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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4549/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4549/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. Aglaia Portale ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli nati dalla loro relazione sentimentale (nato a Trento in [...] 11 marzo Persona_1
1 2006, maggiorenne) e (nata a [...] il [...], minorenne), Per_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) i figli e resteranno affidati in maniera Persona_3 Persona_4
condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nell'abitazione familiare sita in Lavis, Via Montessori n. 19, che resterà assegnata in comodato
d'uso alla NO . Parte_2
2) Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre
e gli stessi, tenendo conto delle esigenze di vita e di studio dei medesimi.
3) Il signor si obbliga a versare alla NO , a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo al mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_4 un assegno pari ad € 200,00 per ciascun figlio.
4) Le spese di istruzione, mediche, sportive e ricreative che si renderanno necessarie per la prole saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
5) Le utenze domestiche afferenti all'abitazione familiare sita in Lavis, Via
Montessori n. 19, resteranno ad esclusivo carico della NO . Parte_2
6) Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto
e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio, nonché del passaporto elettronico alla figlia minorenne.
7) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia”.
Le parti hanno dato atto di avere regolato i rapporti nascenti in conseguenza della loro relazione con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese rispetto alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione e visita della figlia minore e di mantenimento di entrambi i figli corrispondenti al loro interesse Per_2
morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi
2 pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa
(art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la minore ed entrambi i genitori, anche in ragione della sua età (diciassette anni).
Anche le condizioni relative al mantenimento di e appaiono Persona_1 Per_2
congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Nulla va, invece, disposto con riguardo all'affidamento, collocazione e regime di visita del figlio , essendo maggiorenne. Persona_1
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione e il regime di visita di (nata il 28 Per_2
febbraio 2008) e il mantenimento dei figli e (nato in [...] 11 Per_2 Persona_1
marzo 2006) siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4549/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. Aglaia Portale ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli nati dalla loro relazione sentimentale (nato a Trento in [...] 11 marzo Persona_1
1 2006, maggiorenne) e (nata a [...] il [...], minorenne), Per_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) i figli e resteranno affidati in maniera Persona_3 Persona_4
condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nell'abitazione familiare sita in Lavis, Via Montessori n. 19, che resterà assegnata in comodato
d'uso alla NO . Parte_2
2) Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre
e gli stessi, tenendo conto delle esigenze di vita e di studio dei medesimi.
3) Il signor si obbliga a versare alla NO , a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo al mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_4 un assegno pari ad € 200,00 per ciascun figlio.
4) Le spese di istruzione, mediche, sportive e ricreative che si renderanno necessarie per la prole saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
5) Le utenze domestiche afferenti all'abitazione familiare sita in Lavis, Via
Montessori n. 19, resteranno ad esclusivo carico della NO . Parte_2
6) Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto
e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio, nonché del passaporto elettronico alla figlia minorenne.
7) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia”.
Le parti hanno dato atto di avere regolato i rapporti nascenti in conseguenza della loro relazione con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese rispetto alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione e visita della figlia minore e di mantenimento di entrambi i figli corrispondenti al loro interesse Per_2
morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi
2 pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa
(art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la minore ed entrambi i genitori, anche in ragione della sua età (diciassette anni).
Anche le condizioni relative al mantenimento di e appaiono Persona_1 Per_2
congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Nulla va, invece, disposto con riguardo all'affidamento, collocazione e regime di visita del figlio , essendo maggiorenne. Persona_1
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione e il regime di visita di (nata il 28 Per_2
febbraio 2008) e il mantenimento dei figli e (nato in [...] 11 Per_2 Persona_1
marzo 2006) siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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