Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 10 giugno 2024
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2025
Parere definitivo 12 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03695/2026REG.PROV.COLL.
N. 00576/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2025, proposto da
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
AL OA e GI OA, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 1393/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AL OA e di GI OA;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione della parte appellata;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2026 la Cons. GU GO.
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Le Agenzie chiedono la riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 1393/2024 che ha accolto il ricorso originario proposto da OA AL e GI per l’annullamento delle intimazioni di pagamento n. 122 2021 90022 55425 000 e n. 122 2021 90022 55324 000, emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di EA, inviate in data 19 novembre 2021, con le quali è stato richiesto il pagamento dei crediti per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, riferite alle cartelle di pagamento EA del 2018, notificate alla società OA AL e GI in data 24 gennaio 2019, relativa alle campagne 1995/96, 1996/97 e 1997/98 pari a Euro 40.825,60 ciascuna, su residuo ruolo EA ex D.L. 27/2019.
2. In prime cure i ricorrenti avevano dedotto i seguenti motivi di censura:
I. nullità e comunque illegittimità per contrasto con la normativa comunitari;
II. decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c) D.P.R. 602/1973;
III. intervenuta prescrizione della pretesa di EA, in via principale, ai sensi dell’art. 3 del Reg. (CEE) 2988/1995, in subordine, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., ovvero, in estremo subordine, anche ai sensi dell’art. 2946 c.c., fermi per gli interessi la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.;
IV. illegittima duplicazione del ruolo;
V. errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione dei recuperi PAC;
mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti (tra cui la cartella di pagamento presupposta alle intimazioni impugnata);
VI. mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti (tra cui la cartella di pagamento presupposta alle intimazioni impugnata);
VII. nullità per violazione dell’art. 25, comma 2- bis , D.P.R. n. 602/73 per mancata indicazione della data in cui il residuo ruolo EA è stato reso esecutivo;
VIII. nullità per mancanza dei requisiti essenziali, contestazione dell’ an e quantum ;
2. All’esito del giudizio di prime cure in cui EA non si era costituita il Tar Veneto, in accoglimento del motivo sulla prescrizione, ha disposto l’annullamento delle intimazioni di pagamento per non aver le amministrazioni intimate fornito la prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta o di altri atti interruttivi della prescrizione in sede istruttoria ritenendo quindi fondata la deduzione della ricorrente sull’avvenuto decorso di un periodo superiore a dieci anni tra il sorgere dei crediti in questione (tra il 1995 e 1998) e la data del 19 novembre 2021, di notifica delle intimazioni.
3. Avverso la suddetta pronuncia le Agenzie proponevano appello deducendo:
I. “ Inammissibilità della censura relativa alla prescrizione, in ragione della notifica dell’intimazione di pagamento del 7 luglio 2014 la quale preclude di contestare, soltanto ora in questo giudizio, vizi che potevano essere fatti valere già in quella sede. Istanza di ammissione di prova documentale ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm, ai fini della prova della notifica di tale intimazione ”;
II. “ Violazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., per non avere il Tar preso in considerazione la pendenza di diversi giudizi, concernenti la pretesa creditoria in questione, che hanno interrotta e tenuta pure sospesa la prescrizione. Istanza di ammissione di prova documentale ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm., ai fini della prova della notifica di tali giudizi ”.
Contestualmente al ricorso in appello le Agenzie depositavano i documenti richiamati nel ricorso, tra cui diversi giudicati, ma anche la prova dell’avvenuta notifica della intimazione EA nel 2014, appellandosi all’art. 104 c.p.a. che ammette nuove prove anche in appello qualora ritenute necessarie per la decisione.
4. Gli appellati si costituivano in giudizio contestando l’ammissibilità e fondatezza dell’appello e dell’istanza ex art. 104 c.p.a. ex adverso proposte; proponevano in riesame tutti i motivi di ricorso svolti di primo grado, anche di quelli ritenuti assorbiti e chiedevano il rigetto dell’appello.
5. Alla udienza pubblica del 2 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con ordinanza collegiale n. 7744/2025, la Sezione ha disposto un incombente istruttorio volto a verificare la regolarità della notifica dell’ordinanza istruttoria in primo grado anche all’EA non costituita fissando una nuova udienza di trattazione del merito.
7. Nel rispetto dei termini di rito la difesa degli appellati ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. nella quale si insiste nell’inammissibilità della documentazione prodotta in appello (i) essendo rimasto inadempiuto l’ordine istruttorio in primo grado; (ii) versandosi in presenza di diritti soggettivi in materia in cui vige il principio dispositivo in senso pieno; (iii) trattandosi di documentazione non indispensabile in conseguenza della sentenza ma già richiesta dal Tar in primo grado; (iv) mancando la rilevanza ai fini dei motivi sollevati da EA.
6. All’udienza pubblica del 7 maggio 2026 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
DI
1. Le Agenzie appellanti con il primo motivo gravano il pronunciamento del Tar Veneto per aver ritenuto ammissibile e tempestiva l’eccezione di prescrizione sollevata in prime cure nei confronti delle intimazioni. Secondo le appellanti l’eccezione doveva ritenersi preclusa a fronte dell’intimazione di versamento AGEA ex L. n. 33/09, inviata alla società semplice OA AL e RN in data 7 luglio 2014, che viene dimessa in atti unitamente alla prova dell’avvenuta notifica e di cui chiedono l’ammissione in appello ex art. 104 c.p.a..
Le amministrazioni insistono nel fatto che l’eccezione di prescrizione dei crediti derivanti dai prelievi andava tempestivamente proposta in sede di impugnazione di tale atto presupposto.
2. Con il secondo motivo la parte appellante deduce che il TAR avrebbe violato gli artt. 2943 e 2945 del codice civile, per non aver preso in considerazione i giudizi relativi alle campagne 1995/96, 1996/97 e 1997/98 concernenti la pretesa creditoria, che avrebbero interrotto e tenuta sospesa la prescrizione fino alla pubblicazione delle relative sentenze, ossia delle sentenze TAR Lazio-Roma, rispettivamente n. 2160/2011, n. 5971/2012 e n. 83/2012 emesse nei confronti dell’acquirente latte della società semplice agricola OA AL e GI s.s., e la sentenza n. 3060/2013 che ha definitivo il giudizio del produttore relativo ai prelievi 1995/96 e 1996/97 che pure viene dimessa facendo richiamo alla giurisprudenza di questa Sezione in ordine alla ammissibilità della produzione in grado di appello di giudicati.
2. L’appello è infondato nei termini che seguono.
Prima di entrare nel merito del gravame occorre valutare l’ammissibilità e la rilevanza ai fini della decisione della documentazione prodotta ex novo soltanto in appello a supporto delle deduzioni svolte nel ricorso.
In punto di ammissibilità, in linea con i precedenti di questa sezione (tra le tante Cons. Stato, sez. VI, n. 271/2026, n. 742/2025, n. 7547/2025; n. 7097/2025) il Collegio ritiene che, pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di documenti nuovi in appello depositati dalla parte che ha omesso di depositare i medesimi in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio all’uopo impartito dal primo giudice ma rimasto inevaso, vanno tuttavia ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato, per il fatto che in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo consapevolmente la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c..
Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n.17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello.
Pertanto, in applicazione dei predetti principi deve considerarsi ammissibile e astrattamente rilevante solamente la produzione della sentenza del Tar Lazio n. 3060/2013 intervenuta nel giudizio promosso dalla società produttrice per l’impugnazione delle comunicazioni di imputazione del prelievo supplementare relativo alle campagne 1995/1996 e 1996/1997 di accoglimento del ricorso limitatamente agli interessi ma non in ordine al credito per i prelievi che sono rimasti confermati.
Tale sentenza, tuttavia, come eccepito dalla parte appellata, non è idonea a dimostrare l’intervenuta interruzione della prescrizione dei crediti con efficacia permanente sino all’esito del giudizio (nel 2013) per il fatto che in quel giudizio le amministrazioni (all’epoca era intimata AIMA e il Ministero) non si erano costituite a difesa della posizione creditizia, non potendo avere rilevanza il fatto che è stata concessa interinalmente la sospensione cautelare degli atti impugnati.
E’ invece da considerare inammissibile la produzione documentale relativa alla notifica della presupposta intimazione di versamento EA nel 2014, effettuata per di più alla società agricola semplice, che risulta essere estinta sin dal 2008, ma non agli ex soci, odierni appellati, con conseguente nullità della stessa.
E’ inoltre inammissibile ma anche irrilevante la produzione relativa alle sentenze del Tar Lazio n. 2160/2011, n. 5971/2012 e n. 83/2012 sui ricorsi promossi dagli acquirenti, per il fatto che non si tratta di giudicati aventi efficacia nei confronti del produttore ma di sentenze di rito con le quali infatti è stata negata la solidarietà tra l’acquirente e i suoi conferenti. Tali giudizi pertanto, come già affermato dalla sezione in analogo precedente, non consentono di estendere al produttore l’effetto interruttivo derivante dalla costituzione dell’amministrazione creditrice nei suddetti giudizi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 972/2026).
Sulla base delle considerazioni che precedono i motivi di appello non possono trovare accoglimento dovendo rimanere confermata la decisione sulla prescrizione.
Conclusivamente va quindi respinto l’appello.
Ne consegue la carenza di interesse della parte appellata all’esame dei motivi riproposti.
4. Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
GU GO, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| GU GO | IO De Felice |
IL SEGRETARIO