Articolo 110 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 93 bisArticolo 111
Versione
22 marzo 1913
Art. 110.

Il conservatore dell'archizio rappresenta l'archivio, nel cui interesse puo' compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatori e, previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore che come convenuto.

Occorrendo, la difesa degli archivi puo' essere affidata alla Regia avvocatura erariale, la quale provvedera' a norma dei propri regolamenti delegando pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso conservatore d'archivio.

Il conservatore e' responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l'archivio, e denunzia alla competente autorita' le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.

Ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno corrente, e li trasmette per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
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