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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa SI D'EL Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg. n. 1677/2024, promossa in grado d'appello,
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Ciancio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Adrano (CT), via Campo n. 4, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. COroparte_1 C.F._2
Natale Polimeni del foro di Reggio Calabria, preso il cui indirizzo di posta elettronica certificata
( ha eletto domicilio digitale, in forza di procura alle Email_1 liti in atti;
APPELLATA
contro
ARCH. (C.F. ), rappresentato e difeso COroparte_2 C.F._3 dall'avv. Giustina Jaeger ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano (MI), via
Bigli 21, in forza di procura alle liti in atti;
pagina 1 di 23 APPELLATO
contro
(P. IVA , in persona del titolare il sig. CP_3 P.IVA_1 COroparte_4
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura
[...] C.F._4
Di MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Corso Lodi, 132, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
contro
(P. IVA , impresa individuale, in persona del COroparte_5 P.IVA_2 titolare sig. (C.F. ), COroparte_6 C.F._5 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Giordano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano (MI), Via Fontana n. 18, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
contro
, contumace;
CP_7
APPELLATA
contro
. contumace;
CP_8 COroparte_9
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 9555/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data
28.11.2023;
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 23 Le parti, in vista dell'udienza dell' 1.7.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., hanno chiesto rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Per ivi sentire ammettere nel rito il presente appello e accogliendosi nel merito il gravame, sentire revocare ed annullare e, comunque, con la più ampia formulazione, riformare
l'impugnata sentenza n. n. 9555/2023 dei dì 27/28-11-2023 del Tribunale Civile di Milano Sez.
VII, Dott. Mauro Pacifico, resa inter partes nel procedimento iscritto al n. 32282/2021 R.G., non notificata al sottoscritto procuratore, per i motivi tutti di cui al presente appello.
Conseguentemente, ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile all'Ing.
; ritenere e dichiarare nel caso in cui fosse riconosciuta una Parte_1 maggiore attività della come dovuto anche il relativo maggior compenso Pt_1 professionale.
Tutto ciò anche in accoglimento di tutte le eccezioni, istanze e difese proposte dall'Ing.
[...]
nel primo grado di giudizio e riportate in questo grado -anche di Parte_1 nomina di eventuale richiamo e/o nomina di nuovo C.T.U. e di acquisizione di prove testimoniali-, con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese processuali del doppio grado di giudizio da disporsi per come nello specifico motivo di appello, anche riformando l'impugnata sentenza come ivi proposto.
Previa sospensione dell'impugnata sentenza per i gravi motivi su esposti”.
PARTE APPELLATA COroparte_1
“che l'Eccellentissima Corte di Appello adita, ogni altra azione, eccezione e difesa disattesa,
Voglia, respinta ogni contraria istanza, ivi compresa la richiesta di sospensione dell'impugnata sentenza, in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile l'atto di appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto non sussiste la ragionevole probabilità che lo stesso sia accolto;
e/o dichiararlo nullo
e/o irrituale e/o inammissibile e/o improponibile.
Nel merito, voglia il Giudice del Gravame rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, o comunque non provato e quindi confermare integralmente la sentenza n. 9555/2023 del giorno 27.11.2023, pubblicata il 28.11.2023, rigettando i motivi di appello proposti dall'ing. . Pt_1
pagina 3 di 23 Con richiesta di rigetto di tutte le richieste istruttorie genericamente ed indeterminatamente riproposte in appello e con riserva espressa di ulteriormente controdedurre e produrre nei termini di legge opponendosi sin da ora ad ogni richiesta di parte avversa.
Salvo ogni diritto, azione e ragione e in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado del giudizio, iva, cpa e spese generali nelle misure di legge.
Salvis iuribus.”
PARTE APPELLATA ARCH. COroparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere con ogni miglior formula le pretese tutte di cui all'atto di citazione di , condannando quest'ultima alla refusione delle Parte_1 spese di lite così giudicando:
In via pregiudiziale:
- dichiarare la sentenza n. 9555/2023 passata in giudicato per l'architetto a COroparte_2 seguito di inesistenza della notificazione dell'atto di appello proposto dall'ingegnere
[...]
. Parte_1
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 9555/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano.
Nel merito:
- respingere integralmente le domande tutte ex adverso formulate, e dichiarare la piena legittimità della sentenza n. 9555/2023 del Tribunale di Milano.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.”
PARTE APPELLATA CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con il favore dei compensi e delle spese di lite da distrarsi a favore della procuratrice antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” pagina 4 di 23
PARTE APPELLATA COroparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda ed eccezione così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, confermando la sentenza n. 9555/2023 del Tribunale
Civile di Milano oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
IN OGNI CASO: con il favore dei compensi e delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc premesso di essere proprietaria di un COroparte_1 appartamento a Cologno Monzese che aveva subito dei danni a seguito di recenti interventi edilizi, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, l'ing. , l'arch. Parte_1 CP_2
il geom. , quale titolare dell'impresa individuale
[...] CP_7 COroparte_10
titolare dell'impresa individuale COroparte_5 COroparte_4
COr CO
, e . al fine di accertare che i danni subiti erano riconducibili CP_8 COroparte_9 CP_9 alla condotta dei resistenti e per ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti, pari ad euro 48.163,40, di cui euro 15.129,46 per lavori di ripristino, euro 1.649,44 per spese inerenti le consulenze tecniche, euro 31.384,50 per la perdita subita dalla proprietaria a causa della mancata fruizione dell'immobile.
Nello specifico deduceva che, nel mese di luglio 2018, aveva incaricato l'arch. COroparte_1
e l'ing. di predisporre il “calcolo strutturale relativo all'apertura di un foro su solaio CP_2 Pt_1 per la successiva installazione di una scala a chiocciola prefabbricata di tipo autoportante”, di presentare la relativa “pratica SCIA presso il Comune di Cologno Monzese (MI)” nonché di occuparsi della “direzione dei lavori attinenti l'intervento” in relazione all'appartamento di sua proprietà sopra citato.
In data 20 luglio 2018 era stata depositata la SCIA, nella quale, tuttavia, per autonoma scelta dei due professionisti, era stata indicata, quale progettista e direttrice dei lavori, esclusivamente l'ing.
pagina 5 di 23 ed erano stati individuati quale “Responsabile della Sicurezza” il geom. e quali imprese Pt_1 CP_7 operanti sul cantiere le ditte e CP_11 COroparte_12
Parte attrice precisava che anche l'arch. e la ditta SA.WI. di Saddalla Waagdy Weliam CP_2
Ibrahim avevano, di fatto, contribuito alla realizzazione dei lavori.
L'attrice allegava che l'opera le veniva consegnata in data 6 ottobre 2018 e che, a seguito di alcuni eventi piovosi verificatisi a fine ottobre 2018, si erano verificati gravi problemi di infiltrazione di acqua provenienti dai serramenti, dal soffitto, dai pavimenti e dal controsoffitto del vano scale, che venivano prontamente segnalati ai tecnici e alle imprese interessate. Ne seguivano sopralluoghi e alcuni interventi CP_ Co CO COr da parte delle . , che, tuttavia, non risultavano risolutivi.
Pertanto parte attrice si rivolgeva all'ing. per la verifica dell'opera e il tecnico Testimone_1 incaricato confermava l'esistenza di vizi riconducibili ad errori sia progettuali, che esecutivi.
La sig.ra introduceva, quindi, un procedimento per A.T.P., all'esito del quale il CTU CP_1 confermava la presenza dei difetti, individuava le relative cause e quantificava in euro 15.129,46 il costo delle opere necessarie al ripristino.
L'attrice deduceva che in relazione ai vizi dell'immobile sussisteva la responsabilità risarcitoria contrattuale di tutti i professionisti e di tutte le ditte coinvolte nella realizzazione dell'opera e che i danni dalla stessa patiti consistevano oltre che nei costi per eliminare i vizi –nella misura quantificata dal
CTU- anche nelle spese di CTP pari ad euro 1.649,44, nonché nel danno patrimoniale derivante dall'impossibilità di fruire dell'immobile per circa 30 mesi, quantificato in euro 31.384,50, sulla scorta del valore locativo di immobili analoghi.
L'ing. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla sig. Pt_1 escludendo una propria responsabilità in relazione ai vizi indicati, in considerazione del fatto CP_1 che il suo incarico professionale si era esaurito nella predisposizione del calcolo strutturale relativo all'apertura del foro nel solaio e nei relativi adempimenti amministrativi.
Rilevava, altresì, l'erroneità dei risultati ai quali era giunto il CTU dell'ATP e assumeva che, qualora il suo incarico professionale fosse stato ritenuto esteso a tutte le attività indicate dall'attrice, avrebbe dovuto esserle riconosciuto, in via riconvenzionale, un maggior compenso professionale, quantificato nell'importo di euro 4.000,00.
Si costituiva l'arch. che, opponendosi alle domande attoree, evidenziava l'assenza di CP_2 qualsivoglia sua responsabilità in relazione ai vizi lamentati dalla ricorrente, dal momento che il medesimo non aveva assunto alcun incarico relativo alla progettazione dell'opera, essendosi limitato a pagina 6 di 23 consigliare la sig.ra nella scelta di materiali, dei colori e delle illuminazioni. CP_1
Si costituiva il geom. che chiedeva il rigetto della domanda promossa nei suoi confronti CP_7 assumendo di aver assunto, con riferimento alla realizzazione dell'opera, esclusivamente la qualifica di coordinatore per la sicurezza e la salute, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Si costituiva in persona del titolare COroparte_5 COroparte_6
, il quale deduceva che i lavori di realizzazione del “collegamento tra il piano 7 ed il piano 8” erano
[...]
COr stati realizzati dalla ditta , mentre la fornitura e la posa dei serramenti era stata eseguita dalla
Rilevava di aver prestato assistenza alle predette ditte e di aver eseguito i “lavori di CP_11 rifinitura”, tutti individuati in apposito capitolato approvato dalla committenza, e che le lamentate COCO infiltrazioni non erano riconducibili alla propria attività edificatoria;
anzi la veva eseguito l'intervento tecnico che aveva portato alla risoluzione delle stesse.
Assumeva, inoltre, che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta in relazione al fenomeno di
“condensa del vano tecnico”, derivando lo stesso da un'erronea scelta progettuale, estranea alle nozioni tecniche esigibili da un appaltatore e che, in ogni caso, la committente non aveva denunciato i vizi entro Co CO sessanta giorni dalla loro scoperta;
inoltre la quantificazione dei danni era del tutto erronea e la . era creditrice del saldo del compenso pattuito, pari all'importo di € 5.427,00, oltre interessi di mora.
COr Si costituiva l'impresa in persona del titolare il COroparte_4 quale eccepiva la decadenza e la prescrizione dall'azione proposta, ai sensi dell'art. 1667 c.c., e assumeva la propria estraneità rispetto ai vizi indicati, in quanto lo stesso aveva realizzato unicamente le opere di muratura relative alla realizzazione del foro di collegamento tra il 7° e l' 8° piano dell'edificio.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda attorea, sostenendo la propria CP_11 carenza di legittimazione passiva, dal momento che non aveva intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la sig.ra e aveva realizzato esclusivamente, quale subappaltatrice, i serramenti su incarico CP_1
Co della ditta appaltatrice e subcommittente .WI.. Deduceva, altresì, la mancata denuncia dei vizi alla stessa nel termine di cui all'art. 1667 c.c. e la mancata denunzia dei vizi da parte della i sensi CP_5 dell'art. 1670 c.c..
A seguito del mutamento del rito, da sommario a ordinario, il processo procedeva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il giudice non accoglieva le istanze istruttorie delle parti, ma acquisiva agli atti il fascicolo di ATP rg. n. 12322/2020 e tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 9555/2023, pubblicata in data 28.11.2023, rigettava pagina 7 di 23 la domanda proposta dalla sig.ra nei confronti dell'arch. del , della società CP_1 CP_2 CP_16
CP_1 Ser. di e di , titolari CP_8 COroparte_4 COroparte_10
COr CO rispettivamente delle imprese e I.. Respingeva altresì la domanda riconvenzionale proposta dall'ing. nei confronti della sig.ra Pt_1 CP_1
In parziale accoglimento della domanda attorea, condannava l'ing. al pagamento, in Pt_1 favore di della somma di € 9.992,00, a titolo di risarcimento del danno. COroparte_1
Quest'ultima, a sua volta, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Co CO
. eniva condannata a versare la somma di € 3.971,48, oltre interessi. La domanda di regresso CP_1 avanzata dalla Ser. nei confronti degli altri convenuti veniva dichiarata assorbita. CP_8
Il primo giudice condannava la sig.ra al rimborso delle spese di lite in favore di CP_1 CP_2
CP_1 di , di e della Ser. ivi comprese quelle relative CP_7 COroparte_4 CP_8 al procedimento per A.T.P. r.g. 12322/2020, liquidate, in favore di ciascuno di tali convenuti, in €
5.337,00 per compensi professionali.
Il Tribunale condannava l'ing. a rimborsare alla sig.ra le spese processuali, Pt_1 CP_1 comprese quelle relative al procedimento per A.T.P. r.g. 12322/2020, liquidate in € 831,50 per esborsi relativi a marche e contributo unificato, in € 874,47 per spese vive relative al consulente tecnico di parte ed in € 4.292,00 per compensi professionali. Condannava, altresì, l'ing. a rimborsare alla sig.ra Pt_1 le spese vive di CTU relative al procedimento per ATP. CP_1
Compensava integralmente le spese di lite tra la sig.ra e CP_1 COroparte_10
.
[...]
Rigettava le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. rispettivamente avanzate dall'arch.
[...]
e dal geom. . CP_2 CP_7
In sostanza, il Tribunale riteneva fondata unicamente la domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'ing. e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale di pagamento avanzata dal Pt_1
CO Sa. erso l'attrice per il saldo dei lavori eseguiti, mentre non riteneva fondata la domanda proposta dalla nei confronti dell'arch. e di CP_1 CP_2 COroparte_12
Con riguardo all'arch. il primo giudice evidenziava che, dalla documentazione in atti, CP_2 risultava che l'architetto avesse prestato unicamente una consulenza sulla scelta di materiali, colori ed illuminazioni, mentre non era risultato provato che l'attrice avesse conferito all'arch. un incarico CP_2 avente ad oggetto la progettazione dell'opera e la direzione dei relativi lavori. Pertanto non poteva dirsi sussistente una responsabilità professionale dello stesso con riferimento ai lamentati errori progettuali o pagina 8 di 23 alla carenza di vigilanza sull'andamento dei lavori. COr Con riguardo al titolare della ditta , il Tribunale rilevava che i vizi dell'opera che potevano considerarsi dimostrati riguardavano la scelta dei serramenti, la conformazione del vano tecnico posto a copertura della scala e la posa della pavimentazione melaminica e dei cartongessi. Tali lavori non erano stati realizzati da detta ditta, atteso che i serramenti costituenti il vano tecnico erano stati pacificamente posati dalla –era invece discusso se ciò era avvenuto su incarico della sig.ra o su CP_11 CP_1 incarico della subcommittente mentre la posa della pavimentazione melaminica e dei CP_5
COCO cartongessi rientrava tra quei “lavori di finitura” che il di veva espressamente dedotto CP_6 di aver direttamente eseguito.
Per quanto riguarda gli altri convenuti il Tribunale osservava quanto segue.
Dall'esame della CTU svolta in sede di A.T.P. -il cui contenuto il giudicante riteneva di condividere, trattandosi di elaborato rispondente ai quesiti, immune da vizi tecnico-logici e sufficientemente esaustivo- risultava dimostrata l'esistenza di tre vizi dell'opera:
1) il primo -e più grave- consistente nella formazione di condensa al piede dei serramenti internamente, lungo il perimetro del vano scala;
2) il secondo consistente in distacchi della pavimentazione melaminica;
3) il terzo nella formazione di cavillature lungo le fughe del controsoffitto in cartongesso.
Il Tribunale riteneva che del primo vizio dovesse rispondere unicamente l'ing. , mentre Pt_1
Co degli altri solo la ditta .WI..
In particolare, il giudice rilevava che dalla produzione documentale in atti poteva ritenersi provato che l'incarico professionale conferito all'ing. aveva ad oggetto non solo l'esecuzione di Pt_1 un'attività progettuale relativa all'apertura del foro nel solaio per l'installazione della scala a chiocciola autoportante, ma anche la progettazione e la direzione dei lavori relative all'intero intervento edilizio per cui è causa, ivi compresa la realizzazione del vano tecnico di copertura della scala.
Ciò in quanto, sebbene nella lettera di incarico professionale si faceva riferimento ad un'attività progettuale avente ad oggetto il “calcolo strutturale relativo all'apertura di un foro sul solaio”, tuttavia, nell'oggetto della medesima lettera di incarico era compresa, oltre alla “direzione dei lavori attinenti all'intervento”, anche l'attività di “presentazione della pratica SCIA presso il Comune di Cologno
Monzese” e risultava documentale che tale SCIA, come anche la sua successiva integrazione -entrambe redatte dall'ing. riguardavano l'intero intervento oggetto di causa e avevano comportato anche Parte_1 un'attività progettuale relativa al vano tecnico di chiusura della scala.
Il giudice riteneva che il fatto che tali fossero ab origine i termini dell'incarico professionale conferito all'ing. si evincesse anche dalla condotta successiva assunta da quest'ultima, in quanto Pt_1
pagina 9 di 23 la stessa, in seguito al riscontro dei vizi nell'opera, senza addurre alcuna contestazione in ordine a presunti limiti del proprio incarico, dapprima offriva le proprie giustificazioni tecniche su aspetti estranei alla mera progettazione strutturale del foro nel solaio e successivamente tentava di raggiungere un accordo transattivo con la committente.
Alla luce di quanto sopra, il giudice riteneva infondata la domanda riconvenzionale proposta dall'ing. e diretta a conseguire un maggior compenso per la prestazione professionale dalla stessa Pt_1 resa. Inoltre rilevava che il consulente d'ufficio dell'ATP aveva individuato la causa del fenomeno di condensa proprio nell'erronea scelta progettuale consistente nel creare un volume tecnico di copertura privo di soluzione di continuità rispetto ai locali abitativi sottostanti -perché chiuso solo su tre lati- e con l'adozione di serramenti non adatti alla specifica destinazione;
pertanto, in relazione a tale fenomeno, riteneva sussistente la responsabilità risarcitoria dell'ing. in qualità di progettista dell'opera, Pt_1 mentre con riferimento al medesimo vizio, non riteneva configurabile una responsabilità né della ditta
é della CP_5 CP_11
Ciò in quanto, indipendentemente dal fatto che i serramenti costituenti il vano tecnico fossero stati realizzati e posati dalla su incarico della sig.ra o quale subappaltatrice della ditta CP_11 CP_1 doveva osservarsi che nel caso de quo le scelte progettuali risultate erronee esulassero dalle CP_5 cognizioni tecniche pretendibili dall'appaltatore, sia in considerazione della natura e della modesta consistenza complessiva dell'opera, sia in considerazione dei soggetti coinvolti: una piccola impresa artigiana la ditta una mera costruttrice e posatrice dei serramenti la CP_5 CP_11
Per quanto concerne i danni subiti da parte attrice in relazione al verificarsi dei fenomeni di condensa, il giudice rilevava che nella CTU il perito aveva determinato in euro 11.250,80 il costo necessario al rifacimento del vano tecnico di copertura della scala, dal quale, tuttavia, andava detratto il maggior valore che l'opera avrebbe assunto a seguito del suo integrale rifacimento, in considerazione del fatto che, trattandosi di errori progettuali e non esecutivi, per ottenere un manufatto realizzato a regola d'arte, parte attrice avrebbe dovuto sostenere maggiori costi rispetto a quelli preventivati per l'esecuzione del medesimo manufatto così come realizzato, con chiusura solo su tre lati e con serramenti non a taglio termico. Tale differenza di valore veniva determinata dal CTU in euro 3.444,00. L'importo complessivo del danno, pertanto, al momento della redazione della CTU nel novembre 2020, veniva quantificato in €
8.547,48 e liquidato all'attualità, in applicazione della rivalutazione monetaria, veniva stimato dal giudice nella misura di € 9.992,00.
In merito agli ulteriori vizi riscontrati dal CTU e consistenti nello scollamento, in più punti, della pavimentazione melaminica posata nella veranda e nell'insorgenza di cavillature lungo le fughe del controsoffitto in cartongesso, il giudice riteneva sussistente la responsabilità risarcitoria unicamente della pagina 10 di 23 ditta in quanto si trattava di lavori eseguiti da quest'ultima, considerando infondata COroparte_5
l'eccezione di decadenza sollevata dal , in quanto risultava documentato che la sig.ra CP_6 CP_1 aveva provveduto a denunciare tempestivamente l'esistenza dei vizi in oggetto.
Quanto al vizio della pavimentazione, pur avendo fatto riferimento il CTU anche alla non totale adeguatezza del materiale scelto, il Tribunale rilevava che dal contenuto complessivo della perizia emergeva come fattore determinante nella formazione del difetto fosse stata la posa non a regola d'arte della pavimentazione, tanto che per l'eliminazione del vizio il perito riteneva sufficiente il mero
“ripristino” della pavimentazione melaminica “con colle adeguate”. Per quanto concerneva i difetti del controsoffitto, gli stessi, come si evinceva dalla CTU, risultavano dovuti alla mancata adozione, in fase di posa, di quegli accorgimenti -garze di congiunzione e profili di finitura- idonei ad assorbire le fisiologiche dilatazioni termiche cui sono sottoposti i materiali in cartongesso.
In entrambi i casi, dunque, si trattava di vizi attinenti a profili meramente esecutivi dell'opera e rispetto ai quali, conseguentemente, mentre andava ritenuta la sussistenza della responsabilità risarcitoria dell'appaltatore andava esclusa quella dell'ing. , pur considerando il suo ruolo di CP_6 Pt_1 direttrice dei lavori, atteso che l'obbligo di vigilanza del direttore dei lavori non poteva ritenersi esteso a profili meramente esecutivi di modesta importanza, quali quelli in esame.
Per l'eliminazione dei suddetti vizi, il CTU riteneva necessario un esborso complessivo per “opere revisione pavimentazione, controsoffitto, tinteggio” e “materiale” di € 1.455,52.
Tuttavia l'impresa aveva fatto valere, in via riconvenzionale, il suo controcredito pari ad €
5.427,00, quale saldo prezzo dei lavori appaltati, non contestato dalla sig.ra CP_1
Pertanto, operata la c.d. compensazione impropria tra i reciproci crediti, il giudice respingeva la domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti del , mentre, in parziale accoglimento della CP_6 domanda riconvenzionale da questi proposta, condannava la sig.ra a versare l'importo CP_1 differenziale di € 3.971,48 (pari ad € 5.427,00 meno € 1.455,52), oltre interessi.
Infine, il giudice non riteneva fondate le pretese risarcitorie avanzate dall'attrice in relazione alle opere di ritinteggiatura del piano 7° del proprio appartamento, nonché in relazione all'addotto mancato godimento del medesimo immobile.
Quanto alle opere di ritinteggiatura, rilevava che, pur trattandosi di spese quantificate dal CTU, si trattava di interventi non riferibili ai vizi in esame, ma alla pregressa esistenza di infiltrazioni di acque meteoriche. In ordine a tali precedenti infiltrazioni l'attrice non aveva dimostrato che erano riconducibili ai vizi dell'opera e lo stesso CTU, al riguardo, aveva affermato che essendo stati modificati i luoghi, non erano attualmente più verificabili le cause del fenomeno infiltrativo precedentemente esistente al piano settimo. pagina 11 di 23 Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno per il presunto mancato godimento dell'appartamento, il giudice riteneva che si trattasse di una circostanza genericamente dedotta e che, in ogni caso, i vizi di cui era stata riscontrata l'esistenza -condensa, difetti alla pavimentazione ed al controsoffitto- non erano tali da determinare l'impossibilità di possibilità di fruire dell'intero appartamento.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'ing. chiedendo di riformare la sentenza Pt_1 impugnata e di dichiarare che nessuna responsabilità risultava ascrivibile alla stessa;
in subordine, nel caso di accertamento di una sua maggiore responsabilità nei lavori, domandava il correlativo maggior compenso professionale per l'incarico svolto, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
COr
Si costituiva l'impresa in persona del titolare COroparte_4 contestando l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
Si costituiva l'arch. chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare passata in COroparte_2 giudicato la sentenza di primo grado nei suoi confronti, per inesistenza della notificazione dell'atto di appello, e, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello o comunque rigettare nel merito le domande ex adverso formulate.
Si costituiva l'impresa individuale in persona del titolare COroparte_5 [...] chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello ex artt. COroparte_6
342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, di rigettare l'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello COroparte_1 ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, di rigettarlo, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza del 19 novembre 2024, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. fissava, davanti a sé, l'udienza del 18 febbraio 2025 –poi differita d'ufficio all' 1.7.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti - calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle pagina 12 di 23 conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza dell'1 luglio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112
c.p.c., ha ritenuto dimostrata l'esistenza di tre vizi dell'opera, tra cui, in primis, quello relativo alla condensa al piede dei serramenti, lungo il perimetro del vano scala.
In particolare, deduce che la sig.ra non ha mai avanzato una richiesta di risarcimento per CP_1 il verificarsi di detta condensa, dal momento che aveva, invece, formulato una generica richiesta di risarcimento danni, confidando nel mandato conferito al CTU, palesemente esplorativo, ed eccependo la sola esistenza di infiltrazioni di acqua meteoritiche, con richiesta di ristoro dei danni conseguenti.
Pertanto, a detta dell'appellante, il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali, avendo basato la condanna solo sulle conclusioni della consulenza elaborata in sede di ATP, anziché sulle domande ed allegazioni di parte attrice.
Deduce, altresì, che chi avanza una domanda di risarcimento per una responsabilità civile deve individuarne le cause e indicarle in maniera specifica, non potendo supplire a questo nemmeno la consulenza tecnica, che altrimenti si configura come meramente esplorativa e non può avere valore probatorio.
L'appellante rileva, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice, la CTU è lacunosa, priva di pregio ed ininfluente in relazione agli atti di causa nei confronti dell'ing. , Pt_1 nonché contradditoria e priva di conclusioni tecnicamente accettabili, in quanto frutto di considerazioni personali.
In particolare deduce che:
- in relazione al quesito oggetto della relazione peritale il CTU non ha chiarito se dai vizi riscontrati “derivi pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti e alle persone e quale sia il grado di incidenza sulle possibilità di fruizione e normale utilizzo dell'immobile”;
- non sono mai state evidenziate in loco, durante i sopralluoghi effettuati, tracce di condensa sulle parti oggetto degli interventi di ripristino proposti;
- in relazione alle valutazioni di carattere tecnico: pagina 13 di 23 1) l'ipotesi della realizzazione di un vano composto da 4 lati è difficilmente realizzabile in quanto non vi è lo spazio sufficiente per la realizzazione del 4° lato e non è chiara nemmeno la funzione che questo lato dovrebbe svolgere;
2) la sostituzione degli infissi attuali con infissi a taglio termico non sarebbe, in ogni caso, risolutiva e non potrebbe scongiurare la formazione di condensa, in quanto questa è strettamente correlata al contenuto di vapore acqueo dell'ambiente interno e raggiunge concentrazioni elevate nel vano tecnico;
3) l'installazione di un deumidificatore sarebbe una soluzione più vantaggiosa sia sotto il profilo del risultato, che sotto quello economico.
In relazione alle valutazioni di carattere economico riportate nella relazione peritale dal CTU l'ing.
osserva che: Pt_1
a) non sono state computate a parte le lavorazioni che hanno interessato gli spazi interni di veranda al piano ottavo, totalmente estranei all'intervento della nuova scala;
b) la quantità di ore di manodopera ipotizzata è sovrastimata, soprattutto tenuto conto che le lavorazioni successive sono desunte da indicazioni di lavorazioni e prezzi di opere
“compiute” inclusive dei costi di noli, materiali e mano d'opera;
c) le quantità non sono congruenti con le geometrie ricavabili in situ, essendo addirittura il doppio in alcuni casi;
d) alcune voci sono inappropriate, come ad esempio il prezzo associato alla voce
“demolizione lamiera”, che nel listino si riferisce alla demolizione di “solai in profilato di acciaio e tavelloni”, due lavorazioni notevolmente differenti in complessità e impegno di attrezzatura, tempo e mano d'opera.
Il motivo è infondato.
Proposto preliminarmente un ricorso per accertamento tecnico preventivo, la signora CP_1 instaurava il presente giudizio allegando, a fondamento delle proprie domande, la relazione
[...] finale del procedimento di ATP e le relative risultanze.
In particolare dalla relazione di ATP, depositata con l'atto introduttivo e ampiamente illustrata nel corpo del ricorso, emergevano chiaramente le problematiche inerenti ai fenomeni di condensa. Nel suo ricorso la signora riportava anche ampio stralcio della relazione del ctu in cui si parlava CP_1 specificamente della condensa, dei ponti termici e dell'inidoneità dei serramenti.
Pertanto, le censure sull'operato dell'ing. che il Tribunale ha posto a base della condanna Pt_1 della medesima erano state ritualmente dedotte in causa dalla ricorrente fin dal suo atto introduttivo e pagina 14 di 23 non è ravvisabile alcuna mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né l'individuazione di profili di responsabilità diversi ed ulteriori rispetto a quelli allegati dalla danneggiata.
Per quanto concerne, poi, i rilievi sull'operato del consulente d'ufficio, la Corte rileva che quest'ultimo risulta aver ampiamente argomentato in modo logico e coerente le proprie valutazioni, giungendo a conclusioni congruenti con le premesse, sulla scorta di giudizi tecnicamente motivati, che non risultano efficacemente superati dai rilievi dell'appellante.
In particolare, dalla relazione di ATP si evince, in ordine alle cause del fenomeno lamentato dalla ricorrente che “[…] i fenomeni infiltrativi che si verificano al piede dei serramenti internamente lungo il perimetro del vano scala sono propriamente fenomeni di condensa determinati dalla tipologia dei serramenti in alluminio utilizzati che non risultano a taglio termico. (Doc. 2 e 2a CTU). E' infatti evidente che la foratura del solaio per la realizzazione della scala e del proprio volume tecnico di copertura senza soluzione di continuità con i volumi dei locali abitativi al piano sottostante, hanno determinato un effetto camino dell'aria calda. Come evidente l'aria riscaldata dei locali sottostanti abitabili: cucina e salotto e sale, durante il periodo invernale, tende a salire concentrandosi nei punti più alti dei locali, ovvero l'aria calda, nel caso specifico, viene naturalmente veicolata proprio nel nuovo volume tecnico che risulta a quota superiore. La differenza di temperatura interna C°20, C°22 rispetto alla temperatura esterna invernale C°-5, C°0, supera il punto di rugiada generando condensa in corrispondenza dei profilati metallici dei serramenti che compongono il volume tecnico della scala, in quanto, non essendo serramenti di tipologia a taglio termico, risultano essere inevitabilmente ponti termici. La scelta eseguita in fase di progettazione e di richiesta dei preventivi non è pertanto conforme alle condizioni d'uso che il manufatto deve soddisfare in considerazione della tipologia, dell'ubicazione
e dell'uso. La scelta progettuale di unire due ambienti, soggiorno/cucina al 7° piano e volume tecnico all'8° piano, senza soluzione di continuità, rende indispensabile, da un punto di vista tecnico, la continuità di coibentazione termica per garantire un corretto contenimento energetico nell'ambiente abitativo e per evitare conseguenti fenomeni di condensa e dispersione termica, nel rispetto della normativa”.
Rispetto ai rilievi critici mossi dalla difesa , deve rilevarsi che il CTU ha adeguatamente Pt_1 spiegato come si generano le condense e quali sono le errate scelte progettuali che hanno determinato il loro formarsi;
al contempo il consulente d'ufficio ha illustrato compiutamente i rimedi da adottare, quantificandone i costi.
In particolare, con riferimento agli interventi di eliminazione dei vizi in discussione, il CTU ha evidenziato che “Relativamente al vano tecnico di copertura della nuova scala, da un punto di vista puramente tecnico/costruttivo per eliminare i fenomeni evidenziati, è necessario prevedere la rimozione pagina 15 di 23 dell'attuale sistema di pareti vetrate e copertura che non sono a taglio termico, prevedendo l'esecuzione di un nuovo volume indipendente sviluppato su quattro lati oltre ad una nuova copertura coibentata, secondo le prescrizioni di legge in ordine alla dispersione termica del manufatto, considerata la natura
e la relazione che lo stesso volume tecnico ha con i locali adibiti ad abitazione al sottostante piano 7°.
Oltre al progetto esecutivo dell'opera, dovrà inoltre essere predisposta l'eventuale integrazione e/o aggiornamento del titolo abilitativo in funzione della revisione progettuale adottata, ricordo infatti che la SCIA presentata non risulta ad oggi ancora formalmente conclusa a seguito della sospensione dei lavori comunicata in data 21/2/2018 (doc. 1 ). Allegata alla presente è stata predisposta la Pt_1 valutazione delle opere di ripristino per capitoli di spesa. E' altresì valutato il maggior valore dell'opera afferente il rifacimento del volume tecnico che potrà essere posto in deduzione al costo dei ripristini trattandosi di opere nuove di maggior valore non paragonabili con i serramenti e la copertura realizzata per il volume tecnico”.
Nel computo metrico allegato all'ATP il consulente d'ufficio ha analiticamente elencato i singoli interventi da eseguire, con i relativi costi, facendo puntuale riferimento ai bollettini correnti;
il ctu ha precisato che, invece, per la valorizzazione delle opere eseguite si è fatto riferimento agli importi contrattuali.
Le contestazioni sul punto della difesa appaiono generiche e tali da non superare le Pt_1 valutazioni tecniche del ctu, che dunque la Corte fa proprie, non disponendo di cognizione tecniche in materia e apparendo le valutazioni del ctu logiche e congruamente motivate.
Sorprende poi il rilievo dell'appellante relativo all'asserito mancato riscontro dei fenomeni di condensa in loco, considerato che tale deduzione appare contraddittoria rispetto alle valutazioni e ai rimedi proposti nelle osservazioni alla bozza di ATP dell'ing. ctp dell'ing. , il Persona_1 Pt_1 quale comunque faceva riferimento ai predetti fenomeni di condensa;
inoltre nella corrispondenza intercorsa tra le parti ante causam, si dava atto dell'umidità manifestatesi nell'appartamento della signora e, in particolare, dei fenomeni di condensa in discussione. CP_1
Sicuramente la destinazione a cucina dell'ambiente sottostante, proprio in prossimità della scala, favorisce l'aumento di umidità, ma tale condizione era preesistente e il progetto avrebbe dovuto tenerne conto. Al contempo la soluzione proposta dal ctp ing. di installare un ventilatore per abbassare, al Per_1 bisogno, il tasso di umidità dell'ambiente al piano settimo appare riduttiva e non tale da ricondurre i lavori alle leges artis a fronte della problematica progettuale riscontrata alla base del fenomeno di condensa, che giustifica invece l'adozione di una soluzione tecnica effettivamente risolutiva del vizio.
Analoghe considerazioni possono svolgersi rispetto alla proposta dell'appellante di installare semplicemente un deumidificatore. pagina 16 di 23 Il CTU ha, poi, spiegato che la sostituzione con profili a taglio termico degli infissi del volume termico della scala si impone per il fatto che gli ambienti abitabili soggiorno/cucina sono, di fatto, in continuità con il nuovo volume tecnico della scala, senza alcuna separazione spaziale.
Del tutto irrilevanti appaiono, altresì, le osservazioni dell'appellante relative alla mancanza di risposta del consulente sul fatto se “derivi pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti e alle persone e quale sia il grado di incidenza sulle possibilità di fruizione e normale utilizzo dell'immobile”, posto che l'unica voce di danno riconosciuta all'attrice dal Tribunale è quella relativa ai costi di esecuzione delle opere volte ad eliminare i fenomeni di condensa riscontrati, con esclusione di altri pregiudizi lamentati, come quello del mancato godimento dell'immobile per diversi mesi, di cui originariamente la difesa aveva chiesto ristoro. CP_1
La presunta mancanza di spazio per realizzare un vano tecnico con quattro lati, anziché con tre, si scontra, infine, con le immagini fotografiche e le planimetrie in atti, che mostrano un ampio spazio libero al piano ottavo, per cui la deduzione non appare comprensibile ed avrebbe necessitato quantomeno di essere meglio argomentata e precisata.
Col secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito all'ing. la responsabilità esclusiva per le errate scelte progettuali che avrebbero Pt_1 determinato i fenomeni di condensa per effetto di ponti termici, senza tenere in considerazione il fatto che i lavori erano stati commissionati dalla sig.ra che è un ingegnere, seppure non iscritta CP_1 all'albo, e che, quindi, quest'ultima, per tale sua qualifica, era pienamente consapevole dei temi relativi ai ponti termici e alle loro conseguenze pratiche.
Pertanto sussisterebbe, secondo l'ing. , una responsabilità diretta ed esclusiva della Pt_1 committente che aveva scelto e commissionato direttamente i serramenti, causa del ponte CP_1 termico, e che oggi non potrebbe, dunque, lamentare la loro inadeguatezza. L'appellante evidenzia, inoltre, che anche il marito della signora sarebbe un ingegnere. CP_1
Deduce, poi, che la committente aveva imposto materiali, forniture e modalità di esecuzione delle opere, successivamente contestate. Evidenzia che sul punto erano stati dedotti anche dei mezzi di prova, erroneamente non ammessi dal Tribunale, perché ritenuti generici e non pertinenti.
Ne consegue, a detta dell'appellante, che, data la perizia specifica della sig. e del di lei CP_1 marito, il giudice avrebbe dovuto ascrivere esclusivamente a quest'ultima la responsabilità per la cattiva scelta dei serramenti di copertura del vano progettato, esonerando totalmente l'ing. da ogni Pt_1 responsabilità al riguardo.
Il motivo non può essere accolto. pagina 17 di 23 La signora ha fatto presente di aver conseguito la laurea come ingegnere elettronico, con CP_1 competenze, dunque, estranee alla materia delle costruzioni;
parimenti ha dedotto che suo marito, il sig,
, è ingegnere delle telecomunicazioni. Nessuno dei due, pertanto, è ingegnere edile. Persona_2
La signora ha, inoltre, contestato di aver personalmente scelto la tipologia di serramenti. CP_1
Tali circostanze sono confermate dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui emerge che l'ing. si rivolgeva alla signora fornendo chiarimenti tecnici, sul presupposto che la Pt_1 CP_1 stessa non disponesse delle relative competenze specifiche, e mai contestava alla committente di aver imposto una determinata tipologia di serramenti, anzi forniva delucidazioni e chiarimenti su questi ultimi.
Nella mail del 7.11.2018 la signora tra l'altro, scriveva all'ing. : “…5. Il problema CP_1 Pt_1 della condensa non è dell'appartamento ma dei serramenti (il serramento adiacente pre esistente che sente pressoché la stessa differenza di temperatura non risente del problema). Richiediamo a tal proposito una scheda tecnica del serramento.
6. Dichiara che il problema della condensa era previsto: avete quindi progettato e realizzato un'opera che in maniera PREVENTIVATA e INEVITABILE genera condensa e conseguente muffa (già presente e per la quale allego foto)?”.
Nella mail di risposta trasmessa dall'ing. in pari data si legge: “Gent.ma sig.ra , Pt_1 CP_1
Cercherò di spiegare quanto ho scritto precedentemente.
1- Il problema non è certamente risolto, ma il fatto di aver individuato le criticità permette di agire per risolverlo, per questo ho scritto “in via di risoluzione”. […] 5- Richiederò il documento al serramentista, ma i nuovi serramenti sono stati realizzati in somiglianza a quelli vecchi, il comportamento dell'aria è più articolato di quanto si immagini. (potrei farle degli esempi, ma rischierei di essere prolissa, sono a disposizione comunque per ogni chiarimento).
6- il problema della condensa è complesso, presente anche quando si installano serramenti nettamente migliori. La condensa è “inevitabile” perché è un fenomeno fisico che si manifesta in certe condizioni, e purtroppo una struttura vetro-alluminio è una condizione tipica. La scelta di utilizzare i profilati bronzo è stata dettata dall'impatto estetico, per analogia con la vecchia struttura. “fortunatamente” oggi ci sono metodi per tenerla sotto controllo. Certamente capisco che tutto ciò esposto non migliora la situazione in essere, ma spero permetta di inquadrarla meglio”.
Dallo scambio sopra riportato emerge piuttosto chiaramente che la signora non conosceva CP_1 la tipologia dei serramenti installati, tanto che chiede all'ing. l'invio della relativa scheda tecnica Pt_1
e quest'ultima si impegna a trasmetterla, il che significa, tra l'altro, che la signora non aveva CP_1 rapporti diretti con il serramentista. Del resto ALBA. che ho fornito gli infissi, ha dedotto di CP_9 non aver mai avuto rapporti contrattuali con la signora CP_1
Inoltre il tenore delle rispettive mails è tale da escludere che la tipologia di serramenti installati fosse stata scelta ed imposta dalla committenza, nonostante un eventuale parere contrario del progettista, pagina 18 di 23 perché altrimenti, a fronte delle doglianze della signora l'ing. non avrebbe mancato di CP_1 Pt_1 rilevare tale profilo;
invece fornisce spiegazioni tecniche del fenomeno della condensa, giustifica la scelta operata invocando profili estetici e accenna a metodi per tenere il fenomeno sotto controllo.
Inoltre, deve rivelarsi che spetta al progettista evidenziare al committente i vizi discendenti da determinate scelte di quest'ultimo, in ipotesi erronee, e tale prova, nel caso di specie, è mancata.
La Cassazione, con riferimento al contratto di appalto, ha stabilito che “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo”.
Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a rispondere “per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. n. 23594 del
9.10.2017; Cass. n. 777 del 16.1.2020).
Analogamente, può ritenersi che il progettista e direttore lavori, a fronte di scelte tecnicamente non coerenti del committente e tali da pregiudicare il buon esito dell'opera progettata e diretta, abbia il dovere di segnalare la non idoneità degli elementi indicati dal committente e le conseguenze negative delle scelte di quest'ultimo per la riuscita a regola d'arte dell'opera.
Pertanto, nel caso di specie, se anche fosse stata la committente a scegliere la tipologia errata di serramenti -il che non risulta e appare in contrasto con la corrispondenza intercorsa tra le parti, sopra richiamata- incombeva, comunque, all'ing. dedurre e dimostrare di aver segnalato alla signora Pt_1
prima della relativa installazione, la non idoneità dei serramenti prescelti e il rischio che gli CP_1 stessi favorissero i ponti termici e i fenomeni di condensa, effettivamente poi manifestatesi. Tale aspetto
è totalmente mancato.
I capitoli di prova orali formulati dall'ing. sulle presunte scelte imposte dalla e in Pt_1 CP_1 ordine ai propri conseguenti rilievi critici -peraltro inseriti solo nella terza memoria ex art. 183 cpc- sono del tutto generici e correttamente non sono stati ammessi dal Tribunale;
peraltro non risultano neppure capitolate circostanze relative al fatto che l'ing. avesse indicato la corretta tipologia di serramenti Pt_1 da installare e avesse segnalato che i serramenti asseritamente scelti dalla committenza potevano determinare ponti termici e fenomeni di condensa.
pagina 19 di 23 Col terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto conferito all'ing. un mandato più esteso di quello effettivo, ritenendola responsabile Pt_1 per un difetto di progettazione che, in realtà, non poteva configurarsi, essendo stati sospesi i lavori e non essendo stata completata la pratica presso il comune di Cologno Monzese.
Deduce di aver eseguito le progettazioni richieste a regola d'arte e che i serramenti erano stati forniti dalla committente -che li aveva scelti forse per un risparmio di spesa- ed erano stati installati su insistenza della stessa.
Inoltre, a seguito delle lamentele postume della sig.ra l'ing. non aveva asseverato CP_1 Pt_1 alcunché, ma aveva cercato più volte delle soluzioni, proponendo degli interventi alternativi che potessero accontentare la committente, seppur riguardanti lavorazioni differenti rispetto all'oggetto dell'incarico conferito alla stessa e relativi a materiali ordinati e imposti dalla committente. Tutto ciò era stato fatto pro boni pacis, senza riconoscere una propria responsabilità personale e/o vizi di alcun tipo, come espressamente indicato nelle missive inviate dall'ing. alla sig.ra Pt_1 CP_1
Anche per tali ragioni l'ing. aveva sospeso i lavori che, invero, per quanto riguardava il Pt_1 più ristretto mandato conferitole, si potevano considerare ultimati.
Il motivo non ha fondamento.
Con riferimento all'oggetto dell'incarico conferito dalla committente all'ing. , la Corte Pt_1 ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dal Tribunale, tenuto conto che la pratica edilizia presentata in Comune e dalla medesima predisposta le attribuiva chiaramente la qualifica di progettista e direttore lavori con riferimento all'intero intervento edilizio, comprensivo non solo dell'esecuzione del foro nella soletta tra settimo ed ottavo piano, ma anche della realizzazione del vano tecnico di copertura della scala realizzata.
Parimenti, il contegno assunto dall'ing. successivamente alla comparsa dei vizi conferma Pt_1 la maggior ampiezza dell'incarico alla stessa affidato rispetto a quanto sostenuto dall'appellante.
Quest'ultima, infatti, come emerge dalla corrispondenza in atti, lungi dal contestare l'estraneità del proprio incarico ai vizi riscontrati, risulta essersi, invece, prodigata per la ricerca ed adozione di soluzioni tecniche che ponessero rimedio ai difetti emersi, i quali riguardavano diversi profili dell'intervento complessivo realizzato, comprensivo anche della realizzazione del vano di copertura della scala.
Ciò premesso, non è dato comprendere come la sospensione dei lavori possa mandare esente da responsabilità l'ing. in relazione agli errori progettuali e alle carenze in punto direzione lavori Pt_1 emersi dalla ATP svolta.
pagina 20 di 23 Con il quarto motivo di appello l'appellante deduce che il giudice di primo grado ha errato nell'aver ritenuto che l'incarico conferitole fosse maggiore di quello effettivo -che era relativo alla sola progettazione dell'apertura del foro nel solaio dell'appartamento della sig. COroparte_17
la domanda riconvenzionale con cui aveva richiesto l'accertamento del diritto ad
[...] un maggior compenso per l'ulteriore opera professionale svolta.
L'appellante sostiene che o il mandato all'ing. era da ritenersi limitato alla sola Pt_1 progettazione dell'apertura del foro nella soletta tra settimo ed ottavo piano e allora tale incarico doveva ritenersi correttamente adempiuto o il mandato comprendeva anche ulteriori attività e allora l'appellante aveva diritto ad un supplemento di compenso per la maggiore opera professionale svolta.
Il motivo è infondato.
In ordine al maggior compenso preteso dall'ing. , deve rilevarsi che non vi è prova che ad Pt_1 un iniziale incarico, più ristretto, abbia fatto seguito un altro di più ampia portata, con conseguente diritto ad un compenso aggiuntivo.
La committente ha affermato che, sin dall'inizio, l'accordo delle parti prevedeva che l'ing. CP_1
si occupasse della progettazione e della direzione lavori dell'intero intervento, comprensivo del Pt_1 foro nella soletta, ma anche della realizzazione del vano di copertura della scala, per cui il compenso pattuito comprendeva l'intera attività.
Dalla documentazione in atti si evince che l'incarico scritto del 6.7.2018 -pur riferito alla sola progettazione e direzione dei lavori relativi all'apertura del foro nel solaio- comprendeva espressamente la predisposizione della SCIA da depositare in Comune e risulta che in tale pratica, depositata il
20.7.2018, l'ing. aveva indicato sé stessa come progettista e direttrice dei lavori relativamente Pt_1 all'intero intervento edilizio.
Lo spazio temporale tra la sottoscrizione dell'incarico scritto e la presentazione della SCIA -da cui emerge un ruolo più ampio dell'ing. è dunque piuttosto esiguo, per cui appare poco verosimile Parte_1 che sia intervenuto un secondo e più ampio accordo tra le parti in pochi giorni e comunque difettano allegazioni chiare in proposito, posto che l'appellante nulla deduce in merito.
A conferma della tesi secondo cui all'ing. era stato affidato, sin da principio, un incarico Pt_1 comprensivo anche della progettazione e direzione degli altri lavori può osservarsi che, prima della contestazione dei vizi da parte della committenza, quest'ultima non risulta aver chiesto un compenso aggiuntivo per l'attività professionale di progettazione e direzione lavori dell'intero intervento. Se infatti ad un incarico iniziale, più circoscritto, avesse fatto seguito un nuovo accordo per affidare all'ing. Pt_1 la progettazione e direzione di tutti i lavori, sarebbe stato normale che la stessa richiedesse un compenso pagina 21 di 23 aggiuntivo per le prestazioni professionali affidatele in un secondo tempo;
invece, prima della denuncia dei vizi e del contezioso insorto tra le parti, non è emersa alcuna richiesta in tal senso.
Né dalla corrispondenza intercorsa tra le parti ante casuam è dato rilevare che ad un primo incarico, più ridotto, abbia fatto seguito un altro di portata più ampia;
si è visto, al contrario, che l'ing. , da Pt_1 subito, si è fatta parte diligente per trovare soluzioni tecniche relativamente ai difetti denunciati dalla committenza, senza eccepire alcunché circa i limiti del proprio mandato e l'eventuale mancato pagamento di prestazioni professionali in ipotesi aggiunte in un secondo momento.
L'appellante, pertanto, non ha dimostrato, come era suo onere, gli elementi costitutivi per il riconoscimento alla stessa di un maggior compenso, né invero quelli per la relativa quantificazione.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante deduce che il Tribunale ha errato nel porre a carico dell'ing. le spese processuali, in quanto, secondo il principio della soccombenza, avrebbe dovuto Pt_1 porle a carico dell'attrice e, in ogni caso, in considerazione della particolare difficoltà della materia, nonché dell'accoglimento di una sola delle domande proposte, andavano per lo meno compensate.
Il motivo non può trovare accoglimento.
In forza del principio di soccombenza, correttamente il primo giudice, accogliendo le domande attoree e rigettando la domanda riconvenzionale dell'ing. , ha condannato quest'ultima al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
Né si si ravvisano i presupposti dell'invocata compensazione delle spese processuali, tenuto anche conto che l'ATP era stata svolta ante causam e sulla scorta della stessa poteva già profilarsi una responsabilità dell'appellante; l'ing. avrebbe, dunque, potuto formulare un'offerta risarcitoria Pt_1 che tenesse conto dell'esito della consulenza d'ufficio.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite sopportate dalla signora nel grado di appello, ex art. 91 cpc. CP_1
Nulla è, invece, dovuto dall'appellante alle altre parti del giudizio, in quanto l'atto di appello risulta diretto unicamente al rigetto delle domande della signora nei confronti dell'ing. e non CP_1 Pt_1 ha riguardato le posizioni degli altri originari convenuti in primo grado.
E' noto, infatti, che “nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagina 22 di 23 pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza” (Cass. n. 34174 del 15.11.2021; Cass. n. 5508 del 21.3.2016; Cass. n. 2208 del
16.2.2012)).
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come CP_1 aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda che si evince dal pagamento del contributo unificato, della media difficoltà delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta, esclusa la fase istruttoria, non presente, si liquidano in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
9555/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 28.11.2023 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare a Parte_1 CP_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro
[...]
3.966,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
SI D'EL
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa SI D'EL Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg. n. 1677/2024, promossa in grado d'appello,
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Ciancio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Adrano (CT), via Campo n. 4, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. COroparte_1 C.F._2
Natale Polimeni del foro di Reggio Calabria, preso il cui indirizzo di posta elettronica certificata
( ha eletto domicilio digitale, in forza di procura alle Email_1 liti in atti;
APPELLATA
contro
ARCH. (C.F. ), rappresentato e difeso COroparte_2 C.F._3 dall'avv. Giustina Jaeger ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano (MI), via
Bigli 21, in forza di procura alle liti in atti;
pagina 1 di 23 APPELLATO
contro
(P. IVA , in persona del titolare il sig. CP_3 P.IVA_1 COroparte_4
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura
[...] C.F._4
Di MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Corso Lodi, 132, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
contro
(P. IVA , impresa individuale, in persona del COroparte_5 P.IVA_2 titolare sig. (C.F. ), COroparte_6 C.F._5 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Giordano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano (MI), Via Fontana n. 18, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
contro
, contumace;
CP_7
APPELLATA
contro
. contumace;
CP_8 COroparte_9
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 9555/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data
28.11.2023;
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 23 Le parti, in vista dell'udienza dell' 1.7.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., hanno chiesto rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Per ivi sentire ammettere nel rito il presente appello e accogliendosi nel merito il gravame, sentire revocare ed annullare e, comunque, con la più ampia formulazione, riformare
l'impugnata sentenza n. n. 9555/2023 dei dì 27/28-11-2023 del Tribunale Civile di Milano Sez.
VII, Dott. Mauro Pacifico, resa inter partes nel procedimento iscritto al n. 32282/2021 R.G., non notificata al sottoscritto procuratore, per i motivi tutti di cui al presente appello.
Conseguentemente, ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile all'Ing.
; ritenere e dichiarare nel caso in cui fosse riconosciuta una Parte_1 maggiore attività della come dovuto anche il relativo maggior compenso Pt_1 professionale.
Tutto ciò anche in accoglimento di tutte le eccezioni, istanze e difese proposte dall'Ing.
[...]
nel primo grado di giudizio e riportate in questo grado -anche di Parte_1 nomina di eventuale richiamo e/o nomina di nuovo C.T.U. e di acquisizione di prove testimoniali-, con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese processuali del doppio grado di giudizio da disporsi per come nello specifico motivo di appello, anche riformando l'impugnata sentenza come ivi proposto.
Previa sospensione dell'impugnata sentenza per i gravi motivi su esposti”.
PARTE APPELLATA COroparte_1
“che l'Eccellentissima Corte di Appello adita, ogni altra azione, eccezione e difesa disattesa,
Voglia, respinta ogni contraria istanza, ivi compresa la richiesta di sospensione dell'impugnata sentenza, in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile l'atto di appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto non sussiste la ragionevole probabilità che lo stesso sia accolto;
e/o dichiararlo nullo
e/o irrituale e/o inammissibile e/o improponibile.
Nel merito, voglia il Giudice del Gravame rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, o comunque non provato e quindi confermare integralmente la sentenza n. 9555/2023 del giorno 27.11.2023, pubblicata il 28.11.2023, rigettando i motivi di appello proposti dall'ing. . Pt_1
pagina 3 di 23 Con richiesta di rigetto di tutte le richieste istruttorie genericamente ed indeterminatamente riproposte in appello e con riserva espressa di ulteriormente controdedurre e produrre nei termini di legge opponendosi sin da ora ad ogni richiesta di parte avversa.
Salvo ogni diritto, azione e ragione e in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado del giudizio, iva, cpa e spese generali nelle misure di legge.
Salvis iuribus.”
PARTE APPELLATA ARCH. COroparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere con ogni miglior formula le pretese tutte di cui all'atto di citazione di , condannando quest'ultima alla refusione delle Parte_1 spese di lite così giudicando:
In via pregiudiziale:
- dichiarare la sentenza n. 9555/2023 passata in giudicato per l'architetto a COroparte_2 seguito di inesistenza della notificazione dell'atto di appello proposto dall'ingegnere
[...]
. Parte_1
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 9555/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano.
Nel merito:
- respingere integralmente le domande tutte ex adverso formulate, e dichiarare la piena legittimità della sentenza n. 9555/2023 del Tribunale di Milano.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.”
PARTE APPELLATA CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con il favore dei compensi e delle spese di lite da distrarsi a favore della procuratrice antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” pagina 4 di 23
PARTE APPELLATA COroparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda ed eccezione così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, confermando la sentenza n. 9555/2023 del Tribunale
Civile di Milano oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
IN OGNI CASO: con il favore dei compensi e delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc premesso di essere proprietaria di un COroparte_1 appartamento a Cologno Monzese che aveva subito dei danni a seguito di recenti interventi edilizi, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, l'ing. , l'arch. Parte_1 CP_2
il geom. , quale titolare dell'impresa individuale
[...] CP_7 COroparte_10
titolare dell'impresa individuale COroparte_5 COroparte_4
COr CO
, e . al fine di accertare che i danni subiti erano riconducibili CP_8 COroparte_9 CP_9 alla condotta dei resistenti e per ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti, pari ad euro 48.163,40, di cui euro 15.129,46 per lavori di ripristino, euro 1.649,44 per spese inerenti le consulenze tecniche, euro 31.384,50 per la perdita subita dalla proprietaria a causa della mancata fruizione dell'immobile.
Nello specifico deduceva che, nel mese di luglio 2018, aveva incaricato l'arch. COroparte_1
e l'ing. di predisporre il “calcolo strutturale relativo all'apertura di un foro su solaio CP_2 Pt_1 per la successiva installazione di una scala a chiocciola prefabbricata di tipo autoportante”, di presentare la relativa “pratica SCIA presso il Comune di Cologno Monzese (MI)” nonché di occuparsi della “direzione dei lavori attinenti l'intervento” in relazione all'appartamento di sua proprietà sopra citato.
In data 20 luglio 2018 era stata depositata la SCIA, nella quale, tuttavia, per autonoma scelta dei due professionisti, era stata indicata, quale progettista e direttrice dei lavori, esclusivamente l'ing.
pagina 5 di 23 ed erano stati individuati quale “Responsabile della Sicurezza” il geom. e quali imprese Pt_1 CP_7 operanti sul cantiere le ditte e CP_11 COroparte_12
Parte attrice precisava che anche l'arch. e la ditta SA.WI. di Saddalla Waagdy Weliam CP_2
Ibrahim avevano, di fatto, contribuito alla realizzazione dei lavori.
L'attrice allegava che l'opera le veniva consegnata in data 6 ottobre 2018 e che, a seguito di alcuni eventi piovosi verificatisi a fine ottobre 2018, si erano verificati gravi problemi di infiltrazione di acqua provenienti dai serramenti, dal soffitto, dai pavimenti e dal controsoffitto del vano scale, che venivano prontamente segnalati ai tecnici e alle imprese interessate. Ne seguivano sopralluoghi e alcuni interventi CP_ Co CO COr da parte delle . , che, tuttavia, non risultavano risolutivi.
Pertanto parte attrice si rivolgeva all'ing. per la verifica dell'opera e il tecnico Testimone_1 incaricato confermava l'esistenza di vizi riconducibili ad errori sia progettuali, che esecutivi.
La sig.ra introduceva, quindi, un procedimento per A.T.P., all'esito del quale il CTU CP_1 confermava la presenza dei difetti, individuava le relative cause e quantificava in euro 15.129,46 il costo delle opere necessarie al ripristino.
L'attrice deduceva che in relazione ai vizi dell'immobile sussisteva la responsabilità risarcitoria contrattuale di tutti i professionisti e di tutte le ditte coinvolte nella realizzazione dell'opera e che i danni dalla stessa patiti consistevano oltre che nei costi per eliminare i vizi –nella misura quantificata dal
CTU- anche nelle spese di CTP pari ad euro 1.649,44, nonché nel danno patrimoniale derivante dall'impossibilità di fruire dell'immobile per circa 30 mesi, quantificato in euro 31.384,50, sulla scorta del valore locativo di immobili analoghi.
L'ing. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla sig. Pt_1 escludendo una propria responsabilità in relazione ai vizi indicati, in considerazione del fatto CP_1 che il suo incarico professionale si era esaurito nella predisposizione del calcolo strutturale relativo all'apertura del foro nel solaio e nei relativi adempimenti amministrativi.
Rilevava, altresì, l'erroneità dei risultati ai quali era giunto il CTU dell'ATP e assumeva che, qualora il suo incarico professionale fosse stato ritenuto esteso a tutte le attività indicate dall'attrice, avrebbe dovuto esserle riconosciuto, in via riconvenzionale, un maggior compenso professionale, quantificato nell'importo di euro 4.000,00.
Si costituiva l'arch. che, opponendosi alle domande attoree, evidenziava l'assenza di CP_2 qualsivoglia sua responsabilità in relazione ai vizi lamentati dalla ricorrente, dal momento che il medesimo non aveva assunto alcun incarico relativo alla progettazione dell'opera, essendosi limitato a pagina 6 di 23 consigliare la sig.ra nella scelta di materiali, dei colori e delle illuminazioni. CP_1
Si costituiva il geom. che chiedeva il rigetto della domanda promossa nei suoi confronti CP_7 assumendo di aver assunto, con riferimento alla realizzazione dell'opera, esclusivamente la qualifica di coordinatore per la sicurezza e la salute, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Si costituiva in persona del titolare COroparte_5 COroparte_6
, il quale deduceva che i lavori di realizzazione del “collegamento tra il piano 7 ed il piano 8” erano
[...]
COr stati realizzati dalla ditta , mentre la fornitura e la posa dei serramenti era stata eseguita dalla
Rilevava di aver prestato assistenza alle predette ditte e di aver eseguito i “lavori di CP_11 rifinitura”, tutti individuati in apposito capitolato approvato dalla committenza, e che le lamentate COCO infiltrazioni non erano riconducibili alla propria attività edificatoria;
anzi la veva eseguito l'intervento tecnico che aveva portato alla risoluzione delle stesse.
Assumeva, inoltre, che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta in relazione al fenomeno di
“condensa del vano tecnico”, derivando lo stesso da un'erronea scelta progettuale, estranea alle nozioni tecniche esigibili da un appaltatore e che, in ogni caso, la committente non aveva denunciato i vizi entro Co CO sessanta giorni dalla loro scoperta;
inoltre la quantificazione dei danni era del tutto erronea e la . era creditrice del saldo del compenso pattuito, pari all'importo di € 5.427,00, oltre interessi di mora.
COr Si costituiva l'impresa in persona del titolare il COroparte_4 quale eccepiva la decadenza e la prescrizione dall'azione proposta, ai sensi dell'art. 1667 c.c., e assumeva la propria estraneità rispetto ai vizi indicati, in quanto lo stesso aveva realizzato unicamente le opere di muratura relative alla realizzazione del foro di collegamento tra il 7° e l' 8° piano dell'edificio.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda attorea, sostenendo la propria CP_11 carenza di legittimazione passiva, dal momento che non aveva intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la sig.ra e aveva realizzato esclusivamente, quale subappaltatrice, i serramenti su incarico CP_1
Co della ditta appaltatrice e subcommittente .WI.. Deduceva, altresì, la mancata denuncia dei vizi alla stessa nel termine di cui all'art. 1667 c.c. e la mancata denunzia dei vizi da parte della i sensi CP_5 dell'art. 1670 c.c..
A seguito del mutamento del rito, da sommario a ordinario, il processo procedeva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il giudice non accoglieva le istanze istruttorie delle parti, ma acquisiva agli atti il fascicolo di ATP rg. n. 12322/2020 e tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 9555/2023, pubblicata in data 28.11.2023, rigettava pagina 7 di 23 la domanda proposta dalla sig.ra nei confronti dell'arch. del , della società CP_1 CP_2 CP_16
CP_1 Ser. di e di , titolari CP_8 COroparte_4 COroparte_10
COr CO rispettivamente delle imprese e I.. Respingeva altresì la domanda riconvenzionale proposta dall'ing. nei confronti della sig.ra Pt_1 CP_1
In parziale accoglimento della domanda attorea, condannava l'ing. al pagamento, in Pt_1 favore di della somma di € 9.992,00, a titolo di risarcimento del danno. COroparte_1
Quest'ultima, a sua volta, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Co CO
. eniva condannata a versare la somma di € 3.971,48, oltre interessi. La domanda di regresso CP_1 avanzata dalla Ser. nei confronti degli altri convenuti veniva dichiarata assorbita. CP_8
Il primo giudice condannava la sig.ra al rimborso delle spese di lite in favore di CP_1 CP_2
CP_1 di , di e della Ser. ivi comprese quelle relative CP_7 COroparte_4 CP_8 al procedimento per A.T.P. r.g. 12322/2020, liquidate, in favore di ciascuno di tali convenuti, in €
5.337,00 per compensi professionali.
Il Tribunale condannava l'ing. a rimborsare alla sig.ra le spese processuali, Pt_1 CP_1 comprese quelle relative al procedimento per A.T.P. r.g. 12322/2020, liquidate in € 831,50 per esborsi relativi a marche e contributo unificato, in € 874,47 per spese vive relative al consulente tecnico di parte ed in € 4.292,00 per compensi professionali. Condannava, altresì, l'ing. a rimborsare alla sig.ra Pt_1 le spese vive di CTU relative al procedimento per ATP. CP_1
Compensava integralmente le spese di lite tra la sig.ra e CP_1 COroparte_10
.
[...]
Rigettava le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. rispettivamente avanzate dall'arch.
[...]
e dal geom. . CP_2 CP_7
In sostanza, il Tribunale riteneva fondata unicamente la domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'ing. e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale di pagamento avanzata dal Pt_1
CO Sa. erso l'attrice per il saldo dei lavori eseguiti, mentre non riteneva fondata la domanda proposta dalla nei confronti dell'arch. e di CP_1 CP_2 COroparte_12
Con riguardo all'arch. il primo giudice evidenziava che, dalla documentazione in atti, CP_2 risultava che l'architetto avesse prestato unicamente una consulenza sulla scelta di materiali, colori ed illuminazioni, mentre non era risultato provato che l'attrice avesse conferito all'arch. un incarico CP_2 avente ad oggetto la progettazione dell'opera e la direzione dei relativi lavori. Pertanto non poteva dirsi sussistente una responsabilità professionale dello stesso con riferimento ai lamentati errori progettuali o pagina 8 di 23 alla carenza di vigilanza sull'andamento dei lavori. COr Con riguardo al titolare della ditta , il Tribunale rilevava che i vizi dell'opera che potevano considerarsi dimostrati riguardavano la scelta dei serramenti, la conformazione del vano tecnico posto a copertura della scala e la posa della pavimentazione melaminica e dei cartongessi. Tali lavori non erano stati realizzati da detta ditta, atteso che i serramenti costituenti il vano tecnico erano stati pacificamente posati dalla –era invece discusso se ciò era avvenuto su incarico della sig.ra o su CP_11 CP_1 incarico della subcommittente mentre la posa della pavimentazione melaminica e dei CP_5
COCO cartongessi rientrava tra quei “lavori di finitura” che il di veva espressamente dedotto CP_6 di aver direttamente eseguito.
Per quanto riguarda gli altri convenuti il Tribunale osservava quanto segue.
Dall'esame della CTU svolta in sede di A.T.P. -il cui contenuto il giudicante riteneva di condividere, trattandosi di elaborato rispondente ai quesiti, immune da vizi tecnico-logici e sufficientemente esaustivo- risultava dimostrata l'esistenza di tre vizi dell'opera:
1) il primo -e più grave- consistente nella formazione di condensa al piede dei serramenti internamente, lungo il perimetro del vano scala;
2) il secondo consistente in distacchi della pavimentazione melaminica;
3) il terzo nella formazione di cavillature lungo le fughe del controsoffitto in cartongesso.
Il Tribunale riteneva che del primo vizio dovesse rispondere unicamente l'ing. , mentre Pt_1
Co degli altri solo la ditta .WI..
In particolare, il giudice rilevava che dalla produzione documentale in atti poteva ritenersi provato che l'incarico professionale conferito all'ing. aveva ad oggetto non solo l'esecuzione di Pt_1 un'attività progettuale relativa all'apertura del foro nel solaio per l'installazione della scala a chiocciola autoportante, ma anche la progettazione e la direzione dei lavori relative all'intero intervento edilizio per cui è causa, ivi compresa la realizzazione del vano tecnico di copertura della scala.
Ciò in quanto, sebbene nella lettera di incarico professionale si faceva riferimento ad un'attività progettuale avente ad oggetto il “calcolo strutturale relativo all'apertura di un foro sul solaio”, tuttavia, nell'oggetto della medesima lettera di incarico era compresa, oltre alla “direzione dei lavori attinenti all'intervento”, anche l'attività di “presentazione della pratica SCIA presso il Comune di Cologno
Monzese” e risultava documentale che tale SCIA, come anche la sua successiva integrazione -entrambe redatte dall'ing. riguardavano l'intero intervento oggetto di causa e avevano comportato anche Parte_1 un'attività progettuale relativa al vano tecnico di chiusura della scala.
Il giudice riteneva che il fatto che tali fossero ab origine i termini dell'incarico professionale conferito all'ing. si evincesse anche dalla condotta successiva assunta da quest'ultima, in quanto Pt_1
pagina 9 di 23 la stessa, in seguito al riscontro dei vizi nell'opera, senza addurre alcuna contestazione in ordine a presunti limiti del proprio incarico, dapprima offriva le proprie giustificazioni tecniche su aspetti estranei alla mera progettazione strutturale del foro nel solaio e successivamente tentava di raggiungere un accordo transattivo con la committente.
Alla luce di quanto sopra, il giudice riteneva infondata la domanda riconvenzionale proposta dall'ing. e diretta a conseguire un maggior compenso per la prestazione professionale dalla stessa Pt_1 resa. Inoltre rilevava che il consulente d'ufficio dell'ATP aveva individuato la causa del fenomeno di condensa proprio nell'erronea scelta progettuale consistente nel creare un volume tecnico di copertura privo di soluzione di continuità rispetto ai locali abitativi sottostanti -perché chiuso solo su tre lati- e con l'adozione di serramenti non adatti alla specifica destinazione;
pertanto, in relazione a tale fenomeno, riteneva sussistente la responsabilità risarcitoria dell'ing. in qualità di progettista dell'opera, Pt_1 mentre con riferimento al medesimo vizio, non riteneva configurabile una responsabilità né della ditta
é della CP_5 CP_11
Ciò in quanto, indipendentemente dal fatto che i serramenti costituenti il vano tecnico fossero stati realizzati e posati dalla su incarico della sig.ra o quale subappaltatrice della ditta CP_11 CP_1 doveva osservarsi che nel caso de quo le scelte progettuali risultate erronee esulassero dalle CP_5 cognizioni tecniche pretendibili dall'appaltatore, sia in considerazione della natura e della modesta consistenza complessiva dell'opera, sia in considerazione dei soggetti coinvolti: una piccola impresa artigiana la ditta una mera costruttrice e posatrice dei serramenti la CP_5 CP_11
Per quanto concerne i danni subiti da parte attrice in relazione al verificarsi dei fenomeni di condensa, il giudice rilevava che nella CTU il perito aveva determinato in euro 11.250,80 il costo necessario al rifacimento del vano tecnico di copertura della scala, dal quale, tuttavia, andava detratto il maggior valore che l'opera avrebbe assunto a seguito del suo integrale rifacimento, in considerazione del fatto che, trattandosi di errori progettuali e non esecutivi, per ottenere un manufatto realizzato a regola d'arte, parte attrice avrebbe dovuto sostenere maggiori costi rispetto a quelli preventivati per l'esecuzione del medesimo manufatto così come realizzato, con chiusura solo su tre lati e con serramenti non a taglio termico. Tale differenza di valore veniva determinata dal CTU in euro 3.444,00. L'importo complessivo del danno, pertanto, al momento della redazione della CTU nel novembre 2020, veniva quantificato in €
8.547,48 e liquidato all'attualità, in applicazione della rivalutazione monetaria, veniva stimato dal giudice nella misura di € 9.992,00.
In merito agli ulteriori vizi riscontrati dal CTU e consistenti nello scollamento, in più punti, della pavimentazione melaminica posata nella veranda e nell'insorgenza di cavillature lungo le fughe del controsoffitto in cartongesso, il giudice riteneva sussistente la responsabilità risarcitoria unicamente della pagina 10 di 23 ditta in quanto si trattava di lavori eseguiti da quest'ultima, considerando infondata COroparte_5
l'eccezione di decadenza sollevata dal , in quanto risultava documentato che la sig.ra CP_6 CP_1 aveva provveduto a denunciare tempestivamente l'esistenza dei vizi in oggetto.
Quanto al vizio della pavimentazione, pur avendo fatto riferimento il CTU anche alla non totale adeguatezza del materiale scelto, il Tribunale rilevava che dal contenuto complessivo della perizia emergeva come fattore determinante nella formazione del difetto fosse stata la posa non a regola d'arte della pavimentazione, tanto che per l'eliminazione del vizio il perito riteneva sufficiente il mero
“ripristino” della pavimentazione melaminica “con colle adeguate”. Per quanto concerneva i difetti del controsoffitto, gli stessi, come si evinceva dalla CTU, risultavano dovuti alla mancata adozione, in fase di posa, di quegli accorgimenti -garze di congiunzione e profili di finitura- idonei ad assorbire le fisiologiche dilatazioni termiche cui sono sottoposti i materiali in cartongesso.
In entrambi i casi, dunque, si trattava di vizi attinenti a profili meramente esecutivi dell'opera e rispetto ai quali, conseguentemente, mentre andava ritenuta la sussistenza della responsabilità risarcitoria dell'appaltatore andava esclusa quella dell'ing. , pur considerando il suo ruolo di CP_6 Pt_1 direttrice dei lavori, atteso che l'obbligo di vigilanza del direttore dei lavori non poteva ritenersi esteso a profili meramente esecutivi di modesta importanza, quali quelli in esame.
Per l'eliminazione dei suddetti vizi, il CTU riteneva necessario un esborso complessivo per “opere revisione pavimentazione, controsoffitto, tinteggio” e “materiale” di € 1.455,52.
Tuttavia l'impresa aveva fatto valere, in via riconvenzionale, il suo controcredito pari ad €
5.427,00, quale saldo prezzo dei lavori appaltati, non contestato dalla sig.ra CP_1
Pertanto, operata la c.d. compensazione impropria tra i reciproci crediti, il giudice respingeva la domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti del , mentre, in parziale accoglimento della CP_6 domanda riconvenzionale da questi proposta, condannava la sig.ra a versare l'importo CP_1 differenziale di € 3.971,48 (pari ad € 5.427,00 meno € 1.455,52), oltre interessi.
Infine, il giudice non riteneva fondate le pretese risarcitorie avanzate dall'attrice in relazione alle opere di ritinteggiatura del piano 7° del proprio appartamento, nonché in relazione all'addotto mancato godimento del medesimo immobile.
Quanto alle opere di ritinteggiatura, rilevava che, pur trattandosi di spese quantificate dal CTU, si trattava di interventi non riferibili ai vizi in esame, ma alla pregressa esistenza di infiltrazioni di acque meteoriche. In ordine a tali precedenti infiltrazioni l'attrice non aveva dimostrato che erano riconducibili ai vizi dell'opera e lo stesso CTU, al riguardo, aveva affermato che essendo stati modificati i luoghi, non erano attualmente più verificabili le cause del fenomeno infiltrativo precedentemente esistente al piano settimo. pagina 11 di 23 Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno per il presunto mancato godimento dell'appartamento, il giudice riteneva che si trattasse di una circostanza genericamente dedotta e che, in ogni caso, i vizi di cui era stata riscontrata l'esistenza -condensa, difetti alla pavimentazione ed al controsoffitto- non erano tali da determinare l'impossibilità di possibilità di fruire dell'intero appartamento.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'ing. chiedendo di riformare la sentenza Pt_1 impugnata e di dichiarare che nessuna responsabilità risultava ascrivibile alla stessa;
in subordine, nel caso di accertamento di una sua maggiore responsabilità nei lavori, domandava il correlativo maggior compenso professionale per l'incarico svolto, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
COr
Si costituiva l'impresa in persona del titolare COroparte_4 contestando l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
Si costituiva l'arch. chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare passata in COroparte_2 giudicato la sentenza di primo grado nei suoi confronti, per inesistenza della notificazione dell'atto di appello, e, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello o comunque rigettare nel merito le domande ex adverso formulate.
Si costituiva l'impresa individuale in persona del titolare COroparte_5 [...] chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello ex artt. COroparte_6
342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, di rigettare l'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello COroparte_1 ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, di rigettarlo, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza del 19 novembre 2024, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. fissava, davanti a sé, l'udienza del 18 febbraio 2025 –poi differita d'ufficio all' 1.7.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti - calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle pagina 12 di 23 conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza dell'1 luglio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112
c.p.c., ha ritenuto dimostrata l'esistenza di tre vizi dell'opera, tra cui, in primis, quello relativo alla condensa al piede dei serramenti, lungo il perimetro del vano scala.
In particolare, deduce che la sig.ra non ha mai avanzato una richiesta di risarcimento per CP_1 il verificarsi di detta condensa, dal momento che aveva, invece, formulato una generica richiesta di risarcimento danni, confidando nel mandato conferito al CTU, palesemente esplorativo, ed eccependo la sola esistenza di infiltrazioni di acqua meteoritiche, con richiesta di ristoro dei danni conseguenti.
Pertanto, a detta dell'appellante, il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali, avendo basato la condanna solo sulle conclusioni della consulenza elaborata in sede di ATP, anziché sulle domande ed allegazioni di parte attrice.
Deduce, altresì, che chi avanza una domanda di risarcimento per una responsabilità civile deve individuarne le cause e indicarle in maniera specifica, non potendo supplire a questo nemmeno la consulenza tecnica, che altrimenti si configura come meramente esplorativa e non può avere valore probatorio.
L'appellante rileva, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice, la CTU è lacunosa, priva di pregio ed ininfluente in relazione agli atti di causa nei confronti dell'ing. , Pt_1 nonché contradditoria e priva di conclusioni tecnicamente accettabili, in quanto frutto di considerazioni personali.
In particolare deduce che:
- in relazione al quesito oggetto della relazione peritale il CTU non ha chiarito se dai vizi riscontrati “derivi pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti e alle persone e quale sia il grado di incidenza sulle possibilità di fruizione e normale utilizzo dell'immobile”;
- non sono mai state evidenziate in loco, durante i sopralluoghi effettuati, tracce di condensa sulle parti oggetto degli interventi di ripristino proposti;
- in relazione alle valutazioni di carattere tecnico: pagina 13 di 23 1) l'ipotesi della realizzazione di un vano composto da 4 lati è difficilmente realizzabile in quanto non vi è lo spazio sufficiente per la realizzazione del 4° lato e non è chiara nemmeno la funzione che questo lato dovrebbe svolgere;
2) la sostituzione degli infissi attuali con infissi a taglio termico non sarebbe, in ogni caso, risolutiva e non potrebbe scongiurare la formazione di condensa, in quanto questa è strettamente correlata al contenuto di vapore acqueo dell'ambiente interno e raggiunge concentrazioni elevate nel vano tecnico;
3) l'installazione di un deumidificatore sarebbe una soluzione più vantaggiosa sia sotto il profilo del risultato, che sotto quello economico.
In relazione alle valutazioni di carattere economico riportate nella relazione peritale dal CTU l'ing.
osserva che: Pt_1
a) non sono state computate a parte le lavorazioni che hanno interessato gli spazi interni di veranda al piano ottavo, totalmente estranei all'intervento della nuova scala;
b) la quantità di ore di manodopera ipotizzata è sovrastimata, soprattutto tenuto conto che le lavorazioni successive sono desunte da indicazioni di lavorazioni e prezzi di opere
“compiute” inclusive dei costi di noli, materiali e mano d'opera;
c) le quantità non sono congruenti con le geometrie ricavabili in situ, essendo addirittura il doppio in alcuni casi;
d) alcune voci sono inappropriate, come ad esempio il prezzo associato alla voce
“demolizione lamiera”, che nel listino si riferisce alla demolizione di “solai in profilato di acciaio e tavelloni”, due lavorazioni notevolmente differenti in complessità e impegno di attrezzatura, tempo e mano d'opera.
Il motivo è infondato.
Proposto preliminarmente un ricorso per accertamento tecnico preventivo, la signora CP_1 instaurava il presente giudizio allegando, a fondamento delle proprie domande, la relazione
[...] finale del procedimento di ATP e le relative risultanze.
In particolare dalla relazione di ATP, depositata con l'atto introduttivo e ampiamente illustrata nel corpo del ricorso, emergevano chiaramente le problematiche inerenti ai fenomeni di condensa. Nel suo ricorso la signora riportava anche ampio stralcio della relazione del ctu in cui si parlava CP_1 specificamente della condensa, dei ponti termici e dell'inidoneità dei serramenti.
Pertanto, le censure sull'operato dell'ing. che il Tribunale ha posto a base della condanna Pt_1 della medesima erano state ritualmente dedotte in causa dalla ricorrente fin dal suo atto introduttivo e pagina 14 di 23 non è ravvisabile alcuna mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né l'individuazione di profili di responsabilità diversi ed ulteriori rispetto a quelli allegati dalla danneggiata.
Per quanto concerne, poi, i rilievi sull'operato del consulente d'ufficio, la Corte rileva che quest'ultimo risulta aver ampiamente argomentato in modo logico e coerente le proprie valutazioni, giungendo a conclusioni congruenti con le premesse, sulla scorta di giudizi tecnicamente motivati, che non risultano efficacemente superati dai rilievi dell'appellante.
In particolare, dalla relazione di ATP si evince, in ordine alle cause del fenomeno lamentato dalla ricorrente che “[…] i fenomeni infiltrativi che si verificano al piede dei serramenti internamente lungo il perimetro del vano scala sono propriamente fenomeni di condensa determinati dalla tipologia dei serramenti in alluminio utilizzati che non risultano a taglio termico. (Doc. 2 e 2a CTU). E' infatti evidente che la foratura del solaio per la realizzazione della scala e del proprio volume tecnico di copertura senza soluzione di continuità con i volumi dei locali abitativi al piano sottostante, hanno determinato un effetto camino dell'aria calda. Come evidente l'aria riscaldata dei locali sottostanti abitabili: cucina e salotto e sale, durante il periodo invernale, tende a salire concentrandosi nei punti più alti dei locali, ovvero l'aria calda, nel caso specifico, viene naturalmente veicolata proprio nel nuovo volume tecnico che risulta a quota superiore. La differenza di temperatura interna C°20, C°22 rispetto alla temperatura esterna invernale C°-5, C°0, supera il punto di rugiada generando condensa in corrispondenza dei profilati metallici dei serramenti che compongono il volume tecnico della scala, in quanto, non essendo serramenti di tipologia a taglio termico, risultano essere inevitabilmente ponti termici. La scelta eseguita in fase di progettazione e di richiesta dei preventivi non è pertanto conforme alle condizioni d'uso che il manufatto deve soddisfare in considerazione della tipologia, dell'ubicazione
e dell'uso. La scelta progettuale di unire due ambienti, soggiorno/cucina al 7° piano e volume tecnico all'8° piano, senza soluzione di continuità, rende indispensabile, da un punto di vista tecnico, la continuità di coibentazione termica per garantire un corretto contenimento energetico nell'ambiente abitativo e per evitare conseguenti fenomeni di condensa e dispersione termica, nel rispetto della normativa”.
Rispetto ai rilievi critici mossi dalla difesa , deve rilevarsi che il CTU ha adeguatamente Pt_1 spiegato come si generano le condense e quali sono le errate scelte progettuali che hanno determinato il loro formarsi;
al contempo il consulente d'ufficio ha illustrato compiutamente i rimedi da adottare, quantificandone i costi.
In particolare, con riferimento agli interventi di eliminazione dei vizi in discussione, il CTU ha evidenziato che “Relativamente al vano tecnico di copertura della nuova scala, da un punto di vista puramente tecnico/costruttivo per eliminare i fenomeni evidenziati, è necessario prevedere la rimozione pagina 15 di 23 dell'attuale sistema di pareti vetrate e copertura che non sono a taglio termico, prevedendo l'esecuzione di un nuovo volume indipendente sviluppato su quattro lati oltre ad una nuova copertura coibentata, secondo le prescrizioni di legge in ordine alla dispersione termica del manufatto, considerata la natura
e la relazione che lo stesso volume tecnico ha con i locali adibiti ad abitazione al sottostante piano 7°.
Oltre al progetto esecutivo dell'opera, dovrà inoltre essere predisposta l'eventuale integrazione e/o aggiornamento del titolo abilitativo in funzione della revisione progettuale adottata, ricordo infatti che la SCIA presentata non risulta ad oggi ancora formalmente conclusa a seguito della sospensione dei lavori comunicata in data 21/2/2018 (doc. 1 ). Allegata alla presente è stata predisposta la Pt_1 valutazione delle opere di ripristino per capitoli di spesa. E' altresì valutato il maggior valore dell'opera afferente il rifacimento del volume tecnico che potrà essere posto in deduzione al costo dei ripristini trattandosi di opere nuove di maggior valore non paragonabili con i serramenti e la copertura realizzata per il volume tecnico”.
Nel computo metrico allegato all'ATP il consulente d'ufficio ha analiticamente elencato i singoli interventi da eseguire, con i relativi costi, facendo puntuale riferimento ai bollettini correnti;
il ctu ha precisato che, invece, per la valorizzazione delle opere eseguite si è fatto riferimento agli importi contrattuali.
Le contestazioni sul punto della difesa appaiono generiche e tali da non superare le Pt_1 valutazioni tecniche del ctu, che dunque la Corte fa proprie, non disponendo di cognizione tecniche in materia e apparendo le valutazioni del ctu logiche e congruamente motivate.
Sorprende poi il rilievo dell'appellante relativo all'asserito mancato riscontro dei fenomeni di condensa in loco, considerato che tale deduzione appare contraddittoria rispetto alle valutazioni e ai rimedi proposti nelle osservazioni alla bozza di ATP dell'ing. ctp dell'ing. , il Persona_1 Pt_1 quale comunque faceva riferimento ai predetti fenomeni di condensa;
inoltre nella corrispondenza intercorsa tra le parti ante causam, si dava atto dell'umidità manifestatesi nell'appartamento della signora e, in particolare, dei fenomeni di condensa in discussione. CP_1
Sicuramente la destinazione a cucina dell'ambiente sottostante, proprio in prossimità della scala, favorisce l'aumento di umidità, ma tale condizione era preesistente e il progetto avrebbe dovuto tenerne conto. Al contempo la soluzione proposta dal ctp ing. di installare un ventilatore per abbassare, al Per_1 bisogno, il tasso di umidità dell'ambiente al piano settimo appare riduttiva e non tale da ricondurre i lavori alle leges artis a fronte della problematica progettuale riscontrata alla base del fenomeno di condensa, che giustifica invece l'adozione di una soluzione tecnica effettivamente risolutiva del vizio.
Analoghe considerazioni possono svolgersi rispetto alla proposta dell'appellante di installare semplicemente un deumidificatore. pagina 16 di 23 Il CTU ha, poi, spiegato che la sostituzione con profili a taglio termico degli infissi del volume termico della scala si impone per il fatto che gli ambienti abitabili soggiorno/cucina sono, di fatto, in continuità con il nuovo volume tecnico della scala, senza alcuna separazione spaziale.
Del tutto irrilevanti appaiono, altresì, le osservazioni dell'appellante relative alla mancanza di risposta del consulente sul fatto se “derivi pericolo di danno grave e prossimo ai beni coinvolti e alle persone e quale sia il grado di incidenza sulle possibilità di fruizione e normale utilizzo dell'immobile”, posto che l'unica voce di danno riconosciuta all'attrice dal Tribunale è quella relativa ai costi di esecuzione delle opere volte ad eliminare i fenomeni di condensa riscontrati, con esclusione di altri pregiudizi lamentati, come quello del mancato godimento dell'immobile per diversi mesi, di cui originariamente la difesa aveva chiesto ristoro. CP_1
La presunta mancanza di spazio per realizzare un vano tecnico con quattro lati, anziché con tre, si scontra, infine, con le immagini fotografiche e le planimetrie in atti, che mostrano un ampio spazio libero al piano ottavo, per cui la deduzione non appare comprensibile ed avrebbe necessitato quantomeno di essere meglio argomentata e precisata.
Col secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito all'ing. la responsabilità esclusiva per le errate scelte progettuali che avrebbero Pt_1 determinato i fenomeni di condensa per effetto di ponti termici, senza tenere in considerazione il fatto che i lavori erano stati commissionati dalla sig.ra che è un ingegnere, seppure non iscritta CP_1 all'albo, e che, quindi, quest'ultima, per tale sua qualifica, era pienamente consapevole dei temi relativi ai ponti termici e alle loro conseguenze pratiche.
Pertanto sussisterebbe, secondo l'ing. , una responsabilità diretta ed esclusiva della Pt_1 committente che aveva scelto e commissionato direttamente i serramenti, causa del ponte CP_1 termico, e che oggi non potrebbe, dunque, lamentare la loro inadeguatezza. L'appellante evidenzia, inoltre, che anche il marito della signora sarebbe un ingegnere. CP_1
Deduce, poi, che la committente aveva imposto materiali, forniture e modalità di esecuzione delle opere, successivamente contestate. Evidenzia che sul punto erano stati dedotti anche dei mezzi di prova, erroneamente non ammessi dal Tribunale, perché ritenuti generici e non pertinenti.
Ne consegue, a detta dell'appellante, che, data la perizia specifica della sig. e del di lei CP_1 marito, il giudice avrebbe dovuto ascrivere esclusivamente a quest'ultima la responsabilità per la cattiva scelta dei serramenti di copertura del vano progettato, esonerando totalmente l'ing. da ogni Pt_1 responsabilità al riguardo.
Il motivo non può essere accolto. pagina 17 di 23 La signora ha fatto presente di aver conseguito la laurea come ingegnere elettronico, con CP_1 competenze, dunque, estranee alla materia delle costruzioni;
parimenti ha dedotto che suo marito, il sig,
, è ingegnere delle telecomunicazioni. Nessuno dei due, pertanto, è ingegnere edile. Persona_2
La signora ha, inoltre, contestato di aver personalmente scelto la tipologia di serramenti. CP_1
Tali circostanze sono confermate dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui emerge che l'ing. si rivolgeva alla signora fornendo chiarimenti tecnici, sul presupposto che la Pt_1 CP_1 stessa non disponesse delle relative competenze specifiche, e mai contestava alla committente di aver imposto una determinata tipologia di serramenti, anzi forniva delucidazioni e chiarimenti su questi ultimi.
Nella mail del 7.11.2018 la signora tra l'altro, scriveva all'ing. : “…5. Il problema CP_1 Pt_1 della condensa non è dell'appartamento ma dei serramenti (il serramento adiacente pre esistente che sente pressoché la stessa differenza di temperatura non risente del problema). Richiediamo a tal proposito una scheda tecnica del serramento.
6. Dichiara che il problema della condensa era previsto: avete quindi progettato e realizzato un'opera che in maniera PREVENTIVATA e INEVITABILE genera condensa e conseguente muffa (già presente e per la quale allego foto)?”.
Nella mail di risposta trasmessa dall'ing. in pari data si legge: “Gent.ma sig.ra , Pt_1 CP_1
Cercherò di spiegare quanto ho scritto precedentemente.
1- Il problema non è certamente risolto, ma il fatto di aver individuato le criticità permette di agire per risolverlo, per questo ho scritto “in via di risoluzione”. […] 5- Richiederò il documento al serramentista, ma i nuovi serramenti sono stati realizzati in somiglianza a quelli vecchi, il comportamento dell'aria è più articolato di quanto si immagini. (potrei farle degli esempi, ma rischierei di essere prolissa, sono a disposizione comunque per ogni chiarimento).
6- il problema della condensa è complesso, presente anche quando si installano serramenti nettamente migliori. La condensa è “inevitabile” perché è un fenomeno fisico che si manifesta in certe condizioni, e purtroppo una struttura vetro-alluminio è una condizione tipica. La scelta di utilizzare i profilati bronzo è stata dettata dall'impatto estetico, per analogia con la vecchia struttura. “fortunatamente” oggi ci sono metodi per tenerla sotto controllo. Certamente capisco che tutto ciò esposto non migliora la situazione in essere, ma spero permetta di inquadrarla meglio”.
Dallo scambio sopra riportato emerge piuttosto chiaramente che la signora non conosceva CP_1 la tipologia dei serramenti installati, tanto che chiede all'ing. l'invio della relativa scheda tecnica Pt_1
e quest'ultima si impegna a trasmetterla, il che significa, tra l'altro, che la signora non aveva CP_1 rapporti diretti con il serramentista. Del resto ALBA. che ho fornito gli infissi, ha dedotto di CP_9 non aver mai avuto rapporti contrattuali con la signora CP_1
Inoltre il tenore delle rispettive mails è tale da escludere che la tipologia di serramenti installati fosse stata scelta ed imposta dalla committenza, nonostante un eventuale parere contrario del progettista, pagina 18 di 23 perché altrimenti, a fronte delle doglianze della signora l'ing. non avrebbe mancato di CP_1 Pt_1 rilevare tale profilo;
invece fornisce spiegazioni tecniche del fenomeno della condensa, giustifica la scelta operata invocando profili estetici e accenna a metodi per tenere il fenomeno sotto controllo.
Inoltre, deve rivelarsi che spetta al progettista evidenziare al committente i vizi discendenti da determinate scelte di quest'ultimo, in ipotesi erronee, e tale prova, nel caso di specie, è mancata.
La Cassazione, con riferimento al contratto di appalto, ha stabilito che “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo”.
Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a rispondere “per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. n. 23594 del
9.10.2017; Cass. n. 777 del 16.1.2020).
Analogamente, può ritenersi che il progettista e direttore lavori, a fronte di scelte tecnicamente non coerenti del committente e tali da pregiudicare il buon esito dell'opera progettata e diretta, abbia il dovere di segnalare la non idoneità degli elementi indicati dal committente e le conseguenze negative delle scelte di quest'ultimo per la riuscita a regola d'arte dell'opera.
Pertanto, nel caso di specie, se anche fosse stata la committente a scegliere la tipologia errata di serramenti -il che non risulta e appare in contrasto con la corrispondenza intercorsa tra le parti, sopra richiamata- incombeva, comunque, all'ing. dedurre e dimostrare di aver segnalato alla signora Pt_1
prima della relativa installazione, la non idoneità dei serramenti prescelti e il rischio che gli CP_1 stessi favorissero i ponti termici e i fenomeni di condensa, effettivamente poi manifestatesi. Tale aspetto
è totalmente mancato.
I capitoli di prova orali formulati dall'ing. sulle presunte scelte imposte dalla e in Pt_1 CP_1 ordine ai propri conseguenti rilievi critici -peraltro inseriti solo nella terza memoria ex art. 183 cpc- sono del tutto generici e correttamente non sono stati ammessi dal Tribunale;
peraltro non risultano neppure capitolate circostanze relative al fatto che l'ing. avesse indicato la corretta tipologia di serramenti Pt_1 da installare e avesse segnalato che i serramenti asseritamente scelti dalla committenza potevano determinare ponti termici e fenomeni di condensa.
pagina 19 di 23 Col terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto conferito all'ing. un mandato più esteso di quello effettivo, ritenendola responsabile Pt_1 per un difetto di progettazione che, in realtà, non poteva configurarsi, essendo stati sospesi i lavori e non essendo stata completata la pratica presso il comune di Cologno Monzese.
Deduce di aver eseguito le progettazioni richieste a regola d'arte e che i serramenti erano stati forniti dalla committente -che li aveva scelti forse per un risparmio di spesa- ed erano stati installati su insistenza della stessa.
Inoltre, a seguito delle lamentele postume della sig.ra l'ing. non aveva asseverato CP_1 Pt_1 alcunché, ma aveva cercato più volte delle soluzioni, proponendo degli interventi alternativi che potessero accontentare la committente, seppur riguardanti lavorazioni differenti rispetto all'oggetto dell'incarico conferito alla stessa e relativi a materiali ordinati e imposti dalla committente. Tutto ciò era stato fatto pro boni pacis, senza riconoscere una propria responsabilità personale e/o vizi di alcun tipo, come espressamente indicato nelle missive inviate dall'ing. alla sig.ra Pt_1 CP_1
Anche per tali ragioni l'ing. aveva sospeso i lavori che, invero, per quanto riguardava il Pt_1 più ristretto mandato conferitole, si potevano considerare ultimati.
Il motivo non ha fondamento.
Con riferimento all'oggetto dell'incarico conferito dalla committente all'ing. , la Corte Pt_1 ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dal Tribunale, tenuto conto che la pratica edilizia presentata in Comune e dalla medesima predisposta le attribuiva chiaramente la qualifica di progettista e direttore lavori con riferimento all'intero intervento edilizio, comprensivo non solo dell'esecuzione del foro nella soletta tra settimo ed ottavo piano, ma anche della realizzazione del vano tecnico di copertura della scala realizzata.
Parimenti, il contegno assunto dall'ing. successivamente alla comparsa dei vizi conferma Pt_1 la maggior ampiezza dell'incarico alla stessa affidato rispetto a quanto sostenuto dall'appellante.
Quest'ultima, infatti, come emerge dalla corrispondenza in atti, lungi dal contestare l'estraneità del proprio incarico ai vizi riscontrati, risulta essersi, invece, prodigata per la ricerca ed adozione di soluzioni tecniche che ponessero rimedio ai difetti emersi, i quali riguardavano diversi profili dell'intervento complessivo realizzato, comprensivo anche della realizzazione del vano di copertura della scala.
Ciò premesso, non è dato comprendere come la sospensione dei lavori possa mandare esente da responsabilità l'ing. in relazione agli errori progettuali e alle carenze in punto direzione lavori Pt_1 emersi dalla ATP svolta.
pagina 20 di 23 Con il quarto motivo di appello l'appellante deduce che il giudice di primo grado ha errato nell'aver ritenuto che l'incarico conferitole fosse maggiore di quello effettivo -che era relativo alla sola progettazione dell'apertura del foro nel solaio dell'appartamento della sig. COroparte_17
la domanda riconvenzionale con cui aveva richiesto l'accertamento del diritto ad
[...] un maggior compenso per l'ulteriore opera professionale svolta.
L'appellante sostiene che o il mandato all'ing. era da ritenersi limitato alla sola Pt_1 progettazione dell'apertura del foro nella soletta tra settimo ed ottavo piano e allora tale incarico doveva ritenersi correttamente adempiuto o il mandato comprendeva anche ulteriori attività e allora l'appellante aveva diritto ad un supplemento di compenso per la maggiore opera professionale svolta.
Il motivo è infondato.
In ordine al maggior compenso preteso dall'ing. , deve rilevarsi che non vi è prova che ad Pt_1 un iniziale incarico, più ristretto, abbia fatto seguito un altro di più ampia portata, con conseguente diritto ad un compenso aggiuntivo.
La committente ha affermato che, sin dall'inizio, l'accordo delle parti prevedeva che l'ing. CP_1
si occupasse della progettazione e della direzione lavori dell'intero intervento, comprensivo del Pt_1 foro nella soletta, ma anche della realizzazione del vano di copertura della scala, per cui il compenso pattuito comprendeva l'intera attività.
Dalla documentazione in atti si evince che l'incarico scritto del 6.7.2018 -pur riferito alla sola progettazione e direzione dei lavori relativi all'apertura del foro nel solaio- comprendeva espressamente la predisposizione della SCIA da depositare in Comune e risulta che in tale pratica, depositata il
20.7.2018, l'ing. aveva indicato sé stessa come progettista e direttrice dei lavori relativamente Pt_1 all'intero intervento edilizio.
Lo spazio temporale tra la sottoscrizione dell'incarico scritto e la presentazione della SCIA -da cui emerge un ruolo più ampio dell'ing. è dunque piuttosto esiguo, per cui appare poco verosimile Parte_1 che sia intervenuto un secondo e più ampio accordo tra le parti in pochi giorni e comunque difettano allegazioni chiare in proposito, posto che l'appellante nulla deduce in merito.
A conferma della tesi secondo cui all'ing. era stato affidato, sin da principio, un incarico Pt_1 comprensivo anche della progettazione e direzione degli altri lavori può osservarsi che, prima della contestazione dei vizi da parte della committenza, quest'ultima non risulta aver chiesto un compenso aggiuntivo per l'attività professionale di progettazione e direzione lavori dell'intero intervento. Se infatti ad un incarico iniziale, più circoscritto, avesse fatto seguito un nuovo accordo per affidare all'ing. Pt_1 la progettazione e direzione di tutti i lavori, sarebbe stato normale che la stessa richiedesse un compenso pagina 21 di 23 aggiuntivo per le prestazioni professionali affidatele in un secondo tempo;
invece, prima della denuncia dei vizi e del contezioso insorto tra le parti, non è emersa alcuna richiesta in tal senso.
Né dalla corrispondenza intercorsa tra le parti ante casuam è dato rilevare che ad un primo incarico, più ridotto, abbia fatto seguito un altro di portata più ampia;
si è visto, al contrario, che l'ing. , da Pt_1 subito, si è fatta parte diligente per trovare soluzioni tecniche relativamente ai difetti denunciati dalla committenza, senza eccepire alcunché circa i limiti del proprio mandato e l'eventuale mancato pagamento di prestazioni professionali in ipotesi aggiunte in un secondo momento.
L'appellante, pertanto, non ha dimostrato, come era suo onere, gli elementi costitutivi per il riconoscimento alla stessa di un maggior compenso, né invero quelli per la relativa quantificazione.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante deduce che il Tribunale ha errato nel porre a carico dell'ing. le spese processuali, in quanto, secondo il principio della soccombenza, avrebbe dovuto Pt_1 porle a carico dell'attrice e, in ogni caso, in considerazione della particolare difficoltà della materia, nonché dell'accoglimento di una sola delle domande proposte, andavano per lo meno compensate.
Il motivo non può trovare accoglimento.
In forza del principio di soccombenza, correttamente il primo giudice, accogliendo le domande attoree e rigettando la domanda riconvenzionale dell'ing. , ha condannato quest'ultima al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
Né si si ravvisano i presupposti dell'invocata compensazione delle spese processuali, tenuto anche conto che l'ATP era stata svolta ante causam e sulla scorta della stessa poteva già profilarsi una responsabilità dell'appellante; l'ing. avrebbe, dunque, potuto formulare un'offerta risarcitoria Pt_1 che tenesse conto dell'esito della consulenza d'ufficio.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite sopportate dalla signora nel grado di appello, ex art. 91 cpc. CP_1
Nulla è, invece, dovuto dall'appellante alle altre parti del giudizio, in quanto l'atto di appello risulta diretto unicamente al rigetto delle domande della signora nei confronti dell'ing. e non CP_1 Pt_1 ha riguardato le posizioni degli altri originari convenuti in primo grado.
E' noto, infatti, che “nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagina 22 di 23 pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza” (Cass. n. 34174 del 15.11.2021; Cass. n. 5508 del 21.3.2016; Cass. n. 2208 del
16.2.2012)).
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come CP_1 aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda che si evince dal pagamento del contributo unificato, della media difficoltà delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta, esclusa la fase istruttoria, non presente, si liquidano in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
9555/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 28.11.2023 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare a Parte_1 CP_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro
[...]
3.966,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
SI D'EL
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