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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 567/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 567 dell'anno 2023
T R A
(CF. e (CF. ) Parte_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2
quali genitori esercenti la potestà sul minore (CF. ) e Persona_1 C.F._3
(CF. ), tutti elettivamente domiciliati in Bari (BA), alla Controparte_2 C.F._4
Via Michele De Napoli, 88 presso lo studio dell'Avv. Erica Violante del Foro di Bari (CF.
), che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti conferita su separato foglio;
C.F._5
- Appellanti -
E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Domenico P.IVA_1
Ciocia ( , giusta procura alle liti conferita su separato foglio;
C.F._6
- Appellata -
pagina 1 di 10 (CF. ), rappresentata e difesa in primo grado Controparte_4 C.F._7
dall'Avv. Nunzia Nancy Pasquale ), giusta procura alle liti conferita su separato C.F._8
foglio;
- Appellata -
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Luigi Di Leo ), giusta procura alle C.F._9
liti conferita su separato foglio;
- Appellata -
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 26.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione,
sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e , quali esercenti la potestà sui minori e Parte_1 Controparte_1 Persona_1 CP_2
, hanno convenuto in giudizio l
[...] Controparte_3 CP_4
e innanzi al Tribunale di Trani, deducendo che :
[...] Controparte_5
a) in data 14.5.2009, alle ore 1:15, , al termine del proprio stato di gravidanza, è stata Parte_1 ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Bisceglie per l'approssimarsi del parto, avvenuto alle ore 9.30 dello stesso giorno;
b) durante il travaglio, verso le ore 7:30 circa della medesima giornata, le era stato somministrato un enteroclisma da parte della infermiera addetta al reparto a seguito del Controparte_4 quale aveva accusato persistenti dolori addominali;
c) all'esito del parto tali problematicità sono persistite sino al 16.5.2009, quando l'attrice è stata sottoposta d'urgenza ad intervento chirurgico di laparotomia mediana xifopubica, a seguito del quale le è stata asportata una parte di colon perforato, con conseguente apertura dell'ileo sulla superficie addominale dove le è stata posta una sacca esterna;
d) all'esito delle dimissioni, avvenute il 31.5.2009 con diagnosi di “peritonite generalizzata da megacolon perforato in puerpera”, è stata sottoposta a lunghi periodi di terapie mediche ed accertamenti diagnostici finalizzati ad accertare le reali cause della patologia manifestatasi in occasione del parto;
e) in data 31.3.2010 è stata sottoposta ad un secondo intervento chirurgico di ripristino della fisiologica ricanalizzazione intestinale;
pagina 2 di 10 f) altra paziente, ricoverata poco prima nel medesimo reparto, dopo aver subito la stessa terapia, ha patito analoghe conseguenze fisiche;
g) ha subito danni a titolo patrimoniale e non patrimoniale, anche per lesione del rapporto parentale, ascrivibili esclusivamente al clistere pre-partum somministrato alla paziente presso il reparto ove la stessa è stata ricoverata.
Hanno richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di condannare in solido l e CP_6 Controparte_4 al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per le lesioni subite, della somma di € 227.556,81 o di quella ritenuta di giustizia in favore di e della somma di € 243.679,00 o di quella ritenuta Parte_1 di giustizia a titolo di risarcimento del danno parentale in favore di e di Controparte_1 [...] Con
e , quali esercenti la potestà sui minori e Pt_1 Controparte_1 Persona_1 CP_2
, oltre vittoria di spese.
[...]
Si è costituita in giudizio la chiedendo, previa chiamata in causa in garanzia della CP_6 [...]
ai fini di manleva, la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 Controparte_5 cpc, attesa la pendenza del giudizio penale r.g. 1407/15 Reg. Gen. innanzi al Tribunale di Trani a carico di e il rigetto della domanda attorea perché infondata, rilevando l'insussistenza Controparte_4 del nesso causale tra il clistere asseritamente praticato all'attrice al momento del ricovero e le conseguenze dannose lamentate, con condanna alle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio , negando di aver somministrato all'attrice il clistere e di Controparte_4 averlo preparato e contestando la sussistenza del nesso causale tra l'evento e il danno, attribuendo l'esclusiva responsabilità del fatto dannoso occorso a alla Parte_1 CP_6
Ha richiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cpc, attesa la pendenza del giudizio penale r.g. 1407/15 Reg. Gen. innanzi al Tribunale di Trani a suo carico e il rigetto della domanda attorea perché infondata, con condanna alle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio la , eccependo l'inoperatività della Controparte_5 polizza assicurativa claims made stipulata con l sul presupposto per cui la prima richiesta di CP_6 indennizzo inoltrata dalla danneggiata alla sia avvenuta il 25.7.2012, quando la polizza non CP_6 era più operativa perché stornata il 30.6.2010.
Ha richiesto, pertanto, di rigettare la domanda di manleva e disporre la propria estromissione dal giudizio, accertando l'intervenuta prescrizione dell'azione contrattuale nei propri confronti, con vittoria di spese.
La causa, istruita con prova testimoniale e con CTU medico-legale, è stata decisa con sentenza n.
459/2023 pubblicata il 20.03.2023, con la quale il Tribunale di Trani ha dichiarato l'esclusiva responsabilità della per i danni per cui è causa, condannandola al pagamento in favore di CP_6
della somma di € 133.919,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della Parte_1
pagina 3 di 10 somma di € 7.395,27 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e in favore di della somma di € 24.228,00 oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria ed interessi legali a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con vittoria di spese e compensando, invece, le spese di lite e di . Controparte_7 Controparte_4
Avverso tale sentenza e quali esercenti la potestà sul minore Parte_1 Controparte_1
e (in proprio perché nelle more divenuto maggiorenne) con atto Persona_1 Controparte_2 di citazione notificato il 24.04.2023 hanno proposto appello innanzi a questa Corte sulla base dei seguenti motivi:
1. erronea interpretazione di legge e violazione dell'art. 2059 c.c. nonché degli artt. 2,29,30 della
Costituzione, avendo il Tribunale errato nel non riconoscere ai due figli minori il danno parentale, ritenendo tardive le allegazioni attinenti al pregiudizio subito dai figli e insussistente la prova del relativo danno.
In proposito gli appellanti hanno evidenziato di aver specificamente dedotto la sussistenza di risvolti negativi derivanti dalla vicenda per cui è causa sulla vita dei due figli dalla danneggiata e quantificato il relativo danno non solo in sede di memorie istruttorie ma sin dall'atto introduttivo, oltre che averlo pienamente provato nella copiosa istruttoria orale svolta in primo grado.
Hanno poi segnalato che la Costituzione ha fatto confluire nella locuzione “danno non patrimoniale” tutte le voci riguardanti la dimensione personale dell'individuo, pertanto, si è ritenuto che esso sia risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche nel caso della lesione di specifici valori costituzionalmente garantiti dalla persona, quali, nel caso di specie, l'intangibilità della sfera degli affetti, la reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e l'inviolabilità della libera e piena esplicazione dell'attività realizzatrice della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela
è ricollegabile agli art. 2,29 e 30 Cost.
Hanno poi evidenziato che il pregiudizio sofferto dai familiari non è un danno riflesso ma diretto, essendo una conseguenza delle lesioni inferte al parente e può essere dimostrato anche tramite prove presuntive, tra le quali il rapporto di parentela stretta intercorrente tra la vittima principale e quelle secondarie, in quanto si presume che i genitori e i fratelli soffrano per le gravi lesioni invalidanti riportate dal proprio parente.
Hanno chiesto, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di condannare l CP_6 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di e Parte_1 [...]
, in qualità di esercenti la potestà sul minore ed in favore di CP_1 Persona_1
, della somma di 36.457,81 euro ciascuno, già comprensivo di interessi e Controparte_2
pagina 4 di 10 rivalutazione dalla data del sinistro sulla base delle Tabelle del Tribunale di Roma o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa.
Si è costituita la richiedendo il rigetto dell'appello proposto con vittoria di spese, poiché il CP_6
Tribunale ha correttamente escluso che il ristoro del danno in favore degli appellanti sia dovuto in modo automatico, valorizzando – in perfetta aderenza con le risultanze processuali – la mancanza di allegazione e prova di danni a carico dei minori, così fornendo una motivazione logica e in perfetta aderenza con le risultanze processuali ed escludendo qualsiasi forma di automatismo.
Si è costituita anche , chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, Controparte_4 relativamente ai capi e/o punti in cui statuisce l'assenza di responsabilità a proprio carico e la compensazione delle spese, evidenziando che su tali punti si è costituito il giudicato formale interno e che la notifica dell'atto di appello ha mera valenza di denuntiatio litis ai sensi dell'art. 332 c.p.c., atteso che gli appellanti non hanno né censurato le parti della decisione in cui il Tribunale ha escluso ogni responsabilità a suo carico, né riproposto alcuna domanda nei suoi confronti.
Ha poi aggiunto che la non ha mai ritualmente domandato al Giudice di primo grado di CP_6 accertare e dichiarare in capo alla l'imputabilità e/o la responsabilità nella causazione CP_4 dell'evento, precisando che il percorso logico-argomentativo della sentenza di primo grado nelle parti in cui esclude ogni responsabilità in capo alla riceve ulteriore rinforzo e conforto dalle CP_4 risultanze istruttorie.
Si è costituita la , richiedendo la conferma della sentenza di primo grado relativamente alla CP_5 parte in cui è stata accertata l'inoperatività della polizza a suo tempo contratta dalla e CP_6 rigettata la domanda di garanzia da quest'ultima proposta nei confronti della deducente, poiché il contratto assicurativo è inoperativo con riferimento ai danni subiti dagli odierni attori e, anche laddove dovesse ritenersi operante la copertura assicurativa, il conseguente diritto sarebbe comunque prescritto, il tutto con vittoria di spese.
Ha, inoltre, precisato che il Tribunale ha espressamente rigettato la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti di , che nell'appello non è stata richiesta la riforma sul punto della CP_6 CP_5 sentenza di primo grado e che l'altra appellata si è costituita nel giudizio Controparte_4 limitandosi a richiedere la conferma della sentenza, ragion per cui ogni statuizione in essa contenuta deve ritenersi definitivamente passata in giudicato.
Ha poi richiesto la dichiarazione dell'infondatezza della domanda di manleva azionata dalla CP_6 atteso che la polizza con clausola claims made è stata stornata in data 30.06.2010 e che alcuna richiesta risarcitoria è mai pervenuta né all'assicurata né alla deducente durante il periodo di efficacia del contratto assicurativo, essendo stato il sinistro denunciato solo in data 25.07.2012.
pagina 5 di 10 Ha, altresì, eccepito la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto di garanzia azionato dall poiché CP_6
l'assicurata, qualora avesse ricevuto la richiesta risarcitoria da parte della o da altro degli attori Pt_1 durante il periodo di vigenza della polizza, non ha mai denunciato e/o comunicato detta richiesta alla
. CP_5
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 26.03.2025, previa concessione di termine per note.
*****
Preliminarmente va evidenziato che la sentenza emessa dal Tribunale di Trani non è stata impugnata né dalla , né dalla né dalla terza chiamata in causa, sicchè deve ritenersi CP_8 CP_4 CP_5 formato il giudicato in ordine all'accertamento della responsabilità della sola Controparte_9 per i danni fisici patiti dalla in conseguenza delle terapie praticatele in occasione del parto
[...] Pt_1 avvenuto il 14.05.2009 presso il Nosocomio di Bisceglie e per il danno subito dal marito
[...]
quale prossimo congiunto della danneggiata, avendo i coniugi quali CP_1 Parte_2 esercenti la potestà sul minore e in proprio impugnato la Persona_1 Controparte_2 Cont sentenza in oggetto, richiedendo la condanna della sola al ristoro dei danni patiti dai due figli della coppia, risarcimento negato dal Giudice a quo.
Chiarito quanto precede, nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Primo ed unico motivo di appello : erronea interpretazione di legge e violazione dell'art. 2059 c.c. nonché degli artt. 2,29 e 30 della Costituzione, avendo il Tribunale errato nel non riconoscere ai due figli della il danno parentale, ritenendo tardive le allegazioni attinenti al pregiudizio da Pt_1 costoro subito e insussistente la prova del relativo danno, avendo invece gli appellanti evidenziato di aver specificamente dedotto la sussistenza di risvolti negativi derivanti dalla vicenda per cui è causa sulla vita dei due figli della danneggiata, quantificato il relativo danno non solo in sede di memorie istruttorie ma sin dall'atto introduttivo e provato il pregiudizio patito all'esito della copiosa istruttoria orale svolta in primo grado.
Il motivo di appello è fondato.
Si osserva invero che in tema di ristoro del danno patito dai prossimi congiunti in conseguenza delle lesioni - in questo caso gravissime - subite dalla (cd vittima principale), tali da recare dolore e Pt_1 pena ai parenti e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia può spettare il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c. in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (vedi Cass. n. 8546 del 2008). pagina 6 di 10 In particolare, il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (principio affermato in tema di danni derivanti da sinistro stradale ma applicabile per identità di ratio anche al caso di specie da Cass. n. 11212 del 2019 e Cass. n. 7748 del
2020).
Inoltre, non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023), ponendosi un problema di natura spiccatamente probatoria, gravando sul parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva -
l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. “L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta
l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022)” (così limpidamente in motivazione Cass. 13540/2023).
Alla luce dei richiamati principi di diritto, dell'esame della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata in primo grado deve ritenersi che il Tribunale abbia erroneamente rigettato la domanda di ristoro del danno proposta dai due figli della danneggiata/cd vittima principale, ritenendo che la parte attrice abbia allegato le circostanze relative alla natura del pregiudizio subito solo nella memoria istruttoria, atteso che sin dall'atto di citazione (pagg. 11 e 12) gli appellanti hanno evidenziato il mutamento in peius della condizione dei componenti del nucleo famigliare, poiché, in ragione delle condizioni di salute della conseguenti all'erronea terapia medica praticatale in occasione del Pt_1 parto, i due bambini (uno di 4 anni di età e l'altro appena nato) sono stati costretti a vivere con i nonni e a stare lontani dalla famiglia, poiché la madre necessitava di tutte le attenzioni del marito a causa della presenza della sacca esterna contenente i liquidi fisiologici applicatale in conseguenza delle lesioni subite.
Inoltre, sempre nell'atto di citazione viene precisato che il nuovo nato non è stato per le medesime ragioni allattato dalla mamma sin dai primi momenti, con tutte le conseguenze psicologiche negative che tale privazione gli ha comportato.
Cont Orbene, in primo luogo risulta pacifica e non contestata dalla per tutto il corso del giudizio di primo grado l'esistenza di legame familiare tra la cd vittima primaria e gli odierni appellanti (figli della prima) atta a far presumere la sussistenza del pregiudizio oggetto della domanda di ristoro, pagina 7 di 10 Cont avendo in primo grado la incentrato tutte le proprie difese sull'assenza di alcuna responsabilità Cont del nosocomio di Bisceglie nella causazione dei danni patiti dalla e non avendo la né Pt_1 allegato, né provato l'assenza di alcun pregiudizio in capo ai due bambini in conseguenza dell'evento dannoso che qui ci occupa.
Inoltre, l'istruttoria in atti ha confermato tali circostanze, avendo riferito la teste (sorella di Tes_1
e zia dei due bambini) che il neonato durante il lungo periodo di degenza della mamma Parte_1
(14.05.2009-21.12.2010) viveva spesso dai nonni ed era alimentato con latte artificiale e che il bambino più grande risiedeva con i nonni (circostanza sub T della memoria istruttoria di parte appellante confermata dalla teste).
La teste ha anche confermato che il piccolo è stato alimentato con latte artificiale, Tes_2 Per_1 che il figlio di 4 anni risiedeva con i nonni e addirittura che per farlo distrarre veniva portato CP_2 in giro per la città con l'auto del nonno.
La teste (amica di famiglia) ha riferito che il neonato è stato alimentato con latte Testimone_3 Per_1 artificiale e che il piccolo ha abitato durante la degenza della madre dai nonni e non riusciva CP_2
a dormire, tant'è che il nonno lo doveva portare in giro con l'auto per la città per farlo addormentare.
Accertato, pertanto, in punto di an debeatur il diritto di e al ristoro Controparte_2 Persona_1 dei danni patiti quali prossimi congiunti del soggetto vittima di lesioni personali conseguenti alla responsabilità del personale sanitario che ha assistito in occasione del parto del piccolo Parte_1
, in ordine alla quantificazione del danno deve farsi riferimento alle tabelle elaborate dal Per_1
Tribunale di Milano per la quantificazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale nell'edizione vigente alla data di pubblicazione della presente sentenza, criterio già utilizzato nella sentenza per la determinazione del ristoro riconosciuto a (marito della ) e Controparte_1 Pt_1 punto questo anch'esso coperto da giudicato, con le precisazioni che si rendono necessarie in relazione al rapporto di parentela esistente tra la cd vittima primaria e gli appellanti (madre-figli).
In ordine alla posizione di , tenuto conto dell'età del bambino e della madre al Controparte_2 momento dell'evento dannoso (rispettivamente 4 e 32 anni di età), dell'esistenza di altri due soggetti all'interno del nucleo familiare e di un'intensità del rapporto di natura media (in difetto di allegazione da parte degli appellanti di ulteriori elementi atti a poter ritenere operativo un parametro di maggior valore), le tabelle del Tribunale di Milano riconoscono un valore del punto percentuale di € 3.911,00 che, moltiplicato per il punteggio di 78 punti risultante dall'inserimento dei parametri indicati in premessa, restituisce un importo complessivo di € 363.723,00.
Detta somma, tenuto conto dell'entità delle lesioni patite dalla vittima primaria e dell'esistenza di un legame certamente meno intenso (quantomeno in termini temporali) tra mamma e figlio rispetto al rapporto tra i coniugi tenuto presente dal Giudice di Prime Cure nella quantificazione del danno iure proprio patito dal marito della (vedi pag. 14 dell'impugnata sentenza) va decurtata del 90% ed Pt_1
pagina 8 di 10 ulteriormente ridotta del 70% in via equitativa, poiché la è rimasta in vita e non potendosi Pt_1 equiparare la perdita definitiva del familiare (ipotesi prevista in tabella) al caso in cui questi sia vittima di lesioni gravi (le quali non hanno impedito al figlio per il futuro di mantenere un rapporto affettivo con la madre, superato il periodo in cui questa ha avuto bisogno di assistenza).
Alla luce di quanto precede puo' riconoscersi in favore di l'importo di € 363.723,00 x Parte_3
(100%-90%) x (100%-70%)= € 363.723,00 x 10% x 30% = € 10.911,69.
Quanto alla posizione del figlio , tenuto conto dell'età del bambino e della madre al momento Per_1 dell'evento dannoso (rispettivamente 0 e 32 anni di età), dell'esistenza di altri due soggetti all'interno del nucleo familiare e di un'intensità del rapporto di natura media (in difetto di allegazione da parte degli appellanti di ulteriori elementi atti a poter ritenere operativo un parametro di maggior valore), le tabelle del Tribunale di Milano riconoscono un valore del punto percentuale di € 3.911,00 che, moltiplicato per il punteggio di 78 punti risultante dall'inserimento dei parametri indicati in premessa, restituisce un importo complessivo di € 363.723,00.
L'esistenza di un rapporto ancora meno intenso del bambino (appena neonato all'epoca del fatto e quindi con minori interazioni “sociali” con la mamma, limitati per la fase neonatale al solo contatto fisico e all'accudimento) con la danneggiata rispetto a quello del fratello maggiore inducono questa
Corte a decurtare l'importo del 92% ed ulteriormente del 70% in ragione della sopravvivenza in vita della vittima primaria per un ristoro finale di € 363.723,00 x (100%-92%) x (100%-70%)= € 363.723,00 x
8% x 30% = € 8.729,35.
Trattandosi di danno liquidato all'attualità, gli importi così quantificati vanno maggiorati degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Cont In ragione dell'accoglimento dell'appello proposto, la va condannata al pagamento, in favore degli appellanti, degli importi di cui in premessa, nonché delle spese processuali, quantificate per il primo grado sulla base del DM 147/2022 tenendo conto dello scaglione ricompreso tra € 26.001,00 ed €
260.000,00 e limitandole alla sola maggiorazione spettante per il caso di pluralità di parti ex art. 4 comma 2 DM 55/12 come confermato dal DM 147/2022 e quantificata nella misura del 15% per ciascuno degli appellanti sul compenso già liquidato in primo grado, trattandosi di attività difensiva prestata in primo grado in favore di più parti e tenuto conto che le somme in questa sede riconosciute, aggiunte a quelle già liquidate in favore della e di (per la prima € 133.919,00 Pt_1 Controparte_2 ed € 7.395,27 ed € 24.228,00 per il secondo), rientrano nel medesimo scaglione.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dell'importo complessivamente riconosciuto in sentenza sulla base del DM 127/2022 e ai medi di tariffa.
Nei rapporti tra gli appellanti da un lato e la e la dall'altro le spese vanno CP_4 CP_5 compensate, alla luce dell'esito della lite e dei motivi dell'appello, rivolti esclusivamente nei confronti Cont della pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 24.04.2023 da e quali esercenti Parte_1 Controparte_1 la potestà sul minore e da avverso la sentenza n. 459/2023 Persona_1 Controparte_2 emessa il 18.03.2023 e depositata in data 20.03.2023 dal Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna la
[...] al pagamento : Controparte_10
-in favore di dell'importo di € 10.911,69, oltre interessi legali nella misura e con Controparte_2 la decorrenza di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta) e sino al soddisfo;
-in favore di e quali esercenti la potestà sul minore Parte_1 Controparte_1 Per_1
dell'importo di € 8.729,35, oltre interessi legali nella misura e con la decorrenza di cui in
[...] parte motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta) e sino al soddisfo;
2) condanna l appellata al pagamento, delle spese processuali in favore degli Controparte_10 appellanti, liquidate per il primo grado in € 4.230,90 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge e per il giudizio di appello in € 777,00 per esborsi ed €
5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
3) spese compensate tra gli appellanti, e Controparte_4 Controparte_5
[...]
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 02.04.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura Fazio
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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