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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 975/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. RIZZUTI Parte_1
FABIO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Giovanni Foresta e dall'avv. Elisabetta Paonessa
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con termine previsto al giorno 14.5.2025.
Con ricorso depositato in data 12.4.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere collaboratore scolastico, conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna CP_1 alla liquidazione delle prestazioni spettatigli in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 24 febbraio 2023 allorquando, intorno alle ore 16,20, mentre si trovava al primo piano dell'Istituto scolastico ad eseguire lavori di pulizia, sentendo squillare il telefono posto al piano inferiore, si premurava di andare a rispondere;
nel risalire le scale, accidentalmente scivolava e sbatteva fortemente la spalla destra sui gradini, privi di dispositivo antiscivolo, riportando un “Trauma contusivo spalla destra, con lesione del tendine sovraspinoso” descritto in atti. A sostegno della domanda, esponeva che l'istituto, in sede amministrativa, pur non contestando la dinamica del sinistro, aveva escluso la sussistenza di postumi invalidanti;
ciò posto, lamentava l'erronea determinazione assunta dall' , CP_1 ritenendola non corrispondente alla reale gravità del danno riportato e chiedeva
1 condannarsi quest'ultimo alla liquidazione dell'indennizzo nella misura corrispondente al grado di inabilità accertato, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base
a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso di specie, essendo pacifica la verificazione dell'infortunio sul lavoro secondo la dinamica descritta in ricorso, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione e la gravità dei relativi postumi invalidanti, ad avviso del ricorrente ampiamente sottovalutata da parte dell' . CP_1
2 Espletata consulenza tecnica medico-legale, il CTU ha accertato che a seguito dell'infortunio la parte ricorrente ha riportato lesioni (esiti di valido trauma contusivo spalla destra, con lesione del tendine del sovraspinoso trattata chirurgicamente) tali da determinare un danno biologico nella misura del 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa “L'analisi della descritta storia clinica e della relativa documentazione medica in atti porta a ritenere che l'innegabile trauma alla spalla destra abbia potuto far precipitare una situazione clinica, magari preesistente, ma silente sintomatologicamente. Il soggetto, cadendo dalla scala, ha cioè riportato un trauma alla spalla destra, che ha potuto determinare o, quanto meno, aggravare una lacerazione tendinea, in presenza di segni degenerativi preesistenti (come da RMN), ma ad uno stato clinico silente. In sostanza, pur ribadendo la preesistenza di alterazioni degenerative di natura extra- infortunistica, si deve ammettere comunque un rapporto causale/concausale tra la rottura del tendine del sovraspinoso ed il valido trauma contusivo alla spalla destra.
Al patito trauma deve quindi essere riconosciuto un ruolo quanto meno concausale, ma determinante ed efficiente, nel determinismo della rottura tendinea. Si può quindi passare alla valutazione medico-legale del danno biologico, utilizzando i criteri valutativi collegati al D.M. 12/7/2000 (DLgs 38/2000 e success. modif.). I codici di riferimento sono il Cod. 227 (“esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale” = fino a 4) ed il Cod. 224 (“limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” = 3%). Nel caso in esame, la lesione muscolo-tendinea ha richiesto una riparazione chirurgica, per cui la si può valutare al massimo (4%), mentre la limitazione articolare di spalla è di oltre
¼; considerando che il 3% è attribuito ad una limitazione ai gradi estremi ed estrapolando quella quota di limitazione correlabile alla altre alterazioni di natura degenerativa, appare congruo riconoscere un tasso di danno biologico del 7 (sette) %. Essendo la situazione clinica sovrapponibile a quella in essere all'epoca di presentazione della domanda, la decorrenza la si fa risalire a tale epoca (cfr. la relazione di consulenza depositata il 7.5.2025, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta).
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise.
Va dunque accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo commisurato all'accertamento di un danno biologico pari al 7%, con condanna dell' resistente al pagamento dell'importo conseguentemente dovuto. Il tutto CP_2
3 aumentato degli interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n 975/2024 , così provvede:
- dichiara che l'infortunio sul lavoro subito in data dal ricorrente ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 7%;
- accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo commisurato all'accertamento di un danno biologico pari al 7%, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, CP_1 liquidate in € 1.800,00 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del suo procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' , liquidate con separato CP_1 decreto.
Crotone, 14/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Alessia Vilei
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 975/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. RIZZUTI Parte_1
FABIO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Giovanni Foresta e dall'avv. Elisabetta Paonessa
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con termine previsto al giorno 14.5.2025.
Con ricorso depositato in data 12.4.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere collaboratore scolastico, conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna CP_1 alla liquidazione delle prestazioni spettatigli in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 24 febbraio 2023 allorquando, intorno alle ore 16,20, mentre si trovava al primo piano dell'Istituto scolastico ad eseguire lavori di pulizia, sentendo squillare il telefono posto al piano inferiore, si premurava di andare a rispondere;
nel risalire le scale, accidentalmente scivolava e sbatteva fortemente la spalla destra sui gradini, privi di dispositivo antiscivolo, riportando un “Trauma contusivo spalla destra, con lesione del tendine sovraspinoso” descritto in atti. A sostegno della domanda, esponeva che l'istituto, in sede amministrativa, pur non contestando la dinamica del sinistro, aveva escluso la sussistenza di postumi invalidanti;
ciò posto, lamentava l'erronea determinazione assunta dall' , CP_1 ritenendola non corrispondente alla reale gravità del danno riportato e chiedeva
1 condannarsi quest'ultimo alla liquidazione dell'indennizzo nella misura corrispondente al grado di inabilità accertato, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base
a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso di specie, essendo pacifica la verificazione dell'infortunio sul lavoro secondo la dinamica descritta in ricorso, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione e la gravità dei relativi postumi invalidanti, ad avviso del ricorrente ampiamente sottovalutata da parte dell' . CP_1
2 Espletata consulenza tecnica medico-legale, il CTU ha accertato che a seguito dell'infortunio la parte ricorrente ha riportato lesioni (esiti di valido trauma contusivo spalla destra, con lesione del tendine del sovraspinoso trattata chirurgicamente) tali da determinare un danno biologico nella misura del 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa “L'analisi della descritta storia clinica e della relativa documentazione medica in atti porta a ritenere che l'innegabile trauma alla spalla destra abbia potuto far precipitare una situazione clinica, magari preesistente, ma silente sintomatologicamente. Il soggetto, cadendo dalla scala, ha cioè riportato un trauma alla spalla destra, che ha potuto determinare o, quanto meno, aggravare una lacerazione tendinea, in presenza di segni degenerativi preesistenti (come da RMN), ma ad uno stato clinico silente. In sostanza, pur ribadendo la preesistenza di alterazioni degenerative di natura extra- infortunistica, si deve ammettere comunque un rapporto causale/concausale tra la rottura del tendine del sovraspinoso ed il valido trauma contusivo alla spalla destra.
Al patito trauma deve quindi essere riconosciuto un ruolo quanto meno concausale, ma determinante ed efficiente, nel determinismo della rottura tendinea. Si può quindi passare alla valutazione medico-legale del danno biologico, utilizzando i criteri valutativi collegati al D.M. 12/7/2000 (DLgs 38/2000 e success. modif.). I codici di riferimento sono il Cod. 227 (“esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale” = fino a 4) ed il Cod. 224 (“limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” = 3%). Nel caso in esame, la lesione muscolo-tendinea ha richiesto una riparazione chirurgica, per cui la si può valutare al massimo (4%), mentre la limitazione articolare di spalla è di oltre
¼; considerando che il 3% è attribuito ad una limitazione ai gradi estremi ed estrapolando quella quota di limitazione correlabile alla altre alterazioni di natura degenerativa, appare congruo riconoscere un tasso di danno biologico del 7 (sette) %. Essendo la situazione clinica sovrapponibile a quella in essere all'epoca di presentazione della domanda, la decorrenza la si fa risalire a tale epoca (cfr. la relazione di consulenza depositata il 7.5.2025, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta).
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise.
Va dunque accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo commisurato all'accertamento di un danno biologico pari al 7%, con condanna dell' resistente al pagamento dell'importo conseguentemente dovuto. Il tutto CP_2
3 aumentato degli interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n 975/2024 , così provvede:
- dichiara che l'infortunio sul lavoro subito in data dal ricorrente ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 7%;
- accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo commisurato all'accertamento di un danno biologico pari al 7%, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, CP_1 liquidate in € 1.800,00 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del suo procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' , liquidate con separato CP_1 decreto.
Crotone, 14/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Alessia Vilei
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