetico - rientranti nel c.d. Superbonus 110% - da eseguirsi presso l'immobile di proprietà di quest'ultimo a Caltanissetta;
b) B-110 e il concordarono, come modalità di CP_2 pagamento, lo sconto in fattura di cui all'art 119 del DL 34/2020, in base al quale la società opponente invece di ricevere a titolo di corrispettivo denaro liquido avrebbe ricevuto la cessione dei crediti maturati dal committente, da monetizzare tramite il sistema bancario;
c) in data 28/09/2022, Parte_1 stipulò con un contratto di subappalto avente ad oggetto la fornitura e la posa di un CP_1 impianto fotovoltaico da 6,08 kWp e la fornitura e la posa di un impianto di accumulo elettrico da 10
kWh presso l'immobile del committente;
c) alla clausola n. 4 del contratto di subappalto, le CP_2 parti concordarono che avrebbe versato a i corrispettivi a quest'ultima spettanti entro il Pt_1 CP_1 termine di 5 giorni dalla data in cui la società opponente avrebbe ricevuto il pagamento dei crediti ceduti dal committente principale;
d) la somma ingiunta non è a tutt'oggi esigibile in quanto a seguito del blocco operato dagli istituti di credito relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal c.d.
non ottenne il pagamento di nessun credito relativo al cantiere oggetto del contratto Parte_2 Pt_1 di subappalto, neanche a seguito dell'avvio della successiva operazione di cartolarizzazione;
e) peraltro, il corrispettivo pattuito dalle parti pari ad euro 18.198,41 iva inclusa deve intendersi quale prezzo pattuito a corpo e chiuso a forfait e, ai sensi del successivo art. 5, non può essere assoggettato a revisione in quanto fisso ed invariabile;
f) da ultimo, la società ingiungente non ha prodotto in giudizio alcuna prova relativa al diverso accordo raggiunto in corso d'opera e dal quale sarebbe scaturito un aumento dei corrispettivi rispetto a quelli pattuiti con il contratto di subappalto.
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - di dichiarare nullo, invalido, illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo;
- di limitare l'obbligazione di pagamento in
2 capo a a quanto accertato in seguito all'istruttoria; - di distrarre le spese del presente giudizio in Pt_1 favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.
Si è costituita tempestivamente in giudizio in data 03/09/2024, allegando sinteticamente CP_1 che: a) stipulò in data 26/09/2022 un contratto di appalto con Parte_1 Controparte_2 avente ad oggetto lavori di riqualificazione energetica dell'immobile rientranti nel c.d. Superbonus
110%; b) B-110 agì in qualità di General Contractor e pattuì con il committente principale che il pagamento delle proprie spettanze sarebbe avvenuto mediante la cessione dei crediti fiscali che il avrebbe maturato fino a un importo massimo pari al 100% del corrispettivo dovuto;
c) in CP_2 data 28/09/2022, B-110 subappaltò alla società i lavori di fornitura e posa di un impianto CP_1 fotovoltaico da 6,08 kWp e di un impianto di accumulo elettrico da 10 kWh presso l'immobile del committente principale, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad euro 18.198,41 iva inclusa;
d) nel corso dell'esecuzione delle opere, le parti concordarono una modifica del progetto, accettata dal committente e dal Direttore Lavori, con variazione in aumento della potenza del sistema di accumulo da 10kWh a 15 kWh da cui scaturì anche un aumento del corrispettivo che venne portato ad euro
21.692,13 iva inclusa;
e) procedette subito con l'installazione dell'impianto fotovoltaico, tanto CP_1 che in data 30/09/2022 il Direttore Lavori redasse il primo SAL rispetto al quale la società opposta emise la fattura n. FI-S11/B del 24/08/2023 pari ad euro 9.753,26, iva inclusa;
f) completò CP_1 anche le altre lavorazioni pattuite e, in data 16/12/2023, vennero completate anche le opere da parte degli altri subappaltatori con asseverazione redatta dal Direttore Lavori in data 12/02/2024; g) la subappaltatrice emise, conseguenzialmente, la seconda fattura FI-S20/B del 19/12/2023 pari ad euro
11.938,87; h) nonostante i solleciti di pagamento, non versò a i corrispettivi dovuti. Pt_1 CP_1
Alla luce delle suddette allegazioni, ha concluso chiedendo: - di rigettare l'opposizione in CP_1 quanto nulla, inammissibile ed improponibile e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- di rigettare l'opposizione dichiarando nulla la clausola di cui all'art 4 del contratto di subappalto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, di rigettare l'opposizione dichiarando fittiziamente avverata la clausola di cui all'art 4 ai sensi dell'art 1359 cc e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- di rigettare l'opposizione anche sotto il profilo del quantum debeatur;
- di dichiarare B-110 obbligata al pagamento nei confronti di della somma pari ad euro 21.692,13 iva inclusa e per l'effetto CP_1 condannare la società opponente al pagamento della suddetta somma in favore dell'opposta.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
3 Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti.
Fissata udienza di rimessione in decisione sono stati assegnati i termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 cpc.
1. In via preliminare, parte opposta ha allegato, nella comparsa di costituzione e risposta, l'inesistenza della procura alle liti di assumendo che la firma posta in calce dal legale rappresentante Pt_1 dell'appaltatrice non fosse né olografa, né tantomeno digitale.
Tale eccezione – da qualificare al più come nullità della procura perché la stessa è presente nel fascicolo telematico e contiene un esatto riferimento al soggetto che può rappresentare la società – tralascia di considerare che, con la memoria integrativa n. 1, B-110 ha provveduto al deposito di una nuova procura recante - in questo caso - la firma del legale rappresentante dell'opponente.
Si ricorda, che, ai sensi dell'art. 182 comma 2 cpc, il giudice che ravvisi un difetto di rappresentanza consistente nella nullità, inesistenza o mancanza della procura alle liti, può assegnare un termine perentorio alle parti affinché queste sanino il vizio.
L'osservanza del termine fa salvi tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda a partire dalla prima notificazione.
Nel caso in esame, B-110 ha provveduto spontaneamente con il primo atto utile (ossia con la memoria integrativa ex art. 171 ter n.1) a sanare il vizio e a depositare una procura valida recante la firma del legale rappresentante, con salvezza – come detto – di tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
L'eccezione deve pertanto essere rigettata.
2. La parte ingiungente in qualità di subappaltatrice, sin dalla procedura monitoria, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte di delle fatture n. FI-S11/B del 24/08/2023 e n. FI-S20/B Parte_1 del 19/12/2023 emesse in esito all'esecuzione, presso l'immobile del committente principale
, delle opere di efficientamento energetico commissionate sia con il contratto di subappalto CP_2 stipulato tra le parti in data 28/09/2022, sia con la variante in corso d'opera – avallata anche dal committente principale e dal Direttore Lavori - relativa alla modifica della potenza energetica dell'impianto d'accumulo da 10 kWh a 15 kWh.
La subappaltatrice ha allegato specificatamente di aver realizzato le opere commissionate da CP_1
ossia la fornitura e la posa di un impianto fotovoltaico da 6,08 kWp e di un impianto di Pt_1 accumulo elettrico da 15 kWh presso l'immobile del committente principale, come peraltro asseverato dal Direttore Lavori nell'ambito dei due SAL emessi (doc.
5-6 fasc. monitorio), e di non aver mai
4 ricevuto il pagamento dei corrispettivi pattuiti pari ad euro 21.692,13 iva inclusa, portati dalle fatture n.
FI-S11/B del 24/08/2023 e n. FI-S20/B del 19/12/2023.
La parte opponente - che non ha contestato nè la sussistenza della fonte negoziale, né l'esecuzione delle opere da parte della società subappaltatrice - si è limitata ad allegare, in primo luogo, entro il termine delle preclusioni assertive, che, ai sensi della clausola 4 del contratto di subappalto, il credito della subappaltatrice non è esigibile.
Nello specifico, secondo la prospettazione attorea, l'inesigibilità del credito deriva dal fatto che B-110
– in seguito al blocco generalizzato operato dagli istituti bancari – non ha ancora ricevuto la liquidazione dei crediti fiscali ceduti dal committente principale e che neanche la successiva operazione di cartolarizzazione avviata ha a tutt'oggi avuto esito positivo
Orbene, la clausola 4 prevede che “Il corrispettivo sarà pagato all'impresa entro il termine di 5 giorni dalla data in cui riceverà il pagamento della cessione del credito d'imposta corrisposto dai Pt_1 beneficiari per l'esecuzione del contratto di appalto”
Il contenuto letterale della pattuizione e la collocazione della stessa portano ad escludere che l'evento del “pagamento della cessione del credito di imposta” configuri una vera e propria condizione ovvero un termine di efficacia e porta, al contrario, a ritenere che, con tale clausola, le parti avessero voluto disciplinare esclusivamente il tempo del pagamento.
Né in tale clausola, né nelle ulteriori clausole, né negli allegati al contratto, viene espressamente subordinata l'efficacia del contratto – il quale ha prodotto effetti dalla data della sottoscrizione attesa l'attività svolta e non contestata da parte attorea - al verificarsi “ del pagamento della cessione del credito d'imposta corrisposto dai beneficiari per l'esecuzione del contratto di appalto”, nè tantomeno viene previsto che la monetizzazione del credito di imposta costituisca una condizione per l'insorgere del diritto al compenso.
Tale interpretazione delle clausole contrattuali si reputa incompatibile con la previsione di una condizione, elemento accessorio dei contratti che si caratterizza per l'incertezza in ordine all'insorgere del diritto al corrispettivo, ma appare per l'appunto significativa della volontà delle parti di correlare soltanto il tempo dell'adempimento all'evento futuro sopra indicato.
A ciò deve aggiungersi che è fatto pacifico, non contestato a norma dell'art. 115 c.p.c., che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di subappalto: trattasi, quindi, di contratto tipico, a prestazione corrispettive, in cui il subappaltatore assume a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi propri l'obbligazione di eseguire, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del sub committente,
l'esecuzione di determinate opere pattuite.
5 Si è, quindi, al cospetto di un contratto che prevede obbligazioni corrispettive certe e determinate dalle parti: l'esecuzione delle opere da parte della subappaltatrice fa sorgere il diritto a ricevere il pagamento dei corrispettivi pattuiti, poiché la loro corresponsione – per la natura del contratto stipulato tra le parti
- non può essere subordinata all'avverarsi di alcun evento aleatorio.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte: (Sez. 2 - , Ordinanza n. 12115 del 06/05/2024 (Rv. 671487 -
01): “Il contratto d'appalto prevede la prestazione di un'opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso pagamento di un corrispettivo, cosicché, ove dalle emergenze di causa non consti che le parti, nonostante il nomen iuris, abbiano inteso concludere un contratto atipico aleatorio, l'espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata escludendo che all'appaltatore possa essere negato il diritto al corrispettivo, ove abbia adempiuto alla propria obbligazione”
Alla stregua dei formulati rilievi, la controversia va risolta in applicazione delle regole stabilite dall'art. 1183 c.c.: a) in caso di termine pattuito sine die termine spetta al giudice stabilire un termine per l'adempimento tenendo conto della natura del contratto e della qualità delle parti, senza parti, senza necessità di proposizione da parte del creditore di una domanda autonoma, in quanto ritenuta implicita nella domanda di condanna al pagamento (cfr. Cass.civ. II, 21 maggio 2001 n.6909 in un caso di corrispettivo di contratto di appalto dipendente dall'erogazione di un contributo da parte di un terzo); b) anche qualora manchi la previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, la parte adempiente non è sempre onerata dell'obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 cod. civ. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 cod. civ, ma in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (Cass. civ. II, 27 gennaio 2003 n.1149).
Sennonchè, il termine di adempimento può considerarsi, nel caso di specie, ormai spirato, tenuto conto della natura del contratto di subappalto, del notevole tempo ormai trascorso (fine 2023) dal completamento delle opere eseguite e non contestate dalla sub committente, nonché della data della emissione delle fatture da parte della società subappaltatrice.
Sul punto, quindi, non vi sono motivi per discostarsi dalla recente Ordinanza n. 4037/2025 emessa in composizione collegiale dal Tribunale di Milano, sez. VII civile: “ (…) osserva al riguardo il Collegio che la sopra riportata clausola n. 4 dei contratti di subappalto inter partes (interpretata secondo i comuni criteri ermeneutici previsti negli artt. 1362 e ss c.c.) sembra da intendere come clausola volta alla fissazione di un termine per l'adempimento (non essendovi elementi per ritenere che le parti
6 abbiano concluso contratti aleatori) e che il termine previsto risulta sostanzialmente indeterminato e, almeno in parte, rimesso alla iniziativa e alla volontà del subcommittente/debitore, con la conseguenza che nel caso concreto spetterebbe al giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la determinazione di un termine congruo per l'adempimento (termine che, ad una sommaria valutazione propria del presente procedimento, non può che ritenersi ormai elasso, trattandosi di lavori conclusi al più tardi nel novembre 2023, secondo quanto risulta dalle fatture emesse dalla ).”. Pt_1
Parte opponente ha, in secondo luogo, contestato l'esistenza di un accordo modificativo del Pt_1 progetto originario, raggiunto in corso d'opera con , in forza del quale le parti avrebbero CP_1 pattuito la fornitura e posa di un sistema di accumulo più potente (non più da 10 kWh bensì da15 kWh), da cui derivò un aumento del corrispettivo spettante a , ora pari ad euro 21.692,13 iva inclusa. CP_1
In particolare, ha allegato che, ai sensi delle clausole n. 4 e n. 5 del contratto, il corrispettivo - Pt_1 pari ad euro 18.198,41 iva inclusa - fosse stato pattuito a corpo, fisso e invariabile, non assoggettabile ad alcuna revisione, con espressa rinuncia da parte di al disposto dell'art 1664 c.c. CP_1
Tale contestazione sulla mancanza di un accordo su una opera in variante appare del tutto contrastante con quanto allegato da sulla impossibilità di monetizzare il credito fiscale relativo al Pt_1 corrispettivo del committente solo per il fatto del “generalizzato blocco operato dal CP_2 sistema bancario su questo tipo di cessioni”.
Difatti, da un lato, non viene contestato specificamente l'accordo a monte con il committente per la variante in corso d'opera del progetto;
dall'altro, l'appaltatrice ha espressamente ammesso di aver già incamerato, in relazione all'appalto di cui si discute, i relativi crediti fiscali derivanti dall'applicato meccanismo del cd. sconto in fattura, avendo dedotto che, onde ottenere la liquidazione dei crediti presenti sul proprio cassetto fiscale, si è vista costretta a rivolgersi a una società di cartolarizzazione
(“tale , ma la relativa operazione non si è ancora conclusa positivamente”) CP_4
Pur ritenendo dirimente quanto esposto in punto di pagamento del corrispettivo da parte del committente alla appaltatrice la circostanza per cui le parti abbiano pattuito contrattualmente un Pt_1 corrispettivo a corpo non esclude, che, in corso d'opera, per ragioni legate ad una esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni, possano essere eseguite opere in variante a norma dell'art. 1660 c.c.
Dalle allegazioni assertive e istruttorie di parte opposta emerge come la modifica della potenza dell'impianto di accumulo da 10 kWh a 15 kWh e, quindi, l'opera in variante, fosse determinata proprio da esigenze legate ad una corretta esecuzione dell'impianto del committente principale, il quale, come già specificato, corrispose il pagamento dell'opera (mediante la cessione del credito fiscale) senza contestare alcunchè sulla modifica in corso d'opera.
7 Da ultimo, non può portare ad escludere il pagamento del credito per la variante neppure la clausola n.
9, la quale statuisce che “Eventuali variazioni rispetto al Progetto dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti e, per quanto di competenza, autorizzate dal Direttore dei Lavori e rispetto ad esse le parti si impegnano ad operare in corenza con quanto previsto all'art. 12 del Contratto di Appalto”.
Difatti, oltre alla ricezione dell'opera dal committente finale con relativo pagamento anche dell'opera in variante senza la prova di contestazioni, l'esecuzione della stessa e l'autorizzazione della direzione lavori è il presupposto dell'emissione dai SAL asseverati dal Direttore Lavori (doc.
5-6 fasc. monitorio), dal quale emerge che il sistema di accumulo fornito e posato da avesse una CP_1 potenza superiore (15 kWh) rispetto a quella contrattualmente pattuita (10 kWh).
Si ricorda che Direttore Lavori è soggetto terzo rispetto alle parti in causa, dotato di poteri di asseverazione e certificazione nell'ambito degli appalti sottoposti alla disciplina del C.d. Superbonus, i cui SAL, peraltro, non sono stati specificatamente da B-110 entro il termine delle preclusioni assertive.
3. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo confermato, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione applicabile, attesa la natura documentale della causa.
PQM
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5343/2024 del 15/04/2024 in favore di che CP_1 acquista definitivamente efficacia esecutiva;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in Parte_1 euro 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 14 giugno 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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