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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/07/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
in persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa promossa da: (C.F. e P. IVA ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Candiolo (TO), Strada Statale 23 del Sestriere Km 16+300, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Luca Pecoraro (C.F. ) e Alessia Dinunno (C.F. PEC: C.F._1 CodiceFiscale_2
fax: 011/0410564) del Foro di Torino in forza di procura Email_1 alle liti unita al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Torino, Via Lessolo n. 3.
ATTORE
contro
Cont MME. (P.IVA/C.F. ), con sede legale in C.so Vittorio Emanuele II 84 CP_2 P.IVA_2
Torino, domiciliata in Torino, via Magenta 29, presso lo studio dell'avv. Stefano Luongo ( , che la rappresenta e difende. C.F._3
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, domanda riconvenzionale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito Previe le declaratorie del caso;
Respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRELIMINARE
- Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto l'opposizione è di pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE
- Annullare, dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 4547/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 6 agosto 2024 per i motivi esposti nella narrativa che precede;
- Rigettare ogni domanda nei confronti dell'odierno attore in opposizione. IN VIA RICONVENZIONALE Con
- Dichiarare tenuta e condannare MME.A. a restituire a le attrezzature affidate alla prima Pt_1 in comodato d'uso come individuate nella narrativa che precede;
Con
- Dichiarare tenuta e condannare MME.A. a risarcire il danno da ritardata restituzione quantificato in totali Euro 3.500,00 o nella diversa misura stabilita dal Giudice anche eventualmente in via equitativa e salvo gravame. IN VIA ISTRUTTORIA
- Senza inversione dell'onere probatorio, ammettere ed esperire prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di fatto sopra indicate sub nn. da 1 a 19 con testi infra indicati e con riserva di ulteriormente dedurre e capitolare come per legge. IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e patrocinio, rimborso forfettario, oltre IVA e Cpa.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE
- CONCEDERE la provvisoria esecutività al decreto opposto IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA – PRONUNCIARE ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. munita di esecutività provvisoria per la somma di euro 47.394,00 o, in ulteriore subordine, per la minor somma di euro 43.894,00 NEL MERITO
- RESPINGERE l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto Con
- CONDANNARE, in ogni caso, la a pagare alla MME.A la somma di euro 47.394,00 Parte_1 oltre interessi di mora dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo Con vittoria delle spese e degli onorari di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con 1. Parte convenuta mme.A s.r.l. ha notificato all'attore Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 4547/2024 emesso il 06.08.2024 dal Tribunale di Torino per il pagamento
[...] della somma di € 47.394 oltre interessi.
pagina 2 di 6 Con Il titolo del credito è costituito dal mancato pagamento di fatture emesse dalla società mme. CP_2 per l'incarico ricevuto dalla avente ad oggetto la realizzazione di lavori di carpenteria Parte_1 metallica e meccanica.
2. Parte attrice propone opposizione rappresentando quanto segue:
- in data 10 aprile 2024 proponeva a Ci.MM. una rimodulazione dei pagamenti avente ad CP_2 oggetto le fatture emesse da quest'ultima nel periodo immediatamente precedente in ordine a cui non si raggiungeva un accordo;
- in data 09 maggio 2024 tuttavia intercorreva uno scambio di corrispondenza a mezzo mail tra i due legali delle rispettive società a conclusione del quale gli stessi addivenivano ad un accordo riguardante le modalità di pagamento dell'intero debito, scaduto e da scadere, da corrispondere in due rate: la prima da € 35.000,00 da pagarsi entro il 15 maggio 2024 ed una seconda, a saldo dell'intero ammontare del credito, entro il 10 settembre 2024.
- procedeva al pagamento della prima rata da euro 35.000 in data 9 maggio 2024, residuando quindi €
47.394 da corrispondere entro il 10 settembre 2024;
- essendo cessate le già menzionate lavorazioni, in data 13 giugno 2024 richiedeva alla società opposta la restituzione di attrezzatura propria ancora giacente presso i suoi locali, nello specifico un posizionatore motorizzato parte folle e una maschera assemblaggio telai;
- dopo un ulteriore sollecito inviato in data 18 giugno 2024, lo stesso giorno la convenuta si rifiutava di consegnare le attrezzature affermando che le avrebbe riconsegnate solo dopo che erano state pagate le fatture scadute, mentre procedeva con il ricorso monitorio.
3. Ci. MM. si è costituita contestando le allegazioni e le domande di controparte chiedendo il CP_2 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che la notifica del decreto opposto è avvenuta solo successivamente alla sua emissione quando l'inadempimento si era già concretizzato.
Parte convenuta opposta ha ammesso che in data 09 maggio 2024 era stato raggiunto un accordo riguardante le modalità di pagamento dell'intero debito da corrispondere in due rate: la prima da €
35.000,00 da pagarsi entro il 15 maggio 2024 ed una seconda, a saldo dell'intero ammontare del credito, entro il 10 settembre 2024 (pag.2 comparsa di costituzione).
pagina 3 di 6 4. Con ordinanza del 26.05.2025 esaminati gli atti e considerate le istanze formulate dalle parti sono state ritenute inammissibili le prove orali indicate dall'opponente ed è stata fissata l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 30 giugno 2025.
5. L'opposizione presentata dalla società attrice è fondata e deve essere accolta poiché in data
06.08.2024 l'opposta otteneva il decreto ingiuntivo n. 4547/2024 per il saldo totale del credito vantato che era inesigibile in quanto sottoposto a termine non ancora scaduto nel momento in cui il decreto è stato emanato.
Infatti dai documenti e da quanto dichiarato negli atti dalle parti risulta che le parti concordavano che la Con residua parte del credito vantata da mme. corrispondente ad euro 47.394 sarebbe stata CP_2 pagata dall'opponente entro il 10 settembre 2024 per cui fino a tale data tale credito non era esigibile
(doc.9 conv.).
Nonostante ciò, in data 16 luglio 2024, due mesi prima del termine stabilito per effettuare il pagamento, la convenuta azionava il credito in via monitoria al fine di ottenere il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 6 agosto 2024 circa un mese prima del termine stabilito per il pagamento.
Dunque, alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, il credito azionato era giuridicamente inesigibile in quanto subordinato a un termine non ancora scaduto, pattuito tra le parti e non revocato.
Sul punto Cassazione civile sez. II, 09/09/2008, n. 233361 ha previsto che in mancanza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Non ha alcuna rilevanza che la notifica del decreto opposto sia avvenuta il 16 settembre 2024 dopo la scadenza del termine, perché al momento della pronuncia il credito era inesigibile.
6. Nel merito tuttavia la domanda formulata dall'opposta è fondata e deve essere accolta.
Dai documenti allegati risulta pacifico che la convenuta vanta un credito nei confronti dell'attrice pari ad euro 47.394 (cfr. doc. 8 parte opposta).
L'attrice in diverse mail ha effettuato il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio), pertanto deve essere condannata a pagare la somma di € 47.394 oltre interessi.
7. La domanda riconvenzionale è parimenti fondata e deve essere accolta perché la convenuta non ha restituito le attrezzature di proprietà dell'opponente usate per svolgere i lavori di carpenteria. Dagli atti Con risulta che nel 2022 l'attrice forniva in comodato d'uso a mme. un posizionatore CP_2 motorizzato e una maschera assemblaggio telai (cfr. doc. n. 7 di parte opponente). In data 13 giugno
2024 l'attrice richiedeva la restituzione delle stesse (cfr. doc. n. 6) tuttavia la convenuta si rifiutava di pagina 4 di 6 consegnare le attrezzature dichiarando esplicitamente che non le avrebbe consegnate fino a quando la controparte non avesse pagato le fatture scadute (cfr. doc. n.6 allegato dall'opponente).
Dai documenti risulta pacifico che la convenuta non ha consegnato le attrezzature di proprietà dell'opponente ed il diritto di ritenzione del quale si è avvalsa la stessa per non consegnarle è infondato. Il diritto di ritenzione, disciplinato dall'art. 2756 c.c., si verifica quando un creditore può trattenere un bene del debitore fino a quando quest'ultimo non soddisfa il proprio credito. Questo diritto
è applicabile in casi specifici previsti dalla legge o quando concordato dalle parti, e richiede che il creditore sia in buona fede, abbia un credito certo, liquido ed esigibile, e che vi sia una connessione tra il credito e il bene trattenuto. Tale diritto, previsto dagli artt. 748, 975, 1006, 1011, 1152, 1502, 2756,
2794 e 2864 c.c., è legato esclusivamente a quelle ipotesi in cui un bene, sia esso mobile o immobile, è stato fatto oggetto di spese di manutenzione e mantenimento, addizioni o migliorie da colui che ne detiene il possesso. Nel caso in cui il proprietario di tale bene non risarcisca le spese sostenute per la manutenzione, le addizioni o le migliorie apportate allo stesso sussiste il diritto del creditore, qualora sia ancora nel possesso del bene migliorato, a ritenerlo in attesa del risarcimento da parte del proprietario. Nel caso che ci occupa, Ci.MM. si è rifiutata di consegnare le attrezzature a lei CP_2 affidate per lo svolgimento delle lavorazioni per conto di pur non dimostrando di aver Parte_1 effettuato alcuna addizione o miglioria per cui la stessa società opposta non può avvalersi del diritto di ritenzione.
Inoltre, dagli atti risulta che non è stato previsto alcun contratto di pegno tra le parti poiché il requisito fondamentale della concorde volontà delle parti che è un elemento fondamentale del contratto di pegno nel caso specifico manca.
In conclusione, per i motivi sopra esposti la convenuta deve essere condannata a restituire le attrezzature di proprietà dell'attore non potendo esercitare la stessa il diritto di ritenzione.
8. Per quanto concerne il risarcimento del danno da ritardata esecuzione, la società opponente ha genericamente dedotto di aver subito un danno per la perdita di ulteriori commesse, senza tuttavia fornire alcun riscontro documentale o testimoniale che consenta di ritenere provata l'effettiva esistenza di un pregiudizio economico riconducibile alla mancata restituzione delle attrezzature, neppure in termini di lucro cessante.
Pertanto, la domanda riconvenzionale risarcitoria non può essere accolta, difettando la prova del fatto costitutivo del danno, ai sensi dell'art. 2697 c.c pagina 5 di 6 9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente da € 26.001 a € 52.000) nei valori medi nelle prime due fasi e nei minimi per la fase istruttoria in quanto esclusivamente documentale e per la fase decisoria che si è svolta oralmente.
Parte opponente è soccombente nel merito della domanda di condanna all'adempimento ed è vittoriosa rispetto alla domanda di restituzione dei beni, il cui valore non è stato precisato.
Si ritiene dunque di compensare le spese di causa per 1/5 e di condannare parte opponente a pagare i restanti 4/5 delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: revoca il decreto ingiuntivo n. 4547/2024 emesso il 06.08.2024 dal Tribunale di Torino;
Con condanna a pagare alla MM. la somma di Parte_1 CP_2 euro 47.394 oltre interessi di mora dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
Con condanna MM. a restituire alla società le CP_2 Parte_1 attrezzature affidate in comodato d'uso (un posizionatore motorizzato ed una maschera assemblaggio telai); Con liquida le spese di giudizio di parte MM. in € 5261 per compensi, oltre rimborso CP_2 forfettario al 15% oltre Iva e contributi previdenziali come per legge;
compensa le spese di giudizio per 1/5 e condanna a Parte_1
Con pagare alla MM. i restanti 4/5 delle spese. CP_2
Torino, 30 luglio 2025
Giudice
Chiara Comune
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
in persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa promossa da: (C.F. e P. IVA ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Candiolo (TO), Strada Statale 23 del Sestriere Km 16+300, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Luca Pecoraro (C.F. ) e Alessia Dinunno (C.F. PEC: C.F._1 CodiceFiscale_2
fax: 011/0410564) del Foro di Torino in forza di procura Email_1 alle liti unita al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Torino, Via Lessolo n. 3.
ATTORE
contro
Cont MME. (P.IVA/C.F. ), con sede legale in C.so Vittorio Emanuele II 84 CP_2 P.IVA_2
Torino, domiciliata in Torino, via Magenta 29, presso lo studio dell'avv. Stefano Luongo ( , che la rappresenta e difende. C.F._3
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, domanda riconvenzionale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito Previe le declaratorie del caso;
Respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRELIMINARE
- Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto l'opposizione è di pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE
- Annullare, dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 4547/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 6 agosto 2024 per i motivi esposti nella narrativa che precede;
- Rigettare ogni domanda nei confronti dell'odierno attore in opposizione. IN VIA RICONVENZIONALE Con
- Dichiarare tenuta e condannare MME.A. a restituire a le attrezzature affidate alla prima Pt_1 in comodato d'uso come individuate nella narrativa che precede;
Con
- Dichiarare tenuta e condannare MME.A. a risarcire il danno da ritardata restituzione quantificato in totali Euro 3.500,00 o nella diversa misura stabilita dal Giudice anche eventualmente in via equitativa e salvo gravame. IN VIA ISTRUTTORIA
- Senza inversione dell'onere probatorio, ammettere ed esperire prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di fatto sopra indicate sub nn. da 1 a 19 con testi infra indicati e con riserva di ulteriormente dedurre e capitolare come per legge. IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e patrocinio, rimborso forfettario, oltre IVA e Cpa.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE
- CONCEDERE la provvisoria esecutività al decreto opposto IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA – PRONUNCIARE ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. munita di esecutività provvisoria per la somma di euro 47.394,00 o, in ulteriore subordine, per la minor somma di euro 43.894,00 NEL MERITO
- RESPINGERE l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto Con
- CONDANNARE, in ogni caso, la a pagare alla MME.A la somma di euro 47.394,00 Parte_1 oltre interessi di mora dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo Con vittoria delle spese e degli onorari di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con 1. Parte convenuta mme.A s.r.l. ha notificato all'attore Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 4547/2024 emesso il 06.08.2024 dal Tribunale di Torino per il pagamento
[...] della somma di € 47.394 oltre interessi.
pagina 2 di 6 Con Il titolo del credito è costituito dal mancato pagamento di fatture emesse dalla società mme. CP_2 per l'incarico ricevuto dalla avente ad oggetto la realizzazione di lavori di carpenteria Parte_1 metallica e meccanica.
2. Parte attrice propone opposizione rappresentando quanto segue:
- in data 10 aprile 2024 proponeva a Ci.MM. una rimodulazione dei pagamenti avente ad CP_2 oggetto le fatture emesse da quest'ultima nel periodo immediatamente precedente in ordine a cui non si raggiungeva un accordo;
- in data 09 maggio 2024 tuttavia intercorreva uno scambio di corrispondenza a mezzo mail tra i due legali delle rispettive società a conclusione del quale gli stessi addivenivano ad un accordo riguardante le modalità di pagamento dell'intero debito, scaduto e da scadere, da corrispondere in due rate: la prima da € 35.000,00 da pagarsi entro il 15 maggio 2024 ed una seconda, a saldo dell'intero ammontare del credito, entro il 10 settembre 2024.
- procedeva al pagamento della prima rata da euro 35.000 in data 9 maggio 2024, residuando quindi €
47.394 da corrispondere entro il 10 settembre 2024;
- essendo cessate le già menzionate lavorazioni, in data 13 giugno 2024 richiedeva alla società opposta la restituzione di attrezzatura propria ancora giacente presso i suoi locali, nello specifico un posizionatore motorizzato parte folle e una maschera assemblaggio telai;
- dopo un ulteriore sollecito inviato in data 18 giugno 2024, lo stesso giorno la convenuta si rifiutava di consegnare le attrezzature affermando che le avrebbe riconsegnate solo dopo che erano state pagate le fatture scadute, mentre procedeva con il ricorso monitorio.
3. Ci. MM. si è costituita contestando le allegazioni e le domande di controparte chiedendo il CP_2 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che la notifica del decreto opposto è avvenuta solo successivamente alla sua emissione quando l'inadempimento si era già concretizzato.
Parte convenuta opposta ha ammesso che in data 09 maggio 2024 era stato raggiunto un accordo riguardante le modalità di pagamento dell'intero debito da corrispondere in due rate: la prima da €
35.000,00 da pagarsi entro il 15 maggio 2024 ed una seconda, a saldo dell'intero ammontare del credito, entro il 10 settembre 2024 (pag.2 comparsa di costituzione).
pagina 3 di 6 4. Con ordinanza del 26.05.2025 esaminati gli atti e considerate le istanze formulate dalle parti sono state ritenute inammissibili le prove orali indicate dall'opponente ed è stata fissata l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 30 giugno 2025.
5. L'opposizione presentata dalla società attrice è fondata e deve essere accolta poiché in data
06.08.2024 l'opposta otteneva il decreto ingiuntivo n. 4547/2024 per il saldo totale del credito vantato che era inesigibile in quanto sottoposto a termine non ancora scaduto nel momento in cui il decreto è stato emanato.
Infatti dai documenti e da quanto dichiarato negli atti dalle parti risulta che le parti concordavano che la Con residua parte del credito vantata da mme. corrispondente ad euro 47.394 sarebbe stata CP_2 pagata dall'opponente entro il 10 settembre 2024 per cui fino a tale data tale credito non era esigibile
(doc.9 conv.).
Nonostante ciò, in data 16 luglio 2024, due mesi prima del termine stabilito per effettuare il pagamento, la convenuta azionava il credito in via monitoria al fine di ottenere il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 6 agosto 2024 circa un mese prima del termine stabilito per il pagamento.
Dunque, alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, il credito azionato era giuridicamente inesigibile in quanto subordinato a un termine non ancora scaduto, pattuito tra le parti e non revocato.
Sul punto Cassazione civile sez. II, 09/09/2008, n. 233361 ha previsto che in mancanza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Non ha alcuna rilevanza che la notifica del decreto opposto sia avvenuta il 16 settembre 2024 dopo la scadenza del termine, perché al momento della pronuncia il credito era inesigibile.
6. Nel merito tuttavia la domanda formulata dall'opposta è fondata e deve essere accolta.
Dai documenti allegati risulta pacifico che la convenuta vanta un credito nei confronti dell'attrice pari ad euro 47.394 (cfr. doc. 8 parte opposta).
L'attrice in diverse mail ha effettuato il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio), pertanto deve essere condannata a pagare la somma di € 47.394 oltre interessi.
7. La domanda riconvenzionale è parimenti fondata e deve essere accolta perché la convenuta non ha restituito le attrezzature di proprietà dell'opponente usate per svolgere i lavori di carpenteria. Dagli atti Con risulta che nel 2022 l'attrice forniva in comodato d'uso a mme. un posizionatore CP_2 motorizzato e una maschera assemblaggio telai (cfr. doc. n. 7 di parte opponente). In data 13 giugno
2024 l'attrice richiedeva la restituzione delle stesse (cfr. doc. n. 6) tuttavia la convenuta si rifiutava di pagina 4 di 6 consegnare le attrezzature dichiarando esplicitamente che non le avrebbe consegnate fino a quando la controparte non avesse pagato le fatture scadute (cfr. doc. n.6 allegato dall'opponente).
Dai documenti risulta pacifico che la convenuta non ha consegnato le attrezzature di proprietà dell'opponente ed il diritto di ritenzione del quale si è avvalsa la stessa per non consegnarle è infondato. Il diritto di ritenzione, disciplinato dall'art. 2756 c.c., si verifica quando un creditore può trattenere un bene del debitore fino a quando quest'ultimo non soddisfa il proprio credito. Questo diritto
è applicabile in casi specifici previsti dalla legge o quando concordato dalle parti, e richiede che il creditore sia in buona fede, abbia un credito certo, liquido ed esigibile, e che vi sia una connessione tra il credito e il bene trattenuto. Tale diritto, previsto dagli artt. 748, 975, 1006, 1011, 1152, 1502, 2756,
2794 e 2864 c.c., è legato esclusivamente a quelle ipotesi in cui un bene, sia esso mobile o immobile, è stato fatto oggetto di spese di manutenzione e mantenimento, addizioni o migliorie da colui che ne detiene il possesso. Nel caso in cui il proprietario di tale bene non risarcisca le spese sostenute per la manutenzione, le addizioni o le migliorie apportate allo stesso sussiste il diritto del creditore, qualora sia ancora nel possesso del bene migliorato, a ritenerlo in attesa del risarcimento da parte del proprietario. Nel caso che ci occupa, Ci.MM. si è rifiutata di consegnare le attrezzature a lei CP_2 affidate per lo svolgimento delle lavorazioni per conto di pur non dimostrando di aver Parte_1 effettuato alcuna addizione o miglioria per cui la stessa società opposta non può avvalersi del diritto di ritenzione.
Inoltre, dagli atti risulta che non è stato previsto alcun contratto di pegno tra le parti poiché il requisito fondamentale della concorde volontà delle parti che è un elemento fondamentale del contratto di pegno nel caso specifico manca.
In conclusione, per i motivi sopra esposti la convenuta deve essere condannata a restituire le attrezzature di proprietà dell'attore non potendo esercitare la stessa il diritto di ritenzione.
8. Per quanto concerne il risarcimento del danno da ritardata esecuzione, la società opponente ha genericamente dedotto di aver subito un danno per la perdita di ulteriori commesse, senza tuttavia fornire alcun riscontro documentale o testimoniale che consenta di ritenere provata l'effettiva esistenza di un pregiudizio economico riconducibile alla mancata restituzione delle attrezzature, neppure in termini di lucro cessante.
Pertanto, la domanda riconvenzionale risarcitoria non può essere accolta, difettando la prova del fatto costitutivo del danno, ai sensi dell'art. 2697 c.c pagina 5 di 6 9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente da € 26.001 a € 52.000) nei valori medi nelle prime due fasi e nei minimi per la fase istruttoria in quanto esclusivamente documentale e per la fase decisoria che si è svolta oralmente.
Parte opponente è soccombente nel merito della domanda di condanna all'adempimento ed è vittoriosa rispetto alla domanda di restituzione dei beni, il cui valore non è stato precisato.
Si ritiene dunque di compensare le spese di causa per 1/5 e di condannare parte opponente a pagare i restanti 4/5 delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: revoca il decreto ingiuntivo n. 4547/2024 emesso il 06.08.2024 dal Tribunale di Torino;
Con condanna a pagare alla MM. la somma di Parte_1 CP_2 euro 47.394 oltre interessi di mora dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
Con condanna MM. a restituire alla società le CP_2 Parte_1 attrezzature affidate in comodato d'uso (un posizionatore motorizzato ed una maschera assemblaggio telai); Con liquida le spese di giudizio di parte MM. in € 5261 per compensi, oltre rimborso CP_2 forfettario al 15% oltre Iva e contributi previdenziali come per legge;
compensa le spese di giudizio per 1/5 e condanna a Parte_1
Con pagare alla MM. i restanti 4/5 delle spese. CP_2
Torino, 30 luglio 2025
Giudice
Chiara Comune
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