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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/07/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1252/2024 R.G. promossa da
[...]
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Bassi, elettivamente domiciliato come in atti;
- opponente -
nei confronti di
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Fedeli, elettivamente domiciliata come in atti;
- opposta-
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da verbale di udienza del 2.7.2025
Per parte opposta: come da verbale di udienza del 2.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
329/2024, depositato il 14.5.2024, con il quale era stato ingiunto allo stesso il pagamento, in solido con
, del complessivo importo di € 456.857,54, oltre ad interessi e spese del Controparte_3 procedimento.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di Rovigo adito in via monitoria a beneficio del Tribunale di Padova, stante l'applicazione al caso in esame dell'art. 66 bis del Codice del Consumo (c.d. foro del Consumatore).
Il ha altresì eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a quale Parte_1 Controparte_2 cessionaria del credito oggetto di ingiunzione, per non avere la stessa fornito adeguata prova
1 dell'avvenuto trasferimento della titolarità del suddetto diritto di credito, nonché della sua mandataria,
per non essere quest'ultima iscritta all'albo ex art. 106 TUB, tenuto dalla Banca Controparte_1
d'Italia.
Quanto al merito, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito azionato in via monitoria per l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo ipotecario stipulato originariamente dall'opponente il
10.10.2003 con Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., dal momento che in conseguenza dei ripetuti ritardi accumulati nel rimborso delle rate del mutuo, già a decorrere dal 2006 sussistevano i presupposti per l'applicazione della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., con conseguente risoluzione di diritto del suddetto contratto in data 1.5.2006, ovvero, alternativamente, in data
31.7.2006.
Da ultimo l'opponente ha invocato la nullità del tasso Euribor applicato al contratto di mutuo oggetto di giudizio, secondo quanto previsto dalla ordinanza della Suprema Corte n. 34889 del 13.12.2023 in materia di normativa Antitrust e di manipolazione del tasso Euribor.
Con comparsa di risposta depositata l'8.11.2024, ha chiesto in via preliminare che Controparte_2 fosse disposta la riunione della presente opposizione a decreto ingiuntivo con quella spiegata da
, con procedimento iscritto al n. 1209/2024 R.G. innanzi al Tribunale di Rovigo, Controparte_3 quale debitore in solido con l'odierno opponente in forza del medesimo titolo negoziale (il contratto di mutuo ipotecario stipulato il 10.10.2003).
Nel merito, l'opposta ha resistito all'opposizione, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il conseguente rigetto di tutte le domande formulate dal . Parte_1
Con decreto del 25.11.2025 il giudice, ravvisando la pendenza davanti al Tribunale di Rovigo di un procedimento connesso per ragioni oggettive e parzialmente soggettive, ha disposto la rimessione della causa al Presidente di sezione ai sensi dell'art. 274, comma 2, c.p.c., il quale ha a sua volta disposto la chiamata di entrambe le cause all'udienza del 29.1.2025 dinanzi al medesimo giudice.
Con ordinanza del 27.5.2024, resa all'esito della sopra indicata udienza, il giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per disporre la riunione dei procedimenti e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del , ha fissato per la discussione Parte_1
l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, il quale ha evidenziato che, attesa la residenza del in Comune ricadente nel Parte_1 circondario del Tribunale di Padova, in applicazione del c.d. foro del consumatore, sarebbe competente a decidere proprio quest'ultimo Tribunale.
2 L'opposta ha sul punto dedotto la correttezza dell'instaurazione del procedimento monitorio dinanzi al
Giudice del luogo nel cui circondario ha la residenza , debitore in solido con Controparte_3
l'odierno opponente, in virtù dell'applicazione del criterio del cumulo soggettivo di cui all'art. 33
c.p.c., evidenziando che, qualora non operasse la deroga al criterio del foro speciale stabilito dal Codice del Consumo, il creditore subirebbe un inutile aggravio di spese processuali, dovendo instaurare plurimi procedimenti per recuperare quanto di spettanza in base alla residenza o al domicilio di ciascun consumatore coobbligato.
2.1. Ebbene, in primo luogo preme evidenziare che nella fattispecie trova applicazione la disciplina del
Codice del Consumo, dal momento che risulta incontestato che l'odierno opponente, al momento della stipula del contratto di mutuo ipotecario del 10.10.2003, fosse qualificabile come consumatore.
2.2. Con riferimento al cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, deve osservarsi che la Suprema Corte, peraltro lealmente richiamata dall'odierna opposta, ha invero precisato che “costituisce principio pacifico [… ] quello secondo cui il cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, che, per espressa previsione dell'art. 33 c.p.c., consente la modificazione della competenza per territorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché esso opera soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cfr.
Cass., ordinanza n. 35275 del 18.12.2023).
La ratio sottesa all'inderogabilità del foro individuato dall'art. 66 bis del Codice del Consumo è quella di tutelare il consumatore quale parte contrattuale di cui si presume l'inesperienza, la scarsa informazione e soprattutto la debolezza contrattuale rispetto alla persona fisica o giuridica che opera nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e, pertanto, proprio “la stretta connessione funzionale dell'agevole accessibilità del giudice competente a conoscere di questo genere di cause all'effettività della protezione riconosciuta dall'ordinamento, marca la necessità di connotare quel foro come foro esclusivo e tendenzialmente preminente, posto che, in caso contrario, esso sarebbe destinato a essere agevolmente spazzato via attraverso la previsione, non importa se contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la controparte professionale (Cfr. ordinanza n. 35275 del 18.12.2023).
Corollario di tale soluzione ermeneutica è che “in presenza dei presupposti previsti dal D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 […] non può che applicarsi la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore “in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili” (Cfr. ordinanza n. 35275 del 18.12.2023).
3 Dai principi sopra richiamati si evince che in presenza dei presupposti previsti dal Codice del Consumo non possa non applicarsi la deroga alla competenza territoriale in favore del foro del consumatore, in quanto foro “più speciale” e “più inderogabile” tra tutti i “fori speciali ed inderogabili”, quand'anche i debitori convenuti in giudizio in via solidale abbiano residenza o domicilio in luoghi differenti.
2.3 Al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del criterio del c.d. cumulo soggettivo invocato dall'opposta, nondimeno la Suprema Corte ha ulteriormente affermato che “il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro" (Cass. Civ. Sez. 6, Ord.
n. 5705 del 12.3.2014).
Tale precisazione appare opportuna, proprio alla luce delle deduzioni della difesa di parte opposta, la quale, richiamando l'ordinanza della Suprema Corte n. 35275 del 2023 poc'anzi citata, ha sostenuto che, nella fattispecie in esame, la proposizione di domande in cumulo non sarebbe espressione della mera volontà delle parti, ma sarebbe determinata dalla presenza di condebitori solidali per il medesimo titolo (il contratto di mutuo stipulato il 10.10.2003), sì da determinarsi un obbligo per la parte istante di radicare la causa avanti il medesimo giudice in base al criterio di cui all'art. 33 c.p.c..
A ben vedere, in applicazione dei principi sopra richiamati, proprio la sussistenza dei requisiti del cumulo soggettivo impedisce che si configuri una ipotesi di trattazione simultanea non dipendente dalla volontà delle parti, corrispondendo ad una mera connessione per coordinazione.
A maggiore specificazione, giova osservare come non possa in alcun modo ricondursi la fattispecie di cui si discute all'ipotesi invocata dall'opposta, dal momento che, in presenza di cause connesse per titolo non logicamente subordinate, è rimessa pur sempre all'iniziativa della parte l'individuazione del foro presso cui radicare il giudizio in base al criterio del cumulo soggettivo.
Tale scelta tuttavia, come sopra osservato, non potrà mai operare in deroga alla competenza per territorio in favori di fori speciali, ossia, nel caso in esame, al foro ove ha residenza o domicilio ciascun consumatore convenuto in via solidale.
2.4 In ordine all'ulteriore deduzione svolta dall'opposta secondo cui l'applicazione pedissequa del foro del consumatore in base alla residenza o al domicilio di ciascun consumatore convenuto in via solidale e la conseguente instaurazione di una pluralità di cause darebbe luogo al rischio di contrasto fra giudicati, si osserva che la stessa risulta priva di pregnanza.
4 Sul punto, è sufficiente osservare che tale paventato rischio si realizzerebbe in qualsiasi altra ipotesi di cause scindibili, rispetto alle quali non appare revocabile in dubbio la possibilità di separata trattazione.
Da quanto complessivamente sostenuto e dai principi sopra richiamati discende l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria sollevata dall'opponente.
3. Neppure può sostenersi che l'eccezione di incompetenza sia stata formulata dal in modo Parte_1 incompleto, posto che non vi è alcun obbligo in capo allo stesso di individuare i possibili fori alternativi a quello inderogabile.
Come infatti chiarito in proposito dalla Suprema Corte “il convenuto che deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza di un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore), non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione” (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 31604 del 4.11.2021).
4. In virtù dell'accoglimento della suddetta eccezione deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di , Parte_1 per essere competente il Tribunale di Padova, essendo l'opponente residente, al momento dell'introduzione della domanda giudiziale, in Albignasego (PD), ricadente nel circondario del predetto
Tribunale.
A ciò consegue altresì necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la fissazione di un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice territorialmente competente.
Infatti, la sentenza con cui un giudice dichiara l'incompetenza territoriale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo “non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice “ad quem” non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente
l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 1121 del
14.1.2022).
4.1. La necessità di procedere a siffatta revoca, peraltro, determina l'emissione del presente provvedimento nella forma di sentenza piuttosto che di ordinanza, in quanto “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009” (Cfr. Cass. Civ. sent.
n. 15579 del 10.6.2019).
5 5. Inoltre, il Tribunale reputa che l'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento
(Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, n.11764).
Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'obiettiva controvertibilità della questione trattata e della complessità della stessa, tali da configurare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la predetta compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 1252/2024 R.G. così provvede: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Rovigo per essere competente il Tribunale di
Padova e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 329/2024, emesso dal Tribunale di Rovigo, limitatamente alla posizione di ; Parte_1 assegna alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Padova, ex art. 50 c.p.c.; dichiara l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, 2.7.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1252/2024 R.G. promossa da
[...]
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Bassi, elettivamente domiciliato come in atti;
- opponente -
nei confronti di
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Fedeli, elettivamente domiciliata come in atti;
- opposta-
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da verbale di udienza del 2.7.2025
Per parte opposta: come da verbale di udienza del 2.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
329/2024, depositato il 14.5.2024, con il quale era stato ingiunto allo stesso il pagamento, in solido con
, del complessivo importo di € 456.857,54, oltre ad interessi e spese del Controparte_3 procedimento.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di Rovigo adito in via monitoria a beneficio del Tribunale di Padova, stante l'applicazione al caso in esame dell'art. 66 bis del Codice del Consumo (c.d. foro del Consumatore).
Il ha altresì eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a quale Parte_1 Controparte_2 cessionaria del credito oggetto di ingiunzione, per non avere la stessa fornito adeguata prova
1 dell'avvenuto trasferimento della titolarità del suddetto diritto di credito, nonché della sua mandataria,
per non essere quest'ultima iscritta all'albo ex art. 106 TUB, tenuto dalla Banca Controparte_1
d'Italia.
Quanto al merito, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito azionato in via monitoria per l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo ipotecario stipulato originariamente dall'opponente il
10.10.2003 con Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., dal momento che in conseguenza dei ripetuti ritardi accumulati nel rimborso delle rate del mutuo, già a decorrere dal 2006 sussistevano i presupposti per l'applicazione della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., con conseguente risoluzione di diritto del suddetto contratto in data 1.5.2006, ovvero, alternativamente, in data
31.7.2006.
Da ultimo l'opponente ha invocato la nullità del tasso Euribor applicato al contratto di mutuo oggetto di giudizio, secondo quanto previsto dalla ordinanza della Suprema Corte n. 34889 del 13.12.2023 in materia di normativa Antitrust e di manipolazione del tasso Euribor.
Con comparsa di risposta depositata l'8.11.2024, ha chiesto in via preliminare che Controparte_2 fosse disposta la riunione della presente opposizione a decreto ingiuntivo con quella spiegata da
, con procedimento iscritto al n. 1209/2024 R.G. innanzi al Tribunale di Rovigo, Controparte_3 quale debitore in solido con l'odierno opponente in forza del medesimo titolo negoziale (il contratto di mutuo ipotecario stipulato il 10.10.2003).
Nel merito, l'opposta ha resistito all'opposizione, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il conseguente rigetto di tutte le domande formulate dal . Parte_1
Con decreto del 25.11.2025 il giudice, ravvisando la pendenza davanti al Tribunale di Rovigo di un procedimento connesso per ragioni oggettive e parzialmente soggettive, ha disposto la rimessione della causa al Presidente di sezione ai sensi dell'art. 274, comma 2, c.p.c., il quale ha a sua volta disposto la chiamata di entrambe le cause all'udienza del 29.1.2025 dinanzi al medesimo giudice.
Con ordinanza del 27.5.2024, resa all'esito della sopra indicata udienza, il giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per disporre la riunione dei procedimenti e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del , ha fissato per la discussione Parte_1
l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, il quale ha evidenziato che, attesa la residenza del in Comune ricadente nel Parte_1 circondario del Tribunale di Padova, in applicazione del c.d. foro del consumatore, sarebbe competente a decidere proprio quest'ultimo Tribunale.
2 L'opposta ha sul punto dedotto la correttezza dell'instaurazione del procedimento monitorio dinanzi al
Giudice del luogo nel cui circondario ha la residenza , debitore in solido con Controparte_3
l'odierno opponente, in virtù dell'applicazione del criterio del cumulo soggettivo di cui all'art. 33
c.p.c., evidenziando che, qualora non operasse la deroga al criterio del foro speciale stabilito dal Codice del Consumo, il creditore subirebbe un inutile aggravio di spese processuali, dovendo instaurare plurimi procedimenti per recuperare quanto di spettanza in base alla residenza o al domicilio di ciascun consumatore coobbligato.
2.1. Ebbene, in primo luogo preme evidenziare che nella fattispecie trova applicazione la disciplina del
Codice del Consumo, dal momento che risulta incontestato che l'odierno opponente, al momento della stipula del contratto di mutuo ipotecario del 10.10.2003, fosse qualificabile come consumatore.
2.2. Con riferimento al cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, deve osservarsi che la Suprema Corte, peraltro lealmente richiamata dall'odierna opposta, ha invero precisato che “costituisce principio pacifico [… ] quello secondo cui il cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, che, per espressa previsione dell'art. 33 c.p.c., consente la modificazione della competenza per territorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché esso opera soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cfr.
Cass., ordinanza n. 35275 del 18.12.2023).
La ratio sottesa all'inderogabilità del foro individuato dall'art. 66 bis del Codice del Consumo è quella di tutelare il consumatore quale parte contrattuale di cui si presume l'inesperienza, la scarsa informazione e soprattutto la debolezza contrattuale rispetto alla persona fisica o giuridica che opera nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e, pertanto, proprio “la stretta connessione funzionale dell'agevole accessibilità del giudice competente a conoscere di questo genere di cause all'effettività della protezione riconosciuta dall'ordinamento, marca la necessità di connotare quel foro come foro esclusivo e tendenzialmente preminente, posto che, in caso contrario, esso sarebbe destinato a essere agevolmente spazzato via attraverso la previsione, non importa se contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la controparte professionale (Cfr. ordinanza n. 35275 del 18.12.2023).
Corollario di tale soluzione ermeneutica è che “in presenza dei presupposti previsti dal D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 […] non può che applicarsi la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore “in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili” (Cfr. ordinanza n. 35275 del 18.12.2023).
3 Dai principi sopra richiamati si evince che in presenza dei presupposti previsti dal Codice del Consumo non possa non applicarsi la deroga alla competenza territoriale in favore del foro del consumatore, in quanto foro “più speciale” e “più inderogabile” tra tutti i “fori speciali ed inderogabili”, quand'anche i debitori convenuti in giudizio in via solidale abbiano residenza o domicilio in luoghi differenti.
2.3 Al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del criterio del c.d. cumulo soggettivo invocato dall'opposta, nondimeno la Suprema Corte ha ulteriormente affermato che “il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro" (Cass. Civ. Sez. 6, Ord.
n. 5705 del 12.3.2014).
Tale precisazione appare opportuna, proprio alla luce delle deduzioni della difesa di parte opposta, la quale, richiamando l'ordinanza della Suprema Corte n. 35275 del 2023 poc'anzi citata, ha sostenuto che, nella fattispecie in esame, la proposizione di domande in cumulo non sarebbe espressione della mera volontà delle parti, ma sarebbe determinata dalla presenza di condebitori solidali per il medesimo titolo (il contratto di mutuo stipulato il 10.10.2003), sì da determinarsi un obbligo per la parte istante di radicare la causa avanti il medesimo giudice in base al criterio di cui all'art. 33 c.p.c..
A ben vedere, in applicazione dei principi sopra richiamati, proprio la sussistenza dei requisiti del cumulo soggettivo impedisce che si configuri una ipotesi di trattazione simultanea non dipendente dalla volontà delle parti, corrispondendo ad una mera connessione per coordinazione.
A maggiore specificazione, giova osservare come non possa in alcun modo ricondursi la fattispecie di cui si discute all'ipotesi invocata dall'opposta, dal momento che, in presenza di cause connesse per titolo non logicamente subordinate, è rimessa pur sempre all'iniziativa della parte l'individuazione del foro presso cui radicare il giudizio in base al criterio del cumulo soggettivo.
Tale scelta tuttavia, come sopra osservato, non potrà mai operare in deroga alla competenza per territorio in favori di fori speciali, ossia, nel caso in esame, al foro ove ha residenza o domicilio ciascun consumatore convenuto in via solidale.
2.4 In ordine all'ulteriore deduzione svolta dall'opposta secondo cui l'applicazione pedissequa del foro del consumatore in base alla residenza o al domicilio di ciascun consumatore convenuto in via solidale e la conseguente instaurazione di una pluralità di cause darebbe luogo al rischio di contrasto fra giudicati, si osserva che la stessa risulta priva di pregnanza.
4 Sul punto, è sufficiente osservare che tale paventato rischio si realizzerebbe in qualsiasi altra ipotesi di cause scindibili, rispetto alle quali non appare revocabile in dubbio la possibilità di separata trattazione.
Da quanto complessivamente sostenuto e dai principi sopra richiamati discende l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria sollevata dall'opponente.
3. Neppure può sostenersi che l'eccezione di incompetenza sia stata formulata dal in modo Parte_1 incompleto, posto che non vi è alcun obbligo in capo allo stesso di individuare i possibili fori alternativi a quello inderogabile.
Come infatti chiarito in proposito dalla Suprema Corte “il convenuto che deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza di un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore), non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione” (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 31604 del 4.11.2021).
4. In virtù dell'accoglimento della suddetta eccezione deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di , Parte_1 per essere competente il Tribunale di Padova, essendo l'opponente residente, al momento dell'introduzione della domanda giudiziale, in Albignasego (PD), ricadente nel circondario del predetto
Tribunale.
A ciò consegue altresì necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la fissazione di un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice territorialmente competente.
Infatti, la sentenza con cui un giudice dichiara l'incompetenza territoriale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo “non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice “ad quem” non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente
l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 1121 del
14.1.2022).
4.1. La necessità di procedere a siffatta revoca, peraltro, determina l'emissione del presente provvedimento nella forma di sentenza piuttosto che di ordinanza, in quanto “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009” (Cfr. Cass. Civ. sent.
n. 15579 del 10.6.2019).
5 5. Inoltre, il Tribunale reputa che l'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento
(Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, n.11764).
Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'obiettiva controvertibilità della questione trattata e della complessità della stessa, tali da configurare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la predetta compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 1252/2024 R.G. così provvede: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Rovigo per essere competente il Tribunale di
Padova e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 329/2024, emesso dal Tribunale di Rovigo, limitatamente alla posizione di ; Parte_1 assegna alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Padova, ex art. 50 c.p.c.; dichiara l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, 2.7.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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