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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice, dott.ssa Rachele Monfredi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 16085 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bellomo Parte_1
DEBITORE – ATTORE in RIASSUNZIONE
E
CP_1
– CONVENUTO CONTUMACE
[...]
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentane pro tempore Controparte_2
TERZO LITISCONSORTE - CONTUMACE CP_3
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione dell'8.1.25 e atti ivi richiamati
1 MOTIVI della DECISIONE
Il giudizio – introdotto nel rispetto del termine fissato con l'ordinanza resa dal G.E. del Tribunale di
Palermo il 21.10.23 dal , debitore esecutato nell'espropriazione ex art. 543 cpc Parte_1
recante RGE N 583/23 – ha a oggetto il merito dell'opposizione ex art. 615, comma 2^ cpc proposta dall'ente e definita in fase cautelare con il rigetto della richiesta di sospensione e la condanna del al pagamento delle spese, cui seguiva in pari data l'ordinanza di assegnazione, eseguita dal Pt_1
terzo con il pagamento al creditore procedente (odierno convenuto contumace) Pt_2 dell'importo meglio indicato nell'ordinanza.
Il con la citazione, ha reiterato le deduzioni svolte in fase cautelare in ordine alla Pt_1 sussistenza della causa di sospensione prevista dall'art. 243 bis co. 4^ TUEL non essendo ancora intervenuta la decisione della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario avviata con delibera 343/21. Pt_1
Ha chiesto dunque l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione e, con memoria ex art. 171 ter n.
2^ cpc, la condanna del creditore assegnatario contumace alla restituzione dell'importo assegnato.
Con la memoria in questione, il – preso atto della costituzione del terzo pignorato Pt_1 Pt_2
che ha dedotto la propria carenza di legittimazione rispetto alla domanda restitutoria – ha formulato altresì la domanda di condanna nei confronti del terzo pignorato, in tesi responsabile per non aver formulato opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione seguita alla dichiarazione in tesi negativa.
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
-Come documentato già nel giudizio di esecuzione, con delibera n. 343 del 16.9.21 immediatamente esecutiva, il ha deciso di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario Pt_1 Parte_1 prevista dall'art. 243 bis TUEL (d. lvo 267/00) e, nel rispetto del termine perentorio di 90 giorni previsto dal co. 5^ della medesima norma, e segnatamente in data 18.12.22, ha deliberato il piano di riequilibrio finanziario.
-Secondo l'iter disciplinato dalla norma, il piano – dopo avere ottenuto l'approvazione dalla NT
– viene sottoposto al vaglio della Corte dei Conti che, a sua volta, nega o accorda l'approvazione con la delibera prevista dall'art. 243 quater co. 3^ TUEL, delibera che nel caso in esame non risulta essere stata emessa.
-Fino ad allora tutte le procedure esecutive nei confronti dell'ente sono sospese (art. 243 bis TUEL co. 4^), senza che assuma alcun rilievo la violazione del termine di 30 giorni previsto dall'art. 243
2 quater co. 3^ TUEL che, a differenza di quello di 90 previsto dall'art. 243 bis co. 5^ TUEL, non è perentorio.
Tale effetto sospensivo è previsto da una fonte normativa primaria all'esito di un giudizio di bilanciamento ex ante tra interessi contrapposti formulato dal legislatore che, per il periodo indicato, ha accordato prevalenza alle esigenze di tutela della finanza pubblica e, essendo nella disponibilità dell'ente, la sussistenza dei suoi presupposti è soggetta al principio dello iura novit curia.
-L'estraneità del credito azionato al piano non vale a escludere l'operatività della causa di sospensione che è generalizzata perché ha una funzione cautelativa in relazione al possibile esito negativo della valutazione demandata alla Corte dei Conti.
-Le criticità della disciplina richiamata che, nella sostanza, eliderebbe l'effettività della tutela dei creditori in violazione degli artt. 24 della Costituzione, 6 e 13 della CEDU, nonché 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – considerato l'assetto normativo attuale, che ovviamente va ben oltre la singola disposizione – non possono condurre a una soluzione diversa dalla sospensione, alla luce delle considerazioni che seguono:
1) è vero che l'istruttoria sul piano funzionale al vaglio della Corte dei Conti è condotta da una commissione ministeriale, dunque da un organo amministrativo, epperò la decisione finale è rimessa comunque a un organo giurisdizionale;
2) se è vero, inoltre, che i tempi di azione della commissione non sono “controllabili” dal Giudice che governa il procedimento (vale a dire la Corte dei Conti), è pure vero che tali tempi – a differenza di quelli che scandiscono la fase prodromica di predisposizione del piano – non dipendono neppure dall'ente che il piano ha predisposto e del cui riequilibrio si controverte;
3) sollecitare un intervento additivo della Consulta in relazione alla mancata previsione di un termine perentorio per la conclusione del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti o (come sostenuto dalla difesa del creditore) ravvisare i presupposti per la disapplicazione della normativa nazionale, giammai potrebbe condurre a un'assegnazione del credito pignorato, come chiesto dalla difesa del creditore
4) una soluzione del genere, infatti, si risolverebbe nella negazione, non tanto della “fattibilità” e dunque della realizzabilità del piano (su cui è chiamata a decidere la Corte dei Conti), quanto piuttosto delle criticità che ne costituiscono il fondamento, con buona pace delle esigenze di tutela del bene “bilancio pubblico”, a loro volta direttamente connesse al principio del pareggio di bilancio, ormai costituzionalizzato;
3 5) la violazione di un ipotetico termine perentorio, dunque, non potrebbe che condurre al dissesto dell'ente, come allo stato accade allorquando la NT non rispetta il termine perentorio previsto nella prima fase;
6) se però in tale ipotesi, essendo il procedimento ancora sotto il controllo dell'ente, imporre il rispetto di termini stretti sempre nell'ottica della tutela del bilancio è coerente con la responsabilità di chi il piano è chiamato a elaborare, sarebbe irragionevole far ricadere sull'ente – e in ultima analisi sulla collettività di cui è espressione, chiamata a subirne le conseguenze in termini di riduzione dei servizi e aumento dei tributi – le conseguenze dell'inerzia (che peraltro non è detto che tale sia, ben potendo i tempi essere connessi pure alla complessità delle situazioni da esaminare) di organi estranei all'ente;
7) inoltre, il dissesto comporterebbe l'improcedibilità delle esecuzioni già avviate e la devoluzione delle controversie all'OSL, mentre nelle more della procedura di riequilibrio l'ente procede ai pagamenti in via di spontaneo adempimento, sia pure in tempi dilatati connessi ovviamente alle disponibilità finanziarie e ai vincoli di impignorabilità a loro volta finalizzati a garantire lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione del è fondata con conseguente Pt_1 invalidazione dell'ordinanza di assegnazione, in quanto l'esecuzione andava dichiarata sospesa ex art. 623 cpc.
E infatti, “A seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti” (cfr. ex multis Cass. sez. 3^ civ. ord. n. 4528/19).
******
La S.C. (cfr., in motivazione, Cass. sez. III civ. n. 17021 del 14/06/2023 in materia di opposizione ex art. 617 cpc avverso ordinanza di assegnazione, accolta dopo l'attuazione dell'ordinanza), ha altresì chiarito che, legittimato passivo dell'obbligazione restitutoria nei confronti dell'opponente vittorioso è colui che ha ricevuto le somme non dovute, dunque nella specie il creditore assegnatario
( . CP_1
Non può non rilevarsi tuttavia, che la domanda di restituzione è stata formulata per la prima volta con la memoria ex art. 171 ter n. 2^ cpc, dunque tardivamente.
*****
4 Del pari tardiva, e dunque inammissibile, è la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta con la medesima memoria nei confronti del terzo tesoriere, con riferimento alla cui infondatezza nel merito, è dunque superfluo qualunque rilievo.
*****
Le spese, considerata la particolarità della questione principale esaminata pure in fase cautelare, vanno compensate ex art. 92 cpc nei rapporti tra il e il convenuto contumace;
seguono Pt_1
invece la soccombenza ex art. 91 cpc nei rapporti tra il e il terzo (ai quali la predetta Pt_1
questione è estranea) e si liquidano, applicati i valori minimi relativi allo scaglione di valore di riferimento, in complessivi € 3.809,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e, conseguentemente, annulla Parte_1
l'ordinanza di assegnazione resa il 21.10.23 in favore di CP_1
DICHIARA inammissibili la domanda di restituzione proposta nei confronti di e CP_1
quella di risarcimento proposta nei confronti di Pt_2
CONDANNA il al pagamento, in favore di delle spese di lite nella Parte_1 Pt_2 misura di € 3.809,00 oltre accessori di legge.
COMPENSA le spese di lite nei rapporti tra le altre parti
Palermo, lì 24.3.25
Il Giudice
dott.ssa Rachele Monfredi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice, dott.ssa Rachele Monfredi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 16085 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bellomo Parte_1
DEBITORE – ATTORE in RIASSUNZIONE
E
CP_1
– CONVENUTO CONTUMACE
[...]
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentane pro tempore Controparte_2
TERZO LITISCONSORTE - CONTUMACE CP_3
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione dell'8.1.25 e atti ivi richiamati
1 MOTIVI della DECISIONE
Il giudizio – introdotto nel rispetto del termine fissato con l'ordinanza resa dal G.E. del Tribunale di
Palermo il 21.10.23 dal , debitore esecutato nell'espropriazione ex art. 543 cpc Parte_1
recante RGE N 583/23 – ha a oggetto il merito dell'opposizione ex art. 615, comma 2^ cpc proposta dall'ente e definita in fase cautelare con il rigetto della richiesta di sospensione e la condanna del al pagamento delle spese, cui seguiva in pari data l'ordinanza di assegnazione, eseguita dal Pt_1
terzo con il pagamento al creditore procedente (odierno convenuto contumace) Pt_2 dell'importo meglio indicato nell'ordinanza.
Il con la citazione, ha reiterato le deduzioni svolte in fase cautelare in ordine alla Pt_1 sussistenza della causa di sospensione prevista dall'art. 243 bis co. 4^ TUEL non essendo ancora intervenuta la decisione della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario avviata con delibera 343/21. Pt_1
Ha chiesto dunque l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione e, con memoria ex art. 171 ter n.
2^ cpc, la condanna del creditore assegnatario contumace alla restituzione dell'importo assegnato.
Con la memoria in questione, il – preso atto della costituzione del terzo pignorato Pt_1 Pt_2
che ha dedotto la propria carenza di legittimazione rispetto alla domanda restitutoria – ha formulato altresì la domanda di condanna nei confronti del terzo pignorato, in tesi responsabile per non aver formulato opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione seguita alla dichiarazione in tesi negativa.
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
-Come documentato già nel giudizio di esecuzione, con delibera n. 343 del 16.9.21 immediatamente esecutiva, il ha deciso di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario Pt_1 Parte_1 prevista dall'art. 243 bis TUEL (d. lvo 267/00) e, nel rispetto del termine perentorio di 90 giorni previsto dal co. 5^ della medesima norma, e segnatamente in data 18.12.22, ha deliberato il piano di riequilibrio finanziario.
-Secondo l'iter disciplinato dalla norma, il piano – dopo avere ottenuto l'approvazione dalla NT
– viene sottoposto al vaglio della Corte dei Conti che, a sua volta, nega o accorda l'approvazione con la delibera prevista dall'art. 243 quater co. 3^ TUEL, delibera che nel caso in esame non risulta essere stata emessa.
-Fino ad allora tutte le procedure esecutive nei confronti dell'ente sono sospese (art. 243 bis TUEL co. 4^), senza che assuma alcun rilievo la violazione del termine di 30 giorni previsto dall'art. 243
2 quater co. 3^ TUEL che, a differenza di quello di 90 previsto dall'art. 243 bis co. 5^ TUEL, non è perentorio.
Tale effetto sospensivo è previsto da una fonte normativa primaria all'esito di un giudizio di bilanciamento ex ante tra interessi contrapposti formulato dal legislatore che, per il periodo indicato, ha accordato prevalenza alle esigenze di tutela della finanza pubblica e, essendo nella disponibilità dell'ente, la sussistenza dei suoi presupposti è soggetta al principio dello iura novit curia.
-L'estraneità del credito azionato al piano non vale a escludere l'operatività della causa di sospensione che è generalizzata perché ha una funzione cautelativa in relazione al possibile esito negativo della valutazione demandata alla Corte dei Conti.
-Le criticità della disciplina richiamata che, nella sostanza, eliderebbe l'effettività della tutela dei creditori in violazione degli artt. 24 della Costituzione, 6 e 13 della CEDU, nonché 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – considerato l'assetto normativo attuale, che ovviamente va ben oltre la singola disposizione – non possono condurre a una soluzione diversa dalla sospensione, alla luce delle considerazioni che seguono:
1) è vero che l'istruttoria sul piano funzionale al vaglio della Corte dei Conti è condotta da una commissione ministeriale, dunque da un organo amministrativo, epperò la decisione finale è rimessa comunque a un organo giurisdizionale;
2) se è vero, inoltre, che i tempi di azione della commissione non sono “controllabili” dal Giudice che governa il procedimento (vale a dire la Corte dei Conti), è pure vero che tali tempi – a differenza di quelli che scandiscono la fase prodromica di predisposizione del piano – non dipendono neppure dall'ente che il piano ha predisposto e del cui riequilibrio si controverte;
3) sollecitare un intervento additivo della Consulta in relazione alla mancata previsione di un termine perentorio per la conclusione del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti o (come sostenuto dalla difesa del creditore) ravvisare i presupposti per la disapplicazione della normativa nazionale, giammai potrebbe condurre a un'assegnazione del credito pignorato, come chiesto dalla difesa del creditore
4) una soluzione del genere, infatti, si risolverebbe nella negazione, non tanto della “fattibilità” e dunque della realizzabilità del piano (su cui è chiamata a decidere la Corte dei Conti), quanto piuttosto delle criticità che ne costituiscono il fondamento, con buona pace delle esigenze di tutela del bene “bilancio pubblico”, a loro volta direttamente connesse al principio del pareggio di bilancio, ormai costituzionalizzato;
3 5) la violazione di un ipotetico termine perentorio, dunque, non potrebbe che condurre al dissesto dell'ente, come allo stato accade allorquando la NT non rispetta il termine perentorio previsto nella prima fase;
6) se però in tale ipotesi, essendo il procedimento ancora sotto il controllo dell'ente, imporre il rispetto di termini stretti sempre nell'ottica della tutela del bilancio è coerente con la responsabilità di chi il piano è chiamato a elaborare, sarebbe irragionevole far ricadere sull'ente – e in ultima analisi sulla collettività di cui è espressione, chiamata a subirne le conseguenze in termini di riduzione dei servizi e aumento dei tributi – le conseguenze dell'inerzia (che peraltro non è detto che tale sia, ben potendo i tempi essere connessi pure alla complessità delle situazioni da esaminare) di organi estranei all'ente;
7) inoltre, il dissesto comporterebbe l'improcedibilità delle esecuzioni già avviate e la devoluzione delle controversie all'OSL, mentre nelle more della procedura di riequilibrio l'ente procede ai pagamenti in via di spontaneo adempimento, sia pure in tempi dilatati connessi ovviamente alle disponibilità finanziarie e ai vincoli di impignorabilità a loro volta finalizzati a garantire lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione del è fondata con conseguente Pt_1 invalidazione dell'ordinanza di assegnazione, in quanto l'esecuzione andava dichiarata sospesa ex art. 623 cpc.
E infatti, “A seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti” (cfr. ex multis Cass. sez. 3^ civ. ord. n. 4528/19).
******
La S.C. (cfr., in motivazione, Cass. sez. III civ. n. 17021 del 14/06/2023 in materia di opposizione ex art. 617 cpc avverso ordinanza di assegnazione, accolta dopo l'attuazione dell'ordinanza), ha altresì chiarito che, legittimato passivo dell'obbligazione restitutoria nei confronti dell'opponente vittorioso è colui che ha ricevuto le somme non dovute, dunque nella specie il creditore assegnatario
( . CP_1
Non può non rilevarsi tuttavia, che la domanda di restituzione è stata formulata per la prima volta con la memoria ex art. 171 ter n. 2^ cpc, dunque tardivamente.
*****
4 Del pari tardiva, e dunque inammissibile, è la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta con la medesima memoria nei confronti del terzo tesoriere, con riferimento alla cui infondatezza nel merito, è dunque superfluo qualunque rilievo.
*****
Le spese, considerata la particolarità della questione principale esaminata pure in fase cautelare, vanno compensate ex art. 92 cpc nei rapporti tra il e il convenuto contumace;
seguono Pt_1
invece la soccombenza ex art. 91 cpc nei rapporti tra il e il terzo (ai quali la predetta Pt_1
questione è estranea) e si liquidano, applicati i valori minimi relativi allo scaglione di valore di riferimento, in complessivi € 3.809,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e, conseguentemente, annulla Parte_1
l'ordinanza di assegnazione resa il 21.10.23 in favore di CP_1
DICHIARA inammissibili la domanda di restituzione proposta nei confronti di e CP_1
quella di risarcimento proposta nei confronti di Pt_2
CONDANNA il al pagamento, in favore di delle spese di lite nella Parte_1 Pt_2 misura di € 3.809,00 oltre accessori di legge.
COMPENSA le spese di lite nei rapporti tra le altre parti
Palermo, lì 24.3.25
Il Giudice
dott.ssa Rachele Monfredi
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