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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2670/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Stella DASSI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via M. D'Azeglio, n. 58, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025. Il PM ha concluso “visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato il 24 febbraio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 6 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 5 Nella nota depositata il 30 aprile 2025 le parti hanno dichiarato di rinunciare alla domanda di scioglimento del matrimonio e di insistere su quella di separazione. I coniugi hanno contratto matrimonio secondo il rito civile il 5 luglio 2012 a Monte Sant'Angelo (FG) e, successivamente, il 6 ottobre 2012 hanno celebrato il matrimonio secondo il rito religioso. Dall'unione è nato, a San PI (Federazione Russa), il 20 novembre 2021,
. Persona_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra , nata a [...] Parte_1
(Federazione Russa) il 23 aprile 1979 e , nato a [...] Parte_2
DO (FG) il 5 febbraio 1980, unitisi in matrimonio il 5 luglio 2012 a Monte Sant'Angelo (FG), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero 3, parte 1, anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che la signora si trasferirà, unitamente al figlio, in San Pt_1
PI (Federazione Russa) presso la residenza della di lei madre mentre il signor
, dopo la vendita della casa coniugale nel giugno 2025, si trasferirà altrove;
Parte_2
3) affida a entrambi i genitori i quali prenderanno di comune Persona_1 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) prende atto che in considerazione della distanza, per agevolare la madre, il padre autorizza quest'ultima a compiere autonomamente le scelte relative alla richiesta di documenti, compreso passaporto e carta d'identità per l'espatrio, oltre a prestare il consenso per eventuali spostamenti/gite scolastiche del figlio;
pagina 2 di 5 5) colloca il minore con la madre presso l'abitazione della nonna materna a San PI (Federazione Russa);
6) prende atto che i coniugi si impegnano ad effettuare almeno una videochiamata al giorno (in specie padre e figlio) e ad adoperarsi affinché il minore possa conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7) prende atto che le parti hanno concordato che:
- la signora si obbliga a trascorrere col figlio, ogni anno, un mese Pt_1
(indicativamente settembre) a Monte Sant'Angelo (FG) presso la residenza dei nonni paterni o del padre e a recarsi in Italia ogni sei mesi;
- il signor , previo accordo con la madre, potrà recarsi dal figlio Parte_2 quando vorrà e/o potrà; i costi del trasferimento saranno a carico di quest'ultimo; 8) a decorrere dal trasferimento della moglie, unitamente al figlio, a San PI, pone a carico del padre l'obbligo di versare alla stessa, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di
[...]
, la somma mensile di 200,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 9) a decorrere dal trasferimento della moglie, unitamente al minore, a San PI, dispone che il padre e la madre si facciano carico rispettivamente del 70% e del 30% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, previamente concordate e debitamente documentate, individuate come da Protocollo per il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, (ad eccezione della baby sitter la cui spesa rimane a carico del genitore che ne usufruisce), pre-scuola e post-scuola se rese necessarie dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 3 di 5 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
10) prende atto che, a regolamento dei restanti rapporti patrimoniali, il signor si obbliga ad estinguere il mutuo gravante sulla casa coniugale e, in Parte_2 seguito alla vendita della stessa, si obbliga a versare in favore della signora Pt_1 la somma di 50.000,00 euro entro giugno 2025 e, successivamente, la restante somma di 50.000,00 euro sul conto corrente a lei intestato alla data di fissazione dell'udienza di divorzio;
11) prende atto che i coniugi, fermo quanto sopra, dichiarano di avere già regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di avere diviso i beni comuni e pertanto di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
12) prende atto che le parti, eccetto quanto statuito al punto 10, dichiarano di essere autosufficienti e, pertanto, di rinunciare ad ogni richiesta di mantenimento periodico e di aver regolato tra loro ogni altro rapporto qui non previsto;
13) prende atto che i ricorrenti si concedono reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 7 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 5
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Stella DASSI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via M. D'Azeglio, n. 58, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025. Il PM ha concluso “visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato il 24 febbraio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 6 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 5 Nella nota depositata il 30 aprile 2025 le parti hanno dichiarato di rinunciare alla domanda di scioglimento del matrimonio e di insistere su quella di separazione. I coniugi hanno contratto matrimonio secondo il rito civile il 5 luglio 2012 a Monte Sant'Angelo (FG) e, successivamente, il 6 ottobre 2012 hanno celebrato il matrimonio secondo il rito religioso. Dall'unione è nato, a San PI (Federazione Russa), il 20 novembre 2021,
. Persona_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra , nata a [...] Parte_1
(Federazione Russa) il 23 aprile 1979 e , nato a [...] Parte_2
DO (FG) il 5 febbraio 1980, unitisi in matrimonio il 5 luglio 2012 a Monte Sant'Angelo (FG), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero 3, parte 1, anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che la signora si trasferirà, unitamente al figlio, in San Pt_1
PI (Federazione Russa) presso la residenza della di lei madre mentre il signor
, dopo la vendita della casa coniugale nel giugno 2025, si trasferirà altrove;
Parte_2
3) affida a entrambi i genitori i quali prenderanno di comune Persona_1 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) prende atto che in considerazione della distanza, per agevolare la madre, il padre autorizza quest'ultima a compiere autonomamente le scelte relative alla richiesta di documenti, compreso passaporto e carta d'identità per l'espatrio, oltre a prestare il consenso per eventuali spostamenti/gite scolastiche del figlio;
pagina 2 di 5 5) colloca il minore con la madre presso l'abitazione della nonna materna a San PI (Federazione Russa);
6) prende atto che i coniugi si impegnano ad effettuare almeno una videochiamata al giorno (in specie padre e figlio) e ad adoperarsi affinché il minore possa conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7) prende atto che le parti hanno concordato che:
- la signora si obbliga a trascorrere col figlio, ogni anno, un mese Pt_1
(indicativamente settembre) a Monte Sant'Angelo (FG) presso la residenza dei nonni paterni o del padre e a recarsi in Italia ogni sei mesi;
- il signor , previo accordo con la madre, potrà recarsi dal figlio Parte_2 quando vorrà e/o potrà; i costi del trasferimento saranno a carico di quest'ultimo; 8) a decorrere dal trasferimento della moglie, unitamente al figlio, a San PI, pone a carico del padre l'obbligo di versare alla stessa, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di
[...]
, la somma mensile di 200,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 9) a decorrere dal trasferimento della moglie, unitamente al minore, a San PI, dispone che il padre e la madre si facciano carico rispettivamente del 70% e del 30% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, previamente concordate e debitamente documentate, individuate come da Protocollo per il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, (ad eccezione della baby sitter la cui spesa rimane a carico del genitore che ne usufruisce), pre-scuola e post-scuola se rese necessarie dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 3 di 5 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
10) prende atto che, a regolamento dei restanti rapporti patrimoniali, il signor si obbliga ad estinguere il mutuo gravante sulla casa coniugale e, in Parte_2 seguito alla vendita della stessa, si obbliga a versare in favore della signora Pt_1 la somma di 50.000,00 euro entro giugno 2025 e, successivamente, la restante somma di 50.000,00 euro sul conto corrente a lei intestato alla data di fissazione dell'udienza di divorzio;
11) prende atto che i coniugi, fermo quanto sopra, dichiarano di avere già regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di avere diviso i beni comuni e pertanto di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
12) prende atto che le parti, eccetto quanto statuito al punto 10, dichiarano di essere autosufficienti e, pertanto, di rinunciare ad ogni richiesta di mantenimento periodico e di aver regolato tra loro ogni altro rapporto qui non previsto;
13) prende atto che i ricorrenti si concedono reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 7 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 5
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