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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2750/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2750/2023 promossa da:
(cf.: ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
D'Angelo e dell'Avv. Silvia Ferracci
e
(cf.: , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Maria Luisa Aurili
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.5.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come parzialmente modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 28.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 12/10/2023 ricorso congiunto per Pt_1 CP_1 la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in
1 giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno l'11/1/2003 alle condizioni richieste per la separazione personale, così come modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 28/5/2025, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 25.1.2024 (sent. n.
145/2024 pubblicata il 26.1.2024, divenuta irrevocabile il 26.7.2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
17.9.2024, successivamente rinviata al 16.1.2025, al 16.4.2025 ed infine alla data del 29.5.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, parzialmente modificate con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 28.5.2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero, ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (25.1.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia minore nonché del figlio maggiorenne ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente indipendente. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno l'11/1/2003 tra Pt_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
[...] CP_1 di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2003 Parte 2 Serie A n.1.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
Sull'affidamento e il mantenimento dei figli (minorenne) e Per_1 Per_2
(maggiorenne) e sull'assegnazione dell'abitazione familiare la figlia minore, affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, starà con il padre durante la settimana prevalentemente presso l'abitazione familiare
(l'immobile posto in Livorno, Via Puini n. 17, sul quale la madre ha il diritto di abitazione), che rimarrà assegnata a quest'ultima. Durante il fine settimana starà con la madre o con il padre tenendosi conto dei suoi impegni e Per_1 delle sue esigenze.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia minore in via diretta e quindi provvederà al mantenimento ordinario della figlia durante il periodo i permanenza presso di sé. L'Assegno Unico Universale erogato per la figlia minore verrà interamente percepito dal padre in ragione del maggior tempo di permanenza della figlia con il padre.
Nel caso in cui la madre non trascorra almeno un fine settimana al mese con i figli verserà al padre 100 euro per il mantenimento ordinario dei figli per il mese di assenza.
Per quanto concerne le festività (natalizie, pasquali ed ogni altra prevista durante l'anno civile o religiosa), i coniugi, tenuto conto della volontà e degli impegni scolastici di si prevede il rispetto del principio Per_1 dell'alternanza. trascorrerà poi con ciascun genitore un periodo di Per_1 vacanza d'estate da concordarsi.
Ciascun genitore comunicherà all'altro le località di vacanza fuori città ove porterà la figlia.
Il figlio maggiorenne non autosufficiente, continuerà a vivere Per_2 nell'abitazione coniugale e percepirà direttamente dal padre per il suo mantenimento ordinario un assegno di euro 200,00 (duecentoeuro/00).
I genitori provvederanno ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per entrambi i figli come disciplinate dal Protocollo CNF nella misura del 50%. Per quanto concerne le spese straordinarie ciascun genitore comunicherà all'altro quelle sostenute entro il giorno 20 di ogni mese per i conseguenti rimborsi reciproci.
Sull'assegno di mantenimento della moglie
Le parti comparenti concordano per il mantenimento dell'assegno a favore della signora già previsto in sede di separazione, di euro 200,00 oltre Pt_1 rivalutazione ISTAT.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
3 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2750/2023 promossa da:
(cf.: ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
D'Angelo e dell'Avv. Silvia Ferracci
e
(cf.: , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Maria Luisa Aurili
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.5.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come parzialmente modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 28.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 12/10/2023 ricorso congiunto per Pt_1 CP_1 la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in
1 giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno l'11/1/2003 alle condizioni richieste per la separazione personale, così come modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 28/5/2025, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 25.1.2024 (sent. n.
145/2024 pubblicata il 26.1.2024, divenuta irrevocabile il 26.7.2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
17.9.2024, successivamente rinviata al 16.1.2025, al 16.4.2025 ed infine alla data del 29.5.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, parzialmente modificate con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 28.5.2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero, ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (25.1.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia minore nonché del figlio maggiorenne ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente indipendente. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno l'11/1/2003 tra Pt_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
[...] CP_1 di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2003 Parte 2 Serie A n.1.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
Sull'affidamento e il mantenimento dei figli (minorenne) e Per_1 Per_2
(maggiorenne) e sull'assegnazione dell'abitazione familiare la figlia minore, affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, starà con il padre durante la settimana prevalentemente presso l'abitazione familiare
(l'immobile posto in Livorno, Via Puini n. 17, sul quale la madre ha il diritto di abitazione), che rimarrà assegnata a quest'ultima. Durante il fine settimana starà con la madre o con il padre tenendosi conto dei suoi impegni e Per_1 delle sue esigenze.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia minore in via diretta e quindi provvederà al mantenimento ordinario della figlia durante il periodo i permanenza presso di sé. L'Assegno Unico Universale erogato per la figlia minore verrà interamente percepito dal padre in ragione del maggior tempo di permanenza della figlia con il padre.
Nel caso in cui la madre non trascorra almeno un fine settimana al mese con i figli verserà al padre 100 euro per il mantenimento ordinario dei figli per il mese di assenza.
Per quanto concerne le festività (natalizie, pasquali ed ogni altra prevista durante l'anno civile o religiosa), i coniugi, tenuto conto della volontà e degli impegni scolastici di si prevede il rispetto del principio Per_1 dell'alternanza. trascorrerà poi con ciascun genitore un periodo di Per_1 vacanza d'estate da concordarsi.
Ciascun genitore comunicherà all'altro le località di vacanza fuori città ove porterà la figlia.
Il figlio maggiorenne non autosufficiente, continuerà a vivere Per_2 nell'abitazione coniugale e percepirà direttamente dal padre per il suo mantenimento ordinario un assegno di euro 200,00 (duecentoeuro/00).
I genitori provvederanno ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per entrambi i figli come disciplinate dal Protocollo CNF nella misura del 50%. Per quanto concerne le spese straordinarie ciascun genitore comunicherà all'altro quelle sostenute entro il giorno 20 di ogni mese per i conseguenti rimborsi reciproci.
Sull'assegno di mantenimento della moglie
Le parti comparenti concordano per il mantenimento dell'assegno a favore della signora già previsto in sede di separazione, di euro 200,00 oltre Pt_1 rivalutazione ISTAT.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
3 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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