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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 05/12/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 348 / 2020
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Francesco Cavallaro;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 19/09/2025 con il deposito di note di trattazione scritta;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Napoli-Ischia, 05/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott. Francesco Cavallaro) R.G. n. 348 / 2020
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco
Cavallaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 348/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Trani, domiciliata come in atti;
- attrice/opponente;
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Garrone, domiciliata come in atti;
- convenuta/opposta.
CONCLUSIONI
come da note di trattazione scritta in atti da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 186/2020 R.G.,
[...] chiedeva ingiungersi a il pagamento di CP_1 Parte_1
€ 24.840,14 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, per mancato pagamento delle fatture n. 14567 del 13.6.2019, n. 17520 del 12.7.2019 e n. 21037 del 9.8.2019.
1 Con decreto ingiuntivo n. 61/2020 del 25.5.2020, notificato il 25.6.2020, il Tribunale ingiungeva a il pagamento della somma di € Parte_1
24.840,14, oltre interessi moratori decorrenti dal 31° giorno successivo alla scadenza delle singole fatture e spese monitorie liquidate in € 685,50 oltre accessori.
Con atto di citazione notificato il 3.9.2020, proponeva Parte_1 opposizione, deducendo, in sintesi: inesistenza o comunque contestazione del rapporto di somministrazione, difetto di legittimazione passiva, irregolarità dei consumi fatturati per malfunzionamento del contatore, non debenza degli interessi moratori ed improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 22.12.2023 veniva revocata l'ordinanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sul funzionamento del contatore, ritenendosi non più attendibile un accertamento tecnico a distanza di anni, e la causa veniva rinviata per conclusioni, con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con successivo provvedimento, la causa veniva rinviata all'udienza del 19.9.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con deposito di note di trattazione scritta e comparse conclusionali.
All'udienza del 19.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Eccezione di improcedibilità per mancata mediazione
L'eccezione è infondata.
Alla data di introduzione del giudizio (2020) e della prima udienza (30.4.2021) era vigente l'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, che assoggettava a mediazione obbligatoria un elenco tassativo di materie nel quale non rientravano i contratti di somministrazione. La successiva riforma (d.lgs. 149/2022), che ha inserito anche i “contratti di somministrazione” tra le materie soggette a mediazione, è applicabile – per espressa disciplina transitoria – ai soli procedimenti instaurati dopo il 30.6.2023, mentre al presente giudizio, già pendente, resta applicabile il testo previgente.
Ne consegue che la domanda azionata con il ricorso monitorio non era soggetta, ratione temporis, a condizione di procedibilità per mancato esperimento della mediazione.
L'eccezione va pertanto rigettata.
2. Sulla sussistenza del rapporto contrattuale e sulla legittimazione passiva
L'opponente ha contestato la stessa esistenza di un valido rapporto contrattuale di somministrazione tra le parti per il periodo 2019 e la propria legittimazione passiva, disconoscendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le scritture private prodotte dall'opposta (contratto, voltura e ulteriori scritture).
2 L'opposta ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento, in quanto contrastante con la condotta tenuta dall'opponente (uso protratto della fornitura e pagamento di pregresse fatture, anche per annualità antecedenti al 2019) e l'intempestività della richiesta di verificazione formulata dall'opposta solo con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Va premesso che il disconoscimento della scrittura privata è facoltà della parte, ma trova un limite nel precedente riconoscimento, anche tacito, della scrittura o nel comportamento con essa incompatibile: chi ha dato esecuzione al rapporto documentato non può, di regola, validamente disconoscerne in seguito la sottoscrizione.
Nel caso di specie, dagli atti – inclusi gli stessi documenti prodotti dall'opponente in relazione a annualità precedenti e le doglianze relative alla qualità della fornitura – emerge che l'utenza elettrica in contestazione è stata per anni utilizzata dall'opponente presso la propria struttura ricettiva;
sono stati effettuati pagamenti di fatture relative ad esercizi precedenti, riferibili alla medesima utenza e al medesimo rapporto di fornitura: l'opponente lamenta, a partire dal 2019, cali di tensione e difformità nei consumi, ma non contesta di avere beneficiato della fornitura.
Tali elementi, considerati nel loro complesso, consentono di ritenere provata l'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica tra le parti e la piena riferibilità soggettiva dell'utenza, a prescindere dall'utilizzabilità, in via stretta, delle scritture private disconosciute.
Alla luce dell'insieme degli elementi emergenti dagli atti, si deve ritenere provata l'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica tra le parti nel periodo oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Le eccezioni di inesistenza del rapporto contrattuale e di carenza di legittimazione passiva dell'opponente devono pertanto essere rigettate.
3. Sui consumi fatturati, sul funzionamento del contatore e sul quantum
Le fatture azionate per complessivi € 24.840,14 risultano regolarmente annotate nelle scritture contabili dell'opposta e coerenti con i dati di misura trasmessi dal distributore.
Le doglianze di sul malfunzionamento del contatore Parte_1 non trovano adeguato riscontro probatorio, in quanto l'opponente, pur allegando cali di tensione e danni alle apparecchiature, non ha fornito prova idonea a dimostrare un malfunzionamento strutturale del contatore imputabile al somministrante o al distributore ed un nesso concreto tra gli asseriti cali di tensione e l'entità dei consumi fatturati, né un errore sistematico nella rilevazione dei consumi.
Anche alla luce della sopravvenuta impossibilità di svolgere una CTU attendibile a distanza di anni dalla rimozione dell'apparecchio (la cui revoca non incide sulla ripartizione degli oneri probatori, che restano disciplinati dalle
3 norme sostanziali), l'opposizione va, pertanto, rigettata quanto alla contestazione del credito in capitale.
4. Interessi moratori ex d.lgs. 231/2002
Diverso esito merita la domanda relativa agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
Ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. 231/2002, nelle transazioni commerciali gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento;
spetta però al creditore provare i fatti costitutivi del proprio diritto, e quindi anche gli elementi in fatto necessari a individuare il dies a quo (ricezione della fattura o di altra equivalente richiesta di pagamento, ovvero diverso termine pattuito).
Nel caso concreto, ha prodotto copia delle fatture Controparte_1 monitorie, ma non ha fornito prova certa dell'effettiva ricezione delle stesse da parte di Risulta, per contro, documentata l'indicazione Parte_1 nelle fatture di un indirizzo (via Nuova Cartaromana) diverso dalla sede effettiva della società opponente (via Michele Mazzella), circostanza che rende incerta la prova del recapito. La diffida del 17.2.2020, pur prodotta, ha contenuto generico e non individua in modo specifico le singole fatture e gli importi, sicché non è idonea, da sola, a determinare con certezza il momento iniziale della mora ai fini del d.lgs. 231/2002.
In questa situazione, non è possibile confermare la liquidazione degli interessi moratori a decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, difettando la prova del relativo presupposto fattuale.
Deve però riconoscersi che il decreto ingiuntivo n. 61/2020, notificato il 25.6.2020, costituisce il primo atto giudiziale certo e completo di richiesta di pagamento, idoneo, in conformità all'indirizzo assunto dalla più recente giurisprudenza di merito (Trib. Palermo 12.3.2025 n. 1118; Trib. Cosenza 23.1.2025 n. 127; C.App. Ancona 4.7.2025 n. 921; Trib. Grosseto, 20.11.2025 n. 871), a segnare il dies a quo degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 in mancanza di prova della ricezione delle fatture o di una precedente intimazione specifica.
Ne consegue che la domanda di interessi moratori dalla scadenza delle fatture va respinta e che gli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 vanno riconosciuti sul capitale di € 24.840,14 a decorrere dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (25.6.2020) e fino al saldo.
L'opposizione va dunque accolta solo parzialmente, limitatamente al profilo della decorrenza degli interessi, con revoca del decreto ingiuntivo n. 61/2020 e contestuale decisione sul merito dell'opposizione.
5. Spese
In ragione della parziale soccombenza reciproca, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese dell'intero procedimento, ivi comprese quelle della fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 09.08.2022, n. 24482), sono compensate nella misura del 50%, con condanna di a Parte_1
4 corrispondere a l residuo 50%, come da liquidazione Controparte_1 in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in persona del Giudice dott. Francesco Cavallaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 61/2020 emesso in Parte_1 data 25 maggio 2020 su ricorso di così provvede: Controparte_1
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 61/2020 del 25 maggio 2020;
2. accerta che è debitrice nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € 24.840,14 a titolo di capitale e, CP_1 conseguentemente, condanna a pagare in favore di Parte_1 la predetta somma di € 24.840,14, oltre interessi Controparte_1 moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla data di notifica del decreto ingiuntivo n. 61/2020 (25 giugno 2020) e fino all'effettivo saldo;
3. rigetta nel resto l'opposizione;
4. compensa nella misura del 50% le spese dell'intero procedimento, ivi comprese quelle della fase monitoria, e condanna a Parte_1 rimborsare a la residua metà (50%) delle suddette Controparte_1 spese, che si liquidano per l'intero in € 4.685,50 (comprensivi di € 685,50 per la fase monitoria, come liquidati in d.i.), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli-Ischia, 05/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott. Francesco Cavallaro)
5
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Francesco Cavallaro;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 19/09/2025 con il deposito di note di trattazione scritta;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Napoli-Ischia, 05/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott. Francesco Cavallaro) R.G. n. 348 / 2020
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco
Cavallaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 348/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Trani, domiciliata come in atti;
- attrice/opponente;
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Garrone, domiciliata come in atti;
- convenuta/opposta.
CONCLUSIONI
come da note di trattazione scritta in atti da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 186/2020 R.G.,
[...] chiedeva ingiungersi a il pagamento di CP_1 Parte_1
€ 24.840,14 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, per mancato pagamento delle fatture n. 14567 del 13.6.2019, n. 17520 del 12.7.2019 e n. 21037 del 9.8.2019.
1 Con decreto ingiuntivo n. 61/2020 del 25.5.2020, notificato il 25.6.2020, il Tribunale ingiungeva a il pagamento della somma di € Parte_1
24.840,14, oltre interessi moratori decorrenti dal 31° giorno successivo alla scadenza delle singole fatture e spese monitorie liquidate in € 685,50 oltre accessori.
Con atto di citazione notificato il 3.9.2020, proponeva Parte_1 opposizione, deducendo, in sintesi: inesistenza o comunque contestazione del rapporto di somministrazione, difetto di legittimazione passiva, irregolarità dei consumi fatturati per malfunzionamento del contatore, non debenza degli interessi moratori ed improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 22.12.2023 veniva revocata l'ordinanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sul funzionamento del contatore, ritenendosi non più attendibile un accertamento tecnico a distanza di anni, e la causa veniva rinviata per conclusioni, con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con successivo provvedimento, la causa veniva rinviata all'udienza del 19.9.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con deposito di note di trattazione scritta e comparse conclusionali.
All'udienza del 19.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Eccezione di improcedibilità per mancata mediazione
L'eccezione è infondata.
Alla data di introduzione del giudizio (2020) e della prima udienza (30.4.2021) era vigente l'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, che assoggettava a mediazione obbligatoria un elenco tassativo di materie nel quale non rientravano i contratti di somministrazione. La successiva riforma (d.lgs. 149/2022), che ha inserito anche i “contratti di somministrazione” tra le materie soggette a mediazione, è applicabile – per espressa disciplina transitoria – ai soli procedimenti instaurati dopo il 30.6.2023, mentre al presente giudizio, già pendente, resta applicabile il testo previgente.
Ne consegue che la domanda azionata con il ricorso monitorio non era soggetta, ratione temporis, a condizione di procedibilità per mancato esperimento della mediazione.
L'eccezione va pertanto rigettata.
2. Sulla sussistenza del rapporto contrattuale e sulla legittimazione passiva
L'opponente ha contestato la stessa esistenza di un valido rapporto contrattuale di somministrazione tra le parti per il periodo 2019 e la propria legittimazione passiva, disconoscendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le scritture private prodotte dall'opposta (contratto, voltura e ulteriori scritture).
2 L'opposta ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento, in quanto contrastante con la condotta tenuta dall'opponente (uso protratto della fornitura e pagamento di pregresse fatture, anche per annualità antecedenti al 2019) e l'intempestività della richiesta di verificazione formulata dall'opposta solo con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Va premesso che il disconoscimento della scrittura privata è facoltà della parte, ma trova un limite nel precedente riconoscimento, anche tacito, della scrittura o nel comportamento con essa incompatibile: chi ha dato esecuzione al rapporto documentato non può, di regola, validamente disconoscerne in seguito la sottoscrizione.
Nel caso di specie, dagli atti – inclusi gli stessi documenti prodotti dall'opponente in relazione a annualità precedenti e le doglianze relative alla qualità della fornitura – emerge che l'utenza elettrica in contestazione è stata per anni utilizzata dall'opponente presso la propria struttura ricettiva;
sono stati effettuati pagamenti di fatture relative ad esercizi precedenti, riferibili alla medesima utenza e al medesimo rapporto di fornitura: l'opponente lamenta, a partire dal 2019, cali di tensione e difformità nei consumi, ma non contesta di avere beneficiato della fornitura.
Tali elementi, considerati nel loro complesso, consentono di ritenere provata l'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica tra le parti e la piena riferibilità soggettiva dell'utenza, a prescindere dall'utilizzabilità, in via stretta, delle scritture private disconosciute.
Alla luce dell'insieme degli elementi emergenti dagli atti, si deve ritenere provata l'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica tra le parti nel periodo oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Le eccezioni di inesistenza del rapporto contrattuale e di carenza di legittimazione passiva dell'opponente devono pertanto essere rigettate.
3. Sui consumi fatturati, sul funzionamento del contatore e sul quantum
Le fatture azionate per complessivi € 24.840,14 risultano regolarmente annotate nelle scritture contabili dell'opposta e coerenti con i dati di misura trasmessi dal distributore.
Le doglianze di sul malfunzionamento del contatore Parte_1 non trovano adeguato riscontro probatorio, in quanto l'opponente, pur allegando cali di tensione e danni alle apparecchiature, non ha fornito prova idonea a dimostrare un malfunzionamento strutturale del contatore imputabile al somministrante o al distributore ed un nesso concreto tra gli asseriti cali di tensione e l'entità dei consumi fatturati, né un errore sistematico nella rilevazione dei consumi.
Anche alla luce della sopravvenuta impossibilità di svolgere una CTU attendibile a distanza di anni dalla rimozione dell'apparecchio (la cui revoca non incide sulla ripartizione degli oneri probatori, che restano disciplinati dalle
3 norme sostanziali), l'opposizione va, pertanto, rigettata quanto alla contestazione del credito in capitale.
4. Interessi moratori ex d.lgs. 231/2002
Diverso esito merita la domanda relativa agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
Ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. 231/2002, nelle transazioni commerciali gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento;
spetta però al creditore provare i fatti costitutivi del proprio diritto, e quindi anche gli elementi in fatto necessari a individuare il dies a quo (ricezione della fattura o di altra equivalente richiesta di pagamento, ovvero diverso termine pattuito).
Nel caso concreto, ha prodotto copia delle fatture Controparte_1 monitorie, ma non ha fornito prova certa dell'effettiva ricezione delle stesse da parte di Risulta, per contro, documentata l'indicazione Parte_1 nelle fatture di un indirizzo (via Nuova Cartaromana) diverso dalla sede effettiva della società opponente (via Michele Mazzella), circostanza che rende incerta la prova del recapito. La diffida del 17.2.2020, pur prodotta, ha contenuto generico e non individua in modo specifico le singole fatture e gli importi, sicché non è idonea, da sola, a determinare con certezza il momento iniziale della mora ai fini del d.lgs. 231/2002.
In questa situazione, non è possibile confermare la liquidazione degli interessi moratori a decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, difettando la prova del relativo presupposto fattuale.
Deve però riconoscersi che il decreto ingiuntivo n. 61/2020, notificato il 25.6.2020, costituisce il primo atto giudiziale certo e completo di richiesta di pagamento, idoneo, in conformità all'indirizzo assunto dalla più recente giurisprudenza di merito (Trib. Palermo 12.3.2025 n. 1118; Trib. Cosenza 23.1.2025 n. 127; C.App. Ancona 4.7.2025 n. 921; Trib. Grosseto, 20.11.2025 n. 871), a segnare il dies a quo degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 in mancanza di prova della ricezione delle fatture o di una precedente intimazione specifica.
Ne consegue che la domanda di interessi moratori dalla scadenza delle fatture va respinta e che gli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 vanno riconosciuti sul capitale di € 24.840,14 a decorrere dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (25.6.2020) e fino al saldo.
L'opposizione va dunque accolta solo parzialmente, limitatamente al profilo della decorrenza degli interessi, con revoca del decreto ingiuntivo n. 61/2020 e contestuale decisione sul merito dell'opposizione.
5. Spese
In ragione della parziale soccombenza reciproca, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese dell'intero procedimento, ivi comprese quelle della fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 09.08.2022, n. 24482), sono compensate nella misura del 50%, con condanna di a Parte_1
4 corrispondere a l residuo 50%, come da liquidazione Controparte_1 in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in persona del Giudice dott. Francesco Cavallaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 61/2020 emesso in Parte_1 data 25 maggio 2020 su ricorso di così provvede: Controparte_1
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 61/2020 del 25 maggio 2020;
2. accerta che è debitrice nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € 24.840,14 a titolo di capitale e, CP_1 conseguentemente, condanna a pagare in favore di Parte_1 la predetta somma di € 24.840,14, oltre interessi Controparte_1 moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla data di notifica del decreto ingiuntivo n. 61/2020 (25 giugno 2020) e fino all'effettivo saldo;
3. rigetta nel resto l'opposizione;
4. compensa nella misura del 50% le spese dell'intero procedimento, ivi comprese quelle della fase monitoria, e condanna a Parte_1 rimborsare a la residua metà (50%) delle suddette Controparte_1 spese, che si liquidano per l'intero in € 4.685,50 (comprensivi di € 685,50 per la fase monitoria, come liquidati in d.i.), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli-Ischia, 05/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott. Francesco Cavallaro)
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