Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/06/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.5774/2022 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5774/2022 R.G. riservata in decisione in data 9.1.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TROTTI GABRIELE e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Sannazzaro De'Burgondi, Via XI Febbraio 16.
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti ROCCO DI Controparte_1 C.F._2
TORREPADULA PIETRO e ROMANO ENRICO con domicilio eletto in Pavia alla Via Ardengo Folperti n. 29
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
pagina 1 di 7
SI. e la SI.ra , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Lomello (PV), Anno 1999, al n. 6, parte II, serie A (cfr. doc. 3).
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lomello (PV) di annotare la sentenza di divorzio a margine all'atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori comunicazioni di legge.
Disporre che il SI. corrisponda direttamente al figlio , ormai maggiorenne, la somma di € Parte_1 Per_1
350,00= a titolo di contributo nel suo mantenimento (fintanto che non avrà raggiunto l'indipendenza economica), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Le spese “extra mantenimento” saranno ripartite al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo n. 2323/2016 adottato dal Tribunale di Pavia.
Dare atto che i coniugi sono autonomi ed indipendenti sul piano economico e che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della SI.ra che svolge attività lavorativa non formalizzata e che comunque CP_1 non è inabile al lavoro.
Dare altresì atto che la figlia è economicamente autosufficiente. Persona_2
In via istruttoria; si insiste per ammissione dei mezzi di prova dedotti con le memorie ex art. 183 c.p.c. agli atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio in caso di opposizione avversaria”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“I. Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni avversa difesa, eccezione e deduzione, così provvedere:
I. Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
II. Determinare in € 350,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico del sig. a titolo di mantenimento Parte_1 personale della resistente;
III. Determinare in complessivi € 700,00 il contributo paterno a carico del sig. da versarsi in favore della Parte_1
Per_ sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non Controparte_1 Per_1 economicamente autosufficienti, oltre il 50% delle spese straordinarie relative a questi ultimi;
IV. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente precisato che entrambe le parti, nelle conclusioni definitive rassegnate, hanno, peraltro genericamente, riproposto istanze istruttorie già esaminate dal giudice istruttore. Il Collegio ritiene di fare proprie le decisioni del giudice istruttore (da intendersi qui richiamate) e di non dover quindi rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di prove non ammesse, reputandosi la causa sufficientemente istruita.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con
Decreto del Tribunale di Voghera del 10/7/2007.
pagina 2 di 7 Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 e dalla L 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5
L.898/1970.
In ordine alla domanda riconvenzionale finalizzata al riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della resistente va premesso che in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge
1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione di detto assegno, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio;
dunque è la nozione di adeguatezza a postulare un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell'onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio (cfr. tra le altre Cass.4 ottobre
2010 n. 20582).
In altri termini, come di recente chiarito dalle Sezioni Unite che hanno diffusamente affrontato il tema dell'assegno divorzile “Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. S.U.
Cass. n. 18287/2018).
Nella pronuncia in commento, dunque, le Sezioni Unite, dopo aver richiamato il principio di autoresponsabilità e di autodeterminazione circa non solo la scelta di unirsi in matrimonio ma, soprattutto, - per quanto in questa sede pagina 3 di 7 rileva - il modello di relazione coniugale da realizzare, in uno con la scelta dei ruoli di ciascuno e del contributo dei coniugi all'attuazione dei diritti e doveri enunciati dall'art. 143 c.c., hanno chiarito che il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo;
in altri termini, la valutazione sull'adeguatezza dei mezzi va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità, considerando che tale contributo è frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed è espressione dell'autodeterminazione e dell'auto responsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
L'attribuzione dell'assegno divorzile, dunque, stante la sua funzione assistenziale e in parte compensativo- risarcitoria, in quanto previsto in favore del coniuge privo dei “mezzi adeguati” ed impossibilitato “per ragioni obiettive a procurarseli”, presuppone l'accertamento in ordine al ricorrere della circostanza per cui l'evidente disparità della situazione economico-patrimoniale esistente tra le parti sia comunque il frutto di scelte di conduzione della vita familiare condivise e concordate in costanza di matrimonio e per effetto delle quali ne sia derivato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, fondate sull'assunzione di un ruolo esercitato prevalentemente all'interno della famiglia.
Al fine, dunque, della determinazione in ordine al riconoscimento dell'assegno di divorzio occorre valutare quali siano le condizioni economiche di ciascun coniuge al termine del matrimonio, per cui, laddove all'esito di una loro comparazione ne derivi uno squilibrio consistente, tale da far ritenere inadeguati i redditi del soggetto più debole, ciò comporterà la previsione di un assegno di divorzio da determinare tenendo, altresì, conto degli ulteriori indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale (età del coniuge richiedente, effettive potenzialità professionali e reddituali, conformazione del mercato del lavoro) descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 L. div. che, a loro volta, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Applicando i principi richiamati al caso di specie ritiene il Collegio che non possa essere accolta la domanda della resistente volta al riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio da porre a carico del marito per le ragioni che si vengono ad esporre.
Va premesso che le parti, sposatesi nell'anno 1999, matrimonio da cui sono nati due figli, si erano, successivamente, separate alle condizioni dalle stesse pattuite e recepite con decreto di omologa del Tribunale di Voghera del 10.7.2007 in cui, per quanto in questa sede interessa, veniva previsto un contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie nella misura di 350,00 euro mensili, considerata la condizione di disoccupazione di quest'ultima e “finchè la stessa non avrà trovato una stabile occupazione“ (v. doc. n. 4 di parte ricorrente). Con ordinanza presidenziale del 19.10.2023, resa nel presente giudizio, veniva, invece, revocato l'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore della moglie, considerato lo svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa, sin dall'epoca della separazione, come da questa pagina 4 di 7 dichiarato all'udienza del 21.6.2023 (v. verbale di udienza in cui la resistente dichiarava “non ho una stabile occupazione ma lavoro a chiamata come colf, ma lavoro anche nei campi. Sin dall'epoca della separazione. Al massimo guadagno 200,00 euro al mese”) e tenuto conto anche dell'assenza di impedimenti a reperire un impiego da parte sua, sia per ragioni di salute che per esigenze di accudimento dei figli, ormai entrambi maggiorenni. Nel corso del procedimento, del resto, non sono emerse significative circostanze che giustifichino il riconoscimento in capo alla resistente del diritto alla percezione dell'assegno di divorzio;
invero, premesso che alcuna evidenza è stata fornita in merito al contributo fornito alla conduzione della vita familiare e al corrispondente vantaggio derivante al coniuge da tale apporto, posto che le istanze istruttorie proposte e, in particolare i capitoli di prova orale dedotti, erano genericamente formulati oltre che a contenuto valutativo, va considerato che il matrimonio tra le parti è terminato nell'anno 2007, epoca in cui la sig.ra aveva 39 CP_1 anni e, dunque, poteva ancora utilmente collocarsi nel mondo del lavoro. Del pari, la stessa non ha provato di essersi attivata per reperire uno stabile impiego, avendo prodotto solo un certificato attestante il suo stato occupazionale, peraltro risalente all'anno 2008, e nessun documento comprovante la sua iscrizione ai Centri per l'impiego ovvero le eventuali candidature inviate per trovare lavoro o le ricerche in tal senso.
Pertanto, si reputa che il mancato reperimento da parte della resistente di un impiego stabile dopo la separazione dal coniuge non possa ricadere su quest'ultimo, dovendo invece certamente la stessa essere ritenuta dotata di piena capacità lavorativa in assenza di documentati impedimenti.
Va, inoltre, considerato che la resistente vive in un immobile di sua esclusiva proprietà e, pur avendo negato di avere instaurato una stabile relazione con il SI. (figurante nel suo stato di famiglia Parte_2 almeno dal novembre 2022, v. doc. n. 2), è comunque verosimile ritenere che con lo stesso ripartisca i costi abitativi e le spese quotidiane, così come con la figlia che pacificamente lavora.
Quanto alla posizione lavorativa del ricorrente, del resto, le certificazioni reddituali agli atti evidenziano comunque redditi piuttosto modesti (v. CU/2024 in cui emerge un reddito netto di euro 16.552,00 per l'anno
2023) e va considerato anche che lo stesso, in data 7.12.2013, ha avuto un figlio con l'attuale compagna, con conseguenti maggiori costi da sostenere per il suo nucleo familiare.
Per le valutazioni sin qui espresse il Tribunale ritiene di dover respingere la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
Sulla domanda riconvenzionale della resistente di mantenimento per la figlia
Quanto alla domanda della resistente di confermare a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'assegno di Per_ mantenimento dei figli (nata il [...]) e (nato il [...]), in separazione indicato Per_1 nella misura di complessivi 700,00 euro mensili, va premesso che nel presente giudizio è già stato revocato l'obbligo a carico del padre di versare il contributo per la figlia in ragione dello svolgimento da parte sua di attività lavorativa (v. ordinanza presidenziale del 19.10.2023). Invero, già all'udienza del 21.6.2023 la resistente pagina 5 di 7 confermava che la figlia aveva sempre lavorato dopo aver interrotto gli studi nell'anno 2019 (v. verbale di udienza). Il Collegio concorda con la decisione di revocare il relativo obbligo a carico del ricorrente considerata anche l'attestazione del Centro per l'impiego di Pavia datata 2.4.2024 (v. doc. n. 7 che attesta che La SI.ra
nata il [...] risulta occupata a tempo determinato e tempo parziale verticale dal 01/06/2023 Persona_2 al 31/05/2024 presso LI LU (cod. fisc.: ) con sede legale in Via Lagazzi 22 18012 C.F._3
Bordighera (IM) e sede operativa in Piazza Repubblica 28 27034 Lomello”) ma soprattutto la documentazione prodotta dalla resistente, a seguito dell'ordine di esibizione del Giudice istruttore, in cui emerge che a decorrere dal 1.6.2024 il rapporto di lavoro di con LI LU è stato trasformato in contratto a tempo Persona_2 indeterminato.
In merito al figlio della coppia , va preliminarmente rilevato che parte ricorrente, a parziale modifica delle Per_1 conclusioni definitive rassegnate, ha nella propria comparsa conclusionale chiesto di revocare l'obbligo a suo carico anche per il mantenimento del figlio, avendo lo stesso sottoscritto un contratto di lavoro e, dunque, raggiunto l'indipendenza economica (v. pag. 11 della comparsa conclusionale “il SI. insiste affinchè il Parte_1
Collegio, anche a modifica dei provvedimenti presidenziali assunti in data 19.10.2023, come da istanza formulate in corso di causa, dichiari cessato anche l'obbligo del medesimo di provvedere al pagamento di un contributo nel mantenimento del figlio ”). Per_1
Ebbene, pur essendo emersa la circostanza dello svolgimento di attività lavorativa da parte di Parte_3
a decorrere dall'anno 2024 (v. doc. n. 7 di parte resistente) deve tenersi in considerazione la giovane età dello stesso e il fatto che anche l'ultimo contratto di lavoro sottoscritto, prodotto dalla resistente in allegato alla memoria del 22.10.2024 a seguito dell'ordine di esibizione del giudice, è a tempo determinato e prevede una retribuzione certamente modesta pari, secondo quanto previsto nell'unica busta paga agli atti, a 452,00 euro netti mensili, somma certamente insufficiente a far ritenere il figlio economicamente indipendente.
Alla luce degli elementi evidenziati, pertanto, ritiene il Collegio che parte ricorrente non abbia adeguatamente provato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio dovendosi, quindi, confermare l'obbligo in capo al padre di contribuire al suo mantenimento pur se nella ridotta misura di euro 300,00 mensili, fermo l'obbligo di rimborsare alla madre il 50% delle spese extra assegno sostenute per lui.
Non può, del pari, essere accolta la domanda del ricorrente volta a ottenere il versamento dell'assegno direttamente al figlio maggiorenne, ciò in difetto della corrispondente richiesta da parte di quest'ultimo alla luce del principio della domanda (v. Cass. sez. I, 12 novembre 2021 n.34100).
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Visto l'esito del giudizio, considerata la soccombenza prevalente della resistente ma anche che non viene accolta la domanda del ricorrente di revoca del mantenimento per il figlio, risulta corretto compensare per un terzo le pagina 6 di 7 spese di lite e condannare la resistente, soccombente, a rifondere al ricorrente la rimanente quota di due terzi, che viene liquidata in dispositivo, in assenza di nota spese, in base all'attività in concreto espletata.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa il 4.9.1999 in Lomello e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lomello nell'anno 1999 al n. 6, P II, serie A;
• ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomello di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine dell'atto di matrimonio;
• rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
• rigetta la domanda della resistente di previsione di un contributo al mantenimento da porre a Per_ carico del ricorrente per il mantenimento della figlia maggiore;
• conferma l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile per il mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili, fermo l'obbligo di Per_1 contribuire al rimborso del 50% delle spese extra assegno;
• Compensa per un terzo le spese di lite e condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
la restante quota di due terzi, che liquida in € 4.900,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A.
[...] se e come dovuti per legge, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15 %.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 7 di 7