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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10889/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10889/2015 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in Villasor, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Podda e Damiano
Mari, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Cagliari, alla Via Farina n. 44, in virtù di procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione
ATTORI contro con sede in , alla Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n. 3, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di n. CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Maurizi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, alla Via Roma n. 71, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data 05.05.2022
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
PRELIMINARMENTE IN VIA ISTRUTTORIA: pagina 1 di 8 - previa modifica dell'ordinanza istruttoria del 06.03.2018, ammettere i mezzi di prova dedotti da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. del 28.10.2016 e non ammessi con conseguente rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
-previa rimessione della causa sul ruolo istruttorio, disporre la rinnovazione/integrazione della C.T.U. autorizzando e consentendo al Perito incaricato di acquisire ed utilizzare i documenti dettagliatamente elencati dal medesimo nell'istanza depositata in atti in data 26.04.2018, reperibili presso il gestore di rete
E-Distribuzione S.p.A. e presso il e necessari all'utile e compiuto espletamento dell'indagine CP_3
affidatagli.
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento intercorso tra i sig.ri e Parte_1
con la società Consum.it (ora ) di cui in Parte_2 Controparte_1
espositiva a causa del grave inadempimento del fornitore Teknosol Italia S.r.l. e, per l'effetto, condannare la
, ai sensi dell'art. 9 del contratto di finanziamento e dell'art. 125 Controparte_1
TUB alla restituzione/rifusione/risarcimento delle rate corrisposte dagli attori in ragione del predetto contratto credito, nella misura di euro 7.729,95, nonché di ogni altro onere eventualmente applicato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed all'immediata cancellazione della segnalazione dei loro nominativi dalla Centrale Rischi CRIF, con vittoria di spese e compensi professionali.”
Nell'interesse della convenuta:
“Voglia il Tribunale adito:
a) in via principale, rigettare le domande attrici per infondatezza;
b) in subordine, sospesa la decisione, chiede che il Tribunale Voglia:
c) ammettere la prova testimoniale dedotta da parte convenuta nella memoria ex art.183 n.2 cpc;
d) disporre il richiamo del Ctu perché rielabori la consulenza sulla base dei rilievi formulati dal ct di parte
Banca MPS. in ogni ipotesi, con vittoria delle spese del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 12.11.2015, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio nanti l'intestato Tribunale la Controparte_1
(di seguito anche solo la “Banca MPS”), quale società incorporante la Consum.It
[...]
pagina 2 di 8 (di seguito anche solo la . ), a far data dal 03.06.2015, al fine di vedere CP_1 CP_4
accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento intercorso con la a causa del grave inadempimento del fornitore Teknosol Italia S.r.l., e per Controparte_6
l'effetto ottenere la condanna della Banca MPS, ai sensi dell'art. 9 del contratto di finanziamento e dell'art. 125 TUB, alla restituzione e/o risarcimento delle rate dai medesimi corrisposte nella misura di Euro 7.729,95, nonché di ogni altro onere applicato, con cancellazione della segnalazione dalla Centrale rischi CRIF.
In particolare, gli attori, per quanto di rilievo ai fini della decisione, hanno esposto che:
- in data 28.09.2011, avevano stipulato con la società Teknosol Italia S.r.l. (di seguito anche solo la “Teknosol”), un contratto per la fornitura e l'installazione, presso la loro abitazione di residenza, di un impianto solare fotovoltaico tipo “Power s” (doc. n. 1 in fasc. attori), capace secondo le garanzie e specifiche fornite dalla predetta società, di produrre annualmente un minimo di 5.500 kWh;
- per far fronte al pagamento del predetto impianto, per il tramite della
Convenzionata/Fornitrice Teknosol, avevano stipulato con la il collegato Controparte_6
contratto di finanziamento di Euro 26.249,49, per numero 150 rate mensili dell'importo di euro 266,20 ciascuna (doc. n. 3 in fasc. attori);
- le prestazioni dell'impianto solare fotovoltaico, entrato in esercizio nel mese di maggio
2012, si erano, fin da subito, rivelate incapaci di azzerare la spesa energetica (e, a supporto, hanno prodotto bollette energetiche relative agli anni 2012, 2013 e 2014, sub doc. n. 6) e ancor meno idonee a coprire le rate del finanziamento, in spregio a quanto garantito in sede di trattative tra le parti e così come contrattualmente pattuito (cfr. brochure allegata al contratto sub doc. n. 1 in fasc. attori), come confermato dalla perizia di parte a firma dell'Ing. (doc. n. 4 in fasc. attori); Per_1
- con raccomandata a/r del 24-28.04.2014 (doc. n. 7 in fasc. attori) i sig.ri e Pt_1 Pt_2
avevano dunque diffidato la Teknosol, ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, laddove in assenza di riscontro, e per effetto della risoluzione di diritto del contratto, con raccomandata a/r del 25.05-03.06.2014 (doc. n. 8 in fasc. attori), avevano dichiarato alla di interrompere, con effetto immediato, il Controparte_6
pagina 3 di 8 pagamento delle rate relative al collegato contratto di credito, da intendersi risolto ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto e dell'art. 125 quinquies T.U.B., nonché diffidato al rimborso delle rate già corrisposte nella misura di Euro 7.729,95, nonché di ogni altro onere applicato.
Gli attori, in difetto di adempimento della Consum.It e, hanno dunque instaurato il presente giudizio al fine di sentire accogliere le conclusioni in epigrafe riportate nei confronti della convenuta.
2. Si è ritualmente costituita in giudizio la Banca MPS, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del giudizio, per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, nonché l'inammissibilità delle domande per difetto di legittimazione passiva della Banca e a fronte della mancata citazione in giudizio della Teknosol, “unico soggetto legittimato passivo riguardo alla domanda che attiene alla risoluzione del contratto di fornitura”.
Nel merito, parte convenuta, sussumendo la fattispecie contrattuale nel genus dell'appalto, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi degli artt. 125 quinquies TUB e 1455 c.c., “non essendo configurabile un grave inadempimento del contratto di fornitura dell'impianto ai sensi degli artt.li 129 e 130 codice consumo e art.
1668 c.c.”, concludendo per il rigetto delle domande attoree.
3. La causa è stata istruita documentalmente;
in giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica della conformità dell'impianto alle disposizioni di legge, della produttività dello stesso e del guadagno complessivo degli attori, tenuto conto degli incentivi erogati dal e dell'energia elettrica consumata e non pagata.
4. Superata in corso di causa l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione, deve anzitutto essere affrontata l'eccezione preliminare della convenuta, inerente il difetto di contraddittorio (irreparabile, nella originaria impostazione difensiva della banca), che avrebbe caratterizzato la presente causa, in relazione alla domanda di risoluzione del contratto di fornitura, per l'assenza in causa della fornitrice.
L'assunto è infondato: nella citazione non è stata rassegnata alcuna domanda di risoluzione del contratto di fornitura e, pacifico il collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di finanziamento, parte attrice ha inteso convenire in giudizio esclusivamente la pagina 4 di 8 società finanziatrice, sul presupposto del “grave inadempimento” della società fornitrice, esercitando l'azione diretta che l'art. 125 quinquies TUB espressamente le attribuisce.
Detta disposizione stabilisce infatti, al primo comma, che: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”.
Il richiamo all'art. 1455 c.c. deve essere riferito “all'inadempimento di non scarsa importanza”, legittimante la risoluzione del contratto e non, come preteso dalla convenuta, quale richiamo alla necessità di una previa risoluzione del contratto “principale”. L'onere che incombe sul consumatore è invece quello di costituire tempestivamente in mora il fornitore, elemento assunto a presupposto della azione diretta riconosciuta dalla disposizione.
Venendo al caso di specie, è dimostrato documentalmente che in data 24-28.04.2014 gli attori avevano proceduto a inviare una diffida alla società Teknosol, fornitrice dell'impianto fotovoltaico, con la quale avevano intimato “ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 del Codice Civile, al concreto e fattivo adempimento delle prestazioni ed obbligazioni su di Voi incombenti in forza del succitato contratto […], entro e non oltre 15 giorni”, avvertendo nel contempo la fornitrice “che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto e, ciò, con correlato obbligo in capo alla Vostra compagine di restituire alla società Consum.it l'importo dalla medesima erogato agli esponenti a titolo di liquidazione del predetto finanziamento, nonché di provvedere, a Vostre esclusive spese allo smantellamento ed allo smaltimento dell'impianto in parola con integrale messa in pristino dello stato dei luoghi” (cfr. doc. n. 7 in fasc. attori).
Si è dunque verificato il presupposto richiesto dalla richiamata disposizione del Testo Unico
Bancario.
5.1 Posto quanto sopra, al fine di decidere (in disparte la questione circa la corretta qualificazione del contratto in termini di “vendita” o di “appalto”) è dirimente evidenziare che la consulenza disposta in corso di causa ha accertato che:
pagina 5 di 8 1. da un'analisi a vista e da rilevazioni strumentali tutti i componenti dell'impianto, al momento del sopralluogo, risultano funzionanti (pag. 4 della perizia in atti),
2. dal punto di vista tecnico l'impianto risulta installato correttamente, con componenti e materiali adeguati ai luoghi di installazione (pag. 6 della perizia);
3. la produzione media annua è pari a 5.056 kWh (pag. 15 della perizia);
4. dall'analisi dei dati in possesso del perito, dai confronti con impianti simili e con dati di letteratura, nonché dalle risultanze ottenute con PV-GIS, l'impianto fotovoltaico risulta avere una produttività nella media rispetto al proprio posizionamento e alle proprie caratteristiche tecniche, quali latitudine, longitudine, esposizione, inclinazione, componentistica, scelte tecniche, distanze, etc. (pag. 21)
5. per il periodo intercorso tra l'allaccio dell'impianto alla rete elettrica (17/05/2012) e il sopralluogo per l'inizio delle operazioni peritali (19/04/2018), è stato stimato un ricavo totale di Euro 11.573,57 derivante dall'incentivo dallo scambio sul posto e dal CP_3
risparmio energetico per autoconsumo (pag. 31).
La suddetta consulenza appare scevra da vizi logici ed analiticamente argomentata e può certamente essere posta a fondamento della decisione.
Si noti che le contestazioni attoree alle conclusioni del consulente si fondano sulla pretesa di introdurre, agli atti della consulenza e dunque del giudizio, documentazione ulteriore rispetto a quella tempestivamente prodotta in causa;
e tuttavia, come già evidenziato in corso di causa dai giudici istruttori che si sono succeduti, in assenza del consenso della controparte, tale documentazione, in conformità al principio delle preclusioni istruttorie, risulta inammissibile. Detta contestazione (unitamente alla reiterata istanza formulata, sul punto, in sede di precisazione delle conclusioni) deve pertanto essere superata.
5.2 Orbene, l'art. 125 quinquies del TUB rinvia alla disposizione dell'art. 1455 c.c. al fine di individuare l'entità dell'inadempimento rilevante al fine della risoluzione del contratto di credito collegato e cioè alla nozione di “non scarsa” importanza dell'inadempimento, da valutarsi avendo riguardo all'interesse delle parti.
L'importanza dell'inadempimento va cioè valutata tenendo conto dell'interesse della parte non inadempiente all'esatta e tempestiva prestazione (criterio c.d. oggettivo), e valutando pagina 6 di 8 l'incidenza dell'inadempimento nell'economia complessiva del rapporto (criterio c.d. soggettivo).
5.3 Nel caso di specie, l'impianto consegnato ed installato risulta perfettamente funzionante, con dati di produzione media coerenti con le tipologie simili;
sussiste inoltre una differenza poco significativa tra volume di energia atteso dall'impianto e quello effettivamente prodotto (la consulenza ha accertato che la produzione media annua dell'impianto risulta pari a 5.056 kWh, a fronte invece del dato contrattuale che prevedeva una produzione annua minima di 5.500 kWh).
Vi è invece una divaricazione tra ricavi ottenuti (che risultano essere stati pari ad Euro
11.573,57) e quelli promessi in contratto (nel quale veniva previsto un ricavo minimo di
Euro 22.000,00).
Il suddetto mancato guadagno non determina tuttavia una alterazione radicale degli interessi sottesi al regolamento negoziale, né su un piano oggettivo, potendo gli attori usufruire di un impianto che appare funzionare correttamente, né su quello della complessiva economia del rapporto, che non può certo dirsi stravolta.
Dunque, tale profilo, che pure segna una differenza non irrisoria tra quanto pattuito in contratto e quanto poi effettivamente ottenuto dagli acquirenti, di per sé solo, costituisce elemento troppo esile per ritenere integrato un inadempimento tanto grave da legittimare la risoluzione richiesta, potendo esso al più (eventualmente) fondare, sul piano della responsabilità contrattuale della sola fornitrice, una domanda risarcitoria nei confronti della stessa.
***
Per le ragioni sopra esposte, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi stabiliti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra
Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00.
Le spese di consulenza, già liquidate con decreto del 26.3.2019, vanno definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande formulate da e;
Parte_1 Parte_2
condanna e alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
sostenute da che liquida in Euro 5.077,00 oltre Controparte_1
spese generali ed accessori;
pone le spese di consulenza tecnica a carico degli attori.
Cagliari, 18.2.2025
Il Giudice
Bruno Malagoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10889/2015 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in Villasor, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Podda e Damiano
Mari, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Cagliari, alla Via Farina n. 44, in virtù di procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione
ATTORI contro con sede in , alla Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n. 3, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di n. CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Maurizi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, alla Via Roma n. 71, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data 05.05.2022
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
PRELIMINARMENTE IN VIA ISTRUTTORIA: pagina 1 di 8 - previa modifica dell'ordinanza istruttoria del 06.03.2018, ammettere i mezzi di prova dedotti da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. del 28.10.2016 e non ammessi con conseguente rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
-previa rimessione della causa sul ruolo istruttorio, disporre la rinnovazione/integrazione della C.T.U. autorizzando e consentendo al Perito incaricato di acquisire ed utilizzare i documenti dettagliatamente elencati dal medesimo nell'istanza depositata in atti in data 26.04.2018, reperibili presso il gestore di rete
E-Distribuzione S.p.A. e presso il e necessari all'utile e compiuto espletamento dell'indagine CP_3
affidatagli.
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento intercorso tra i sig.ri e Parte_1
con la società Consum.it (ora ) di cui in Parte_2 Controparte_1
espositiva a causa del grave inadempimento del fornitore Teknosol Italia S.r.l. e, per l'effetto, condannare la
, ai sensi dell'art. 9 del contratto di finanziamento e dell'art. 125 Controparte_1
TUB alla restituzione/rifusione/risarcimento delle rate corrisposte dagli attori in ragione del predetto contratto credito, nella misura di euro 7.729,95, nonché di ogni altro onere eventualmente applicato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed all'immediata cancellazione della segnalazione dei loro nominativi dalla Centrale Rischi CRIF, con vittoria di spese e compensi professionali.”
Nell'interesse della convenuta:
“Voglia il Tribunale adito:
a) in via principale, rigettare le domande attrici per infondatezza;
b) in subordine, sospesa la decisione, chiede che il Tribunale Voglia:
c) ammettere la prova testimoniale dedotta da parte convenuta nella memoria ex art.183 n.2 cpc;
d) disporre il richiamo del Ctu perché rielabori la consulenza sulla base dei rilievi formulati dal ct di parte
Banca MPS. in ogni ipotesi, con vittoria delle spese del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 12.11.2015, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio nanti l'intestato Tribunale la Controparte_1
(di seguito anche solo la “Banca MPS”), quale società incorporante la Consum.It
[...]
pagina 2 di 8 (di seguito anche solo la . ), a far data dal 03.06.2015, al fine di vedere CP_1 CP_4
accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento intercorso con la a causa del grave inadempimento del fornitore Teknosol Italia S.r.l., e per Controparte_6
l'effetto ottenere la condanna della Banca MPS, ai sensi dell'art. 9 del contratto di finanziamento e dell'art. 125 TUB, alla restituzione e/o risarcimento delle rate dai medesimi corrisposte nella misura di Euro 7.729,95, nonché di ogni altro onere applicato, con cancellazione della segnalazione dalla Centrale rischi CRIF.
In particolare, gli attori, per quanto di rilievo ai fini della decisione, hanno esposto che:
- in data 28.09.2011, avevano stipulato con la società Teknosol Italia S.r.l. (di seguito anche solo la “Teknosol”), un contratto per la fornitura e l'installazione, presso la loro abitazione di residenza, di un impianto solare fotovoltaico tipo “Power s” (doc. n. 1 in fasc. attori), capace secondo le garanzie e specifiche fornite dalla predetta società, di produrre annualmente un minimo di 5.500 kWh;
- per far fronte al pagamento del predetto impianto, per il tramite della
Convenzionata/Fornitrice Teknosol, avevano stipulato con la il collegato Controparte_6
contratto di finanziamento di Euro 26.249,49, per numero 150 rate mensili dell'importo di euro 266,20 ciascuna (doc. n. 3 in fasc. attori);
- le prestazioni dell'impianto solare fotovoltaico, entrato in esercizio nel mese di maggio
2012, si erano, fin da subito, rivelate incapaci di azzerare la spesa energetica (e, a supporto, hanno prodotto bollette energetiche relative agli anni 2012, 2013 e 2014, sub doc. n. 6) e ancor meno idonee a coprire le rate del finanziamento, in spregio a quanto garantito in sede di trattative tra le parti e così come contrattualmente pattuito (cfr. brochure allegata al contratto sub doc. n. 1 in fasc. attori), come confermato dalla perizia di parte a firma dell'Ing. (doc. n. 4 in fasc. attori); Per_1
- con raccomandata a/r del 24-28.04.2014 (doc. n. 7 in fasc. attori) i sig.ri e Pt_1 Pt_2
avevano dunque diffidato la Teknosol, ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, laddove in assenza di riscontro, e per effetto della risoluzione di diritto del contratto, con raccomandata a/r del 25.05-03.06.2014 (doc. n. 8 in fasc. attori), avevano dichiarato alla di interrompere, con effetto immediato, il Controparte_6
pagina 3 di 8 pagamento delle rate relative al collegato contratto di credito, da intendersi risolto ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto e dell'art. 125 quinquies T.U.B., nonché diffidato al rimborso delle rate già corrisposte nella misura di Euro 7.729,95, nonché di ogni altro onere applicato.
Gli attori, in difetto di adempimento della Consum.It e, hanno dunque instaurato il presente giudizio al fine di sentire accogliere le conclusioni in epigrafe riportate nei confronti della convenuta.
2. Si è ritualmente costituita in giudizio la Banca MPS, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del giudizio, per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, nonché l'inammissibilità delle domande per difetto di legittimazione passiva della Banca e a fronte della mancata citazione in giudizio della Teknosol, “unico soggetto legittimato passivo riguardo alla domanda che attiene alla risoluzione del contratto di fornitura”.
Nel merito, parte convenuta, sussumendo la fattispecie contrattuale nel genus dell'appalto, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi degli artt. 125 quinquies TUB e 1455 c.c., “non essendo configurabile un grave inadempimento del contratto di fornitura dell'impianto ai sensi degli artt.li 129 e 130 codice consumo e art.
1668 c.c.”, concludendo per il rigetto delle domande attoree.
3. La causa è stata istruita documentalmente;
in giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica della conformità dell'impianto alle disposizioni di legge, della produttività dello stesso e del guadagno complessivo degli attori, tenuto conto degli incentivi erogati dal e dell'energia elettrica consumata e non pagata.
4. Superata in corso di causa l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione, deve anzitutto essere affrontata l'eccezione preliminare della convenuta, inerente il difetto di contraddittorio (irreparabile, nella originaria impostazione difensiva della banca), che avrebbe caratterizzato la presente causa, in relazione alla domanda di risoluzione del contratto di fornitura, per l'assenza in causa della fornitrice.
L'assunto è infondato: nella citazione non è stata rassegnata alcuna domanda di risoluzione del contratto di fornitura e, pacifico il collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di finanziamento, parte attrice ha inteso convenire in giudizio esclusivamente la pagina 4 di 8 società finanziatrice, sul presupposto del “grave inadempimento” della società fornitrice, esercitando l'azione diretta che l'art. 125 quinquies TUB espressamente le attribuisce.
Detta disposizione stabilisce infatti, al primo comma, che: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”.
Il richiamo all'art. 1455 c.c. deve essere riferito “all'inadempimento di non scarsa importanza”, legittimante la risoluzione del contratto e non, come preteso dalla convenuta, quale richiamo alla necessità di una previa risoluzione del contratto “principale”. L'onere che incombe sul consumatore è invece quello di costituire tempestivamente in mora il fornitore, elemento assunto a presupposto della azione diretta riconosciuta dalla disposizione.
Venendo al caso di specie, è dimostrato documentalmente che in data 24-28.04.2014 gli attori avevano proceduto a inviare una diffida alla società Teknosol, fornitrice dell'impianto fotovoltaico, con la quale avevano intimato “ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 del Codice Civile, al concreto e fattivo adempimento delle prestazioni ed obbligazioni su di Voi incombenti in forza del succitato contratto […], entro e non oltre 15 giorni”, avvertendo nel contempo la fornitrice “che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto e, ciò, con correlato obbligo in capo alla Vostra compagine di restituire alla società Consum.it l'importo dalla medesima erogato agli esponenti a titolo di liquidazione del predetto finanziamento, nonché di provvedere, a Vostre esclusive spese allo smantellamento ed allo smaltimento dell'impianto in parola con integrale messa in pristino dello stato dei luoghi” (cfr. doc. n. 7 in fasc. attori).
Si è dunque verificato il presupposto richiesto dalla richiamata disposizione del Testo Unico
Bancario.
5.1 Posto quanto sopra, al fine di decidere (in disparte la questione circa la corretta qualificazione del contratto in termini di “vendita” o di “appalto”) è dirimente evidenziare che la consulenza disposta in corso di causa ha accertato che:
pagina 5 di 8 1. da un'analisi a vista e da rilevazioni strumentali tutti i componenti dell'impianto, al momento del sopralluogo, risultano funzionanti (pag. 4 della perizia in atti),
2. dal punto di vista tecnico l'impianto risulta installato correttamente, con componenti e materiali adeguati ai luoghi di installazione (pag. 6 della perizia);
3. la produzione media annua è pari a 5.056 kWh (pag. 15 della perizia);
4. dall'analisi dei dati in possesso del perito, dai confronti con impianti simili e con dati di letteratura, nonché dalle risultanze ottenute con PV-GIS, l'impianto fotovoltaico risulta avere una produttività nella media rispetto al proprio posizionamento e alle proprie caratteristiche tecniche, quali latitudine, longitudine, esposizione, inclinazione, componentistica, scelte tecniche, distanze, etc. (pag. 21)
5. per il periodo intercorso tra l'allaccio dell'impianto alla rete elettrica (17/05/2012) e il sopralluogo per l'inizio delle operazioni peritali (19/04/2018), è stato stimato un ricavo totale di Euro 11.573,57 derivante dall'incentivo dallo scambio sul posto e dal CP_3
risparmio energetico per autoconsumo (pag. 31).
La suddetta consulenza appare scevra da vizi logici ed analiticamente argomentata e può certamente essere posta a fondamento della decisione.
Si noti che le contestazioni attoree alle conclusioni del consulente si fondano sulla pretesa di introdurre, agli atti della consulenza e dunque del giudizio, documentazione ulteriore rispetto a quella tempestivamente prodotta in causa;
e tuttavia, come già evidenziato in corso di causa dai giudici istruttori che si sono succeduti, in assenza del consenso della controparte, tale documentazione, in conformità al principio delle preclusioni istruttorie, risulta inammissibile. Detta contestazione (unitamente alla reiterata istanza formulata, sul punto, in sede di precisazione delle conclusioni) deve pertanto essere superata.
5.2 Orbene, l'art. 125 quinquies del TUB rinvia alla disposizione dell'art. 1455 c.c. al fine di individuare l'entità dell'inadempimento rilevante al fine della risoluzione del contratto di credito collegato e cioè alla nozione di “non scarsa” importanza dell'inadempimento, da valutarsi avendo riguardo all'interesse delle parti.
L'importanza dell'inadempimento va cioè valutata tenendo conto dell'interesse della parte non inadempiente all'esatta e tempestiva prestazione (criterio c.d. oggettivo), e valutando pagina 6 di 8 l'incidenza dell'inadempimento nell'economia complessiva del rapporto (criterio c.d. soggettivo).
5.3 Nel caso di specie, l'impianto consegnato ed installato risulta perfettamente funzionante, con dati di produzione media coerenti con le tipologie simili;
sussiste inoltre una differenza poco significativa tra volume di energia atteso dall'impianto e quello effettivamente prodotto (la consulenza ha accertato che la produzione media annua dell'impianto risulta pari a 5.056 kWh, a fronte invece del dato contrattuale che prevedeva una produzione annua minima di 5.500 kWh).
Vi è invece una divaricazione tra ricavi ottenuti (che risultano essere stati pari ad Euro
11.573,57) e quelli promessi in contratto (nel quale veniva previsto un ricavo minimo di
Euro 22.000,00).
Il suddetto mancato guadagno non determina tuttavia una alterazione radicale degli interessi sottesi al regolamento negoziale, né su un piano oggettivo, potendo gli attori usufruire di un impianto che appare funzionare correttamente, né su quello della complessiva economia del rapporto, che non può certo dirsi stravolta.
Dunque, tale profilo, che pure segna una differenza non irrisoria tra quanto pattuito in contratto e quanto poi effettivamente ottenuto dagli acquirenti, di per sé solo, costituisce elemento troppo esile per ritenere integrato un inadempimento tanto grave da legittimare la risoluzione richiesta, potendo esso al più (eventualmente) fondare, sul piano della responsabilità contrattuale della sola fornitrice, una domanda risarcitoria nei confronti della stessa.
***
Per le ragioni sopra esposte, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi stabiliti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra
Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00.
Le spese di consulenza, già liquidate con decreto del 26.3.2019, vanno definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande formulate da e;
Parte_1 Parte_2
condanna e alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
sostenute da che liquida in Euro 5.077,00 oltre Controparte_1
spese generali ed accessori;
pone le spese di consulenza tecnica a carico degli attori.
Cagliari, 18.2.2025
Il Giudice
Bruno Malagoli
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