Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6107/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6107/2020 R.G.A.C. pendente tra,
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Fusco e Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Fabrizio Celaj, presso il loro studio in Casandrino alla via Trento n. 7 risulta elett.te dom.to giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., (C.F. ), rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'avv.to Giovanni Puca e dall'avv.to Angelina Sagliocco, presso il loro studio in
Sant'Antimo alla via M. Serao n. 13, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
E
Dott. dom.to c/o la dell'Ordine CC. Controparte_2 Controparte_1 [...]
di Casoria in Casoria (NA) - 80026- alla Via San Rocco, Controparte_3
9;
Convenuto Contumace
E
Dott. dom.to c/o la dell' Controparte_4 Controparte_1 [...]
di Casoria in Casoria (NA) - 80026- alla Via Controparte_5
San Rocco, 9;
Convenuto Contumace
Oggetto: responsabilità professionale
1
Conclusioni: Nelle note sostitutive dell'udienza del 25.02.2025 redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che espressamente si richiamano, i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi atti e con ordinanza del 25 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
Controparte_1
, il dott. ed il Dott. al fine di sentir accertare e
[...] Controparte_2 Controparte_4
dichiarare la loro responsabilità, nella causazione dei danni non patrimoniali subiti dal medesimo, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento danni.
In particolare, esponeva di essersi rivolto il 30.07.2019 alla dell'Ordine Controparte_1 [...]
di Casoria, al fine di sottoporsi ad Controparte_5 Controparte_1 Controparte_3
un intervento chirurgico di cataratta all'occhio destro.
A tal fine, in data 02.09.2019, veniva ricoverato in regime day hospital presso la anzidetta struttura ospedaliera per effettuare la visita anestesiologica preventiva all'intervento di cataratta e il successivo
12.09.2019, veniva operato di cataratta all'occhio destro presso il P.O. " " - Controparte_3
- di Casoria, in particolare dall'Equipe medica composta: dal Dott. Controparte_3 [...]
, , dal Dott. , dal Dott. , CP_2 CP_6 Controparte_4 CP_6 Persona_1
. Persona_2 deduceva altresì che a seguito dell'operazione, nonostante il manifestarsi di forti Parte_1
dolori, veniva dimesso dalla struttura Ospedaliera senza alcuna e specifica precauzione con prescrizione di una terapia ordinaria e che nei giorni successivi alle dimissioni a causa del forte dolore e del mancato recupero funzionale dell'occhio operato, senza ricevere dai predetti sanitari una adeguata assistenza nonostante la gravità della situazione.
Solo in data 20.09.2019, veniva modificata la terapia, essendo constatata una grave situazione emergenziale.
Il successivo 25.09.2019, persistendo il forte dolore, i sanitari della Struttura convenuta prescrivevano all'attore di recarsi urgentemente presso l'Ospedale AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ove l'attore veniva informato della presenza di un distacco di retina oltre che di una endoftalmite purulenta, con indicazione chirurgica alla vitrectomia con tamponamento, tant'è che in data
04.10.2019, veniva ricoverato in day surgery ed operato di vitrectomia all'Ospedale AORN Sant'Anna
e San Sebastiano di Caserta.
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L'attore sosteneva, quindi, di aver subito la perdita totale della funzione visiva dell'occhio destro, con elevata probabilità di una successiva evoluzione in tisi per effetto delle condotte omissive e negligenti dei sanitari del P.O. " " che lo hanno avuto in cura consistente nell' errata Controparte_3
assistenza all'intervento chirurgico di cataratta sia nella fase preoperatoria che postoperatoria.
Pertanto, deducendo la responsabilità dei convenuti, in solido tra loro, nella causazione dei danni subiti, chiedeva al Tribunale di: “a - accertare e dichiarare la imperizia, negligenza Parte_1
e imprudenza e comunque la condotta colpevole dei convenuti in proprio e nella rispettiva qualità per la er rata assistenza all'intervento di cataratta all'occhio destro nella fase preoperatoria e postoperatoria soprattutto per l'omessa predisposizione delle misure idonee a prevenire infezioni nosocomiali e processi settici e/o per l'omessa diagnosi ed il mancato trattamento del processo settico che aveva colpito il Sig. b -accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale Parte_1
e/o extracontrattuale dei convenuti per tutti i danni subiti e subendi dall'attore e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attore del risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nessun escluso, subiti in conseguenza di malasanità per cui è causa, per la cui quantificazione e liquidazione si rinvia all'elaborato peritale del CTP Dott. Persona_3
e/o di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU medico legale.
Più segnatamente, il CTP quantifica i danni patiti dall'attore nel seguente modo: 1 -"danno biologico" I.P. nella misura del 26% con tabella Milano quantificabile in misura non inferiore €
92.220,00 ;
2 - Danno Biologico da ITT giorni 5 quantificabile in misura non inferiore a € 490,00; 3
- Danno Biologico da ITP giorni 30 al 50% quantificabile in misura non inferiore a € 1.470,00; 4 - del "danno morale " pari ad 1/3 del danno biologico non inferiore ossia € 30.730,00; 5 - danno esistenziale del danno biologico non inferiore € 15.365,00; 6 - danno emergente non documentate da quantificarsi in via equitativa nella misura non inferiore ad € 20.000,00; 7 - spese mediche per un importo complessivo di € 1.200,00 . I danni complessivamente patiti dall'attore determinano un risarcimento del danno per un importo non inferiore alla complessiva somma di € 161.475,00 e/o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU medico legale. Con riserva di meglio articolare e precisare i danni patiti nei termini del codice di rito. Il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre I.V.A. e C.P.A con distrazione ex art. c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
2. Si costituiva in giudizio Controparte_1
, la quale eccepiva l'infondatezza della domanda per la
[...]
genericità della stessa.
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Peraltro, evidenziava che alcun errore era stato perpetrato dai sanitari e che, in ogni caso, non sussisteva alcuna responsabilità imputabile alla struttura ospedaliera, insistendo, pertanto, per l'integrale rigetto della domanda attorea.
3. Il dott. ed il Dott. seppur ritualmente evocati in giudizio Controparte_2 Controparte_4
mediante notifica presso la sede di lavoro, non si costituivano e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
4. Ciò posto, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, ai fini dell'inquadramento della fattispecie, va evidenziato che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha, in ogni caso, natura contrattuale di tipo professionale, mentre quella del sanitario è qualificabile come di natura extracontrattuale. Sul punto va richiamato il recente intervento chiarificatore da parte del legislatore, atteso che l'articolo 7 della Legge n. 24/2017 (Gelli/Bianco) prevede una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria.
In particolare, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. In altre parole, la struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni, il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l'obbligazione (ad es. c.d. contratto di ospedalità) rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo. L'esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono - per quanto qui di interesse - un termine prescrizionale di "soli" cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno, l'elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento.
Va inoltre considerato che con riferimento alla posizione del sanitario, la limitazione di responsabilità
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professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media, o perché' la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o perché non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare.
Dunque, parte attrice deve provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno (cfr.
SS.UU. 577/2008), mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare che non vi è stato inadempimento o che lo stesso non è stato eziologicamente rilevante.
5. Tanto doverosamente chiarito, il collegio di consulenti tecnici nominati nel presente giudizio ha accertato, con argomentazioni logiche e prive di contraddizioni che lo scrivente reputa pienamente condivisibili con espresso richiamo alla relazione dell'1-12-2023, che non sono ravvisabili negligenze e omissioni nella condotta assistenziale da parte dei sanitari che ebbero in cura il sig. Pt_1
[...]
In particolare, il Collegio ha evidenziato che: “L'intervento chirurgico di cataratta venne effettuato con la tecnica della facoemulsificazione, che prevede la frammentazione e la rimozione del cristallino opacizzato e la sua sostituzione con una lente intraoculare (IOL). Questa tecnica , detta CO , è un intervento minimamente invasivo, veloce e indolore, richiede circa 20 minuti per l'esecuzione e può essere effettuato in day-hospital. Nella fase di preparazione all'intervento, la superficie dell'occhio da operare viene trattata con un collirio anestetico ed una lieve sedazione viene normalmente effettuata per rendere la procedura più confortevole per il paziente e per il chirurgo. L'intervento, che prevede l'accesso chirurgico intrabulbare, viene eseguito al microscopio per ingrandire i dettagli dell'occhio, è preceduto da un piccolo taglio a tunnel nella zona tra la cornea e la sclera ( limbus), per accendere nella camera anteriore;
quindi, si prosegue con la capsuloressi che consiste nell'aprire la membrana che avvolge il cristallino per consentire l'introduzione del facoemulsificatore, strumento dotato di una punta che vibrando alla velocità 40-50.000 volte al secondo circa, genera degli ultrasuoni che determinano la frantumazione del cristallino catarattoso.
La frantumazione viene associata all'aspirazione delle masse in modo da asportare tutto il materiale
e lasciare integra la capsula posteriore dove verrà alloggiata la lente sintetica. La fase successiva dell'intervento consiste pertanto nell'inserimento del cristallino artificiale sostitutivo detto IOL ossia lente intraoculare. Questa viene posizionata all'interno della capsula, si adagia in essa spiegando le sue anse e fissandosi in periferia con esse e rimane sospesa nell'occhio dietro all'iride e davanti al vitreo”.
Secondo i consulenti l'intervento effettuato sotto il profilo tecnico presentava un grado di difficoltà medio e, prevedendo l'apertura del bulbo oculare, può essere seguito da varie complicanze, tra cui la
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più temibile, sebbene molto rara, è l'infezione endoculare (endoftalmite) accompagnata spesso dalla disorganizzazione del vitreo che comporta trazione sulla retina provocandone il distacco dai piani sottostanti (distacco di retina da trazione).
Più specificamente il “quadro anatomo-clinico ha quasi sempre una prognosi sfavorevole fino a comportare la perdita funzionale o anatomica dell'occhio. Detta complicanza rappresenta un evento teoricamente prevedibile, tuttavia, non altrimenti prevenibile con assoluta certezza nonostante le corrette procedure previste ed attuate. La penetrazione del germe patogeno si verifica attraverso la ferita chirurgica ma non è possibile stabilire il momento esatto del contagio che può verificarsi anche nelle ore e nei giorni successivi all'intervento. Le manifestazioni cliniche sono costituite da progressiva riduzione della capacità visiva, dolore, irradiato alla regione periorbitaria, fotofobia, intensa congestione della mucosa congiuntivale e, frequentemente, secrezione mucopurulenta. Tale quadro clinico indirizza adeguatamente la diagnosi e consente l'adozione tempestiva delle idonee terapie sia mediche che chirurgiche, nonostante le quali si assiste, nella pressocché totalità dei casi, ad una rapida ingravescenza della riduzione del visus sino alla perdita della capacità visiva”.
I Consulenti, hanno evidenziato che “nel caso in esame le caratteristiche cliniche riportate nella documentazione agli atti depongono per una etiologia batterica della patologia che, da quanto documentato agli atti, fu rilevata dopo 7 giorni dall'intervento di cataratta in ODx, non risultano infatti allegate altre relazioni di visite di controllo. L'infezione pertanto vista la latenza nonchè
l'assenza di fattori di rischio significativi nel paziente raffigura senza dubbio una complicanza postoperatoria”.
Ed infatti: “Dall'esame della cartella clinica si evidenzia che: - l'intervento è stato eseguito con tecnica corretta seguendo le varie fasi: 1) disinfezione;
2) incisione a tunnel;
3) capsuloressi;
4) Co facoemulsificazione;
5) impianto di IOL in 6) sutura;
Non risultano intervenute complicanze intraoperatorie;
- Il paziente veniva dimesso il giorno seguente, dopo controllo clinico risultato regolare, con prescrizione della terapia medica con copertura antibiotica sia per via orale che topica, come da protocollo;
- La terapia medica intrapresa per la complicanza infettiva in prima battuta nel controllo del 20/09/2019 risultava indicata alla patologia evidenziata;
- Vista la mancata risposta alla terapia farmacologica, il paziente era prontamente indirizzato presso una struttura idonea all'ulteriore trattamento chirurgico;
- L'intervento di vitrectomia, effettuato presso il
, era seguito da un regolare decorso post-operatorio”. Controparte_8
Peraltro, i Consulenti hanno rilevato altresì come “All'atto dell'osservazione attuale è stato obiettivato un quadro clinico caratterizzato da una grave riduzione della capacità visiva dell'ODX
(1/20), ma comunque superiore al visus rilevato prima dell'intervento di cataratta (1/60), l'occhio si presenta in quiete. Il quadro clinico e funzionale rilevato rappresenta senza dubbio un esito delle
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complicanze postoperatorie patite dall'istante nonostante la corretta gestione della complicanza post-operatoria”.
Pertanto, deve ritenersi che gli accertamenti e la terapia pre-operatoria, così come quella dell'esecuzione dell'intervento chirurgico di cataratta, sia la condotta post operatoria sono stati eseguiti correttamente dai sanitari che ebbero in cura l'attore, e la patologia accaduta al paziente è conseguente ad una complicanza post-operatoria prevedibile ma non altrimenti prevenibile.
6. Né è possibile pervenire a differenti conclusioni sulla scorta dei rilievi operati in sede di osservazioni da parte del C.T.P. nominato dall'attore.
Quest'ultimo, infatti, nel non condividere le conclusioni del Collegio Peritale, ha evidenziato che:
1. il Collegio non aveva tenuto conto dei tempi di applicazione dello Iodopovidone nel sacco congiuntivale e sulla cute;
2. sussistevano dubbi circa la correttezza della tenuta igienica del reparto chirurgico ed in particolare delle verifiche periodiche analitiche sui piani, le mura, il pavimento, l'impianto di ventilazione della sala operatoria;
3. Il controllo postoperatorio non fu effettuato entro le 72 ore, in violazione delle linee guida e siffatta circostanza ha impedito una diagnosi tempestiva della infezione;
4. la terapia prescritta il 20 settembre sarebbe difforme dalle linee guida;
5. Soltanto dopo il ricovero presso l'ospedale di Caserta il sig. aveva ricevuto terapie Pt_1
conformi alle linee guida;
ma per il grave ritardo diagnostico e terapeutico addebitabile al personale sanitario dell' l'infezione era ormai tanto grave da compromettere Controparte_9
definitivamente la funzione visiva
6. In conclusione, l'infezione contratta in sala operatoria, il ritardo nei controlli e la terapia inefficace
(l'antibiotico per via orale o topica non penetra nel vitreo) sono stati causa del grave deficit visivo e sono addebitabili a negligenza dei sanitari e/o della struttura, la quale comunque non ha fornito alcuna prova liberatoria, a lei spettante in ambito di responsabilità contrattuale.
Di contro, così come correttamente rilevato dal Collegio, siffatte asserzioni non risultano condivisibili in quanto:
1. Nelle linee guida, in particolare quelle della SOI (Società Oftalmica Italiana - “prevenzione dell'endoftalmite post -operatoria” approvata n ell'aprile 2013 e tuttora vigenti) che vengono comunemente adottate dai chirurghi oftalmici e prese di riferimento dal collegio peritale, non risulta mai specificato il tempo di applicazione dello Iodopovidone”;
2. in relazione al riferimento alla “…tenuta igienica del reparto chirurgico…” si evidenzia che l'adozione delle misure inerenti al “rischio clinico” così come elencate sono in realtà obbligatorie ai sensi della normativa vigente ( Legge di stabilità 2016 “…tutte le strutture
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pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario -risk management”; Legge n.
24/2017 c.d. “Gelli -Bianco”) e dalla documentazione allegata ai fascicoli non si evidenziano elementi che facciano ipotizzare che non siano state messe in atto le misure previste;
3. il primo controllo post -operatorio veniva effettuato alle dimissioni in data 13/09/2019 quindi entro le 72 ore dall'intervento, effettuato il 12/09/2019 alle ore 11:50, secondo quanto previso dalle linee guida;
4. il quadro clinico rilevato al secondo controllo del 20/09 era caratterizzato dalla presenza di trasudato in camera vitrea mentre non venivano descritte altre alterazioni patognomoniche per la diagnosi definitiva di endoftalmite batterica sicché i sanitari ritenevano opportuna una terapia antibiotica e cortisonica empirica con controllo clinico ravvicinato;
5. i gravi esiti funzionali sono purtroppo legati alla natura stessa della malattia caratterizzata da una rapida ingravescenza della riduzione del visus sino alla perdita della capacità visiva nonostante siano adottate le idonee terapie sia mediche che chirurgiche;
6. Infine, non vi sono validi elementi medico -legali né documentali né epidemiologici (non risulta infatti che nella stessa seduta operatoria vi siano stati altri casi complicati da endoftalmite) che possano confermare l'ipotesi formulata dal CTP che l'infezione sia stata contratta in sala operatoria.
In definitiva, quindi, deve ritenersi che non sono ravvisabili negligenze ed omissioni nella condotta assistenziale da parte dei sanitari che ebbero in cura l'attore. D'altra parte, il collegio peritale ha preso espressa posizione in punto tecnico e le relative conclusioni sono logicamente argomentate ed attendibili sulla scorta della documentazione di causa.
Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che: “grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria;
una volta assolto dal paziente, anche
a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato” (Cassazione,
Sez. III, 22 Febbraio 2023 N. 5490).
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Nel caso di specie, di contro, alcun elemento induce a ritenere che l'infezione sia stata contratta per la prestazione sanitaria essendo stata genericamente allegata siffatta circostanza sicché anche sotto tale profilo deve ritenersi l'insussistenza di alcuna negligenza e/o colpa in capo ai convenuti.
Da quanto esposto consegue il rigetto della domanda attorea.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della causa (indeterminabile – complessità media) e dell'attività svolta, facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014, stante l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto, con attribuzione ai procuratori di parte convenuta dichiaratisi antistatari.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte attrice, come liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del giudice dott. Maurizio
Spezzaferri, definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite del presente giudizio liquidate in
€.5.431,00= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del
15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv.to
Giovanni Puca e all'avv.to Sagliocco Angelina;
3. pone a carico di le spese di C.T.U. così come liquidate con separato Parte_1
decreto.
Così deciso in Aversa, 20 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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