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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del
16 gennaio 2025, mediante lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 19/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Gianfranco Porreca e con questi elett.te domiciliato in Cervinara, alla via Cupa n. 11, giusta mandato in atti,
RICORRENTE
E
, ( , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Gaetano Amato ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, asserendo di aver prestato attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze di Centro Meridionale di
Sicurezza s.r.l. (CMS) dal 15.12.2015 al 31.01.2017, contesta il disconoscimento da tale rapporto operato dall' previdenziale. CP_1
CP_
che si è costituito, ha agito sulla scorta del verbale ispettivo n.
2021006200/DDL del 24.02.2022 all'esito del quale, acquisita documentazione e dichiarazioni, gli ispettori rilevavano irregolarità ed omissioni da parte della
C.M.S. s.r.l. e disconoscevano rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra alcuni lavoratori, tra cui l'odierno ricorrente, e la società datrice. 1 2) Il ricorso va rigettato.
3) Quanto all'eccepito difetto di motivazione del verbale ispettivo, il giudizio non è riferito all'atto, ma all'accertamento di un dato fattuale. Parte ricorrente ha pienamente individuato la questione, agendo per l'accertamento del rapporto di lavoro. Eventuali difetti nelle allegazioni e nella esposizione del fatto da CP_ parte di incidono solo sul contributo che questo fornisce alla ricostruzione della vicenda.
3) Nel merito, il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio.
: “Sono stato amministratore p.t. della CMS srl da 2009 a Controparte_3
febbraio 2024. venne assunto come operaio nel Parte_1
dicembre 2015 ed ha lavorato fino al 31 gennaio 2017, quando si è dimesso.
L'assunzione era come operaio di manovra per lavoro esterno, ma venne subito impiegato all'interno del capannone di Ospedaletto d'Alpinolo alla Cda Ponte
n. 9, zona industriale, per lavori di manutenzione interni, riparazione di segnali, piccole opere di falegnameria, perché c'era da fare delle sagome di legno per poi fare la segnaletica orizzontale e verticale, assemblava i segnali. Aveva un passato da falegname, ed aveva una certa età ed esperienza. Parte_1
veniva tutti i giorni, tranne ovviamente casi particolari;
gli operai
[...]
partivano alle 06.00, 06.30, molto presto, mentre il arrivava a dopo le Pt_1
08.00, 08.30; il pomeriggio il se ne andava non ricordo ma verso le Pt_1
16.00, 16.30, mentre gli operai tornavano verso le 17.30, 18.00”.
: “Io sono geometra, e ricordo che era sette, otto anni fa in Testimone_1
primavera chiesi a di fornirmi degli infissi. mi Parte_1 Pt_1
rispose che non li poteva fare perché era impiegato presso una azienda e non lavorava in proprio. Io conoscevo da molto tempo prima, e già in Pt_1
passato mi ero rivolto a lui per lavori di infissi e porte, che faceva quando lavorava da solo”.
: “Sono pensionato, ero titolare di officina in Cervinara, e Parte_2
mi portava uno dei furgoni della ditta per le riparazioni. La Parte_1
ditta non ricordo il nome, faceva segnaletica. Questo sarà successo sette o otto volte, c'erano anche altri operai che mi portavano quei furgoni. I furgoni avevano delle scritte che rimandavano a segnaletica, ma più non ricordo.
Questo grosso modo sette o otto anni fa, prima della pandemia, non posso
2 ricordare. Questa ditta era di Mercogliano, se ricordo bene, comunque di quelle parti”.
: “Conosco perché era il mio falegname Testimone_2 Parte_1
di fiducia, poi sette o otto anni fa lo chiamai e mi disse che non faceva più il lavoro da falegname perché lavorava con una azienda. Non so dire nulla di questa azienda, mi disse che stava nell'avellinese”.
4) Va affermato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
“Il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cassazione civile, sez. CP_ lav., 06/09/2012, n. 14965); i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2000, n. 2275). CP_ A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte di è onere del lavoratore dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione.
5) Nella dichiarazione spontanea resa al personale ispettivo il ha, Pt_1 affermato: “...non ricordo assolutamente le dimensioni del deposito, neanche in maniera approssimativa, non ricordo se al suo interno fosse completamente aperto o meno, ricordo solo che lavoravo da solo al suo interno per eseguire gli assemblaggi dei segnali stradali.Non sono in grado di ricordare quanti fossero gli operai che lavoravano per conto della C.M.S. srl nel corso dell'anno 2016, non sono in grado di ricordare il loro numero nemmeno in maniera approssimativa e non sono in grado di ricordare alcun nominativo dei dipendenti che hanno lavorato contemporaneamente con me presso la CMS srl...l'unica persona con cui ho avuto contatti era il sig che era CP_3
l'architetto, ma non ricordo il suo cognome. A volte nel deposito c'erano anche dei mezzi ma non sono in grado di stabilire che tipo di mezzi fossero e quanti
3 ne erano complessivamente in quanto spesso erano fuori dal deposito sui cantieri. Non sono in grado di ricordare come erano organizzate le squadre di lavoro e ripeto non sono in grado di riferire quanti fossero nemmeno in maniera approssimativa il numero degli operai impiegati. Ricevevo ordini e direttive dal predetto sig. e da ma non sono in grado CP_3 Testimone_3
di riferire se quest'ultimo fosse o meno il titolare dell'impresa. Non ricordo la retribuzione che ho percepito durante questo anno di lavoro prestato con la impresa C.MS. srl, nemmeno in maniera approssimativa, posso solo dire che il pagamento mi è stato corrisposto con bonifico bancario, non sono in grado di riferire se l'importo corrisposto dal datore di lavoro fosse pari a quanto riportato sulla busta paga. Posso aggiungere che nell'arco di un mese non eseguivo sempre tutte le giornate lavorative del calendario, in quanto c'erano giorni in cui il sig. mi diceva di non recarmi sul posto di lavoro in CP_3
quanto non c'era lavoro da svolgere. Per cui posso affermare che nell'arco di un mese lavoravo mediamente circa n. 13 giorni, mentre mi assentavo nelle giornate rimanenti in quanto non c'era lavoro da effettuare. Non sono in grado di riferire se negli uffici amministrativi lavorassero impiegati per conto della
C.M.S. srl. Il mio compito specifico consisteva nell'assemblare i segnali stradali che poi venivano consegnati agli operai che dovevano procedere all'installazione, poi sistemavo la vernice che arrivava nel deposito ed aggiustavo le sagome in legno che servivano per la segnaletica. Non ricordo quali fossero le ditte fornitrici, non sono in grado di riferire neppure in maniera approssimativa quanta vernice veniva scaricata nel deposito dai fornitori e quanti segnali venivano scaricati mensilmente. Non sono in grado di sapere se la C.M.S. fosse proprietaria del deposito o se era in locazione, non sono in grado di riferire se presso lo stabile dove era ubicato il deposito ci fossero anche altre imprese. Al termine del rapporto di lavoro mi è stato pagato in busta paga il TFR ma non ricordo a quanto ammontava il suo importo. Non sono in grado di ricordare se mi è stata corrisposta la quattordicesima mensilità, non ho mai controllato bene le buste paga, ho fruito di giorni di ferie, ma penso che mi sono state pagate. Penso che mi è stata pagata anche la tredicesima mensilità”.
4 Il ricorrente nulla ricorda quanto a numero dei dipendenti, e questo potrebbe essere giustificato dalla circostanza che ila sua presenza sul luogo di lavoro non sarebbe coincisa con quella degli altri, che operavano all'esterno.
Appare però non giustificabile che il non riesca, nemmeno in termini Pt_1
approssimativi, ad indicare le dimensioni del capannone ove avrebbe lavorato,
o l'ammontare della retribuzione, o il Tfr.
Il presunto datore di lavoro afferma che la prestazione sarebbe stata resa tutti i giorni, tranne quei casi particolari in cui non vi era lavoro e si premurava di comunicare la cosa al . Questi conferma la prassi, ma indica in tredici il Pt_1
numero di giorni in cui mediamente avrebbe svolto la sua prestazione, il che comporta una percentuale di presenze e di assenze incompatibile con la rappresentazione fornita dal datore, e difficilmente compatibile con la struttura e la natura stessa del rapporto subordinato.
La retribuzione sarebbe stata di #500# mensili, fissa, a fronte di un contratto di quaranta ore settimanali, e di un impegno che a dire del datore di lavoro sarebbe stato dalle 08.00, 08.30 alle 16.00, 16.30. non risulta che il calcolo della retribuzione abbia in qualsiasi modo considerato il numero delle ore effettivamente lavorate, numero che evidentemente, a prendere per buono quanto dichiarato, non poteva essere costantemente lo stesso tanto da giustificare la somma sempre identica.
Il , ancora, non fa alcun riferimento al compito, che secondo Pt_1
avrebbe pure svolto, di portare in officina i mezzi della ditta. Parte_2
Gli altri testi riferiscono di quanto loro detto dal . Pt_1
La certificazione Asl attestante il deficit mnesico è del 13 ottobre 2022, successiva ai fatti ed all'accertamento ispettivo.
6) Conclusivamente, non vi sono elementi sufficienti a configurare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Gli elementi rappresentati portano ad escludere il abbia effettivamente Pt_1
svolto la sua attività nei termini indicati, ossia per cinque giorni a settimana, per otto ore al giorno. A tutto concedere, quello che sarebbe stato svolto, secondo le stesse ammissioni del ricorrente (lavoro per circa tredici giorni al mese), nemmeno appare caratterizzato nei termini tipici della subordinazione, apparendo al più un apporto sporadico ed estraneo alla effettiva organizzazione aziendale.
5 Segue il rigetto del ricorso.
6) va, quindi, condannata al pagamento a favore di Parte_1
CP_ delle spese di lite, che in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022 vanno liquidate nella somma di €#4.636# (quattromilaseicentotrentasei), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.19/2024 R.G
CP_ Lavoro, proposto da nei confronti di ogni Parte_1
contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 spese di lite che liquida nella somma di €#4.636#
(quattromilaseicentotrentasei), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 16 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del
16 gennaio 2025, mediante lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 19/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Gianfranco Porreca e con questi elett.te domiciliato in Cervinara, alla via Cupa n. 11, giusta mandato in atti,
RICORRENTE
E
, ( , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Gaetano Amato ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, asserendo di aver prestato attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze di Centro Meridionale di
Sicurezza s.r.l. (CMS) dal 15.12.2015 al 31.01.2017, contesta il disconoscimento da tale rapporto operato dall' previdenziale. CP_1
CP_
che si è costituito, ha agito sulla scorta del verbale ispettivo n.
2021006200/DDL del 24.02.2022 all'esito del quale, acquisita documentazione e dichiarazioni, gli ispettori rilevavano irregolarità ed omissioni da parte della
C.M.S. s.r.l. e disconoscevano rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra alcuni lavoratori, tra cui l'odierno ricorrente, e la società datrice. 1 2) Il ricorso va rigettato.
3) Quanto all'eccepito difetto di motivazione del verbale ispettivo, il giudizio non è riferito all'atto, ma all'accertamento di un dato fattuale. Parte ricorrente ha pienamente individuato la questione, agendo per l'accertamento del rapporto di lavoro. Eventuali difetti nelle allegazioni e nella esposizione del fatto da CP_ parte di incidono solo sul contributo che questo fornisce alla ricostruzione della vicenda.
3) Nel merito, il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio.
: “Sono stato amministratore p.t. della CMS srl da 2009 a Controparte_3
febbraio 2024. venne assunto come operaio nel Parte_1
dicembre 2015 ed ha lavorato fino al 31 gennaio 2017, quando si è dimesso.
L'assunzione era come operaio di manovra per lavoro esterno, ma venne subito impiegato all'interno del capannone di Ospedaletto d'Alpinolo alla Cda Ponte
n. 9, zona industriale, per lavori di manutenzione interni, riparazione di segnali, piccole opere di falegnameria, perché c'era da fare delle sagome di legno per poi fare la segnaletica orizzontale e verticale, assemblava i segnali. Aveva un passato da falegname, ed aveva una certa età ed esperienza. Parte_1
veniva tutti i giorni, tranne ovviamente casi particolari;
gli operai
[...]
partivano alle 06.00, 06.30, molto presto, mentre il arrivava a dopo le Pt_1
08.00, 08.30; il pomeriggio il se ne andava non ricordo ma verso le Pt_1
16.00, 16.30, mentre gli operai tornavano verso le 17.30, 18.00”.
: “Io sono geometra, e ricordo che era sette, otto anni fa in Testimone_1
primavera chiesi a di fornirmi degli infissi. mi Parte_1 Pt_1
rispose che non li poteva fare perché era impiegato presso una azienda e non lavorava in proprio. Io conoscevo da molto tempo prima, e già in Pt_1
passato mi ero rivolto a lui per lavori di infissi e porte, che faceva quando lavorava da solo”.
: “Sono pensionato, ero titolare di officina in Cervinara, e Parte_2
mi portava uno dei furgoni della ditta per le riparazioni. La Parte_1
ditta non ricordo il nome, faceva segnaletica. Questo sarà successo sette o otto volte, c'erano anche altri operai che mi portavano quei furgoni. I furgoni avevano delle scritte che rimandavano a segnaletica, ma più non ricordo.
Questo grosso modo sette o otto anni fa, prima della pandemia, non posso
2 ricordare. Questa ditta era di Mercogliano, se ricordo bene, comunque di quelle parti”.
: “Conosco perché era il mio falegname Testimone_2 Parte_1
di fiducia, poi sette o otto anni fa lo chiamai e mi disse che non faceva più il lavoro da falegname perché lavorava con una azienda. Non so dire nulla di questa azienda, mi disse che stava nell'avellinese”.
4) Va affermato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
“Il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cassazione civile, sez. CP_ lav., 06/09/2012, n. 14965); i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2000, n. 2275). CP_ A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte di è onere del lavoratore dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione.
5) Nella dichiarazione spontanea resa al personale ispettivo il ha, Pt_1 affermato: “...non ricordo assolutamente le dimensioni del deposito, neanche in maniera approssimativa, non ricordo se al suo interno fosse completamente aperto o meno, ricordo solo che lavoravo da solo al suo interno per eseguire gli assemblaggi dei segnali stradali.Non sono in grado di ricordare quanti fossero gli operai che lavoravano per conto della C.M.S. srl nel corso dell'anno 2016, non sono in grado di ricordare il loro numero nemmeno in maniera approssimativa e non sono in grado di ricordare alcun nominativo dei dipendenti che hanno lavorato contemporaneamente con me presso la CMS srl...l'unica persona con cui ho avuto contatti era il sig che era CP_3
l'architetto, ma non ricordo il suo cognome. A volte nel deposito c'erano anche dei mezzi ma non sono in grado di stabilire che tipo di mezzi fossero e quanti
3 ne erano complessivamente in quanto spesso erano fuori dal deposito sui cantieri. Non sono in grado di ricordare come erano organizzate le squadre di lavoro e ripeto non sono in grado di riferire quanti fossero nemmeno in maniera approssimativa il numero degli operai impiegati. Ricevevo ordini e direttive dal predetto sig. e da ma non sono in grado CP_3 Testimone_3
di riferire se quest'ultimo fosse o meno il titolare dell'impresa. Non ricordo la retribuzione che ho percepito durante questo anno di lavoro prestato con la impresa C.MS. srl, nemmeno in maniera approssimativa, posso solo dire che il pagamento mi è stato corrisposto con bonifico bancario, non sono in grado di riferire se l'importo corrisposto dal datore di lavoro fosse pari a quanto riportato sulla busta paga. Posso aggiungere che nell'arco di un mese non eseguivo sempre tutte le giornate lavorative del calendario, in quanto c'erano giorni in cui il sig. mi diceva di non recarmi sul posto di lavoro in CP_3
quanto non c'era lavoro da svolgere. Per cui posso affermare che nell'arco di un mese lavoravo mediamente circa n. 13 giorni, mentre mi assentavo nelle giornate rimanenti in quanto non c'era lavoro da effettuare. Non sono in grado di riferire se negli uffici amministrativi lavorassero impiegati per conto della
C.M.S. srl. Il mio compito specifico consisteva nell'assemblare i segnali stradali che poi venivano consegnati agli operai che dovevano procedere all'installazione, poi sistemavo la vernice che arrivava nel deposito ed aggiustavo le sagome in legno che servivano per la segnaletica. Non ricordo quali fossero le ditte fornitrici, non sono in grado di riferire neppure in maniera approssimativa quanta vernice veniva scaricata nel deposito dai fornitori e quanti segnali venivano scaricati mensilmente. Non sono in grado di sapere se la C.M.S. fosse proprietaria del deposito o se era in locazione, non sono in grado di riferire se presso lo stabile dove era ubicato il deposito ci fossero anche altre imprese. Al termine del rapporto di lavoro mi è stato pagato in busta paga il TFR ma non ricordo a quanto ammontava il suo importo. Non sono in grado di ricordare se mi è stata corrisposta la quattordicesima mensilità, non ho mai controllato bene le buste paga, ho fruito di giorni di ferie, ma penso che mi sono state pagate. Penso che mi è stata pagata anche la tredicesima mensilità”.
4 Il ricorrente nulla ricorda quanto a numero dei dipendenti, e questo potrebbe essere giustificato dalla circostanza che ila sua presenza sul luogo di lavoro non sarebbe coincisa con quella degli altri, che operavano all'esterno.
Appare però non giustificabile che il non riesca, nemmeno in termini Pt_1
approssimativi, ad indicare le dimensioni del capannone ove avrebbe lavorato,
o l'ammontare della retribuzione, o il Tfr.
Il presunto datore di lavoro afferma che la prestazione sarebbe stata resa tutti i giorni, tranne quei casi particolari in cui non vi era lavoro e si premurava di comunicare la cosa al . Questi conferma la prassi, ma indica in tredici il Pt_1
numero di giorni in cui mediamente avrebbe svolto la sua prestazione, il che comporta una percentuale di presenze e di assenze incompatibile con la rappresentazione fornita dal datore, e difficilmente compatibile con la struttura e la natura stessa del rapporto subordinato.
La retribuzione sarebbe stata di #500# mensili, fissa, a fronte di un contratto di quaranta ore settimanali, e di un impegno che a dire del datore di lavoro sarebbe stato dalle 08.00, 08.30 alle 16.00, 16.30. non risulta che il calcolo della retribuzione abbia in qualsiasi modo considerato il numero delle ore effettivamente lavorate, numero che evidentemente, a prendere per buono quanto dichiarato, non poteva essere costantemente lo stesso tanto da giustificare la somma sempre identica.
Il , ancora, non fa alcun riferimento al compito, che secondo Pt_1
avrebbe pure svolto, di portare in officina i mezzi della ditta. Parte_2
Gli altri testi riferiscono di quanto loro detto dal . Pt_1
La certificazione Asl attestante il deficit mnesico è del 13 ottobre 2022, successiva ai fatti ed all'accertamento ispettivo.
6) Conclusivamente, non vi sono elementi sufficienti a configurare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Gli elementi rappresentati portano ad escludere il abbia effettivamente Pt_1
svolto la sua attività nei termini indicati, ossia per cinque giorni a settimana, per otto ore al giorno. A tutto concedere, quello che sarebbe stato svolto, secondo le stesse ammissioni del ricorrente (lavoro per circa tredici giorni al mese), nemmeno appare caratterizzato nei termini tipici della subordinazione, apparendo al più un apporto sporadico ed estraneo alla effettiva organizzazione aziendale.
5 Segue il rigetto del ricorso.
6) va, quindi, condannata al pagamento a favore di Parte_1
CP_ delle spese di lite, che in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022 vanno liquidate nella somma di €#4.636# (quattromilaseicentotrentasei), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.19/2024 R.G
CP_ Lavoro, proposto da nei confronti di ogni Parte_1
contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 spese di lite che liquida nella somma di €#4.636#
(quattromilaseicentotrentasei), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 16 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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