Articolo 20 della Legge 4 giugno 1984, n. 194
Articolo 19Articolo 21
Versione
6 giugno 1984
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Versione
16 giugno 1984
Art. 20. ((All'onere)) di lire 717 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 1, da 3 a 11, 13, 15 e 19 della presente legge nell'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli specifici accantonamenti "Integrazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura ( legge n. 910 del 1966 e successive modificazioni ed integrazioni)", "Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate)", "Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura" e, parzialmente, l'accantonamento "Fondo investimenti e occupazione".
All'onere di lire 22 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 6 e 15, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento "Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socioeconomica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole); n. 80/666 (aree svantaggiate).
All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 14, determinato in lire 4.150.000.000 per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 .
All'onere, valutato per l'anno 1984 in lire 95 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 17, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7505 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 giugno 1984
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