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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 5437 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
(C.F. , difesa dall'avv. Carmelita Romano, giusta AR C.F._1
procura in atti
Appellante principale
E
(C.F. ), difeso dall'avv. Giovanni Tecce, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti
Appellato e appellante incidentale
E
e Controparte_2 Controparte_3
Appellati contumaci
FATTI DI CAUSA
1. conveniva, innanzi al tribunale di Ariano Irpino, i germani Controparte_1 [...]
, e . AR Controparte_3 Controparte_2
Deduceva: che nel 1977, le parti in causa ricevevano in donazione dal padre il fondo Persona_1
sito in agro di Grottaminarda alla località Starse (oggi via Giovanni XXIII), in catasto alla partita n. 3710, foglio 21, particella 240 (ora 1210), di mq 1780 circa;
che, con progetto del 19.9.1984, i germani decidevano di costruire sul terreno un Pt_1
edificio composta da 4 unità immobiliari;
che il progetto prevedeva la realizzazione di un fabbricato suddiviso in due ali, alle quali si accedeva mediante ingressi separati, composto da due piani adibiti ad uso abitativo, un sottotetto, un pianoterra destinato ad attività commerciali o artigianali e un piano interrato adibito ad autorimessa;
che i germani occupavano ciascuno l'unità immobiliare preventivamente scelta;
Pt_1
che e sceglievano di occupare gli immobili al primo piano Controparte_2 Controparte_1
(sub 9 e sub. 11), mentre e occupavano gli immobili al Controparte_3 AR
secondo piano (sub. 10 e sub. 12); che i germani occupavano di fatto anche i locali commerciali siti al piano terra dello stabile e i vani realizzati nel piano seminterrato;
che a seguito della divisione e del frazionamento, ogni germano risultava proprietario di una quota pari a ¼ dell'intero; che in seguito alla realizzazione della parte strutturale del fabbricato, ogni comproprietario completava a proprie spese le porzioni immobiliari scelte;
che in particolare, e completavano gli appartamenti Controparte_2 Controparte_3
individuati, adibendoli a loro abitazione, e dividevano di comune accordo il sottotetto di loro spettanza;
che e non trovavano accordo sulle modalità di divisione del Controparte_1 CP_4
vano sottotetto;
che era intenzione dell'attore ottenere lo scioglimento della comunione con attribuzione a ciascuno dei condividenti delle porzioni di fabbricato secondo il progetto e per come di fatto occupate, lasciando in comune quelle parti che per natura e per destinazione erano indivisibili, oltre al piazzale antistante adibito a parcheggio per i locali destinati ad attività commerciali.
Chiedeva di: dichiarare lo scioglimento della comunione dell'immobile, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante secondo il prospetto elaborato ed approvato da tutti i germani con progetto del 19.9.1984, lasciando in comune le parti previste Pt_1
per legge e il piazzale antistante i locali adibiti ad attività commerciale;
con vittoria di spese, da distrarre.
2. Si costituiva . AR
Deduceva: di non essersi mai opposta alla divisione;
di avere sollecitato i germani, in particolar modo , a sciogliere la comunione _1 sull'immobile di fatto già diviso e posseduto da ogni comproprietario;
che l'attore non aveva mai avuto intenzione di addivenire allo scioglimento della comunione,
e che l'invito formulato con la comunicazione dell'ì11.2.2011 era finalizzato ad evitare il pagamento della quota dovuta per i lavori di completamento della parte condominiale, anticipati dalla convenuta;
che la convenuta, avendo urgenza di completare il suo appartamento, per renderlo abitabile dal figlio , da anni sollecitava l'attore al completamento delle parti Persona_2 condominiali (pavimentazione; impianti;
infissi; portoni;
intonaci; …); di avere realizzato lavori sulle parti condominiali dell'ala del fabbricato che interessava anche l'attore e che per tali lavori, come da documentazione, aveva anticipato la somma di euro 9.205,67, quale quota di spettanza dell'attore.
Chiedeva di: disporre lo scioglimento della comunione gravante sull'immobile, confermando la divisione di fatto come concordata tra i gerani comproprietari e nello stato di fatto posseduto;
accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare l'attore Controparte_1
al pagamento, in favore della convenuta, della somma di euro 9.206,67, o altra somma maggiore o minore, quale quota parte per le opere condominiali eseguite.
Con vittoria di spese, da distrarre.
3. Non si costituivano e . Controparte_3 Controparte_2
4. contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale. Controparte_1
Deduceva che i lavori erano stati realizzati senza preventiva autorizzazione o consenso degli altri comunisti.
5. Con sentenza n. 87, pubblicata il 1.8.2019, il tribunale di Benevento dichiarava lo scioglimento della comunione gravante sul fabbricato sito in Grottaminarda alla via Giovanni
XXIII (già località Starse) realizzato sulla particella 1210 (già 240) del foglio 21; attribuiva in proprietà esclusiva a ciascuna delle parti le porzioni immobiliari indicate nella CTU - costituente parte integrante della sentenza – alla pagina 9 e come graficamente descritte nei successivi allegati;
rigettava la domanda riconvenzionale, formulata da
[...]
; compensava le spese;
poneva a carico di tutte le parti le spese di CTU. AR
Per quel che rileva, in motivazione si deduceva: che, quanto alla domanda riconvenzionale, oltre alla assenza di documentazione (fatture), le spese non avevano carattere di urgenza o di conservazione della cosa comune, per cui non potevano essere rimborsate a chi le aveva sopportate in assenza di prova dell'autorizzazione del comunista cui venivano richieste.
6. ha promosso appello per impugnare esclusivamente il rigetto AR
della domanda riconvenzionale.
Deduce:
che il tribunale, errando, ha fatto applicazione della normativa in tema di condominio;
di essersi resa parte diligente nel completare, di sua iniziativa e a sue spese, parte delle opere comuni (scalinata di accesso ad entrambi gli appartamenti dei condomini), in esecuzione del progetto di costruzioni concordemente predisposto;
che il consenso dell'altro condomino era superfluo, essendo già stato rilasciato a priori;
che la controparte non aveva contestato la corretta esecuzione del completamento della scala di accesso e la spesa complessiva;
che a divisione perfezionata, utilizza il suo immobile grazie alla scala di Controparte_1
access realizzata da;
AR
che se a questa non venisse riconosciuto il rimborso della metà della spesa, _1
si arricchirebbe senza causa;
[...]
che ai sensi degli artt. 1104 e 1110 c.c. il rimborso delle spese spetterebbe ugualmente a
, trattandosi di spese necessarie per il godimento della cosa comune, nel AR
caso di inerzia degli altri comunisti;
che il completamento della scala era urgente per tutti i comproprietari, vista la scadenza della concessione edilizia rilasciata nel 1988, e in particolare per l'appellante, per motivi familiari;
che la parte appellata non ha contestato che i beni oggetto delle prestazioni siano comuni;
che tali beni necessitavano di lavori;
che era stato informato dei lavori da Controparte_1
farsi ed aveva condizionato il rimborso delle spese alla avvenuta divisione;
che alcune fatture erano state depositate con la comparsa di costituzione e, successivamente, erano state prodotte altre fatture con la memoria istruttoria;
che tali fatture erano state prese in considerazione dal CTU, il quale aveva asserito che i lavori eseguiti avevano riguardato unicamente componenti di finitura interni quali pavimentazioni, ringhiera, intonaci, tinteggiatura e serramenti, per un importo parti ad euro 22.236,00 al netto dell'iva; che il tribunale avrebbe potuto decidere in assenza della documentazione, sulla base di quanto dedotto dal CTU;
che, in ogni caso, la Corte adita può decidere sulla base dei documenti nuovamente depositati in sede di appello;
che la domanda riconvenzionale deve essere accolta, con la condanna dell'appellato al pagamento della somma di euro 14.547,08, ovvero alla somma determinata dal CTU, al netto dell'iva, quale quota di spettanza di , oltre interessi. Controparte_1
Chiede, in riforma della sentenza di primo grado, di accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado e, quindi, di condannare al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, della somma di euro 14.547,08, ovvero in quella determinata dal CTU al netto dell'iva, quale quota di spettanza di questo, oltre interessi;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
7. Si è costituito . Controparte_1
Deduce: che i lavori in questione sono stati svolti tenendo all'oscuro gli altri comproprietari;
che i lavori erano stati commissionati da soggetto diverso da;
che dalle AR
testimonianze e dalle fatture emerge che a sostenere le spese dei lavori è stato Parte_2
, quindi l'appellante non è legittimata a richiedere una quota delle spese;
[...]
che i lavori hanno riguardato anche la unità in proprietà esclusiva della appellante, per cui le relative spese non possono essere imputate all'appellato, il quale si era opposto a che venissero eseguiti i lavori prima della divisione dell'immobile; che i lavori non erano necessari, dato che la scala era utilizzabile;
che la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha compensato le spese, dato che la domanda di scioglimento della comunione è stata accolta, mentre la domanda riconvenzionale è stata rigettata;
che in ogni caso il tribunale avrebbe dovuto porre le spese relative allo scioglimento della comunione a carico della massa.
Ha chiesto di:
-in via principale, rigettare l'appello proposto da , in quanto improcedibile, AR improponibile, inammissibile ed infondato, sia in fatto che in diritto anche per l'evidente carenza di legittimazione attiva, rectius titolarità del diritto di credito portato nella domanda riconvenzionale;
- sempre in via principale ed in accoglimento dell'appello incidentale, riformare in parte qua l'impugnata sentenza e per l'effetto condannare alla refusione delle AR
spese di lite sorte a seguito della domanda riconvenzionale proposta in primo grado e totalmente rigettata dal Giudice di prime cure;
- sempre in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza appellata, porre le spese legali (e seguenti) scaturenti dalla domanda giudiziale di scioglimento della comunione insistente sul fabbricato sito in Grottaminarda alla via Papa Giovanni XXIII a carico della massa, da liquidare come per legge con attribuzione;
- con vittoria di spese e compensi anche di questa fase processuale, da attribuirsi al procuratore antistatario.
8. Non si sono costituiti e Controparte_2 Controparte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , Controparte_3 Controparte_2
i quali, benché raggiunti da corretta e tempestiva notifica dell'atto di appello, non si sono costituiti.
2.L'appello principale, promosso da , è infondato. AR
2.1. La titolarità attiva di un diritto è un fatto costitutivo della domanda;
pertanto, la contestazione di essa è oggetto di mera difesa, sollevabile anche in grado di appello, dalle parti, o rilevabile d'ufficio dal giudice, ove – in quest'ultimo caso - la carenza di titolarità emerga dagli atti ritualmente acquisiti al giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato” (v.
Cass. 23721/2021; v. anche Cass. 3765/2021; 30545/2017); che “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (v. Cass. 11744/2018); che “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (v.
Cass. SSUU 2951/2016).
2.2. Nella specie, , già in primo grado, ha chiesto la condanna del AR
germano al pagamento della metà delle spese dalla prima asseritamente Controparte_1 sostenute per la relazione di lavori sulle parti comuni dell'edificio.
, con la comparsa di costituzione in grado di appello, ha eccepito la Controparte_1
carenza di titolarità attiva in capo alla sorella, in quanto, dagli atti di causa, emerge che le spese per la realizzazione dei lavori sono stati sostenuti da soggetto diverso da
[...]
, e per la precisione da . AR Parte_2
In vero, tutte le fatture prodotte da in primo grado al momento della AR
costituzione (docc. 8,9,10,11,12,13,14,15), nonché tutte le fatture prodotte sempre dalla con la prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, cpc, risultano intestate a Pt_1 [...]
. Parte_2
Inoltre, dalle testimonianze raccolte in primo grado emerge che il teste Tes_1 all'udienza del 7.7.2016, ha dichiarato: “riconosco la fattura n.4 del 26/6/2013 per aver svolto dei lavori su commissione di presso la palazzina ubicata in Grottaminarda Parte_2
di fronte alla caserma dei carabinieri. Detti lavori mi sono stati commissionati da Parte_2
… Non conosco la sig.ra ”; il teste , all'udienza del
[...] AR Testimone_2
7.7.2016, ha dichiarato: “riconosco le fatture … che afferiscono ai lavori da me effettuati nell'immobile sito in Grottaminarda nei pressi della caserma dei carabinieri, commissionati dal sig. … Le fatture sono intestate a in quanto gli Parte_2 Parte_2 assegni per i pagamenti sono stati emessi da lui”; il teste , all'udienza del Testimone_3 7.7.2016, ha dichiarato: “… ho intestato la fattura a su indicazione del Parte_2 sig. . Non conosco il sig. ”. Tes_1 Parte_2
Da tutti gli elementi elencati emerge la prova che le spese per cui chiede AR
la ripetizione di una quota al fratello non siano state sostenute dalla , ma _1 Pt_1
da ; ne deriva che , non avendo sostenuto le spese, Parte_2 AR
non è legittimata chiedere la restituzione (in quota) delle spese al germano . _1
2.3. Pertanto, l'appello principale va rigettato e, di conseguenza, va rigettata la domanda riconvenzionale, avanzata da in primo grado. AR
3. L'appello incidentale, promosso da , va accolto, ai sensi della Controparte_1
motivazione che segue.
3.1. Ai sensi dell'art. 91 cpc, la parte soccombente sostiene le spese del giudizio, rifondendo la parte vittoriosa, secondo regola generale.
3.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, però, che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (V. Cass. 1635/2020; 22903/2013).
3.3. Nella specie, lo scioglimento della comunione gravante sull'intero edificio è andato a vantaggio di tutti i comproprietari;
pertanto, è corretto porre le spese del giudizio a carico della massa, il che vuol dire che, pro quota, le spese di lite devono gravare su tutti i condividenti - anche quelli non costituiti.
Il tribunale non ha fatto applicazione del criterio principale di regolazione delle spese, ma ha disposto la compensazione, così giustificata: “l'esito complessivo della lite unito alla condotta processuale delle parti, milita a favore dell'integrale compensazione delle spese legali”.
Invero, proprio l'assenza di contestazioni in ordine allo scioglimento della comunione induce a porre le spese del giudizio divisorio a carico della massa.
Pertanto, tale capo della sentenza di primo grado deve essere riformato.
3.4. La domanda riconvenzionale, formulata da (ripetizione di somme AR spese per lavori nell'interesse della comunione), ha un oggetto che esula del tutto dallo scioglimento della comunione;
tale domanda, quindi, è autonoma.
Pertanto, in ordine a tale domanda è possibile provvedere ad una liquidazione separata delle spese, liquidazione che riguarderà solo i rapporti tra e AR _1
, dato che gli altri condividenti non sono stati coinvolti nella domanda di ripetizione
[...]
somme.
In relazione a tale domanda, deve affermarsi la soccombenza di , la AR quale, ai sensi dell'art. 91 cpc, deve corrispondere le spese di lite in favore del difensore antistatario di . Controparte_1
4. Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
5. In ordine alla domanda di scioglimento della comunione si osserva quanto segue,
5.1. L'art. 12, comma 2, cpc, recita: “il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi”.
5.2. Per determinare il valore della controversia, allo scopo di liquidare il compenso dell'avvocato, si guarda all'art. 5, comma 1 d.m. 55/2014, il quale recita: “Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima”.
Se la massa attiva è composta da immobili, si deve fare applicazione dell'art. 15 cpc (v.
Cass. 614/1980)
5.3. L'art. 15 cpc recita: “Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù. Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata;
altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale
o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti;
e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile”.
5.4. Nella specie, dalle visure catastali prodotte dal CTU in primo grado emergono le rendite catastali di ciascuno degli immobili che costituiscono l'edificio la cui comproprietà è stata divisa:
-foglio 21, particella 1210, sub 5 euro 684,31
-foglio 21, particella 1210, sub 6 euro 684,31
-foglio 21, particella 1210, sub 7, euro 684,31
-foglio 21, particella 1210, sub 8, euro 684,31
-foglio 21, particella 1210, sub 9, euro 686,89
-foglio 21, particella 1210, sub 10 euro 686,89
-foglio 21, particella 1210, sub 11 0
-foglio 21, particella 1210, sub 12, euro 588,76
-foglio 21, particella 1210, sub 13, euro 129,94
-foglio 21, particella 1210, sub 15 euro 743,96.
In totale, la rendita catastale dell'edificio ammonta ad euro 5.573,68.
Ai sensi del citato art. 15 cpc, tale somma deve essere moltiplicata per 200, trattandosi di scioglimento del diritto di comproprietà.
Pertanto, il valore della controversia è di euro 1.114.736,00
5.5. Alla luce di tale valore, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, con gli aumenti previsti dal primo comma dell'art. 6 del d.m. 5572014, il quale – per quel che rileva – recita: “
1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00”.
6. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Va pertanto liquidata la somma di euro
11.228,50; a tale somma va applicato un primo aumento del 10%, e poi sulla somma risultante, un ulteriore aumento del 10%, in ragione di quanto disposto dal richiamato art. 6, del d.m. 55/2014.
Alla fine, va liquidata la somma di euro 13.586,48 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
7. Tale somma va liquidata sia in favore del difensore antistatario di _1
, sia in favore del difensore antistatario di;
con la precisazione
[...] AR
che, dato che le spese sono state poste a carico della massa, ciascuno dei comproprietari, compresi i due non costituiti, dovranno concorrere al pagamento delle spese in relazione al valore della propria quota (che, nella specie, è di un ¼ per ciascuno).
8. Quanto alla domanda di ripetizione di somme, il valore è determinato alla luce di quanto chiesto da in primo grado. AR
8.1. Tale domanda aveva valore indeterminabile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (così Cass. ord. 10984/2021).
8.2. Nella specie, la aveva chiesto la condanna del germano al pagamento della Pt_1
somma di euro 9.206,67 o di somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. In forza della formula utilizzata, deve ritenersi che la domanda avesse valore indeterminabile.
8.3. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, le cause di valore indeterminabile sono da considerare – ai fini della liquidazione del compenso - di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, considerando l'oggetto e la complessità della controversia.
Nella specie, valutati il tenore e la complessità della riconvenzionale formulata dalla , Pt_1
può farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00.
8.4. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata, in favore del difensore antistatario di _1
, la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese
[...]
generali nella misura del 15%, iva e cpa.
9. In relazione al secondo grado di giudizio, considerando che l'appello principale è stato rigettato e che l'appello incidentale è stato accolto, secondo la soccombenza, ex art. 91 cpc, deve pagare le spese in favore del difensore antistatario di AR
. Controparte_1
10. Per la liquidazione deve tenersi conto del valore dell'appello accolto, determinato in ragione dell'ammontare della somma riconosciuta a titolo di spese per il primo grado (v.
Cass. 35195/2022, in ordine al valore dell'appello in caso che oggetto di impugnazione sia stata solo una parte del giudizio di primo grado).
Deve dunque farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
11. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata, in favore del difensore antistatario di
, la somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle Controparte_1
spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
12. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo AR
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) rigetta l'appello promosso da;
AR
B) accoglie l'appello incidentale promosso da , riforma, in parte la Controparte_1 sentenza del tribunale di Benevento n. 87, pubblicata il 1.08.2019 e, per l'effetto
- pone a carico della massa le spese relative allo scioglimento della comunione e liquida, in favore del difensore antistatario di , la somma di euro 13.586,48 Controparte_1
a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e in favore del difensore antistatario di , la somma di euro 13.586,48 a titolo AR
di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
- in relazione alla domanda riconvenzionale di ripetizione di somme, condanna al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario di AR _1
, liquidate in euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali
[...]
nella misura del 15%, iva e cpa;
C) condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, AR
liquidate, in favore del difensore antistatario di , in euro 2.904,50 a titolo di Controparte_1
compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
D) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante principale , dell'ulteriore AR importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.2.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini