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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA Sezione VI Civile Verbale di Udienza MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Ex art. 127 bis cpc Udienza ex art.281 sexies cpc contenente sentenza non definitiva nel Procedimento ex art.645 cpc R.G. 5805/2024
Addì 17/01/ 2025 h.14,30 Nanti il Giudice Alessandro Mauceri collegato dalla propria stanza sono comparsi , collegati dai rispettivi studi, l'Avv.Tania Vatteroni per la
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE . e Parte_1
l'Avv.Valentina Moretti, in sostituzione degli Avv.ti Boccalatte e
Tarantola, per la parte convenuta in riassunzione Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori delle parti.
I difensori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv.Vatteroni e l'Avv.Moretti discutono oralmente l'eccezione di parte convenuta in riassunzione di estinzione del giudizio per affermata tardività della sua riassunzione e precisano entrambi le conclusioni , la prima per il rigetto e la seconda per l'accoglimento di tale eccezione pregiudiziale , prestando consenso alla pronuncia della sentenza in loro assenza
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere.
Il Giudice quindi pronuncia la sentenza
Verbale chiuso alle ore 18,30
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Nelle persona del Giudice Unico G.O.P. Avv.Alessandro Mauceri
Ha pronunciato la seguente sentenza non definitiva nella causa civile ex art.645 c.p.c. R.G. 5805/2024 promossa da:
P. VA , corrente in AR (MS), Parte_1 P.IVA_1 alla via Aldo Pucciarelli n. 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.ra nata a [...], il [...] Parte_2
c.f. eletti-vamente domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_1 professionale del difensore in AR (MS), viale xx settembre, n. 268 rappresentata e difesa, come da procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Tania Vatteroni del Foro di MA AR (C.f.
[...]
), con studio in AR (MS), viale xx settembre, n. 268 C.F._2
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
Signor (C.F.: , residente in Controparte_1 C.F._3
Lavagna (GE), Vico del Borgo, n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia
Tarantola (c.f. fax: 0185/167.10.66; pec: C.F._4
e dall'Avv. Silvio Boccalatte (c.f.: Email_1
fax; 0185/1671066; PEC C.F._5 Email_2 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di procura alla liti stesa in calce al presente atto, autenticata ai sensi dell'art. 83, comma 20 ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvio Boccalatte in
Chiavari (GE), Piazza Cavour 13/6
3 CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCISI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il convenuto in riassunzione sig. ha dedotto in via Controparte_1 pregiudiziale l'estinzione del giudizio per tardiva sua riassunzione sulla scorta dei seguenti motivi:
Il deposito della sentenza con cui il Tribunale di MA ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Genova è del 5 marzo
2024: il termine per la riassunzione, indicato dal Giudice di MA, era di tre mesi;
la citazione per riassunzione è stata notificata alle ore 22:02 del giorno 5.06.2024.
Questi due fatti sono pacifici e incontestati.
Se calcoliamo il termine in novanta giorni, come correttamente fatto dallo stesso Giudice durante lo svolgimento dell'udienza del 20 novembre
2024, non ci può essere alcun dubbio sul fatto che il termine sia scaduto il 3 giugno 2024, quindi ben due giorni prima rispetto a quando la ha notificato la citazione in riassunzione. Pt_1
Se anche calcoliamo il termine dal 5 marzo al 5 giugno, comunque esso non è stato rispettato, perché la notifica è stata effettuata alle ore 22.02 del 5 giugno.
Infatti, l'art. 147 c.p.c. prevede come principio generale che le notificazioni non possano farsi prima delle ore 7:00 e dopo le ore 21:00.
Sia in base alla riforma Cartabia sia precedentemente, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019 (tanto menzionata da controparte all'udienza del 20 novembre 2024), le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata si perfezionano, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna: se tale ricevuta è generata dopo le ore 21, la notificazione si intende effettuata alle ore 7 del giorno successivo.
Nel caso di specie, la ricevuta di consegna della notifica a mezzo pec è stata generata dopo alle ore 22.02 del 5 giugno 2024, quindi la notifica
4 deve intendersi perfezionata il 6 giugno 2024, certamente oltre il termine.
Da ciò consegue la tardività della notifica e quindi la tardività della riassunzione, con conseguente estinzione del presente giudizio.
L'eccezione deve essere respinta sulla scorta delle condivise argomentazioni svolte da parte attrice in riassunzione
Per riassumere il procedimento dinnanzi il Giudice competente territorialmente, il codice di rito prevede il termine di tre mesi dal deposito della sentenza di incompetenza resa dal Giudice che si dichiara incompetente.
In base all'art. 155 c.p.c. per il calcolo del termine a mesi si osserva il calendario comune, intendendosi con tale norma che non si tiene conto del dies a quo, nè del numero dei giorni che compongono i mesi o gli anni, così il termine va a scadere nel giorno del mese numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine iniziale (vedasi a riguardo Cons. di Stato, IV, 9 novembre
2005, n. 6258).
Se tanto può ritenersi pacifico in giurisprudenza, possiamo concludere con certezza che, essendo stata depositata la sentenza di incompetenza il
5.03.2024, il termine per la riassunzione cadeva il 5.06.2024.
LA NOTIFICA VIA PEC ESEGUITE DOPO LE ORE 21.00
Viene in rilevo a questo punto l'art. 147 ter c.p.c. laddove prevede che
“(i) le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21;
(ii) le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari;
(iii) le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna.
5 Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7”.
E' evidente che, anche per quanto riguarda il tema delle notifiche via pec, il Legislatore ha inteso diversificare il momento di perfezionamento della notifica, per cui, se da un lato prevede che le notifiche via pec possono farsi senza limite orario, dall'altro ha cura di precisare - al fine di tutelare il diritto al riposo del destinatario - che per quest'ultimo la notifica via pec, per cui la pec di avvenuta consegna è generata tra le ore 21 e le ore
7, si intende perfezionata il giorno successivo.
In altre parole, la notifica via pec si intende perfezionata per il notificante al momento della ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario, quando si genera la ricevuta di avvenuta consegna;
ma se quest'ultima si genera tra le 21 e le 7, si ha per perfezionata la notifica (per il destinatario) il giorno successivo.
Ritenere che la notifica eseguita tra le ore 21 e le ore 7 “trascina” con sè il perfezionamento della stessa al giorno successivo anche per il notificante è una palese violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, che vede compromesso il termine effettivamente concesso dalla Legge per riassumere il procedimento.
Ed è proprio tale ragionamento che fonda la decisione della Corte
Costituzionale del 19.03.2019, sent. n. 75, che aveva dichiarato la incostituzionalità dell'art. 16 septies d.l. 179/2012 laddove prevedeva che la notifica eseguita a mezzo pec con ricevuta di accettazione generata tra le ore 21 e le ore 7 si intende perfezionata per il notificante il giorno successivo.
Si è infatti osservato che la fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente dopo le ore 21, è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematico dopo le ore 21 mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia orario nelle quali egli sarebbe altrimenti costretto a controllare la casella di posta elettronica.
Tuttavia tale finzione non può valer per il mittente, nei confronti del quale il differimento al giorno successivo comporta un'irragionevole
6 vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa, poichè gli impedisce di utilizzare appieno il tempo utile per approntare la propria difesa, che scade a mezzanotte dell'ultimo giorno.
La giurisprudenza di legittimità si è ovviamente adeguata a tale aggiustamento costituzionale reso dalla Consulta nel 2019, ritenendo che la notificazione con modalità telematiche può essere eseguita entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile, provocando esclusivamente una distinzione tra notificante e destinatario in ordine al momento di perfezionamento della notifica: mentre per il primo la notifica si perfeziona al momento della ricevuta di accettazione, per il secondo, la notifica si perfeziona il giorno successivo (vedasi a riguardo Cass. Civ.
Ord. 22136/2020).
Giova evidenziare, per meglio chiarire, che la suprema corte di legittimità ha ritenuto che
“in forza della pronuncia di incostituzionalità deve ritenersi superata quella giurisprudenza che aveva ritenuto che in tema di notificazione con modalità telematica, il d.l. 179/2012 art. 16 septies con. Con modifiche nella l. 221/2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 ai sensi della
L 54 del 1994 art. 3 bis comma 3 si perfeziona alle ore 7,00 del giorno successivo” (corte diCass. Civ., ord. 4712/2020).
Ha precisato inoltre che “dopo l'intervento sulla norma da parte della
Corte costituzionale, per il mittente che esegue la notifica a mezzo pec ai sensi dell 1rt 16 del d.l. 179/2012 il termine ultimo dell'ultimo giorno utile scade alla mezzanotte e non alle ore 21.00” (Cortedi Cass., sez. Civ. ord.
12050/2020).
*****
Deve quindi concludersi, nel caso di specie, che la notifica eseguita alle ore 22.02 da parte ttrice in riassunzione , lungi dal poter essere considerata tardiva, ha Pt_3 provocato come unico effetto quello di disgiungere il momento perfezionativo della notifica per il notificante e per il destinatario, poichè per il primo la notifica si à perfezionata il 5.06.2024 alle ore 22.02
7 (vedasi ricevuta di accettazione) mentre per il secondo il 6.06.2024 alle ore 7,00.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando:
1) Respinge l'eccezione di parte convenuta in riassunzione di estinzione del giudizio per affermata tardività della sua riassunzione da parte dell'attrice in riassunzione
2) Spese da decidere con la decisione sul merito;
3) Provvede per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ex art.282 cpc
Così deciso in Genova all'udienza del 17 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Alessandro Mauceri
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