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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3561/2024 R.G. vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, e Parte_1
, in persona del Direttore generale pro Parte_2 tempore, rappresentati e difesi per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati CP_1
Federico Bocchini e Francesco Giglioni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla
Via Vittoria Colonna, n. 32 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7452/2024 pubblicata il 24 giugno 2024
Conclusioni delle parti: come in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 15.3.2024 esponeva: - di aver lavorato dal settembre 2001 come docente di CP_1 scuola primaria presso l'Istituto Lucio Fontana di Roma;
- di essere stata ricoverata in ospedale dall'1.11.2020 al 19.11.2020 per insufficienza respiratoria acuta, broncopolmonite virale ed encefalite erpetica;
- di essere stata costretta all'assunzione di una terapia cronica specifica (e in particolare di un farmaco salvavita con annessi invalidanti effetti collaterali iatrogeni), alla quale si era sottoposta fino al febbraio 2021; - che in data 30.12.2020 aveva presentato istanza, ai sensi dell'art. 17 CCNL Scuola, per essere sottoposta a visita presso il competente organo sanitario di verifica, allo scopo di accertare la propria inidoneità all'insegnamento in classe;
- che la
Commissione Medica di Verifica di Roma aveva dichiarato: “non è idonea temporaneamente al servizio in modo relativo fino al 12.11.2021 allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento. Controindicato lo svolgimento di ogni mansione che comporti rilevante stress psico-fisico”; - che, non potendo svolgere le mansioni sue proprie, si era resa disponibile ad essere riutilizzata, ai sensi dell'art. 17, V comma CCNL Scuola;
- che nel luglio
2021 aveva ripreso a lavorare presso l'Istituto Fontana, con mansioni di bibliotecaria e, tuttavia, durante il periodo di lavoro in biblioteca erano sorte alcune problematiche evidenziate nel ricorso;
- che dopo il 12.11.2021, l'Istituto Fontana aveva disposto il suo rientro in classe, nonostante fosse prevista per il 17.11.2021 una nuova visita presso la Commissione medica;
- di aver ripreso servizio il 15 novembre 2021 in una classe a lei sconosciuta, in cui era presente un alunno con serie problematiche comportamentali di aggressività, note alla scuola;
- che detto alunno, pur essendo seguito, all'epoca, da due insegnanti di sostegno e da due assistenti comunali, più volte era stato lasciato solo durante l'orario di lezione della ricorrente, che aveva perciò subito un fortissimo stress;
- che a fine novembre 2021 le era stato notificato il verbale della Commissione Medica di
Verifica, che dichiarava che la ricorrente era “non idonea in modo relativo a tutte le mansioni del proprio profilo di inquadramento fino al 16 giugno 2022. Controindicato lo svolgimento di ogni mansione che comporti stress psichico. Il periodo intercorrente tra la scadenza del precedente giudizio medico-legale e quello attuale può essere considerato proseguimento dello stesso”; - di aver richiesto, quindi, alla Dirigente Scolastica di essere utilizzata in altra mansione;
- che la
Dirigente così si era espressa: “[…] Valutata l'impossibilità di individuare una mansione da svolgersi all'interno dell'istituto che non comporti stress psichico al dipendente, come da estratto del verbale n. 56987 del 17/11/2021 della Commissione Medica di Verifica di Roma;
esprime parere negativo all'utilizzazione della docente […]” e, senza compulsarla, aveva CP_1 chiesto al XV Municipio del Comune di Roma l'utilizzazione dell'insegnante, motivandola con
2 l'impossibilità di utilizzazione all'interno dell'Istituto; - di aver quindi sollecitato la collocazione in malattia d'ufficio, che era stata in effetti disposta dal 13 dicembre 2021 al 16 giugno 2022; - che ad agosto 2022 le era stato notificato il nuovo verbale della Commissione Medica di Verifica di Roma, che ne confermava l'inidoneità temporanea;
- di essersi resa nuovamente disponibile ad essere utilizzata in qualità di assistente amministrativo presso l'Istituto Lucio Fontana, trattandosi di attività compatibile con le prescrizioni del medico specialista curante e per cui era in possesso di tutte le competenze necessarie;
- che ad agosto 2022 la dirigente scolastica le aveva inviato un
“decreto malattia” contenente i conteggi relativi ai periodi di malattia dei quali la docente aveva usufruito, conteggiando tuttavia, erroneamente, anche i periodi “sotto farmaco salvavita con effetti invalidanti”, che avrebbero dovuto essere scorporati dal periodo di comporto, essendo già stata presentata idonea documentazione alla scuola;
- che nel mese di settembre 2022 la dirigente dell'Istituto Fontana non aveva accolto la sua richiesta di essere assegnata a mansioni di carattere amministrativo e le aveva proposto, in alternativa, il “progetto biblioteca” e il “progetto uscite didattiche”; - di aver rifiutato detti progetti in quanto contrastanti con le prescrizioni mediche e foriere di stress fisici, psichici ed emotivi;
- che conseguentemente era stata nuovamente collocata in malattia d'ufficio; - che, a seguito di una nuova visita presso la Commissione Medica in data
27.10.2022, le erano stati riconosciuti ulteriori 90 giorni per accertamenti medici che l'avevano costretta a prolungare per il medesimo periodo la malattia d'ufficio; - di aver richiesto, a novembre
2022, alla dirigente di scorporare dal computo della malattia d'ufficio i periodi in cui era stata sottoposta a farmaco salvavita, ma tale istanza era rimasta senza riscontro;
- che a seguito di nuova visita la Commissione Medica di Verifica era stata riconosciuta inidonea a svolgere le proprie mansioni dal 21 dicembre 2022 al 21 dicembre 2023; - che a gennaio 2023 aveva chiesto la proroga della malattia di ufficio decretata a settembre 2022 e poi prorogata di 90 giorni, qualora non fosse stata disponibile una collocazione nel settore amministrativo dell'Istituto Fontana;
- tale possibilità le era stata negata e le erano state riproposte le stesse soluzioni che aveva già rifiutato in precedenza, in quanto incompatibili con le proprie condizioni di salute;
- che l'indisponibilità da Parte parte dell' per il di farle svolgere le mansioni richieste era ingiustificato, posto che nel Pt_2 medesimo periodo era stato assunto altro personale per ricoprire il medesimo ruolo;
- di aver ricevuto il 5 giugno 2023 la seguente contestazione disciplinare: “dalla documentazione acquisita emerge che la S.V. si è assentata dal servizio, senza giustificato motivo, a decorrere dal 21 marzo
2023, e che tale assenza, come da notizie assunte per le vie brevi, risulta tuttora in corso. La condotta descritta dal riportato documento costituisce di per sé illecito disciplinare, tenuto conto degli obblighi che, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche autonome, sono previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva di comparto;
nello specifico, emergono atti
3 non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, ai sensi dell'art. 55 quater comma 1 lett. b) del D. Lgs. 165/2001”; - di essersi presentata alla convocazione presso l'URS Lazio per rendere le proprie giustificazioni, sia oralmente che per iscritto;
- che il
13.9.2023 le era stata notificata la sanzione disciplinare del licenziamento, tempestivamente impugnato;
- che nel maggio 2023 la Commissione Inps l'aveva riconosciuta invalida permanentemente al 46% e in situazione di handicap ex art. 3, comma 1 l. n. 104/92; - che nel marzo 2024 si era sottoposta a visita specialistica, al fine di stabilire le conseguenze subite a seguito della circostanza del suo reinserimento in classe a novembre 2020, nell'incuranza delle prescrizioni del Comitato Medico di Verifica;
- che lo specialista le aveva riconosciuto “ un periodo di:
Incapacità Temporanea Assoluta pari a giorni 30 (trenta); Incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 60 (sessanta); Incapacità temporanea parziale al 25% pari a giorni 90 (novanta). Sono residuati postumi permanenti (esiti) dalle lesioni iniziali rappresentati da: deficit antalgico delle articolazioni (rachide e quattro arti) in forma di fibromialgia ad esito di stress ed aggravamento situazione respiratoria che ha determinato una INVALIDITÀ PERMANENTE (detta anche danno alla salute od alla validità) che si valuta, in riferimento alle tabelle edite dalla SIMLA, nella misura del 15% (quindici per cento)”.
Tanto premesso, evidenziava l'illegittimità del licenziamento per i seguenti motivi: a)
“violazione della normativa relativa alla utilizzazione dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei all'insegnamento in modo relativo”: richiamata la normativa in materia, deduceva che non era stata ingiustificatamente assente, come sostenuto nella contestazione disciplinare, bensì a causa dell'inabilità temporanea all'insegnamento, come certificata dalla CMV: anziché licenziata, secondo la Contrattazione Collettiva e la Contrattazione Integrativa applicate al suo rapporto di lavoro, avrebbe dovuto essere nuovamente collocata in malattia d'ufficio o utilizzata, sulla base delle richieste dalla stessa avanzate, in mansioni idonee e compatibili con il suo stato di salute e con la professionalità raggiunta;
b) “tardività della contestazione dell'addebito”: lamentava che, in violazione dell'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001 (secondo cui “il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro 10 giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza”), nel caso in esame, sebbene la contestazione disciplinare riguardasse una condotta verificatasi a far data dal 21 marzo 2023, la documentazione relativa era stata acquisita agli atti dall' del solo in data 19 maggio 2023, e dunque Controparte_2 tardivamente.
Sotto altro profilo, la ricorrente evidenziava di aver subito un danno, anche non patrimoniale, in conseguenza della mancata osservanza da parte dell'Istituto Fontana delle
4 prescrizioni mediche relative al giudizio di inidoneità all'insegnamento, allorché era stata riassegnata alle funzioni di docente nel novembre 2021, alla scadenza del periodo di temporanea inidoneità accertato con verbale della CMV del 12.05.2021. Secondo la ricorrente il suo rientro in classe sarebbe stato illegittimamente disposto atteso che l'inidoneità era stata riconosciuta fino al
12.11.2021, ma a tale data già risultava calendarizzata la visita di valutazione dell'idoneità della disposta per il giorno 17.11.2021. CP_1
Pertanto, così concludeva: “In via principale:
- Dichiarare, la nullità/inefficacia/inesistenza e/o, comunque, annullare il licenziamento per giusta causa comunicato dall' con lettera notificata a mani in data 13.09.2023 alla Controparte_3
Dott.ssa per i motivi di cui in narrativa e, comunque per insussistenza dei fatti CP_1 contestati alla lavoratrice e , per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18 della l. 300/1970 il
, in persona del Ministro in carica pro tempore, alla reintegra Parte_1 dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, e per
l'effetto
- Condannare il medesimo , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970, al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore;
In ogni caso, nella misura non inferiore a cinque mensilità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
- Condannare il odierno convenuto, in persona del pro tempore, al Parte_1 CP_4 versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali a favore dell' Controparte_5
dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra sul posto di
[...] lavoro;
- Accertare e dichiarare il danno subito dalla ricorrente a seguito del reinserimento in classe, in contrasto con il giudizio della Commissione Medica di Verifica di Roma;
- Conseguentemente, condannare il , nella persona del p.t. Parte_1 CP_4 al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 48.889,50, come quantificato in ricorso, o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio il , l' Parte_1 [...]
e l' eccependo, in via Controparte_6 Controparte_7 preliminare, il difetto di legittimazione dell' e, nel merito, la correttezza Controparte_7 dell'operato dell'Amministrazione. Chiedeva, quindi, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione, dell' e, nel merito, Controparte_7
5 rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto sia in relazione all'an che al quantum, e, in subordine procedere comunque ad una riduzione del quantum ex art. 1227 c.c.
All'esito del giudizio il Tribunale, con sentenza pronunciata in data 24 giugno 2024, così statuiva: “Dichiara illegittimo e per l'effetto annulla il licenziamento disciplinare comunicato dal ministero resistente alla ricorrente in data 13.09.2023.
Per l'effetto condanna il a reintegrare la ricorrente Parte_1 nel posto di lavoro e a corrisponderle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque per un massimo di dodici mensilità.
Condanna inoltre il resistente al versamento dei contributi previdenziali e Parte_1 assistenziali relativi alla posizione della ricorrente, maturati dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Rigetta i residui profili di ricorso.
Compensa tra le parti un terzo delle spese di lite e condanna il resistente a Parte_1 rifondere alla ricorrente i restanti due terzi di spese, che liquida in € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA”.
In particolare, il Tribunale – accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' convenuto – riteneva illegittimo il licenziamento. In proposito evidenziava: Controparte_7
«Dalla documentazione allegata risulta che l'ultimo decreto di collocazione in malattia d'ufficio risale al 29.09.2022 e copre il periodo dal 29.09.2022 al 28.10.2022 (doc. 32 fasc. res.).
Il verbale della CMV del 31.12.2022 risulta (pacificamente) notificato a gennaio 2023; successivamente a tale data, nel febbraio 2023 l' ha offerto alla ricorrente due proposte CP_3 contrattuali, che sono state rifiutate dalla ricorrente (doc. 40 fasc. ric.).
Non essendo stato dedotto il raggiungimento da parte della ricorrente del periodo di comporto, l'Amministrazione resistente, all'esito del rifiuto della ricorrente alle proposte contrattuali offerte a febbraio 2023, avrebbe dovuto collocare la ricorrente in malattia d'ufficio fino al 21.12.2023.
È evidente che il comportamento della ricorrente, seppure scarsamente collaborativo ad accettare le proposte contrattuali offertele dall'Amministrazione, non esonerava quest'ultima dall'obbligo di disporre la malattia d'ufficio.
In virtù dell'accertata inidoneità temporanea, la ricorrente aveva infatti diritto ad essere collocata in malattia d'ufficio in assenza di proposte o in caso di suo rifiuto di proposte di diversa utilizzazione.
6 Conseguentemente appare illegittima la sanzione disciplinare del licenziamento, essendo documentato che per tutto il periodo oggetto di contestazione disciplinare (ovverosia dal marzo a giugno 2023) persisteva l'accertata temporanea inidoneità della ricorrente a svolgere le mansioni del suo inquadramento contrattuale (fino al 21.12.2023).
Deve quindi escludersi che la sua assenza dal lavoro potesse rilevare disciplinarmente ai sensi dell'art. 55 quater d.lgs n. 165/2001».
Con riferimento alla domanda di risarcimento danni in ordine al periodo di riassegnazione alle mansioni di docente nel novembre 2021, il Tribunale respingeva le richieste della ricorrente in assenza di prova del danno, avuto riguardo ai giorni di effettiva presenza in classe nel periodo.
Avverso tale decisione proponevano appello il e l' Parte_1 Controparte_2 per i seguenti motivi:
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 9, del CCNL 2007.
Contraddittorietà della motivazione. Sulla legittimità del licenziamento disciplinare”: assumevano le parti appellanti che “incomprensibilmente e con motivazione contraddittoria” il Tribunale era giunto a ritenere insussistente una giusta causa di licenziamento nonostante la docente non avesse fornito adeguata documentazione attestante la sussistenza di una “grave patologia” rilevante ai sensi dell'art. 17, comma 9, citato, sicché doveva applicarsi il regime della malattia ordinaria, con conseguente trattamento economico e computo ai fini del comporto. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che le assenze non potevano che essere considerate ingiustificate e conteggiate come malattia ordinaria e inserite nel periodo di comporto, donde l'evidente violazione dell'art. 17, comma 9 CCNL;
2) “Erronea ricostruzione dei fatti sottesi alla pronuncia di prime cure”: secondo le parti appellanti, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che, nonostante le offerte di Parte utilizzazione proposte dai dirigenti scolastici e dall' , la aveva rifiutato un lavoro da CP_1 bibliotecaria, già svolto in precedenza, contemplato nel disposto nel CCNL allora vigente tra le funzioni di supporto alle attività della scuola;
3) “Violazione e falsa applicazione della normativa relativa alla utilizzazione dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei all'insegnamento in modo relativo”: assumevano il Parte_1
e l' che il Tribunale aveva omesso di considerare la normativa Controparte_2 applicabile al caso di specie (l'art. 7 del D.P.R. n. 171/2011; l'art. 15, commi 4 e 6, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, come modificato anche dalla legge 8.11.2013, n. 128 di conversione del D.L. n. 104/2013; le note del del 3.12.2013, n. 13000, del 6.12.2013, n. CP_8
13220 e del 1.08.2014, n. 7749; l'art. 3 del CCNI del 25.06.2008, rubricato “Modalità e ambiti di utilizzazione del personale docente ed educativo”). Sostenevano che le predette disposizioni
7 prevedevano per il docente inidoneo alle proprie mansioni l'assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, l'applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico. Pertanto, “la scelta rimessa al personale docente relativamente inidoneo per motivi di salute non attiene all'individuazione di compiti per i quali essere utilizzato, bensì solo al passaggio nei ruoli amministrativi con conseguente assunzione della qualifica di assistente amministrativo o assistente tecnico;
in mancanza di istanza, ovvero di posti disponibili, trova obbligatoria applicazione la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico”. Secondo le parti appellanti, l'utilizzazione del personale docente inidoneo allo svolgimento di alcune mansioni, ma idoneo a svolgerne altre, “è rimessa esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione Scolastica, la quale, oltre a valutare lo stato di salute del docente, terrà conto dell'organico e di eventuali vacanze da coprire”.
Pertanto – sostenevano le Parti pubbliche nell'atto di gravame - il giudice erroneamente Parte aveva escluso la giusta causa del licenziamento “argomentando nel senso che l' non avrebbe potuto licenziare la sig.ra la quale doveva essere collocata in malattia d'ufficio per CP_1
“assenza di proposte” di diverso collocamento da parte dell'Amministrazione – quod non – ovvero per il “rifiuto [opposto da parte ricorrente] di proposte di diversa utilizzazione”;
4) “In subordine. Insussistenza del lamentato pregiudizio economico derivante dal licenziamento”. Da ultimo, il e l' rappresentavano che, Parte_1 Parte_4 all'esito del giudizio di prime cure, l'odierna appellata, considerato che la sentenza impugnata con cui il Tribunale di Roma aveva condannato il a reintegrare la lavoratrice e a corrispondere Parte_1 una “indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque per un massimo di dodici mensilità” costituiva condanna generica, aveva proposto ricorso monitorio, in accoglimento del quale il Tribunale di Roma, con decreto ingiuntivo n. 5560/2024 del 26/08/2024, aveva ingiunto al il pagamento della somma di euro 16.673,42, oltre interessi legali decorrenti dalla Parte_1 maturazione del diritto e oltre le spese legali. Avverso tale decreto era stata proposta opposizione al fine di rilevare la nullità del decreto ingiuntivo per intervenuto pagamento a favore della CP_1 delle somme in misura pari ad euro 18.816,97 (da settembre 2023, data del licenziamento, a giugno
2024, data della sentenza). In particolare, nell'atto di opposizione proposto nell'interesse del
Ministero si era chiarito che la ricorrente “nonostante il licenziamento, non ha mai cessato di Contr percepire la retribuzione mensile (…) a causa di ritardi del nella registrazione dello stesso.
Pertanto, ad oggi nonostante la mancanza del provvedimento di reintegra, che sarà emesso a breve,
8 non sussiste alcun danno economico per la docente. La Signora ha percepito da settembre CP_1
2023 (data del licenziamento) a giugno 2024 (data della sentenza) la somma di € 18816,97; e ha percepito la somma di € 23350,91 da settembre 2023 ad agosto 2024, pertanto per 12 mensilità, comprensivi dei contributi previdenziali”.
In definitiva, il e l' Parte_1 Controparte_2 chiedevano di annullare la sentenza impugnata, con vittoria di spese;
in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di prime cure in punto di illegittimità del licenziamento disciplinare, riformare il capo di condanna generica per insussistenza del pregiudizio economico derivante dal licenziamento.
Si costituiva in giudizio confutando le doglianze avversarie e chiedendo il CP_1 rigetto del gravame avversario.
All'udienza del 16.9.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito trascritto.
2. L'appello è infondato.
2.1. Con il primo motivo di gravame le Amministrazioni appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale per aver ritenuto legittimo il licenziamento nonostante nella specie non vi fossero - o almeno non fossero state documentate nelle forme richieste - le condizioni previste dall'art. 17, comma 9, del CCNL Scuola Comparto Scuola del 29 novembre 2007, che disciplina l'ipotesi di assenza per “gravi patologie”. Secondo l'assunto delle Parti Pubbliche, in assenza di tale prova, “deve applicarsi il regime della malattia ordinaria, con conseguente trattamento economico
e computo ai fini del comporto”, sicché il Tribunale avrebbe dovuto concludere “che le assenze non potevano che essere considerate ingiustificate e conteggiate come malattia ordinaria e inserite nel periodo di comporto”.
Il motivo di gravame è inconferente, in quanto non coglie correttamente le argomentazioni svolte dal Tribunale.
E invero, la sentenza impugnata non ha in alcun modo ritenuto che, nella specie, sussistesse una patologia rientrante tra quelle di cui all'art. 17, comma 9, citato, a mente del quale: “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo” (che disciplinano, rispettivamente, il periodo massimo di comporto e la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia), “oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto, per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione”.
9 Il Tribunale, anzi, ha chiaramente escluso – alla pagina 8 della sentenza gravata – il diritto della odierna appellata “a beneficiare della normativa di cui al comma 9 citato per le assenze dal servizio”. Si tratta di statuizione – peraltro fondata su argomentazioni analoghe a quelle spese nell'atto di appello dagli appellanti – che non ha impugnato. CP_1
Ne segue che anche le richieste istruttorie volte a dimostrare, nel presente grado, le corrette modalità di documentazione della sussistenza di una “grave patologia” ai sensi dell'art. 17, comma
9, citato, sono del tutto irrilevanti, avendo già il Tribunale escluso la sussistenza di una grave patologia, anche in ragione della mancata documentazione della stessa nelle forme previste.
Sul punto giova altresì rimarcare che il giudice di prime cure ha anche chiaramente affermato che laddove il collocamento in malattia d'ufficio è conseguente al giudizio di inidoneità della Commissione medica, “Il trattamento è identico a quello della malattia: ritenute economiche
e computabilità ai fini del superamento del periodo di comporto” (così alla pagina 10 della sentenza impugnata). Pertanto, giammai il Tribunale ha affermato che, nella specie, ricorrevano le condizioni di cui al citato comma 9 dell'art. 17 CCNL o le conseguenze correlate alla sussistenza di una “grave patologia (ovvero l'esclusione dei giorni di assenza per malattia dal computo del periodo di comporto o il diritto alla retribuzione in misura intera).
Al contrario, il Tribunale ha affermato che, nel caso considerato, in ragione della inidoneità temporanea allo svolgimento delle mansioni proprie di docente, certificata dalla Commissione preposta, ricorrevano le condizioni di cui all'art. 17, comma 5, del CCNL citato e dal CCNI del 25 giugno 2008.
In definitiva, le argomentazioni svolte dalle parti appellanti, nel primo motivo di gravame, al fine di censurare la sentenza impugnata in ragione della ritenuta sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17, comma 9, citato, sono destituite di fondamento, avendo – come detto – lo stesso
Tribunale escluso l'operatività di tale disposizione, fondando la propria decisione su presupposti differenti.
2.2. Il secondo e il terzo motivo di gravame possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Rileva innanzi tutto il Collegio che la maggior parte delle norme richiamate dal Parte_1 nel terzo motivo di gravame, ed asseritamente trascurate dal Tribunale, riguardano una fattispecie diversa dal caso di specie, ovvero quella dell'inidoneità permanente allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza.
È proprio – e solo – con riferimento a tale ipotesi che l'art. 7, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171 prevede che “l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni
10 equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando
l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione”.
All'inidoneità permanente si riferisce anche l'art. 15, commi 4 e 6, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104. In particolare, l'art. 15, al comma 6, prevede: “Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche”.
Egualmente al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si riferiscono le note del Parte_1 indicate nell'atto di gravame e volte a chiarire aspetti operativi della legislazione innanzi richiamata.
Pertanto, le deduzioni svolte dagli appellanti in relazione alla possibilità di assunzione - a domanda - della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta, alla necessaria applicazione della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale sono inconferenti in quanto riguardano esclusivamente l'ipotesi di inidoneità permanente allo svolgimento dei propri compiti.
Nel caso di specie, invece, si verte nell'ipotesi di inidoneità temporanea allo svolgimento dei compiti di docente da parte di CP_1
E invero, con particolare riguardo al periodo cui si riferisce la contestazione disciplinare, la
Commissione medica di verifica di Roma istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel verbale del 21.12.2022, ha espresso, in modo unanime, il seguente giudizio: “è non idoneo
11 temporaneamente al servizio in modo relativo fino al 21.12.2023 alle mansioni proprie del profilo di appartenenza che comportino contatto diretto con l'utenza”.
Ebbene, l'ipotesi in questione trova la sua disciplina nella contrattazione collettiva.
L'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola 29.11.2007, al comma 5, prevede: “Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale”.
Il “Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute - artt. 4 comma 2 e 17 comma 5 del Contratto Collettivo Nazionale del personale della scuola 29 novembre 2007”, al comma 4 dell'art. 2 (“Personale docente ed educativo”) stabilisce: “Il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”.
I commi successivi del predetto art. 2 stabiliscono:
“5. L'inidoneità allo svolgimento della propria funzione per motivi di salute deve risultare da apposito referto medico rilasciato dalla Commissione Medica di Verifica presso il MEF territorialmente competente. A tal fine il Dirigente Scolastico, anche su istanza dell'interessato, richiede all'autorità sanitaria di pronunciarsi sull'idoneità fisica o meno allo svolgimento delle funzioni di istituto, precisando se l'infermità riscontrata sia permanente ovvero temporanea e se
l'interessato sia da considerare idoneo allo svolgimento di funzioni diverse da quelle d'istituto, con eventuale esclusione di talune attività ritenute incompatibili con lo stato di salute del soggetto.
6. Il Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, acquisito il referto medico collegiale, qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, dispone a domanda dell'interessato/a l'utilizzazione temporanea o permanente, con le modalità definite al successivo art. 3”.
L'art. 3 del richiamato CCNI così disciplina “Modalità e ambiti di utilizzazione del personale docente ed educativo”: “1. L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo).
12 Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle richieste dell'interessato, in coerenza con il POF e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.
2. L'utilizzazione del personale docente ed educativo può essere disposta, su base volontaria
e tenendo conto delle richieste dell'interessato, anche presso altre istituzioni scolastiche ed Part educative ovvero, in caso di verificate esigenze, presso l'USP o presso l' , o presso gli uffici centrali del , o altre Amministrazioni pubbliche, previe intese Controparte_10 con i soggetti interessati.
3. In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si tiene conto delle precedenze e della tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie di cui al CCNI concernente la mobilità annuale”.
Il sistema delineato dalle parti sociali rende evidente che il docente temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può alternativamente scegliere se: 1) presentare domanda per essere utilizzato in “altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata” ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 2 lettera a) del CCNI richiamato); 2) non presentare alcuna domanda.
In tale ultimo caso l'assenza è da considerarsi “assenza per malattia”, rilevante ai fini del computo del periodo di comporto, così come chiaramente evincibile dal medesimo comma 4 dell'art. 2 citato, ove si afferma che “La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”.
Ed è bene evidenziare che anche il comma 6 dell'articolo 2 in esame stabilisce che il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, acquisito il referto medico collegiale, qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione in altri compiti, dispone l'utilizzazione del docente “con le modalità definite al successivo art. 3” solo “a domanda dell'interessato/a”.
13 Ciò comporta che, in assenza di domanda da parte del docente temporaneamente inidoneo alle funzioni sue proprie, l'Amministrazione non può utilizzarlo in altri compiti e la giustificazione dell'assenza del dipendente – assente per malattia - va rinvenuta nel giudizio medico legale espresso dall'organo collegiale a ciò preposto.
Come rilevato dal Tribunale (il quale ha correttamente affermato che «in … casi … di malattia temporanea … scaturisce l'obbligo per il d.s. di collocare, con apposito provvedimento, il dipendente interessato in malattia di ufficio, fatta salva la possibilità per il dipendente di richiedere l'utilizzazione in altri compiti ai sensi della normativa vigente»: cfr. pagina 9 della sentenza impugnata), tale interpretazione – che appare, invero, l'unica possibile sulla scorta delle previsioni della contrattazione collettiva – trova conferma nella circolare del Ministero della Pubblica
Istruzione dell'11.9.2020 (il cui contenuto le parti appellanti non hanno in alcun modo contestato).
Detta circolare - che, in occasione della pandemia da Covid-19, ha proceduto ad un approfondimento della normativa in materia di inidoneità temporanea alle mansioni - ha chiarito, in termini generali, e pertanto non limitati al periodo di crisi pandemica, che l'utilizzazione in altri compiti del personale temporaneamente inidoneo alle mansioni proprie può avvenire solo a domanda dell'interessato; in mancanza di richiesta espressa di utilizzazione in altri compiti, il lavoratore deve essere collocato in malattia d'ufficio per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea.
Vi è da aggiungere che, ai sensi del CCNI innanzi richiamato, laddove il docente chieda l'adibizione ad altri compiti il dirigente dell' non può affatto ignorare Controparte_11
– a differenza di quanto ritenuto dalle parti appellanti – le preferenze espresse dal dipendente, posto che, ai sensi del citato art. 3, il dirigente, nell'assegnazione del dipendente, deve tener conto “di quanto previsto nella certificazione medico collegiale” e “delle richieste dell'interessato” stesso, sia pure in coerenza con il piano dell'offerta formativa e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola.
Dai rilievi che precedono discende che laddove nei periodi di inidoneità CP_1 temporanea alla docenza, non avesse chiesto all'Amministrazione di appartenenza di essere adibita ad altri compiti, il dirigente scolastico non avrebbe potuto fare altro che considerarla, d'ufficio, assente per malattia ai sensi del CCNI richiamato.
Ciò posto, occorre considerare che, nella specie, dopo aver ricevuto il verbale della
Commissione Medica di Verifica del 21.12.2022, l'appellata ha chiesto, “sulla base di tale verbale, la proroga della malattia d'ufficio decretata a settembre 2022 (e successiva integrazione di ulteriori novanta giorni come da verbale della Commissione Medica di Verifica di Roma del 27 ottobre 2022), qualora non sia disponibile un'idonea collocazione nel settore amministrativo del
14 Vostro Istituto, tenuto conto delle certificazioni mediche già agli atti del Vostro Istituto” (doc. 37 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Dopo aver respinto l'offerta di una collocazione in attività di biblioteca, ritenuta incompatibile con le proprie condizioni di salute, anche sulla base di una pregressa esperienza, ha rinnovato la richiesta di “essere utilizzata in idonea attività amministrativa CP_1 nell'ambito della Segreteria presso il mio Istituto di appartenenza Lucio Fontana o che venga disposta la continuazione della malattia d'ufficio decretata a settembre 2022” (docc. 41 e 42 allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c.).
A fronte di tale situazione, non essendo le parti addivenute alla stipula di un nuovo contratto individuale, modificativo dei compiti di docenza assegnati, l'Amministrazione - anziché ritenere ingiustificata l'assenza della dipendente e procedere al suo licenziamento - avrebbe potuto, e dovuto, collocarla in malattia, d'ufficio, fino alla cessazione del periodo di inidoneità temporanea
(fatto salvo il rispetto dei periodi massimi di assenza di cui all'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre
2007).
E invero, non appare logico un sistema in cui la disponibilità del dipendente a svolgere determinati compiti (nella specie: attività di segreteria presso l'Istituto scolastico di appartenenza) possa produrre una conseguenza che giammai si sarebbe verificata laddove il dipendente stesso non avesse offerto alcuna disponibilità, come certamente consentitogli dalle previsioni della contrattazione collettiva innanzi esaminate.
D'altro canto, la disponibilità offerta, nel caso concreto, non era generica ma riguardava determinati compiti, ovvero lo svolgimento di attività relative a servizi amministrativi, peraltro rientranti tra quelle che l'art. 3 del richiamato CCNI espressamente prevede ai fini della possibilità di utilizzazione del personale docente ed educativo temporaneamente inidoneo.
Appare dunque condivisibile la statuizione del primo giudice secondo cui “In virtù dell'accertata inidoneità temporanea, la ricorrente aveva … diritto ad essere collocata in malattia
d'ufficio in assenza di proposte o in caso di suo rifiuto di proposte di diversa utilizzazione” (cfr. pagina 12 della sentenza impugnata).
Peraltro, come detto, l'Amministrazione - obbligata dalla contrattazione collettiva integrativa a tener conto delle preferenze espresse dalla docente - ha solo allegato e in alcun modo dimostrato l'impossibilità di adibire la ai compiti amministrativi richiesti, non avendo CP_1 documentato la situazione dell'organico (anche di fatto) rilevante nella specie né provato l'assenza di locali e postazioni ove collocare la docente per lo svolgimento di detti compiti. Ed è appena il caso di evidenziare come non forniscano la prova necessaria le “relazioni” del tutto generiche
15 presenti in atti, prive di dati numerici e oggettivi, e che non risultano specificamente riferite al periodo oggetto della contestazione disciplinare.
D'altro canto, non deve sfuggire come nel periodo precedente alla contestazione disciplinare, e fino all'ultimo provvedimento del 29.9.2022, in presenza di identico giudizio medico-legale da parte della Commissione preposta, a fronte delle medesime richieste da parte della docente e dell'indisponibilità della stessa a svolgere mansioni di bibliotecaria, il dirigente scolastico ha decretato la malattia di ufficio della dipendente (aggiungendo, peraltro, che vi era
“l'impossibilità di individuare una mansione da svolgersi all'interno dell'Istituto che non comporti stress psichico alla dipendente”). Il che, a condizioni immutate, inevitabilmente rileva anche sotto il profilo della valutazione dell'elemento psicologico che ha accompagnato la condotta tenuta nel periodo oggetto di contestazione e della convinzione della dipendente (dedotta sin dall'originario ricorso: cfr. p. 10) di essere stata collocata in malattia di ufficio.
Alla luce delle argomentazioni che precedono risulta illegittima la sanzione disciplinare del licenziamento, essendo documentato che per tutto il periodo oggetto di contestazione disciplinare
(ovverosia dal marzo a giugno 2023) persisteva l'accertata temporanea inidoneità della ricorrente a svolgere le mansioni del suo inquadramento contrattuale (fino al 21.12.2023).
Per completezza, giova richiamare quanto già rilevato dal Tribunale alla pagina 13 della sentenza impugnata:
«Deve quindi escludersi che la sua assenza dal lavoro potesse rilevare disciplinarmente ai sensi dell'art. 55 quater d.lgs n. 165/2001.
Come chiarito dalla Suprema Corte detta “disposizione normativa cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevendendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta tenuta dal lavoratore tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa” (Cass. n.
18326/2016).
I Giudici di legittimità hanno altresì affermato che in tema di illeciti disciplinari del personale scolastico il giudice del merito è tenuto comunque a formulare un giudizio valoriale di gravità delle condotte addebitate al docente e di proporzionalità della sanzione espulsiva, operando un giudizio di sussunzione della condotta in fatto ricostruita nell'ambito dell'uno o degli altri illeciti disciplinari sia in caso di previsioni di fonte legale che correlano le sanzioni a condotte in parte assimilabili tra loro, salvo l'elemento della maggiore o minore gravità, sia in caso di previsione di condotte non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione, e che quindi denotino
16 l'incompatibilità a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo
(cfr. Cass. n. 30955/2022)».
Non deve, infatti, sfuggire che il licenziamento è la “extrema ratio” e che anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato è da escludere qualunque sorta di automatismo, sussistendo l'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta (Sez. L, Sentenza n. 18858 del 26/09/2016).
Ebbene, nella specie, la docente è stata assente dalla scuola in quanto CP_1 giudicata dalla Commissione medica competente inidonea, per motivi di salute, alle mansioni di insegnante (il che è pacifico tra le parti). Pertanto, nei giorni oggetto di contestazione non avrebbe potuto svolgere le funzioni sue proprie (di docente). È per tale ragione che il Tribunale ha condivisibilmente osservato che, ai fini della rilevanza disciplinare, «l'assenza ingiustificata dal servizio presuppone necessariamente che il lavoratore abbia omesso di recarsi sul luogo di lavoro e prestare il servizio in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo ed era atteso dal datore di lavoro per ricevere la sua prestazione lavorativa;
non in un giorno in cui non avrebbe dovuto, e neanche potuto, recarsi al lavoro ed eseguire la sua prestazione (cfr. Cass. 8956/2024)».
Ciò detto, giova aggiungere che, alla luce delle previsioni delle parti sociali come innanzi ricostruite, non era possibile per l'Amministrazione adibire la docente a compiti diversi dall'insegnamento senza il suo consenso ed ignorandone le indicazioni senza aver dimostrato, in modo rigoroso, l'impossibilità di accogliere le preferenze espresse, tenuto anche conto che l'art. 3 del richiamato CCNI prevede espressamente la possibilità di utilizzazione del personale docente ed educativo nelle attività relative ai servizi amministrativi.
2.3. Il quarto motivo di gravame – con cui si chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il a corrispondere alla dipendente “un'indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque per un massimo di dodici mensilità” - è infondato.
Detta condanna, infatti, è una conseguenza ex lege della illegittimità del licenziamento intimato. La circostanza fattuale dell'intervenuto pagamento delle retribuzioni successivamente al licenziamento in ragione dei dedotti ritardi di carattere amministrativo/contabile rende, eventualmente, indebiti i pagamenti delle retribuzioni effettuati sine titulo e può essere senz'altro fatta valere (come peraltro già accaduto), in altra sede, al fine di evitare una duplicazione di pagamenti.
17 Ma non è consentito, nel presente giudizio, caducare l'unico titolo che legittima la corresponsione della suddetta indennità risarcitoria.
3. Stante la soccombenza, il (unico soggetto dotato di Parte_1 legittimazione nella presente controversia: vedi Cass. 21 marzo 2011 n. 6372 e Cass. 9 novembre
2021, n. 32938, richiamate anche da Sez. L, Ordinanza n. 20452 del 2025) deve essere condannato al pagamento delle spese del grado, nei termini di cui al dispositivo.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le
Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 4315/2020; Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n.
1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).
P. Q. M.
- rigetta l'appello;
- condanna il , in persona del pro tempore, a Parte_1 CP_4 rifondere le spese sostenute da nel presente grado di giudizio, che si liquidano in CP_1 euro 5.000,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%.
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi
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