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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
10/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
ON OM, AT
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2048/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano, N. 200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S. P. A. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11504/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901852055257414 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5905/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Comune di Giugliano in Campania e della Società Municipia S. p. A., la sentenza n. 11504/2024 della CGT di I grado di Napoli, in causa tra le parti avverso la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 202374051901852055257414 del
14.09.2023.
A sostegno del proprio appello, deduce i seguenti motivi: I. – Violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 della
Costituzione, gravissima compromissione del diritto di difesa in capo all'odierno appellante;
II. – Violazione dell'art. 2948 del Codice Civile, intervenuta prescrizione in ordine alle pretese poste a carico di parte appellante;
III. – Inversione dell'onere della prova alla stregua delle prescrizioni di cui alla Legge 31.08.2022,
n. 130, intervenuta Sentenza n. 7746/2024 del 20.05.2024, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sez. 20, di accoglimento di precedente impugnativa inerente similare tributo;
IV. – Difetto di pronunzia in ordine all'istanza in autotutela del 27.12.2021 nei confronti degli Avvisi di Accertamento nn.
1217 e 1387 del 28.06.2021, e n. 8625 dell'11.10.2021, comportamento colposamente omissivo serbato dalle parti appellate, con consequenziale illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo ammnistrativo per cui si procede.
Sulla base di tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «in via preliminare 1) sospendere la Sentenza n.
11504/2024, pubblicata a cura dell'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli in data
16.07.2024, nonché l'originaria comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n.
202374051901852055257414 del 14.09.2023 e fissare l'udienza di comparizione;
quindi: 2) dichiarare l'illegittimità e consequenzialmente annullare la pretesa posta alla base dei provvedimenti impugnati e, di conseguenza, annullare la Sentenza n. 11504/2024, pubblicata a cura dell'Ecc.ma Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli in data 16.07.2024, nonché l'originaria comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 202374051901852055257414 del 14.09.2023; 3) consequenzialmente, condannare le parti appellate, congiuntamente ed in solido, alla refusione delle relative spese di liti, diritti, onorari, rimborso forfettario al 15% e C. P. A., con attribuzione ai sottoscritti Procuratori, che si dichiarano anticipatari».
Il Comune e la Municipia S.p.A., ancorché ritualmente intimate, non si costituivano nel presente giudizio, come non si erano costituite in primo grado.
L'appellante produce memoria illustrativa, con la quale ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, è fondato il primo motivo, con il quale viene contestata la carenza di motivazione della sentenza impugnata, la quale in effetti appare priva di riferimenti normativi idonei a consentire alla parte l'esercizio dei propri diritti di difesa.
È altresì fondato il terzo motivo, inerente l'illegittima inversione dell'onere della prova della fondatezza della pretesa, prima da parte dell'ufficio e poi della sentenza di primo grado. Difatti, in presenza di una specifica contestazione inerente la fondatezza della pretesa e la mancata applicazione di una agevolazione prevista dalla legge (riduzione dell'IMU per i contratti a canoni concordati), sarebbe stato onere delle intimate amministrazioni, cui il ricorso introduttivo e l'atto di appello erano stati regolarmente notificati, fornire al contribuente ed al giudice la documentazione probatoria della pretesa. Al contrario, esse hanno ritenuto di non costituirsi né in primo, né in secondo grado.
Ne discende che l'appello deve essere accolto. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo per ambedue in gradi, conseguono alla soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna le parti appellate al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi € 1.300,00 oltre accessori quanto al grado di appello, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
10/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
ON OM, AT
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2048/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano, N. 200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S. P. A. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11504/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901852055257414 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5905/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Comune di Giugliano in Campania e della Società Municipia S. p. A., la sentenza n. 11504/2024 della CGT di I grado di Napoli, in causa tra le parti avverso la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 202374051901852055257414 del
14.09.2023.
A sostegno del proprio appello, deduce i seguenti motivi: I. – Violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 della
Costituzione, gravissima compromissione del diritto di difesa in capo all'odierno appellante;
II. – Violazione dell'art. 2948 del Codice Civile, intervenuta prescrizione in ordine alle pretese poste a carico di parte appellante;
III. – Inversione dell'onere della prova alla stregua delle prescrizioni di cui alla Legge 31.08.2022,
n. 130, intervenuta Sentenza n. 7746/2024 del 20.05.2024, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sez. 20, di accoglimento di precedente impugnativa inerente similare tributo;
IV. – Difetto di pronunzia in ordine all'istanza in autotutela del 27.12.2021 nei confronti degli Avvisi di Accertamento nn.
1217 e 1387 del 28.06.2021, e n. 8625 dell'11.10.2021, comportamento colposamente omissivo serbato dalle parti appellate, con consequenziale illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo ammnistrativo per cui si procede.
Sulla base di tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «in via preliminare 1) sospendere la Sentenza n.
11504/2024, pubblicata a cura dell'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli in data
16.07.2024, nonché l'originaria comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n.
202374051901852055257414 del 14.09.2023 e fissare l'udienza di comparizione;
quindi: 2) dichiarare l'illegittimità e consequenzialmente annullare la pretesa posta alla base dei provvedimenti impugnati e, di conseguenza, annullare la Sentenza n. 11504/2024, pubblicata a cura dell'Ecc.ma Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli in data 16.07.2024, nonché l'originaria comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 202374051901852055257414 del 14.09.2023; 3) consequenzialmente, condannare le parti appellate, congiuntamente ed in solido, alla refusione delle relative spese di liti, diritti, onorari, rimborso forfettario al 15% e C. P. A., con attribuzione ai sottoscritti Procuratori, che si dichiarano anticipatari».
Il Comune e la Municipia S.p.A., ancorché ritualmente intimate, non si costituivano nel presente giudizio, come non si erano costituite in primo grado.
L'appellante produce memoria illustrativa, con la quale ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, è fondato il primo motivo, con il quale viene contestata la carenza di motivazione della sentenza impugnata, la quale in effetti appare priva di riferimenti normativi idonei a consentire alla parte l'esercizio dei propri diritti di difesa.
È altresì fondato il terzo motivo, inerente l'illegittima inversione dell'onere della prova della fondatezza della pretesa, prima da parte dell'ufficio e poi della sentenza di primo grado. Difatti, in presenza di una specifica contestazione inerente la fondatezza della pretesa e la mancata applicazione di una agevolazione prevista dalla legge (riduzione dell'IMU per i contratti a canoni concordati), sarebbe stato onere delle intimate amministrazioni, cui il ricorso introduttivo e l'atto di appello erano stati regolarmente notificati, fornire al contribuente ed al giudice la documentazione probatoria della pretesa. Al contrario, esse hanno ritenuto di non costituirsi né in primo, né in secondo grado.
Ne discende che l'appello deve essere accolto. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo per ambedue in gradi, conseguono alla soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna le parti appellate al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi € 1.300,00 oltre accessori quanto al grado di appello, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2.