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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2024, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8211 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 10.1.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20 Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi dai quali è rappresentato e difeso per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del Ministro legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l' , rappresentato e difeso dai funzionari Alessandra Molfese ed Organizzazione_1 Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.3.2023 il ricorrente, lamentando di avere sottoscritto con il CP_1 resistente plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica presso l' di Roma per oltre 16 anni, senza essere stato Organizzazione_2 assunto in ruolo, domandava di accertare l'illegittima apposizione del termine e la conseguente nullità parziale dei contratti e per l'effetto di condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 32 della L. 183/2010 come indicati dalla sentenza n. 5072/2016 delle SSUU della Suprema Corte di Cassazione avuto riguardo all'ultima retribuzione globale di fatto (corrispondente ad € 2.342,02), o nella misura ritenuta di giustizia. Si costituiva in giudizio il resistente, eccependo la prescrizione e contestando la CP_1 fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 10.1.2024 con la pubblica lettura della sentenza.
1 Lamenta il ricorrente che la reiterazione di contratti a tempo determinato, senza soluzione di continuità, per oltre 16 anni dall'anno scolastico 2006/2007 al 31.8.2023 con adibizione allo svolgimento delle medesime mansioni di docente di religione cattolica, ha violato le disposizioni in materia di successione dei contratti a tempo determinato e, in particolare, l'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 2001 nonché il limite temporale previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 368/2001 e dall'art. 19 del D.
Lgs. 81/2015 applicabili ratione temporis. L'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce, infatti, che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale ed in ogni caso nei limiti previsti dall'art. 19 del D. Lgs. n. 81 del 2015, che prevede il limite di durata generale di apposizione del termine non superiore a dodici mesi con un limite massimo di ventiquattro mesi in particolari situazioni e che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. L'amministrazione non contesta in punto di fatto la reiterazione dei contratti a termine e i servizi concretamente svolti, analiticamente riportati nel ricorso e peraltro documentati in atti (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente), ma afferma che in materia di docenti di religione vi è una disciplina speciale, quella di cui alla L. 186/2003, che non prevede supplenze, ma incarichi annuali.
Rileva il Tribunale che analoga questione è stata esaminata dalla locale Corte di Appello con la pronuncia n. 3959/2018 del 22/11/2018, le cui ragioni, rese altresì in successive pronunce della stessa Corte (tra le altre n. 2199/2020 del 26.10.2020, n. 233/2023 del 27.1.2023), sono qui condivise e vanno riportate anche ex art. 118 disp att. c.p.c.: medesime sono infatti le deduzioni del ricorrente che richiama il d.lgs. 368/2001, ritenuto applicabile anche ai contratti a termine di diritto privato nel pubblico impiego e della parte resistente che richiama la L. 186/2003. Rileva la Corte “…… 4. In primo luogo, l'excursus normativo che si riporta di seguito, porta ad escludere l'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal D.Lgs. 368/2001, di attuazione della direttiva 1999/70/CE, invocata dagli insegnanti in quanto il conferimento dei contratti a termine per l'insegnamento della religione è soggetto ad un regime specifico dettato dalla Legge 18 luglio 2003, n. 186. 4.1. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento deve prendere le mosse dall'art. 36 dei cd. ratificati con legge n. 810/1929, conclusi in attuazione dell'art. 7 Cost.. Il Controparte_2 citato art. 36 prevede che “L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa
Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare...”. L'art. 9, secondo comma, di cd. Accordi di Villa Madama, modificativi del Concordato del 1929, ratificati con legge n 121/1985, stabilisce che “…La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.” Nel Protocollo addizionale allegato si legge che “5. In relazione all'articolo 9: a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto
2 a svolgerlo. b) con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Org_3
Episcopale Italiana verranno determinati: 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.” L'art.
2.6 bis del d.p.r. 751/1985, con il quale è stata recepita l'intesa in materia tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, così come modificato dal d.p.r. 202/1990, stabilisce che “Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinamento diocesano“. L'art. 309 del d.lgs. 297/1994 così disponeva: “1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1…”. Tale assetto è stato profondamente innovato dalla legge n. 186/2003, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”. L'art. 1 dispone, infatti, quanto segue: “1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il della pubblica istruzione e il Presidente della CP_3
Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.” Il successivo art. 2 dispone: “1. Con decreto del Controparte_4
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
[...] pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.”
3 L'art. 3 stabilisce: “1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. 2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Controparte_5
, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei
[...] concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero
5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma
6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.
8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3. 10.
Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.”
5. Dal suesposto quadro normativo emerge che gli insegnati di religione cattolica hanno uno
“statuto” in larga parte autonomo rispetto agli altri docenti in ragione delle esigenze del tutto peculiari che stanno alla base dell'insegnamento della loro disciplina. Tale “statuto” ha il suo tratto più qualificante nelle incisive prerogative attribuite all'autorità ecclesiastica, atteso che il riconoscimento di idoneità proveniente da quest'ultima è requisito di partecipazione al concorso per l'assunzione nell'apposito ruolo regionale e presupposto indispensabile per la stipula di tutte le assunzioni (a tempo determinato e indeterminato), il cui venir meno integra una condizione risolutiva del rapporto di lavoro eventualmente instaurato.
6. Ad avviso del Collegio, la legge n.186/2003, così come in precedenza l'art. 309 del d.lgs. 297/1994, detta per i docenti di religione, così come la legge n. 124/1999 rispetto agli altri insegnanti, giusta quanto di recente ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass., 7.11.2016, nn. 22552,
22553, 22554, 22555, 22556 e 22557), una disciplina relativa al reclutamento del personale a termine connotata da caratteri di autonomia e specialità, cui non si estendono le disposizioni del
4 d.lgs. n. 368/2001. 6.1. Ne consegue che, trasponendo i principi affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze in precedenza richiamate per il contiguo ambito delle supplenze conferiti agli altri insegnanti del settore scolastico, non sussisteva la necessità di munire i contratti a termine conclusi con gli appellanti di specifica motivazione, poichè il sistema come sopra delineato è tale da rendere ipso iure giustificata l'assunzione a tempo determinato per il completamento annuale dei fabbisogni di organico nella materia.
------Rileva, inoltre, il Collegio che tale sistema, fermo restando il rispetto della soglia legale del 30%, neppure prevede alcun limite di tempo o di numero alla successione dei contratti a tempo determinato.
7. Analogo deficit vi era nel sistema scolastico generale, tant'è che con la sentenza n. 187 del 2016, la Corte Costituzionale, prendendo atto del pronunciamento della CG (v. sentenza 26.112014, nelle cause riunite C22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ed altri), ha dichiarato Per_1
“l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”. Il Giudice delle leggi è pervenuto al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di Giustizia sulla non conformità alla clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 207 del 2013 della Corte Costituzionale.
8. La CG nella sentenza citata ha affermato che “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”. La CG ha, inoltre, ribadito che il rinnovo dei contratti a termine per rispondere ad una
“ragione oggettiva” ai sensi della clausola 5 punto 1 lettera a) dell'accordo quadro deve servire a soddisfare esigenze di carattere provvisorio. Si legge ai punti 100 e 101 della sentenza: “100. Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata) 101 L'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale l'articolo 4, comma 1, della legge n. 124/1999, letta in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del
5 datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)”.
9. Ad avviso del Collegio, non vi è necessità di sottoporre anche la disciplina inerente gli insegnanti di religione al medesimo scrutinio di legittimità costituzionale, in considerazione del fondamentale principio del primato del diritto comunitario e dell'obbligo di interpretazione adeguatrice della legge nazionale alla normativa comunitaria, in forza del quale, nel caso di conflitto tra le disposizioni interne e quelle europee, occorra adottare una lettura delle prime che sia coerente con la fonte comunitaria, nel significato attribuitole dalla Corte di Giustizia Europea, cui è riservata l'interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 234 ( ex art. 177) del Trattato CEE (oggi art. 267 TFUE), venendo così a svolgere una funzione nomofilattica nei confronti nei confronti degli organi giurisdizionali dei singoli Stati.
10. Rileva, d'altro canto, il Collegio che, a fronte di un sistema che non prevede limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, il appellato ha aggiunto a tale carenza CP_1 una propria inadempienza, sicuramente funzionale (anche sotto il profilo causale) all'indebita reiterazione dei contratti a termine dedotti in giudizio, consistente nell'avere omesso di ottemperare alla regola legale di indizione triennale dei concorsi per gli inserimenti di ruolo stabilita dall'art. 3, co. 2, legge n. 186/2003. 10.1. Dunque, partendo pur da premesse corrette, erra il giudice del primo grado nel ritenere che – stante, per espressa previsione dettata dal L. 186/2003, la legittimità della stipula di molteplici contratti a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica contenuta nel limite legale del 30% della dotazione organica - gli insegnanti avrebbero dovuto dedurre il superamento di detta soglia da parte del e non limitarsi a lamentare la reiterazione dei contratti a termine. CP_6
Al contrario, questo Collegio ritiene che dal dedotto numero di contratti a termine succedutisi nel corso degli anni senza soluzione di continuità - numero di contratti e anni scolastici non contestati dal - emerga pacificamente come dopo un primo concorso svolto dopo l'entrata CP_6 in vigore della legge 186/2003, nel 2004, non siano stati più indetti i concorsi a cadenza triennale previsti dalla normativa da ultimo richiamata. La mancata indizione dei concorsi per un periodo che, rispetto alla scadenza del triennio successivo al primo concorso, assomma a circa cinque anni già alla data del ricorso di primo grado e ad oggi ormai a circa 14 anni, ha certamente comportato il verificarsi di vacanze, anche rispetto al ruolo organico, fissato per legge, come si è visto, nel 70
% dei posti. I contratti a tempo determinato stipulati da ciascuno degli appellanti hanno nel loro complesso ampiamente superato il menzionato triennio di ipotetico (legale) svolgimento dei concorsi, in quanto, come si evince dalla documentazione in atti, anche dopo la legge di riforma del
2003, tutti hanno ricevuto incarichi annuali di insegnamento negli anni scolastici successivi e sino all'anno scolastico 2011/2012. 10. Può, quindi, ritenersi integrata la fattispecie di abuso, applicando i principi dettati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui «Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misure e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604» “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia
UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza
6 sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (v. Cass., Sez. un, 15.3.2016, n.5072). Dunque, vertendosi in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, pur dovendosi escludere per espressa previsione dell'art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001 la possibilità di riqualificazione dei dedotti rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, deve certamente riconoscersi il diritto degli insegnanti al risarcimento del danno subito per la precarizzazione cui sono stati sottoposti. Nel caso di specie ricorre, in sostanza, l'indebita precarizzazione in cui consiste il c.d. danno comunitario da reiterazione dei contratti a termine e da ciò deriva, secondo i principi delineati dalle Sezioni Unite, l'esonero dalla prova del concreto pregiudizio. 11. Dalle argomentazioni e dai rilievi sviluppati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte emerge, che, nel caso in cui lo stesso lavoratore sia stato destinatario di plurime assunzioni a termine illegittime, non è possibile ipotizzare la liquidazione di una somma ex art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 per ogni contratto illegittimo, in quanto il danno provocato dall'illegittima assunzione a tempo determinato è assistito da presunzione proprio perché si identifica nel pregiudizio consistito nell'esser stato il lavoratore “confinato in una situazione di precarizzazione”. Il che comporta necessariamente una valutazione unitaria dell'illegittima condotta posta in essere dalla P.A. Benchè l'art. 32, comma 5, cit. richiami i criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604/1966, ritiene il Collegio che il numero e la durata dei singoli contratti a tempo determinato siano le circostanze di fatto cui soprattutto deve aversi riguardo nella liquidazione del danno in questione, sia pure entro il limite minimo di 2,5 ed il limite massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: tali circostanze, infatti, appaiono gli indici più significativi della “situazione di precarizzazione”. D'altro canto, esse valgono a specificare taluni dei criteri enunciati dall'art. della legge n. 604/1966, ossia quelli dell'anzianità di servizio, del comportamento delle parti e delle loro condizioni….” Osserva questo giudice che la fattispecie oggetto nella pronuncia qui riportata n. 3959/2018, è sovrapponibile a quella del presente giudizio e che, in ogni caso, risultano nel caso di specie ampiamente superati i 36 mesi di durata dei contratti a termine già previsti dal d.lgs. 368/2001 e poi dall'art. 19 d.lgs. 81/2015 nella versione originaria anteriore alla modifica del d.l. 87/18 non applicabile alle p.a. (art. 1 comma 3). Ne discende che è fondata la domanda di condanna al risarcimento del danno.
Il numero elevato dei contratti, la durata degli stessi, protrattasi per oltre sedici anni, sono circostanze di fatto che giustificano il riconoscimento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di dodici mensilità. Infondata, infine, è l'eccezione di prescrizione sollevata dal atteso che in materia di CP_1 pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, derivante dalla prestazione resa in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte della P.A., ha origine contrattuale e il relativo diritto è pertanto assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. 33466/21, Cass. 5740/20, Cass. SS.UU. 5072/16) ed esso “decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente” (Cass. 12.12.23 n. 34741).
Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti, in ragione delle esigenze interpretative di norme riguardanti lo specifico settore dell'insegnamento di religione, disciplinato in modo distinto rispetto a quello del restante personale scolastico.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, nella misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto:
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Roma, 10.1.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8211 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 10.1.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20 Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi dai quali è rappresentato e difeso per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del Ministro legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l' , rappresentato e difeso dai funzionari Alessandra Molfese ed Organizzazione_1 Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.3.2023 il ricorrente, lamentando di avere sottoscritto con il CP_1 resistente plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica presso l' di Roma per oltre 16 anni, senza essere stato Organizzazione_2 assunto in ruolo, domandava di accertare l'illegittima apposizione del termine e la conseguente nullità parziale dei contratti e per l'effetto di condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 32 della L. 183/2010 come indicati dalla sentenza n. 5072/2016 delle SSUU della Suprema Corte di Cassazione avuto riguardo all'ultima retribuzione globale di fatto (corrispondente ad € 2.342,02), o nella misura ritenuta di giustizia. Si costituiva in giudizio il resistente, eccependo la prescrizione e contestando la CP_1 fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 10.1.2024 con la pubblica lettura della sentenza.
1 Lamenta il ricorrente che la reiterazione di contratti a tempo determinato, senza soluzione di continuità, per oltre 16 anni dall'anno scolastico 2006/2007 al 31.8.2023 con adibizione allo svolgimento delle medesime mansioni di docente di religione cattolica, ha violato le disposizioni in materia di successione dei contratti a tempo determinato e, in particolare, l'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 2001 nonché il limite temporale previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 368/2001 e dall'art. 19 del D.
Lgs. 81/2015 applicabili ratione temporis. L'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce, infatti, che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale ed in ogni caso nei limiti previsti dall'art. 19 del D. Lgs. n. 81 del 2015, che prevede il limite di durata generale di apposizione del termine non superiore a dodici mesi con un limite massimo di ventiquattro mesi in particolari situazioni e che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. L'amministrazione non contesta in punto di fatto la reiterazione dei contratti a termine e i servizi concretamente svolti, analiticamente riportati nel ricorso e peraltro documentati in atti (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente), ma afferma che in materia di docenti di religione vi è una disciplina speciale, quella di cui alla L. 186/2003, che non prevede supplenze, ma incarichi annuali.
Rileva il Tribunale che analoga questione è stata esaminata dalla locale Corte di Appello con la pronuncia n. 3959/2018 del 22/11/2018, le cui ragioni, rese altresì in successive pronunce della stessa Corte (tra le altre n. 2199/2020 del 26.10.2020, n. 233/2023 del 27.1.2023), sono qui condivise e vanno riportate anche ex art. 118 disp att. c.p.c.: medesime sono infatti le deduzioni del ricorrente che richiama il d.lgs. 368/2001, ritenuto applicabile anche ai contratti a termine di diritto privato nel pubblico impiego e della parte resistente che richiama la L. 186/2003. Rileva la Corte “…… 4. In primo luogo, l'excursus normativo che si riporta di seguito, porta ad escludere l'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal D.Lgs. 368/2001, di attuazione della direttiva 1999/70/CE, invocata dagli insegnanti in quanto il conferimento dei contratti a termine per l'insegnamento della religione è soggetto ad un regime specifico dettato dalla Legge 18 luglio 2003, n. 186. 4.1. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento deve prendere le mosse dall'art. 36 dei cd. ratificati con legge n. 810/1929, conclusi in attuazione dell'art. 7 Cost.. Il Controparte_2 citato art. 36 prevede che “L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa
Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare...”. L'art. 9, secondo comma, di cd. Accordi di Villa Madama, modificativi del Concordato del 1929, ratificati con legge n 121/1985, stabilisce che “…La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.” Nel Protocollo addizionale allegato si legge che “5. In relazione all'articolo 9: a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto
2 a svolgerlo. b) con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Org_3
Episcopale Italiana verranno determinati: 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.” L'art.
2.6 bis del d.p.r. 751/1985, con il quale è stata recepita l'intesa in materia tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, così come modificato dal d.p.r. 202/1990, stabilisce che “Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinamento diocesano“. L'art. 309 del d.lgs. 297/1994 così disponeva: “1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1…”. Tale assetto è stato profondamente innovato dalla legge n. 186/2003, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”. L'art. 1 dispone, infatti, quanto segue: “1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il della pubblica istruzione e il Presidente della CP_3
Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.” Il successivo art. 2 dispone: “1. Con decreto del Controparte_4
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
[...] pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.”
3 L'art. 3 stabilisce: “1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. 2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Controparte_5
, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei
[...] concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero
5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma
6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.
8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3. 10.
Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.”
5. Dal suesposto quadro normativo emerge che gli insegnati di religione cattolica hanno uno
“statuto” in larga parte autonomo rispetto agli altri docenti in ragione delle esigenze del tutto peculiari che stanno alla base dell'insegnamento della loro disciplina. Tale “statuto” ha il suo tratto più qualificante nelle incisive prerogative attribuite all'autorità ecclesiastica, atteso che il riconoscimento di idoneità proveniente da quest'ultima è requisito di partecipazione al concorso per l'assunzione nell'apposito ruolo regionale e presupposto indispensabile per la stipula di tutte le assunzioni (a tempo determinato e indeterminato), il cui venir meno integra una condizione risolutiva del rapporto di lavoro eventualmente instaurato.
6. Ad avviso del Collegio, la legge n.186/2003, così come in precedenza l'art. 309 del d.lgs. 297/1994, detta per i docenti di religione, così come la legge n. 124/1999 rispetto agli altri insegnanti, giusta quanto di recente ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass., 7.11.2016, nn. 22552,
22553, 22554, 22555, 22556 e 22557), una disciplina relativa al reclutamento del personale a termine connotata da caratteri di autonomia e specialità, cui non si estendono le disposizioni del
4 d.lgs. n. 368/2001. 6.1. Ne consegue che, trasponendo i principi affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze in precedenza richiamate per il contiguo ambito delle supplenze conferiti agli altri insegnanti del settore scolastico, non sussisteva la necessità di munire i contratti a termine conclusi con gli appellanti di specifica motivazione, poichè il sistema come sopra delineato è tale da rendere ipso iure giustificata l'assunzione a tempo determinato per il completamento annuale dei fabbisogni di organico nella materia.
------Rileva, inoltre, il Collegio che tale sistema, fermo restando il rispetto della soglia legale del 30%, neppure prevede alcun limite di tempo o di numero alla successione dei contratti a tempo determinato.
7. Analogo deficit vi era nel sistema scolastico generale, tant'è che con la sentenza n. 187 del 2016, la Corte Costituzionale, prendendo atto del pronunciamento della CG (v. sentenza 26.112014, nelle cause riunite C22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ed altri), ha dichiarato Per_1
“l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”. Il Giudice delle leggi è pervenuto al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di Giustizia sulla non conformità alla clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 207 del 2013 della Corte Costituzionale.
8. La CG nella sentenza citata ha affermato che “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”. La CG ha, inoltre, ribadito che il rinnovo dei contratti a termine per rispondere ad una
“ragione oggettiva” ai sensi della clausola 5 punto 1 lettera a) dell'accordo quadro deve servire a soddisfare esigenze di carattere provvisorio. Si legge ai punti 100 e 101 della sentenza: “100. Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata) 101 L'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale l'articolo 4, comma 1, della legge n. 124/1999, letta in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del
5 datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)”.
9. Ad avviso del Collegio, non vi è necessità di sottoporre anche la disciplina inerente gli insegnanti di religione al medesimo scrutinio di legittimità costituzionale, in considerazione del fondamentale principio del primato del diritto comunitario e dell'obbligo di interpretazione adeguatrice della legge nazionale alla normativa comunitaria, in forza del quale, nel caso di conflitto tra le disposizioni interne e quelle europee, occorra adottare una lettura delle prime che sia coerente con la fonte comunitaria, nel significato attribuitole dalla Corte di Giustizia Europea, cui è riservata l'interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 234 ( ex art. 177) del Trattato CEE (oggi art. 267 TFUE), venendo così a svolgere una funzione nomofilattica nei confronti nei confronti degli organi giurisdizionali dei singoli Stati.
10. Rileva, d'altro canto, il Collegio che, a fronte di un sistema che non prevede limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, il appellato ha aggiunto a tale carenza CP_1 una propria inadempienza, sicuramente funzionale (anche sotto il profilo causale) all'indebita reiterazione dei contratti a termine dedotti in giudizio, consistente nell'avere omesso di ottemperare alla regola legale di indizione triennale dei concorsi per gli inserimenti di ruolo stabilita dall'art. 3, co. 2, legge n. 186/2003. 10.1. Dunque, partendo pur da premesse corrette, erra il giudice del primo grado nel ritenere che – stante, per espressa previsione dettata dal L. 186/2003, la legittimità della stipula di molteplici contratti a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica contenuta nel limite legale del 30% della dotazione organica - gli insegnanti avrebbero dovuto dedurre il superamento di detta soglia da parte del e non limitarsi a lamentare la reiterazione dei contratti a termine. CP_6
Al contrario, questo Collegio ritiene che dal dedotto numero di contratti a termine succedutisi nel corso degli anni senza soluzione di continuità - numero di contratti e anni scolastici non contestati dal - emerga pacificamente come dopo un primo concorso svolto dopo l'entrata CP_6 in vigore della legge 186/2003, nel 2004, non siano stati più indetti i concorsi a cadenza triennale previsti dalla normativa da ultimo richiamata. La mancata indizione dei concorsi per un periodo che, rispetto alla scadenza del triennio successivo al primo concorso, assomma a circa cinque anni già alla data del ricorso di primo grado e ad oggi ormai a circa 14 anni, ha certamente comportato il verificarsi di vacanze, anche rispetto al ruolo organico, fissato per legge, come si è visto, nel 70
% dei posti. I contratti a tempo determinato stipulati da ciascuno degli appellanti hanno nel loro complesso ampiamente superato il menzionato triennio di ipotetico (legale) svolgimento dei concorsi, in quanto, come si evince dalla documentazione in atti, anche dopo la legge di riforma del
2003, tutti hanno ricevuto incarichi annuali di insegnamento negli anni scolastici successivi e sino all'anno scolastico 2011/2012. 10. Può, quindi, ritenersi integrata la fattispecie di abuso, applicando i principi dettati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui «Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misure e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604» “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia
UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza
6 sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (v. Cass., Sez. un, 15.3.2016, n.5072). Dunque, vertendosi in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, pur dovendosi escludere per espressa previsione dell'art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001 la possibilità di riqualificazione dei dedotti rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, deve certamente riconoscersi il diritto degli insegnanti al risarcimento del danno subito per la precarizzazione cui sono stati sottoposti. Nel caso di specie ricorre, in sostanza, l'indebita precarizzazione in cui consiste il c.d. danno comunitario da reiterazione dei contratti a termine e da ciò deriva, secondo i principi delineati dalle Sezioni Unite, l'esonero dalla prova del concreto pregiudizio. 11. Dalle argomentazioni e dai rilievi sviluppati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte emerge, che, nel caso in cui lo stesso lavoratore sia stato destinatario di plurime assunzioni a termine illegittime, non è possibile ipotizzare la liquidazione di una somma ex art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 per ogni contratto illegittimo, in quanto il danno provocato dall'illegittima assunzione a tempo determinato è assistito da presunzione proprio perché si identifica nel pregiudizio consistito nell'esser stato il lavoratore “confinato in una situazione di precarizzazione”. Il che comporta necessariamente una valutazione unitaria dell'illegittima condotta posta in essere dalla P.A. Benchè l'art. 32, comma 5, cit. richiami i criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604/1966, ritiene il Collegio che il numero e la durata dei singoli contratti a tempo determinato siano le circostanze di fatto cui soprattutto deve aversi riguardo nella liquidazione del danno in questione, sia pure entro il limite minimo di 2,5 ed il limite massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: tali circostanze, infatti, appaiono gli indici più significativi della “situazione di precarizzazione”. D'altro canto, esse valgono a specificare taluni dei criteri enunciati dall'art. della legge n. 604/1966, ossia quelli dell'anzianità di servizio, del comportamento delle parti e delle loro condizioni….” Osserva questo giudice che la fattispecie oggetto nella pronuncia qui riportata n. 3959/2018, è sovrapponibile a quella del presente giudizio e che, in ogni caso, risultano nel caso di specie ampiamente superati i 36 mesi di durata dei contratti a termine già previsti dal d.lgs. 368/2001 e poi dall'art. 19 d.lgs. 81/2015 nella versione originaria anteriore alla modifica del d.l. 87/18 non applicabile alle p.a. (art. 1 comma 3). Ne discende che è fondata la domanda di condanna al risarcimento del danno.
Il numero elevato dei contratti, la durata degli stessi, protrattasi per oltre sedici anni, sono circostanze di fatto che giustificano il riconoscimento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di dodici mensilità. Infondata, infine, è l'eccezione di prescrizione sollevata dal atteso che in materia di CP_1 pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, derivante dalla prestazione resa in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte della P.A., ha origine contrattuale e il relativo diritto è pertanto assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. 33466/21, Cass. 5740/20, Cass. SS.UU. 5072/16) ed esso “decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente” (Cass. 12.12.23 n. 34741).
Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti, in ragione delle esigenze interpretative di norme riguardanti lo specifico settore dell'insegnamento di religione, disciplinato in modo distinto rispetto a quello del restante personale scolastico.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, nella misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto:
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Roma, 10.1.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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