TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5963/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM AS Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa BA NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 15.9.2025 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Galimberti, elettivamente domiciliata in Lissone, Via Assunta n. 16, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti, ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Monza del 23.7.2025; e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mariachiara Eramo, elettivamente domiciliato in Milano, Via da Palestrina n. 6, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti, ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Monza del 2.7.2025; e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare la separazione consensuale tra le parti alle seguenti:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I coniugi rinunciano, allo stato, reciprocamente alla richiesta di mantenimento per loro stessi, riservandosi in ogni caso, qualora mutassero le condizioni economiche di fatto, a richiedere il mantenimento nell'eventuale e successivo divorzio.
Motivi della decisione I coniugi e - i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Imperia in data 23.9.2000 (Atto n. 65, Parte I, Anno 200 degli atti del Comune di
Imperia) - con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate in vista dell'udienza del 9.12.2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi merita di essere accolta stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti tenuto conto della natura del presente giudizio e dell'accordo delle parti.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Imperia in data 23.9.2000.
[...]
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Imperia, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
RM AS
Il Giudice est.
BA NO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM AS Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa BA NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 15.9.2025 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Galimberti, elettivamente domiciliata in Lissone, Via Assunta n. 16, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti, ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Monza del 23.7.2025; e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mariachiara Eramo, elettivamente domiciliato in Milano, Via da Palestrina n. 6, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti, ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Monza del 2.7.2025; e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare la separazione consensuale tra le parti alle seguenti:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I coniugi rinunciano, allo stato, reciprocamente alla richiesta di mantenimento per loro stessi, riservandosi in ogni caso, qualora mutassero le condizioni economiche di fatto, a richiedere il mantenimento nell'eventuale e successivo divorzio.
Motivi della decisione I coniugi e - i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Imperia in data 23.9.2000 (Atto n. 65, Parte I, Anno 200 degli atti del Comune di
Imperia) - con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate in vista dell'udienza del 9.12.2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi merita di essere accolta stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti tenuto conto della natura del presente giudizio e dell'accordo delle parti.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Imperia in data 23.9.2000.
[...]
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Imperia, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
RM AS
Il Giudice est.
BA NO