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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/11/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 171 / 2021
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 9.10.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
26.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 171 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 26.11.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Raffaele Spicciariello
-attore in riassunzione-
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, in virtù di procura in atti dall' avv. Aurelio Cannatelli;
-convenuto in riassunzione-
e
(C.F. , in qualità di Controparte_2 C.F._3 erede di rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Persona_1 dall'avv. Aurelio Cannatelli
-convenuta in riassunzione-
OGGETTO: scioglimento comunione ordinaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26.11.2025 le parti concludevano come da note in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato Parte_1 in giudizio e deducendo di essere Controparte_1 Persona_1
2 proprietario per la quota di 8/10 degli immobili siti nel Comune di
TE (LT) -località Viaro-, censiti nel catasto terreni al foglio 38, particelle 4-9-10-11-16-79, al foglio 39, particella 45, nonché del terreno con sovrastante rudere, riportato al foglio 38, particella 718 (ex 5) del catasto fabbricati;
che la restante quota di 2/10 è di proprietà dei convenuti;
che il predetto aveva sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti immobili sostenendo i costi per euro
16.128,60; che pertanto occorre procedersi allo scioglimento della comunione ordinaria.
Alla luce delle dedotte circostanze, ha chiesto accogliersi Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) Accogliere la domanda e, per l'effetto, ordinare lo scioglimento della comunione degli immobili in premessa descritti, con attribuzione ai singoli quotisti della parte ad ognuno di essi spettante, ovvero, come nella fattispecie, in caso di accertata indivisibilità dello stesso, attribuirli per intero all'istante, titolare della quota di maggiore consistenza, previa corresponsione in favore dei convenuti di una somma pari al valore della quota di loro pertinenza, come determinata dal nominando CTU;
2) Riconoscere in capo all'istante il diritto al rimborso delle spese sostenute a fronte dei miglioramenti e di conservazione apportati ai fondi comuni nella misura di Euro 16.128,60; 3) Condannare i convenuti al pagamento di detta somma ovvero, in caso di non comoda divisibilità dei terreni oggetto di giudizio e di attribuzione per intero degli stessi all'istante, conguagliare detto importo con quello eventualmente spettante ai convenuti;
4) Porre le spese del giudizio a carico delle parti, ovvero, in caso di opposizione, a carico dell'opponente.”
Si è costituito in giudizio dichiarando l'intervenuto Controparte_1 decesso di in data 1.02.2021. Il convenuto ha aderito alla Persona_1 domanda di divisione, ma ha contestato il valore dell'immobile e la domanda di restituzione delle spese sostenute dall'attore per la manutenzione degli immobili oggetto di causa.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Nel merito Proceda allo scioglimento della comunione relativa
3 agli immobili siti in TE (LT), località Viaro, individuati al catasto terreni del Comune di TE al foglio n. 38, particelle 4-9-10-11-16-79 ed al foglio n. 39, particella 45 nonché del terreno con sovrastante rudere, riportato al foglio n. 38 part. 718 (ex 5) del catasto fabbricati del medesimo
Comune di TE con attribuzione della quota spettante al convenuto ed a quella di proprietà pervenuta per successione ereditaria dal de cuius
previa determinazione della sua consistenza attuale e del Persona_1 suo valore commerciale secondo progetto divisionale predisposto con
l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio nominato all'uopo. In ogni caso
Ove accertata la indivisibilità del bene ed applicato l'art. 720 cod. civ. ove ritenuto opportuno attribuire l'immobile nell'intero all'attore avente la quota maggiore, qualora lo stesso ne chieda l'attribuzione, con addebito dell'eccedenza spettante al convenuto quale controvalore in denaro da corrispondersi a quest'ultimo siccome quantificata a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi. Ove lo scioglimento pregiudichi gli interessi del convenuto, che si proceda alla alienazione dello stesso, mediante vendita all'incanto ai sensi degli artt. 720 e 788 c.p.c. a mezzo di professionista all'uopo delegato e provvedere all'attribuzione della somma ricavata nella quota spettante al convenuto uguale a quella degli altri condividendi Sempre nel merito Rigettarsi le domande di restituzione relativa alle spese di manutenzione ed a quelle per le innovazioni e migliorie avanzate nei confronti del convenuto dall'attore ed in ogni caso ordinarne la rimozione. Spese e compensi professionali oltre ad IVA e CPA ed accessori, come per legge a carico di chi si opporrà alle richieste del convenuto”
Dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di a Persona_1 seguito di istanza di riassunzione proposta dall'attore, si è costituita in giudizio , quale erede di riportandosi Controparte_3 Persona_1 alle eccezioni, domande e conclusioni già dedotte.
La causa istruita, con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.11.2025.
2. Il presente giudizio, volto allo scioglimento della comunione ordinaria ai sensi dell'art. 1111 c.c., non può essere definito nel merito per i seguenti motivi in fatto e in diritto.
4 In particolare, si ritiene che la natura immobiliare dei beni da dividere imponga la produzione in giudizio sia del titolo di provenienza dei beni in favore dei condividenti sia delle iscrizioni e trascrizioni contro i predetti nel ventennio anteriore alla domanda, ovvero di relazione notarile sostitutiva, quali documenti aventi valore probatorio in merito all'esistenza di diritti reali in capo a alle parti del giudizio nonché all'istituzione di eventuali vincoli pregiudizievoli sugli immobili da dividere.
Tale documentazione è, invero, indispensabile per comprovare che i beni siano ancora nella titolarità dei condividenti alla data di proposizione della domanda nonché per verificare l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari. In particolare, per quanto riguarda la verifica dell'integrità del contraddittorio, deve osservarsi che essa va operata, non già con riferimento ai creditori ipotecari ex art. 1113, comma 3, c.c. quanto, piuttosto, con riguardo ai creditori opponenti di cui all'art. 784
c.p.c.
Invero, mentre la questione relativa alla qualità di litisconsorti necessari dei creditori titolari di ipoteca, pur essendo ancora dibattutissima in dottrina e giurisprudenza, sembra essere stata risolta dal più recente orientamento dei giudici di legittimità nel senso dell'esclusione di tale qualità, essendo la chiamata in giudizio dei predetti soggetti una mera condizione di opponibilità nei loro confronti della decisione giudiziale (cfr.
Cass., 9.11.2012, n. 19529), non può esservi alcun dubbio, stante l'espressa previsione legislativa in tal senso, che i creditori che abbiano trascritto ai sensi dell'art. 2646, comma 2, c.p.c. l'atto di opposizione di cui al secondo comma dell'art. 1113 c.c. siano litisconsorti necessari nel giudizio di divisione, sicché la sentenza resa in assenza della loro chiamata in causa sarebbe inutiliter data e, per l'effetto, radicalmente nulla.
Sotto altro profilo, si deve sottolineare che il giudizio di divisione ha un duplice oggetto: l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa. La duplicità dell'oggetto non esclude tuttavia l'unitarietà del giudizio, stante la
5 strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit (. La natura parzialmente esecutiva della seconda fase del giudizio divisorio, che come noto può concludersi con la vendita all'incanto dei beni (art. 720, ult. parte, c.c.), ne giustifica la sottoposizione alla disciplina di cui all'art. 567 c.p.c. che appunto condiziona l'ammissibilità della domanda alla produzione della già più volte menzionata documentazione ipo- catastale o del certificato notarile sostitutivo.
Tale conclusione sembra tanto più vera se si considera che l'omissione di tale adempimento nella fase di accertamento dello scioglimento della comunione potrebbe comportare il rischio concreto che l'eventuale acquisizione successiva di tale documentazione, nella fase esecutiva della divisione e, in particolare, della vendita forzata, possa inficiare o smentire gli accertamenti relativi alla legittimazione e alla massa ereditaria/comune che sono stati cristallizzati nella sentenza o ordinanza di divisione, con conseguente grave pregiudizio per l'efficacia e l'eseguibilità del titolo giudiziale destinato alla pubblicità immobiliare.
Orbene, nel caso in esame, l'attore ha prodotto la certificazione notarile relativa agli immobili per cui è causa, unitamente alla nota di trascrizione della domanda, solo in data 9.9.2024, ovvero allorquando erano scaduti i termini per le produzioni documentali. Tale documentazione deve ritenersi tardiva, in quanto prodotta dopo il maturare delle preclusioni istruttorie e, pertanto, inammissibile.
Oltre a ciò, occorre evidenziare che l'attore non ha neppure dedotto e prodotto i titoli di proprietà degli immobili per cui è causa, essendosi limitato a produrre esclusivamente l'atto notarile di cessione del
22.06.2020 (rep.4468/racc.3517) della quota di 2/10 del compendio immobiliare in questione, rimanendo privo di riscontro probatorio l'acquisto e quindi la titolarità degli ulteriori 6/10 così come dedotto dall'attore (cfr. deposito 18.01.2022).
Dal canto loro, i convenuti non hanno né dedotto né prodotto il titolo comprovante il loro dritto di comproprietà.
6 A tal riguardo, occorre evidenziare che la domanda di scioglimento della comunione, pur mirando alla realizzazione di interessi privati, è caratterizzata da evidenti implicazioni pubblicistiche, che impongono al giudice di procedere ad un vaglio ufficioso circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione stessa. Tale necessità trova il suo fondamento nella destinazione pubblicitaria dell'atto conclusivo del giudizio, la cui trascrizione nei registri immobiliari garantisce la continuità delle trascrizioni e l'opponibilità erga omnes del mutamento della situazione giuridica. È evidente che l'esigenza di garantire l'affidabilità e la stabilità delle risultanze dei registri immobiliari sarebbe compromessa se l'onere della prova della legittimazione attiva e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai comunisti fosse rimessa alla piena disponibilità negoziale delle parti. L'affidamento di tale accertamento al mero meccanismo del principio di non contestazione determinerebbe l'emissione di una pronuncia giurisdizionale idonea a creare un'apparenza di diritto sulla titolarità dei beni immobili oggetto di divisione, con compromissione del principio di certezza del diritto e la sicurezza della circolazione giuridica dei diritti reali immobiliari.
Da tali considerazioni discende che è onere dell'istante dimostrare la qualità di comproprietario dei beni immobili oggetto di domanda di divisione. Tuttavia, la diversità ontologica tra azione di divisione e azioni a tutela della proprietà (si pensi, ad esempio, all'azione di rivendicazione ex art. 948 c.p.c.) giustifica un regime probatorio più attenuato nei giudizi di scioglimento della comunione. In particolare, la prova della contitolarità dei beni da dividere può essere fornita con la produzione di un titolo di provenienza che attesti il trasferimento della situazione giuridica soggettiva in capo al richiedente (si pensi, ad esempio, ad un atto di vendita o di permuta) o, in alternativa, dimostrando l'usucapione del bene.
Né può essere diversamente condiviso l'eventuale assunto per cui la documentazione in questione si sarebbe potuta acquisire mediante consulenza tecnica d'ufficio.
La consulenza ha infatti lo scopo di recare ausilio al giudice nell'esame delle materie che richiedono speciale competenza tecnica, ma non può mai
7 e in nessun caso supplire all'osservanza dell'onere probatorio gravante sulle parti (ex multis Cass. n. 7097/2005), non può cioè risolversi in una relevatio ab onere probandi, né in uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate;
tantomeno può avere funzione esplorativa.
Spettava dunque alle parti l'onere di comprovare tali aspetti nei limiti delle preclusioni previste dall'art. 183 c.p.c., non competendo al giudice - nel procedimento di cognizione ordinaria - indicare alle parti l'onere probatorio che le stesse debbono assolvere. Spetta alle parti porre in essere tutte le attività necessarie a consentire il proficuo esito della divisione da loro richiesta, inclusa l'attività necessaria alla verifica preliminare dell'integrità del contraddittorio e della proprietà comune degli immobili al momento della proposizione della domanda. Tale inadempimento determina l'inammissibilità della domanda. Invero, se si procedesse alla divisione, si determinerebbe la potenziale conseguenza dell'assegnazione alle parti di beni di proprietà altrui. Perciò, trattandosi di un atto di parte, la produzione documentale deve avvenire entro i termini scanditi dal codice di rito ed un ordine di produzione proveniente dal tribunale violerebbe il principio dispositivo, fuori dai casi disciplinati dagli art. 210 e 213 c.p.c.
Di conseguenza, in difetto della sopra indicata tempestiva e completa produzione documentale, sono inammissibili la domanda di scioglimento proposta e le domande connesse e consequenziali.
3. La natura della controversia e i motivi della decisione, compresa la circostanza che il convenuto, avendo aderito fin dall'inizio del giudizio alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, ben avrebbe potuto provvedere al deposito della documentazione necessaria, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dalla parte attrice;
2) dispone la compensazione delle spese di lite.
Cassino, 26 novembre 2025
8 Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
9
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 9.10.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
26.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 171 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 26.11.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Raffaele Spicciariello
-attore in riassunzione-
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, in virtù di procura in atti dall' avv. Aurelio Cannatelli;
-convenuto in riassunzione-
e
(C.F. , in qualità di Controparte_2 C.F._3 erede di rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Persona_1 dall'avv. Aurelio Cannatelli
-convenuta in riassunzione-
OGGETTO: scioglimento comunione ordinaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26.11.2025 le parti concludevano come da note in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato Parte_1 in giudizio e deducendo di essere Controparte_1 Persona_1
2 proprietario per la quota di 8/10 degli immobili siti nel Comune di
TE (LT) -località Viaro-, censiti nel catasto terreni al foglio 38, particelle 4-9-10-11-16-79, al foglio 39, particella 45, nonché del terreno con sovrastante rudere, riportato al foglio 38, particella 718 (ex 5) del catasto fabbricati;
che la restante quota di 2/10 è di proprietà dei convenuti;
che il predetto aveva sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti immobili sostenendo i costi per euro
16.128,60; che pertanto occorre procedersi allo scioglimento della comunione ordinaria.
Alla luce delle dedotte circostanze, ha chiesto accogliersi Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) Accogliere la domanda e, per l'effetto, ordinare lo scioglimento della comunione degli immobili in premessa descritti, con attribuzione ai singoli quotisti della parte ad ognuno di essi spettante, ovvero, come nella fattispecie, in caso di accertata indivisibilità dello stesso, attribuirli per intero all'istante, titolare della quota di maggiore consistenza, previa corresponsione in favore dei convenuti di una somma pari al valore della quota di loro pertinenza, come determinata dal nominando CTU;
2) Riconoscere in capo all'istante il diritto al rimborso delle spese sostenute a fronte dei miglioramenti e di conservazione apportati ai fondi comuni nella misura di Euro 16.128,60; 3) Condannare i convenuti al pagamento di detta somma ovvero, in caso di non comoda divisibilità dei terreni oggetto di giudizio e di attribuzione per intero degli stessi all'istante, conguagliare detto importo con quello eventualmente spettante ai convenuti;
4) Porre le spese del giudizio a carico delle parti, ovvero, in caso di opposizione, a carico dell'opponente.”
Si è costituito in giudizio dichiarando l'intervenuto Controparte_1 decesso di in data 1.02.2021. Il convenuto ha aderito alla Persona_1 domanda di divisione, ma ha contestato il valore dell'immobile e la domanda di restituzione delle spese sostenute dall'attore per la manutenzione degli immobili oggetto di causa.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Nel merito Proceda allo scioglimento della comunione relativa
3 agli immobili siti in TE (LT), località Viaro, individuati al catasto terreni del Comune di TE al foglio n. 38, particelle 4-9-10-11-16-79 ed al foglio n. 39, particella 45 nonché del terreno con sovrastante rudere, riportato al foglio n. 38 part. 718 (ex 5) del catasto fabbricati del medesimo
Comune di TE con attribuzione della quota spettante al convenuto ed a quella di proprietà pervenuta per successione ereditaria dal de cuius
previa determinazione della sua consistenza attuale e del Persona_1 suo valore commerciale secondo progetto divisionale predisposto con
l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio nominato all'uopo. In ogni caso
Ove accertata la indivisibilità del bene ed applicato l'art. 720 cod. civ. ove ritenuto opportuno attribuire l'immobile nell'intero all'attore avente la quota maggiore, qualora lo stesso ne chieda l'attribuzione, con addebito dell'eccedenza spettante al convenuto quale controvalore in denaro da corrispondersi a quest'ultimo siccome quantificata a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi. Ove lo scioglimento pregiudichi gli interessi del convenuto, che si proceda alla alienazione dello stesso, mediante vendita all'incanto ai sensi degli artt. 720 e 788 c.p.c. a mezzo di professionista all'uopo delegato e provvedere all'attribuzione della somma ricavata nella quota spettante al convenuto uguale a quella degli altri condividendi Sempre nel merito Rigettarsi le domande di restituzione relativa alle spese di manutenzione ed a quelle per le innovazioni e migliorie avanzate nei confronti del convenuto dall'attore ed in ogni caso ordinarne la rimozione. Spese e compensi professionali oltre ad IVA e CPA ed accessori, come per legge a carico di chi si opporrà alle richieste del convenuto”
Dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di a Persona_1 seguito di istanza di riassunzione proposta dall'attore, si è costituita in giudizio , quale erede di riportandosi Controparte_3 Persona_1 alle eccezioni, domande e conclusioni già dedotte.
La causa istruita, con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.11.2025.
2. Il presente giudizio, volto allo scioglimento della comunione ordinaria ai sensi dell'art. 1111 c.c., non può essere definito nel merito per i seguenti motivi in fatto e in diritto.
4 In particolare, si ritiene che la natura immobiliare dei beni da dividere imponga la produzione in giudizio sia del titolo di provenienza dei beni in favore dei condividenti sia delle iscrizioni e trascrizioni contro i predetti nel ventennio anteriore alla domanda, ovvero di relazione notarile sostitutiva, quali documenti aventi valore probatorio in merito all'esistenza di diritti reali in capo a alle parti del giudizio nonché all'istituzione di eventuali vincoli pregiudizievoli sugli immobili da dividere.
Tale documentazione è, invero, indispensabile per comprovare che i beni siano ancora nella titolarità dei condividenti alla data di proposizione della domanda nonché per verificare l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari. In particolare, per quanto riguarda la verifica dell'integrità del contraddittorio, deve osservarsi che essa va operata, non già con riferimento ai creditori ipotecari ex art. 1113, comma 3, c.c. quanto, piuttosto, con riguardo ai creditori opponenti di cui all'art. 784
c.p.c.
Invero, mentre la questione relativa alla qualità di litisconsorti necessari dei creditori titolari di ipoteca, pur essendo ancora dibattutissima in dottrina e giurisprudenza, sembra essere stata risolta dal più recente orientamento dei giudici di legittimità nel senso dell'esclusione di tale qualità, essendo la chiamata in giudizio dei predetti soggetti una mera condizione di opponibilità nei loro confronti della decisione giudiziale (cfr.
Cass., 9.11.2012, n. 19529), non può esservi alcun dubbio, stante l'espressa previsione legislativa in tal senso, che i creditori che abbiano trascritto ai sensi dell'art. 2646, comma 2, c.p.c. l'atto di opposizione di cui al secondo comma dell'art. 1113 c.c. siano litisconsorti necessari nel giudizio di divisione, sicché la sentenza resa in assenza della loro chiamata in causa sarebbe inutiliter data e, per l'effetto, radicalmente nulla.
Sotto altro profilo, si deve sottolineare che il giudizio di divisione ha un duplice oggetto: l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa. La duplicità dell'oggetto non esclude tuttavia l'unitarietà del giudizio, stante la
5 strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit (. La natura parzialmente esecutiva della seconda fase del giudizio divisorio, che come noto può concludersi con la vendita all'incanto dei beni (art. 720, ult. parte, c.c.), ne giustifica la sottoposizione alla disciplina di cui all'art. 567 c.p.c. che appunto condiziona l'ammissibilità della domanda alla produzione della già più volte menzionata documentazione ipo- catastale o del certificato notarile sostitutivo.
Tale conclusione sembra tanto più vera se si considera che l'omissione di tale adempimento nella fase di accertamento dello scioglimento della comunione potrebbe comportare il rischio concreto che l'eventuale acquisizione successiva di tale documentazione, nella fase esecutiva della divisione e, in particolare, della vendita forzata, possa inficiare o smentire gli accertamenti relativi alla legittimazione e alla massa ereditaria/comune che sono stati cristallizzati nella sentenza o ordinanza di divisione, con conseguente grave pregiudizio per l'efficacia e l'eseguibilità del titolo giudiziale destinato alla pubblicità immobiliare.
Orbene, nel caso in esame, l'attore ha prodotto la certificazione notarile relativa agli immobili per cui è causa, unitamente alla nota di trascrizione della domanda, solo in data 9.9.2024, ovvero allorquando erano scaduti i termini per le produzioni documentali. Tale documentazione deve ritenersi tardiva, in quanto prodotta dopo il maturare delle preclusioni istruttorie e, pertanto, inammissibile.
Oltre a ciò, occorre evidenziare che l'attore non ha neppure dedotto e prodotto i titoli di proprietà degli immobili per cui è causa, essendosi limitato a produrre esclusivamente l'atto notarile di cessione del
22.06.2020 (rep.4468/racc.3517) della quota di 2/10 del compendio immobiliare in questione, rimanendo privo di riscontro probatorio l'acquisto e quindi la titolarità degli ulteriori 6/10 così come dedotto dall'attore (cfr. deposito 18.01.2022).
Dal canto loro, i convenuti non hanno né dedotto né prodotto il titolo comprovante il loro dritto di comproprietà.
6 A tal riguardo, occorre evidenziare che la domanda di scioglimento della comunione, pur mirando alla realizzazione di interessi privati, è caratterizzata da evidenti implicazioni pubblicistiche, che impongono al giudice di procedere ad un vaglio ufficioso circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione stessa. Tale necessità trova il suo fondamento nella destinazione pubblicitaria dell'atto conclusivo del giudizio, la cui trascrizione nei registri immobiliari garantisce la continuità delle trascrizioni e l'opponibilità erga omnes del mutamento della situazione giuridica. È evidente che l'esigenza di garantire l'affidabilità e la stabilità delle risultanze dei registri immobiliari sarebbe compromessa se l'onere della prova della legittimazione attiva e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai comunisti fosse rimessa alla piena disponibilità negoziale delle parti. L'affidamento di tale accertamento al mero meccanismo del principio di non contestazione determinerebbe l'emissione di una pronuncia giurisdizionale idonea a creare un'apparenza di diritto sulla titolarità dei beni immobili oggetto di divisione, con compromissione del principio di certezza del diritto e la sicurezza della circolazione giuridica dei diritti reali immobiliari.
Da tali considerazioni discende che è onere dell'istante dimostrare la qualità di comproprietario dei beni immobili oggetto di domanda di divisione. Tuttavia, la diversità ontologica tra azione di divisione e azioni a tutela della proprietà (si pensi, ad esempio, all'azione di rivendicazione ex art. 948 c.p.c.) giustifica un regime probatorio più attenuato nei giudizi di scioglimento della comunione. In particolare, la prova della contitolarità dei beni da dividere può essere fornita con la produzione di un titolo di provenienza che attesti il trasferimento della situazione giuridica soggettiva in capo al richiedente (si pensi, ad esempio, ad un atto di vendita o di permuta) o, in alternativa, dimostrando l'usucapione del bene.
Né può essere diversamente condiviso l'eventuale assunto per cui la documentazione in questione si sarebbe potuta acquisire mediante consulenza tecnica d'ufficio.
La consulenza ha infatti lo scopo di recare ausilio al giudice nell'esame delle materie che richiedono speciale competenza tecnica, ma non può mai
7 e in nessun caso supplire all'osservanza dell'onere probatorio gravante sulle parti (ex multis Cass. n. 7097/2005), non può cioè risolversi in una relevatio ab onere probandi, né in uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate;
tantomeno può avere funzione esplorativa.
Spettava dunque alle parti l'onere di comprovare tali aspetti nei limiti delle preclusioni previste dall'art. 183 c.p.c., non competendo al giudice - nel procedimento di cognizione ordinaria - indicare alle parti l'onere probatorio che le stesse debbono assolvere. Spetta alle parti porre in essere tutte le attività necessarie a consentire il proficuo esito della divisione da loro richiesta, inclusa l'attività necessaria alla verifica preliminare dell'integrità del contraddittorio e della proprietà comune degli immobili al momento della proposizione della domanda. Tale inadempimento determina l'inammissibilità della domanda. Invero, se si procedesse alla divisione, si determinerebbe la potenziale conseguenza dell'assegnazione alle parti di beni di proprietà altrui. Perciò, trattandosi di un atto di parte, la produzione documentale deve avvenire entro i termini scanditi dal codice di rito ed un ordine di produzione proveniente dal tribunale violerebbe il principio dispositivo, fuori dai casi disciplinati dagli art. 210 e 213 c.p.c.
Di conseguenza, in difetto della sopra indicata tempestiva e completa produzione documentale, sono inammissibili la domanda di scioglimento proposta e le domande connesse e consequenziali.
3. La natura della controversia e i motivi della decisione, compresa la circostanza che il convenuto, avendo aderito fin dall'inizio del giudizio alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, ben avrebbe potuto provvedere al deposito della documentazione necessaria, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dalla parte attrice;
2) dispone la compensazione delle spese di lite.
Cassino, 26 novembre 2025
8 Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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