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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/09/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 579 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 05/04/2025 da
e con il patrocinio degli avv.ti Velia Parte_1 Parte_2
Scarnecchia e Maria Michela Cammarino, elettivamente domiciliati presso i difensori
RICORRENTI
Contro
IL in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
l' in persona del Direttore in carica, Controparte_3
l' in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai Controparte_4 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano
Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliato in Controparte_4
, Via Soderini n.24 CP_4
RESISTENTE
OGGETTO Altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 05/04/2025 i ricorrenti hanno dedotto di aver prestato servizio come docenti a tempo determinato.
In particolare, il ricorrente docente in servizio con contratto a tempo Parte_1 indeterminato dal 1° settembre 2023 presso l'Istituto Superiore “A. Bernocchi” di Legnano
(all.1), ha dedotto di essere stato assunto alle dipendenze del Controparte_1
con plurimi contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici:
[...]
1
- 2020/2021 - dal 25 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 presso l'Istituto Superiore I.I.S.S. “G.
Luigi Lagrange” di per 18 ore settimanali;
CP_4
- 2021/2022 - dal 10 settembre 2021 al 30 giugno 2022 presso l'Istituto Tecnico Agrario
“Gregorio Mendel” di Villa Cortese (MI) per 9 ore settimanali - dall'8 novembre 2021 al 28 novembre 2021 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Stanislao Cannizzaro” di Rho (MI) per
9 ore settimanali;
- dal 29 novembre 2021 al 22 dicembre 2021 presso l'Istituto Tecnico
Industriale “Stanislao Cannizzaro” di Rho (MI) per 9 ore settimanali;
- dal 23 dicembre 2021 al 29 dicembre 2021 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Stanislao Cannizzaro” di Rho (MI) per 9 ore settimanali;
- dal 30 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022 presso l'Istituto Tecnico
Industriale “Stanislao Cannizzaro” di Rho (MI) per 9 ore settimanali;
- dal 31 gennaio 2021 al 2 marzo 2022 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Stanislao Cannizzaro” di Rho (MI) per
9 ore settimanali;
- dal 3 marzo 2022 al 3 aprile 2022 presso l'Istituto Tecnico Industriale
“Stanislao Cannizzaro” di Rho (MI) per 9 ore settimanali;
- dal 4 aprile 2022 al 3 maggio
2022 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Stanislao Cannizzaro” di Rho (MI) per 9 ore settimanali;
- dal 4 maggio 2022 al 2 giugno 2022 presso l'Istituto Tecnico Industriale
“Stanislao Cannizzaro” di Rho (MI) per 9 ore settimanali;
- dal 3 giugno 2022 all'8 giugno
2022 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Stanislao Cannizzaro” di Rho (MI) per 9 ore settimanali;
- il 10 giugno 2022 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Stanislao Cannizzaro” di Rho (MI) per 9 ore settimanali;
- 2022/2023: - dal 12 settembre 2022 al 30 giugno 2023 presso l'Istituto Superiore I.I.S.S.
“A. Bernocchi” di Legnano (MI) per 18 ore settimanali.
Il ricorrente , attualmente inserito nella graduatoria degli aspiranti a Parte_3 supplenza della Provincia di per il biennio 2024 – 2026, ha dedotto di aver prestato CP_4 servizio con contratto a tempo determinato, dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025 per 18 ore settimanali (all. 2) presso l'Istituto Superiore “A. Bernocchi” di Legnano (MI).
I ricorrenti hanno esposto di non aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm
32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto di ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione per gli anni indicati con condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica con accredito dell'importo di euro 500,00 per anno.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha contestato gli Controparte_1 assunti avversari, chiedendo il rigetto del ricorso.
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Omessa ogni istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione del ricorrente essendo medio tempore intervenuto il Pt_2 pagamento del bonus relativo all'anno 2024/'25. La causa viene decisa con sentenza di cui viene data lettura.
Il ricorso è fondato.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Sono state altresì delineate le ipotesi di esclusione e revoca, la natura dell'attribuzione, le modalità di richiesta, di riconoscimento e di utilizzo collegato alla contestualità del servizio reso
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea (con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2), e il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) con pronunce che hanno evidenziato la natura astrattamente discriminatoria delle
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disposizioni normative che escludono i docenti con contratto a termine dal beneficio.
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi
“Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in
L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica.
Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
- In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e
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di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico).
- Infine in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione dei ricorrenti
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorrente
[...]
che domandava il riconoscimento della carta docenti per l'annualità 2024/25. Pt_3
Dalla documentazione prodotta risulta che nell'anno richiesto parte ricorrente è stato destinatario di incarichi annuale per diciotto ore settimanali (cfr. all.2 ricorrente).
In effetti con decreto legge 7 giugno 2025 all'art. 6 bis n. 3 si è disposto che “Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122" dell'art. 1 L 107/'15 ovvero con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_6
Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione è intervenuta il 24 giugno 2025 in via amministrativa con conseguente cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente destinatario di contratto a tempo indeterminato dal Parte_1
1.9.2023, domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità da 2020/21 a
2022/23.
Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti parte ricorrente è stato destinatario di incarichi fino al termine delle attività scolastiche per diciotto/nove ore settimanali (cfr. all.1 ricorrente). La circostanza dello svolgimento di un monte ore inferiore al contratto pieno in alcune annualità non è ostativa all'accoglimento della domanda poiché la carta docenti è riconosciuta anche ai docenti a tempo parziale come prevede il DPCM
28/2016 sub art. 3 “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale con evidente svincolo dell'agevolazione dal monte ore di insegnamento.
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Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto del ricorrente ad ottenere Parte_1 la carta docenti per gli anni scolastici da 2020/21 a 2022/23.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione dei ricorrenti la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 1.500,00 in favore del ricorrente
[...] osì che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Parte_1
Va respinta la richiesta di riconoscimento della maggiorazione di interessi e rivalutazione in quanto, ex artt. 2 co. 1 e 5 co. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo.
Le spese seguono la soccombenza (virtuale quanto al ricorrente ssendo il dovuto Pt_2 riconoscimento del bonus intervenuto dopo il deposito del ricorso).e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro 1096,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione fino a 5.200 omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale, già applicata la maggiorazione ex dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14), oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di Parte_3
- dichiara il diritto del ricorrente all'ottenimento della carta docente per Parte_1 gli anni scolastici da 2020/21 a 2022/23 per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno;
- condanna il resistente a mettere a disposizione dei ricorrenti la carta docente, CP_1 con accredito della somma complessiva di euro 1.500,00 in favore del ricorrente
[...]
a destinare alla formazione professionale da fruirsi nei limiti di legge;
Parte_1
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti in complessivi euro 1096,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 04/09/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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