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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12252 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 27.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 22994/2025 R.G. cont.
TRA
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Pao- Parte_1 lo Palma ed Elisa Cacciato Insilla, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata pres- so il loro studio in Roma, viale Angelico n.70
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con il quale domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma, via Cesa- re Beccaria n.29
RESISTENTE
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2025 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l' , causa avente ad oggetto: CP_1 a. l'accertamento e la declaratoria che non è dovuto l'indebito di euro 377,81 ;
b. la declaratoria di illegittimità della comunicazione di rideterminazione e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi o conseguenti;
c. con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza l si costituiva deducen- CP_1 do che l'indebito era stato azzerato per effetto di successiva ricostituzione, a seguito di domanda di rateo del 30/06/2024, con cui la stessa pensione veniva ricalcolata a decorre- re dal 1 gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021, con ri- conoscimento di un credito di euro 4.889,93.
L'istituto chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, ad esito della quale le parti chiedevano con- cordemente pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, recla- mando tuttavia la ricorrente il favore delle spese, il giudice decideva come da sentenza.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Un sommario esame del merito è comunque necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, invero, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Nel caso di specie, l ha spontaneamente effettuato la riliquidazione della pensione, CP_1 tuttavia dopo avere inserito nel cassetto previdenziale comunicazione di sollecito di paga- mento del presunto indebito e va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite, li- quidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
2 Condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250,00 oltre accesso- CP_1 ri come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Roma, 27.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 27.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 22994/2025 R.G. cont.
TRA
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Pao- Parte_1 lo Palma ed Elisa Cacciato Insilla, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata pres- so il loro studio in Roma, viale Angelico n.70
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con il quale domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma, via Cesa- re Beccaria n.29
RESISTENTE
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2025 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l' , causa avente ad oggetto: CP_1 a. l'accertamento e la declaratoria che non è dovuto l'indebito di euro 377,81 ;
b. la declaratoria di illegittimità della comunicazione di rideterminazione e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi o conseguenti;
c. con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza l si costituiva deducen- CP_1 do che l'indebito era stato azzerato per effetto di successiva ricostituzione, a seguito di domanda di rateo del 30/06/2024, con cui la stessa pensione veniva ricalcolata a decorre- re dal 1 gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021, con ri- conoscimento di un credito di euro 4.889,93.
L'istituto chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, ad esito della quale le parti chiedevano con- cordemente pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, recla- mando tuttavia la ricorrente il favore delle spese, il giudice decideva come da sentenza.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Un sommario esame del merito è comunque necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, invero, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Nel caso di specie, l ha spontaneamente effettuato la riliquidazione della pensione, CP_1 tuttavia dopo avere inserito nel cassetto previdenziale comunicazione di sollecito di paga- mento del presunto indebito e va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite, li- quidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
2 Condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250,00 oltre accesso- CP_1 ri come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Roma, 27.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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