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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel.
Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
Francesca Maria Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3041/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Roberto Pizzi e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Roberto Caimi, presso lo studio dei quali in Lentate sul Seveso (MB), Piazza F.lli Cervi n. 3, risulta elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Valentina Ciraolo, CP_1 C.F._2
presso il cui studio in Monza (MB), via Santa Maddalena n. 1, risulta elettivamente domiciliato
APPELLATO
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 986/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 25.03.2024.
CONCLUSIONI PER
Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: pagina 1 di 6 NEL MERITO
In riforma parziale della sentenza qui appellata in punto 'compensazione integrale delle spese di lite', per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, condannare l'odierno appellato CP_1 al pagamento in favore dell'odierno appellante delle spese legali del giudizio di Parte_2 primo grado per quella somma di € 5.560,25 oltre oneri di legge ben specificata nella nota spese prodotta nel relativo fascicolo o in quell'altra somma ritenuta più congrua dall'Ecc.ma Corte
d'Appello qui adìta.
Condannare, altresì, l'odierno convenuto appellato al pagamento in favore dell'odierno appellante delle spese, anche di natura forfettaria, e degli onorari del presente giudizio, da liquidarsi dall'Ecc.ma
Corte d'Appello come da apposita nota che verrà depositata, unitamente agli atti conclusivi, in applicazione del D.M. 10.03.2014, n. 55, pubblicato in G.U. n. 77 del 02.04.2014 così come modificato dal D.M. 13.08.2022, n. 47, pubblicato in G.U. n. 236 dell'08.10.2022 o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, compreso le spese esenti iva sostenute per il contributo unificato relativo al presente giudizio di secondo grado, con distrazione sia delle spese che degli onorari del giudizio di primo grado, sia delle spese che degli onorari del presente giudizio, in favore dell'Avv. Roberto Pizzi, anticipatario delle stesse”.
CONCLUSIONI PER
CP_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previa ogni e opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito, in via principale: respingere l'interposto appello in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 986/2024 del Tribunale di Monza, Giudice Unico
Dott. Nicola Greco, nella causa rubricata al numero di R.G. 2834/2021.
Nel merito, in via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle doglianze avversarie, in considerazione dell'atteggiamento processuale avversario in primo grado dell'appellante ridurre l'eventuale condanna alle spese quantomeno Pt_1 riducendola alle sole fasi precedenti l'accordo transattivo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
pagina 2 di 6 - preso atto dell'accordo transattivo intervenuto nel corso del giudizio tra l'attore ed il convenuto provvedendo sulle domande proposte verso l'altro convenuto, Ing. le CP_2 Pt_1
rigettava;
- dichiarava le spese del giudizio tra l'attore e il convenuto integralmente compensate. Pt_1
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti al Tribunale CP_1 di Monza il Geom. e l'ing. – in qualità di progettista Controparte_3 Parte_1
architettonico e direttore dei lavori, il primo e di progettista strutturale, il secondo – affinché venissero condannati in solido, ex art. 1669 c.c., in relazione a gravi difetti riscontrati nell'immobile acquistato dall'attore medesimo in data 10.10.2010 ed edificato da Tre Erre Costruzioni S.r.l. su commissione di
Immobiliare Co-Ra S.r.l. (società, queste ultime, entrambe “cessate”).
Con distinte comparse, si costituivano in giudizio e Controparte_3 Parte_1
contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto e argomentato e chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria delle spese di lite.
Preso atto dell'accordo transattivo raggiunto tra l'attore e il convenuto con conseguente CP_3 rinuncia alle domande proposte da nei confronti di quest'ultimo, il Tribunale, dopo CP_1 aver richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale per incorrere a titolo di concorso con l'appaltatore nella responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., è necessario che i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell'opera “abbiano contribuito, per colpa professionale
(segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione”, rilevava che, nel caso di specie, in relazione ai vizi lamentati dall'attore non fosse configurabile alcun contributo causale da parte del convenuto Pt_1 con conseguente rigetto della domanda azionata nei confronti di quest'ultimo.
Quanto alle spese di lite, il primo Giudice ha ritenuto di poterle compensare integralmente, reputando sussistenti i presupposti ex art. 92 c.p.c., altresì alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.
77/2018, atteso il quadro non sempre lineare in giurisprudenza circa le condizioni e i presupposti sulla cui base è possibile che il progettista e/o il direttore dei lavori concorrano con l'appaltatore nella responsabilità ex art. 1669 c.c.
Avverso la summenzionata sentenza interponeva gravame affidandosi ad unico Parte_1 motivo d'appello, con il quale si duole dell'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Invero, ad avviso dell'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, nel caso di specie non risulterebbe integrata alcuna delle due ipotesi al verificarsi delle quali l'art. 92, c. 2, c.p.c.
pagina 3 di 6 subordina la possibilità di disporre una compensazione, parziale o totale, delle spese di lite, ovverosia l'“assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, atteso che, come del resto statuito nella sentenza de qua, nessuna condotta dell'Ing. avrebbe contribuito a cagionare l'evento dannoso lamentato dall'attore ex art. 1669 Pt_1
c.c.
Parimenti non ricorrenti nel caso di specie sarebbero quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” a cui la sentenza della Corte costituzionale evocata dal primo Giudice ha esteso la possibilità di compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c.
Si costituiva nel giudizio di appello , contestando la fondatezza del gravame avversario, CP_1
di cui chiedeva in via principale il rigetto, domandando altresì in via subordinata la riduzione dell'eventuale condanna alle spese quantomeno alle sole fasi precedenti l'accordo transattivo intervenuto tra l'attore odierno appellato e il convenuto CP_3
All'udienza del 06.03.2025, il Presidente istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 20.03.2025.
All'udienza del 20.03.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Le doglianze formulate dall'appellante colgono invero nel segno, palesando l'illogicità e conseguente erroneità dell'argomentazione sulla base della quale il primo Giudice ha ritenuto di poter statuire l'integrale compensazione delle spese di lite.
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza gravata, nel caso di specie difettano infatti in toto i presupposti cui l'art. 92, c. 2, c.p.c. subordina la possibilità di compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, non potendosi certo ravvisare alcuna “assoluta novità” nella questione portata all'attenzione del Giudice di prime cure, né, tantomeno, l'intervento di mutamenti giurisprudenziali che abbiano inciso in termini inattesi e cionondimeno dirimenti sulla definizione della controversia.
Del pari, l'argomentazione del primo Giudice non può trovare sostegno nella pronuncia a mezzo della quale la Consulta ha esteso la possibilità di compensare le spese anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte costituzionale, sent. 19 aprile 2018, n. 77), delle quali non è invero dato rinvenire alcuna traccia nella fattispecie de qua, che risulta pianamente connotata dalla radicale soccombenza di . CP_1
pagina 4 di 6 Costui, giusta il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore del convenuto vittorioso e odierno appellante,
in capo al quale, ha statuito il Tribunale, non è configurabile alcun contributo causale Parte_1 in relazione ai vizi lamentati dall'attore, con conseguente infondatezza della domanda azionata da quest'ultimo.
Del tutto inconferente è poi la deduzione, formulata in via subordinata nella propria comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio da , secondo cui occorrerebbe in ogni caso CP_1
tener conto, in sede di liquidazione delle spese, della condotta processuale dell'odierno appellante che, nel corso del giudizio di prime cure, rifiutava, dapprima, di transigere la Parte_1 controversia e, successivamente, di voler profittare dell'accordo transattivo sottoscritto tra l'allora attore e il convenuto insistendo nella prosecuzione del processo. CP_3
Come noto, l'istituto della transazione, oltre a postulare evidentemente l'accordo tra i paciscenti, presuppone che le parti, al fine di comporre una lite già sorta ovvero di prevenire una lite che potrebbe sorgere tra loro, si facciano reciproche concessioni. Ebbene, è del tutto comprensibile che, stante la totale infondatezza della domanda spiegata da nei confronti di CP_1 Parte_1 quest'ultimo si sia rifiutato di addivenire a una soluzione transattiva che, in quanto tale, gli avrebbe imposto una qualche concessione, preferendo la prosecuzione del giudizio che, non a caso, si concludeva con l'integrale rigetto delle domande attoree.
Ne consegue che non vi è alcuna ragione perché la condotta processuale, per l'appunto pienamente legittima, tenuta dall'odierno appellante debba essere censurata.
Per tutte le ragioni suesposte, l'appello formulato da deve essere accolto, con Parte_1
conseguente riforma parziale della sentenza gravata limitatamente al capo relativo alle spese di lite, che, liquidate in complessivi € 5.077,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Roberto
Pizzi, devono essere poste integralmente a carico . CP_1
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellato CP_1
, sullo stesso devono gravare le spese processuali della parte appellante, liquidate come in
[...]
dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Roberto Pizzi, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri medi di cui al D.M. n.
147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
pagina 5 di 6 - condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 primo grado di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv.
Roberto Pizzi;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1
grado di appello, liquidate in € 3.996,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Roberto
Pizzi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 26.03.2025
Il Presidente rel. ed est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel.
Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
Francesca Maria Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3041/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Roberto Pizzi e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Roberto Caimi, presso lo studio dei quali in Lentate sul Seveso (MB), Piazza F.lli Cervi n. 3, risulta elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Valentina Ciraolo, CP_1 C.F._2
presso il cui studio in Monza (MB), via Santa Maddalena n. 1, risulta elettivamente domiciliato
APPELLATO
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 986/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 25.03.2024.
CONCLUSIONI PER
Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: pagina 1 di 6 NEL MERITO
In riforma parziale della sentenza qui appellata in punto 'compensazione integrale delle spese di lite', per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, condannare l'odierno appellato CP_1 al pagamento in favore dell'odierno appellante delle spese legali del giudizio di Parte_2 primo grado per quella somma di € 5.560,25 oltre oneri di legge ben specificata nella nota spese prodotta nel relativo fascicolo o in quell'altra somma ritenuta più congrua dall'Ecc.ma Corte
d'Appello qui adìta.
Condannare, altresì, l'odierno convenuto appellato al pagamento in favore dell'odierno appellante delle spese, anche di natura forfettaria, e degli onorari del presente giudizio, da liquidarsi dall'Ecc.ma
Corte d'Appello come da apposita nota che verrà depositata, unitamente agli atti conclusivi, in applicazione del D.M. 10.03.2014, n. 55, pubblicato in G.U. n. 77 del 02.04.2014 così come modificato dal D.M. 13.08.2022, n. 47, pubblicato in G.U. n. 236 dell'08.10.2022 o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, compreso le spese esenti iva sostenute per il contributo unificato relativo al presente giudizio di secondo grado, con distrazione sia delle spese che degli onorari del giudizio di primo grado, sia delle spese che degli onorari del presente giudizio, in favore dell'Avv. Roberto Pizzi, anticipatario delle stesse”.
CONCLUSIONI PER
CP_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previa ogni e opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito, in via principale: respingere l'interposto appello in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 986/2024 del Tribunale di Monza, Giudice Unico
Dott. Nicola Greco, nella causa rubricata al numero di R.G. 2834/2021.
Nel merito, in via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle doglianze avversarie, in considerazione dell'atteggiamento processuale avversario in primo grado dell'appellante ridurre l'eventuale condanna alle spese quantomeno Pt_1 riducendola alle sole fasi precedenti l'accordo transattivo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
pagina 2 di 6 - preso atto dell'accordo transattivo intervenuto nel corso del giudizio tra l'attore ed il convenuto provvedendo sulle domande proposte verso l'altro convenuto, Ing. le CP_2 Pt_1
rigettava;
- dichiarava le spese del giudizio tra l'attore e il convenuto integralmente compensate. Pt_1
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti al Tribunale CP_1 di Monza il Geom. e l'ing. – in qualità di progettista Controparte_3 Parte_1
architettonico e direttore dei lavori, il primo e di progettista strutturale, il secondo – affinché venissero condannati in solido, ex art. 1669 c.c., in relazione a gravi difetti riscontrati nell'immobile acquistato dall'attore medesimo in data 10.10.2010 ed edificato da Tre Erre Costruzioni S.r.l. su commissione di
Immobiliare Co-Ra S.r.l. (società, queste ultime, entrambe “cessate”).
Con distinte comparse, si costituivano in giudizio e Controparte_3 Parte_1
contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto e argomentato e chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria delle spese di lite.
Preso atto dell'accordo transattivo raggiunto tra l'attore e il convenuto con conseguente CP_3 rinuncia alle domande proposte da nei confronti di quest'ultimo, il Tribunale, dopo CP_1 aver richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale per incorrere a titolo di concorso con l'appaltatore nella responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., è necessario che i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell'opera “abbiano contribuito, per colpa professionale
(segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione”, rilevava che, nel caso di specie, in relazione ai vizi lamentati dall'attore non fosse configurabile alcun contributo causale da parte del convenuto Pt_1 con conseguente rigetto della domanda azionata nei confronti di quest'ultimo.
Quanto alle spese di lite, il primo Giudice ha ritenuto di poterle compensare integralmente, reputando sussistenti i presupposti ex art. 92 c.p.c., altresì alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.
77/2018, atteso il quadro non sempre lineare in giurisprudenza circa le condizioni e i presupposti sulla cui base è possibile che il progettista e/o il direttore dei lavori concorrano con l'appaltatore nella responsabilità ex art. 1669 c.c.
Avverso la summenzionata sentenza interponeva gravame affidandosi ad unico Parte_1 motivo d'appello, con il quale si duole dell'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Invero, ad avviso dell'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, nel caso di specie non risulterebbe integrata alcuna delle due ipotesi al verificarsi delle quali l'art. 92, c. 2, c.p.c.
pagina 3 di 6 subordina la possibilità di disporre una compensazione, parziale o totale, delle spese di lite, ovverosia l'“assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, atteso che, come del resto statuito nella sentenza de qua, nessuna condotta dell'Ing. avrebbe contribuito a cagionare l'evento dannoso lamentato dall'attore ex art. 1669 Pt_1
c.c.
Parimenti non ricorrenti nel caso di specie sarebbero quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” a cui la sentenza della Corte costituzionale evocata dal primo Giudice ha esteso la possibilità di compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c.
Si costituiva nel giudizio di appello , contestando la fondatezza del gravame avversario, CP_1
di cui chiedeva in via principale il rigetto, domandando altresì in via subordinata la riduzione dell'eventuale condanna alle spese quantomeno alle sole fasi precedenti l'accordo transattivo intervenuto tra l'attore odierno appellato e il convenuto CP_3
All'udienza del 06.03.2025, il Presidente istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 20.03.2025.
All'udienza del 20.03.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Le doglianze formulate dall'appellante colgono invero nel segno, palesando l'illogicità e conseguente erroneità dell'argomentazione sulla base della quale il primo Giudice ha ritenuto di poter statuire l'integrale compensazione delle spese di lite.
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza gravata, nel caso di specie difettano infatti in toto i presupposti cui l'art. 92, c. 2, c.p.c. subordina la possibilità di compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, non potendosi certo ravvisare alcuna “assoluta novità” nella questione portata all'attenzione del Giudice di prime cure, né, tantomeno, l'intervento di mutamenti giurisprudenziali che abbiano inciso in termini inattesi e cionondimeno dirimenti sulla definizione della controversia.
Del pari, l'argomentazione del primo Giudice non può trovare sostegno nella pronuncia a mezzo della quale la Consulta ha esteso la possibilità di compensare le spese anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte costituzionale, sent. 19 aprile 2018, n. 77), delle quali non è invero dato rinvenire alcuna traccia nella fattispecie de qua, che risulta pianamente connotata dalla radicale soccombenza di . CP_1
pagina 4 di 6 Costui, giusta il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore del convenuto vittorioso e odierno appellante,
in capo al quale, ha statuito il Tribunale, non è configurabile alcun contributo causale Parte_1 in relazione ai vizi lamentati dall'attore, con conseguente infondatezza della domanda azionata da quest'ultimo.
Del tutto inconferente è poi la deduzione, formulata in via subordinata nella propria comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio da , secondo cui occorrerebbe in ogni caso CP_1
tener conto, in sede di liquidazione delle spese, della condotta processuale dell'odierno appellante che, nel corso del giudizio di prime cure, rifiutava, dapprima, di transigere la Parte_1 controversia e, successivamente, di voler profittare dell'accordo transattivo sottoscritto tra l'allora attore e il convenuto insistendo nella prosecuzione del processo. CP_3
Come noto, l'istituto della transazione, oltre a postulare evidentemente l'accordo tra i paciscenti, presuppone che le parti, al fine di comporre una lite già sorta ovvero di prevenire una lite che potrebbe sorgere tra loro, si facciano reciproche concessioni. Ebbene, è del tutto comprensibile che, stante la totale infondatezza della domanda spiegata da nei confronti di CP_1 Parte_1 quest'ultimo si sia rifiutato di addivenire a una soluzione transattiva che, in quanto tale, gli avrebbe imposto una qualche concessione, preferendo la prosecuzione del giudizio che, non a caso, si concludeva con l'integrale rigetto delle domande attoree.
Ne consegue che non vi è alcuna ragione perché la condotta processuale, per l'appunto pienamente legittima, tenuta dall'odierno appellante debba essere censurata.
Per tutte le ragioni suesposte, l'appello formulato da deve essere accolto, con Parte_1
conseguente riforma parziale della sentenza gravata limitatamente al capo relativo alle spese di lite, che, liquidate in complessivi € 5.077,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Roberto
Pizzi, devono essere poste integralmente a carico . CP_1
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellato CP_1
, sullo stesso devono gravare le spese processuali della parte appellante, liquidate come in
[...]
dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Roberto Pizzi, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri medi di cui al D.M. n.
147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
pagina 5 di 6 - condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 primo grado di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv.
Roberto Pizzi;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1
grado di appello, liquidate in € 3.996,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Roberto
Pizzi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 26.03.2025
Il Presidente rel. ed est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 6 di 6