Art. 2.
Dopo l' art. 177 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
Art. 177-bis. (Notificazione all'imputato all'estero). - Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo dove dimora all'estero l'imputato, il pubblico ministero, o il pretore gli trasmette, mediante lettera raccomandata, avviso del procedimento iniziato a suo carico con invito a dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti nel luogo ove si procede. Questa formalita' non sospende ne' ritarda il procedimento.
Nel caso che non si conosca la dimora all'estero o che l'imputato non proceda alla dichiarazione od elezione di domicilio ovvero se queste sono insufficienti o inidonee il giudice o il pubblico ministero emette il decreto preveduto dall'art. 170.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi nei quali e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.
Dopo l' art. 177 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
Art. 177-bis. (Notificazione all'imputato all'estero). - Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo dove dimora all'estero l'imputato, il pubblico ministero, o il pretore gli trasmette, mediante lettera raccomandata, avviso del procedimento iniziato a suo carico con invito a dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti nel luogo ove si procede. Questa formalita' non sospende ne' ritarda il procedimento.
Nel caso che non si conosca la dimora all'estero o che l'imputato non proceda alla dichiarazione od elezione di domicilio ovvero se queste sono insufficienti o inidonee il giudice o il pubblico ministero emette il decreto preveduto dall'art. 170.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi nei quali e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.