TRIB
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1400 Ruolo Generali Affari Contenziosi
dell'anno 2019 vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Colucci (C.F. ) ed elettivamente domiciliato nello suo CodiceFiscale_2
studio in Avezzano via Amendola n. 26 , giusta procura in atti;
Attore
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Leonardo Rosa ( C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Avezzano, via Monte San Michele n.13, giusta procura in atti;
Convenuto
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni delle parti : come da verbale telematico depositato dall'Avv. Roberta Colucci
in data 12.3.2024 e dall'Avv. Leonardo Rosa in data 13.3.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.9.2019 conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale di Avezzano per ivi sentirlo condannare nella qualità Controparte_1 di ex progettista e direttore dei lavori del manufatto innalzato dalla s.r.l. Il Castello in
Avezzano via Muzio Febonio, al risarcimento di tutti i danni da esso subiti e quantificati in
€.25.889,70. A sostegno della domanda l'attore deduceva di aver acquistato in data
3.6.1999 con atto per notar (rep.n.14.912 racc.8062) dalla s.r.l. Il Castello, Persona_1
con sede in Luco dei Marsi Via dei Pozzi n.131, in persona del suo legale rapp.te, i seguenti immobili: 1) appartamento sito in Avezzano via Muzio Febonio angolo Via Vidimari
censito in NCEU del Comune di Avezzano al fg.30 mapp. 1006, sub.16 piano 3 cat. A/2 al prezzo di allora Lire 90.000.000; 2)locale garage al piano sottostrada primo ingresso Via
Vidimari in NCEU al fg. 30 mapp.407 sub.24, Via Vidimari al prezzo di allora Lire
30.000.000.
Sosteneva altresì l'attore che in data 25.8.2008 procedeva alla vendita degli immobili sopra descritti , per atto notar (rep.29271 racc.19642) in favore di Persona_1 CP_2
per la somma di €.135.000,00 ed emergeva in quella sede che le unità immobiliari
[...]
erano prive del certificato di agibilità, e che al fine di rimediare a tale mancanza si rivolgeva all'Arch. nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori Controparte_1
della soc. Il Castello per ottenere il suddetto certificato. Deduceva altresì l'attore che a causa della mancanza del certificato di agibilità la sig.ra lo aveva convenuto CP_2
in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano (giudizio R.G.n.616/2012) al fine di sentir pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita, in quanto lo stesso rappresentava elemento essenziale del contratto di compravendita. Sosteneva ancora l'attore che nelle more del giudizio e con l'ausilio dell'Ing. riusciva autonomamente a CP_3
reperire tale certificato di agibilità e che con sentenza n.343/13 il Tribunale di Avezzano,
nella persona del G.I. A. Dell'Orso lo condannava al pagamento delle spese di lite , pari ad
€.6.600,00 oltre IVA e Cap, nei confronti della sig.ra Nella sentenza emessa dal CP_2
G.I. Dott. Dell'Orso veniva riconosciuta la responsabilità di sul Parte_1
presupposto che il aveva evidenziato che a causa delle violazione Controparte_4
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 9
amministrative commesse nell'edificazione dell'immobile in questione non era possibile la sanatoria e quindi il rilascio della certificazione di agibilità. Deduceva ancora l'attore che aveva sostenuto le seguenti spese nella misura complessiva di €.25.889,7 di cui €.7.704,70
per le spese di lite sostenute nel giudizio contro €.8.185,00 corrisposte CP_2
all'ing per la redazione della relazione tecnica che aveva ricostruito CP_3
l'excursus relativo alle difformità tecniche e urbanistiche dell'immobile in oggetto fino al momento del rilascio del certificato di agibilità e ulteriori €.10.000,00 per un prestito che ha dovuto richiedere ad un istituti bancario.
Si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa in data 15.1.2020, il convenuto
Arch. , con il patrocinio dell'Avv. Luisa Cornacchia, contestando e Controparte_1
impugnando la domanda e chiedendone il rigetto rassegnando le seguenti conclusioni:
1)dichiarare la domanda improcedibile per violazione dell'art.168 e 307 c.p.c. per violazione del contraddittorio per mancata integrazione della domanda verso gli eredi del costruttore litisconsorti necessari;
2)rigettare comunque la domanda Persona_2
siccome inammissibile ed improcedibile per intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione ex artt.2946, 2947/1 e 1495 cc.; 3)nel merito ancora rigettare la domanda siccome infondata in fatto e in diritto per le motivazione esposte in narrativa;
4)condannare parte attrice al pagamento delle spese e danni ex art.96 c.p.c. nella misura che si terrà
opportuna in corso di causa.
Parte convenuta sosteneva infatti che la domanda risarcitoria attorea doveva essere azionata anche nei confronti del legale rapp.te della s.r.l il Castello NT IO, e che dato il suo decesso, doveva essere intrapresa altresì nei confronti dei suoi eredi. Sosteneva ancora che con atto di citazione del 30.9.2014 aveva convenuto in giudizio sia Parte_1
NT IO che l'Arch. dinanzi al Tribunale di Avezzano (R.G.n. 1651/14) e CP_1
che la causa era poi stata cancellata in quanto non iscritta a ruolo nel termine di 10 gg dalla
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 9
notifica dell'atto di citazione e che la riassunzione era avvenuta solo nei confronti dell'Arch. dato il decesso nelle more del sig. . CP_1 Persona_2
Sosteneva altresì che si configurava una improcedibilità della domanda per violazione dell'art.168 e 307 c.p.c. per tardività della riassunzione. E che l'attore aveva ripristinato il rapporto processuale a distanza di 4 anni. Deduceva ancora che era intervenuta una prescrizione del diritto azionato ex art.2946 c.c. o ex art.2947/1 c.c. in quanto il rogito risaliva alla data del 3.6.1999, e che l'eventuale responsabilità del convenuto sarebbe di tipo extracontrattuale e pertanto con una prescrizione di anni 5. Nel merito inoltre assumeva che l'attore era a conoscenza sin dal principio della mancanza del certificato di agibilità e che in forza di ciò aveva ottenuto una scontistica importante sul prezzo di acquisto degli immobili, e che dinanzi al diniego da parte del al rilascio di tale Controparte_4
certificazione avrebbe dovuto adire le vie giudiziarie dinanzi al Tar proprio contro l'ente comunale.
Instauratosi il contraddittorio le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie nei termini ex art .183,VI comma, c.p.c. .
Con ordinanza del 22 Dicembre 2021 il G.I. Dott.ssa R. Mastropietro ammetteva le prove orale articolata da parte convenuta limitatamente ai capitoli nn.1,2,3,4,5 e la prova contraria di parte attrice. Espletate le prove testimoniali all'udienza del 23 febbraio 2022, all'udienza del 11 luglio 2022, all'udienza del 23.2.2023 dinanzi il sottoscritto Giudice, le parti precisavano le conclusioni come da verbale telematico depositato dall'Avv. Roberta
Colucci in data 12.3.2024 e dall'Avv. Leonardo Rosa, nelle more del giudizio costituitosi per il convenuto in sostituzione dell'Avv. L. Cornacchia, in data 13.3.2024. In data
18.3.2024 veniva comunicata alle parti via pec l'ordinanza con la quale veniva trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.. Le parti depositavano ritualmente le proprie comparse conclusionale e le repliche.
____________________________________________
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto va accolta nei limiti e per gli effetti di seguito precisati.
Innanzitutto vanno rigettate le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta in merito all'improcedibilità della domanda attorea per violazione ex artt. 168 e 307 c.p.c. e per la presunta tardività della riassunzione. Il presente giudizio, infatti, non rappresenta una riassunzione rispetto a quello iscritto presso questo Tribunale al n.R.G. 1651/14, ma un nuovo giudizio. Il fatto che il precedente processo sia stato estinto non preclude alla parte attrice la instaurazione di una nuova causa. L'estinzione del processo e l'estinzione dell'azione sono due istituti profondamente differenti. Mentre con la seconda il soggetto titolare di un diritto sostanziale vi rinuncia, con la conseguenza che non potrà mai più
riproporre la domanda, l'estinzione del giudizio ha effetti solamente processuali. In altre parole, la parte di un giudizio estinto vedrà fatta salva la possibilità di esercitare la medesima azione in un nuovo processo ex art.307 c.p.c.
Da questo assunto deriva anche il rigetto dell'ulteriore eccezione di parte convenuta in relazione alla improcedibilità per difetto di contraddittorio in quanto trattandosi,
appunto, di nuovo processo distinto dal precedente , le parti convenute possono essere diverse.
Va altresì rigettata l'eccezione di parte convenuta in merito alla presunta prescrizione del diritto azionato in quanto la prescrizione decennale è stata interrotta dal giudizio iscritto al n.R.G.n.1651/14 Tribunale di Avezzano nel quale tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo un difetto di rito relativo alla tardività della costituzione di parte attrice ex art.165 c.p.c.. La causa infatti veniva cancellata dal ruolo in data 7.4.2015 e quindi estinta. Non può integrarsi nel caso di specie una prescrizione breve sulla scorta dell'assunto di parte convenuta secondo cui la responsabilità dell'Arch. CP_1
sarebbe di ordine extracontrattuale, poiché è emerso da tutti gli atti del giudizio , che il convenuto è stato chiamato in causa nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 9
della s.r.l. il Castello, per cui vige la prescrizione decennale. A tal proposito i testi di parte convenuta non hanno confermato la circostanza, infatti il teste Testimone_1
ha reso testimonianza de relato in quanto ha dichiarato di aver appreso che il Pt_1
si era recato presso lo studio di suo padre, al fine di incaricarlo come privato professionista per il reperimento del certificato di agibilità, solo perché riferitole dal padre.
Certa è la circostanza che l'attore ha subito un danno economico a causa del mancato rilascio del certificato di agibilità dell'immobile in oggetto. La prova documentale in questo senso è chiara ed incontroversa.
Sono presenti tutte le sollecitazione eseguite dall'attore nei confronti del CP_4
e le comunicazioni dell'ente comunale in relazione all'impossibilità del
[...]
rilascio della certificazione, nonché i pareri degli uffici regionali, e la relazione tecnica a firma dell'Ing. CP_3
E' emersa per tabulas un'inerzia da parte del convenuto tanto quanto è emerso che è
stato l'attore ad adoperassi per ottenere la certificazione vendendo a conoscenza che non era possibile avere il certificato di agibilità relativo all'appartamento de quo perché il manufatto era stato realizzato in difformità dal progetto approvato e tali difformità
impedivano qualsivoglia sanatoria e quindi la conseguente agibilità. In atti è emerso che solo a seguito della entrata in vigore del D.L. 13.5.2011 n.70, cosiddetto “decreto sviluppo” coordinato con la legge di conversione n.106 del 12.7.2011 pubblicata sulla
G.U. 12.7.2011 n.160 sono state apportate modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. del 6.6.2001 n.380. In
particolare l'art.5 del detto decreto aggiunge, all'art.34 del T.U. dopo il comma 2 bis quanto segue: “non si ha parziale difformità del titolo abitativo in presenza di violazione
di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singole unità
immobiliari il 2% delle misure progettuali”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 9
Il rilascio del certificato di agibilità è quindi avvenuto a distanza di anni 12 rispetto al contratto di compravendita.
Quando viene venduto un fabbricato il venditore deve normalmente garantire la presenza dei requisiti di agibilità, perché se questi non sono presenti l'edificio è privo di una qualità essenziale per l'uso a cui è destinato. La responsabilità sul versante urbanistico della conformità delle opere realizzate alle normative urbanistiche e alle previsioni progettuali grava in capo al titolare/committente, al costruttore (impresa edile) e al Direttore dei Lavori, come disposto dall' art. 29 del DPR 380/01.
L'unica eccezione si può avere quando l'acquirente dichiara espressamente di essere consapevole della mancanza dei requisiti di agibilità, e di voler acquistare ugualmente il fabbricato.
Una simile situazione è ovviamente anomala, e non può mai essere presunta: deve risultare inequivocabilmente dal contratto. (Cass. 5 agosto 2022, n. 24317) Cosa che nel caso di specie non è accaduta. Il venditore e il Direttore dei Lavori di un immobile destinato ad abitazione hanno l'obbligo di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità, senza il quale l'immobile stesso è incommerciabile” e “la violazione di tale obbligo può legittimare sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno, sia l'eccezione di inadempimento” (Cassazione civile, 30
gennaio 2017, n. 2294). Il direttore dei lavori, al pari del venditore, di un immobile destinato ad uso abitativo è tenuto a sostenere tutti gli oneri indispensabili per ottenere il rilascio del certificato di agibilità, ma ha anche il dovere di consegnarlo all'acquirente. Il
contratto di compravendita deve necessariamente indicare che l'immobile è privo di agibilità. Secondo la giurisprudenza la mancanza della agibilità configura un inadempimento del venditore in solido con il direttore dei lavori. A tal proposito
Cass. Pen. III sentenza n. 9445 del 09/03/2016 in cui ad un Direttore Lavori viene
confermata sua la responsabilità in quanto soggetto « tenuto a sincerarsi della
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 9
conformità dei lavori al progetto e rispondendo personalmente delle eventuali difformità
riscontrate.
La prova per testi non ha dimostrato le tesi sostenute da parte convenuta e non è
meritevole di accoglimento l'eccezione relativa alla mancata risposta all'interrogatorio formale di parte attrice in quanto tale prova non era stata ammessa.
Il danno subito dall'attore è da ricondursi nella condanna alle spese di lite subita nel giudizio contro e si riconosce nella misura di €.7.704,70 e nell'ulteriore CP_2
misura di €.8.185,00 corrisposte all'Ing. CP_3
Non è meritevole di accoglimento invece la domanda risarcitoria avanzata dall'attore in merito alla somma di €.10.000,00, in quanto priva di prova documentale che possa dimostrare il nesso tra il prestito bancario richiesto e la presente questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così
provvede:
In via preliminare
- rigetta tutte le eccezioni di parte convenuta;
Nel merito
- accoglie come in parte motivata la domanda attrice e condanna l'Arch.
[...]
nella sua qualità, al pagamento in favore di parte attrice della somma di €. CP_1
15.889,70;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in €.3.500,00,
oltre S.G. 15% ,CPA 4% e IVA come per legge
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 8 di 9
Cosi deciso in Avezzano in data 3.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1400 Ruolo Generali Affari Contenziosi
dell'anno 2019 vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Colucci (C.F. ) ed elettivamente domiciliato nello suo CodiceFiscale_2
studio in Avezzano via Amendola n. 26 , giusta procura in atti;
Attore
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Leonardo Rosa ( C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Avezzano, via Monte San Michele n.13, giusta procura in atti;
Convenuto
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni delle parti : come da verbale telematico depositato dall'Avv. Roberta Colucci
in data 12.3.2024 e dall'Avv. Leonardo Rosa in data 13.3.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.9.2019 conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale di Avezzano per ivi sentirlo condannare nella qualità Controparte_1 di ex progettista e direttore dei lavori del manufatto innalzato dalla s.r.l. Il Castello in
Avezzano via Muzio Febonio, al risarcimento di tutti i danni da esso subiti e quantificati in
€.25.889,70. A sostegno della domanda l'attore deduceva di aver acquistato in data
3.6.1999 con atto per notar (rep.n.14.912 racc.8062) dalla s.r.l. Il Castello, Persona_1
con sede in Luco dei Marsi Via dei Pozzi n.131, in persona del suo legale rapp.te, i seguenti immobili: 1) appartamento sito in Avezzano via Muzio Febonio angolo Via Vidimari
censito in NCEU del Comune di Avezzano al fg.30 mapp. 1006, sub.16 piano 3 cat. A/2 al prezzo di allora Lire 90.000.000; 2)locale garage al piano sottostrada primo ingresso Via
Vidimari in NCEU al fg. 30 mapp.407 sub.24, Via Vidimari al prezzo di allora Lire
30.000.000.
Sosteneva altresì l'attore che in data 25.8.2008 procedeva alla vendita degli immobili sopra descritti , per atto notar (rep.29271 racc.19642) in favore di Persona_1 CP_2
per la somma di €.135.000,00 ed emergeva in quella sede che le unità immobiliari
[...]
erano prive del certificato di agibilità, e che al fine di rimediare a tale mancanza si rivolgeva all'Arch. nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori Controparte_1
della soc. Il Castello per ottenere il suddetto certificato. Deduceva altresì l'attore che a causa della mancanza del certificato di agibilità la sig.ra lo aveva convenuto CP_2
in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano (giudizio R.G.n.616/2012) al fine di sentir pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita, in quanto lo stesso rappresentava elemento essenziale del contratto di compravendita. Sosteneva ancora l'attore che nelle more del giudizio e con l'ausilio dell'Ing. riusciva autonomamente a CP_3
reperire tale certificato di agibilità e che con sentenza n.343/13 il Tribunale di Avezzano,
nella persona del G.I. A. Dell'Orso lo condannava al pagamento delle spese di lite , pari ad
€.6.600,00 oltre IVA e Cap, nei confronti della sig.ra Nella sentenza emessa dal CP_2
G.I. Dott. Dell'Orso veniva riconosciuta la responsabilità di sul Parte_1
presupposto che il aveva evidenziato che a causa delle violazione Controparte_4
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 9
amministrative commesse nell'edificazione dell'immobile in questione non era possibile la sanatoria e quindi il rilascio della certificazione di agibilità. Deduceva ancora l'attore che aveva sostenuto le seguenti spese nella misura complessiva di €.25.889,7 di cui €.7.704,70
per le spese di lite sostenute nel giudizio contro €.8.185,00 corrisposte CP_2
all'ing per la redazione della relazione tecnica che aveva ricostruito CP_3
l'excursus relativo alle difformità tecniche e urbanistiche dell'immobile in oggetto fino al momento del rilascio del certificato di agibilità e ulteriori €.10.000,00 per un prestito che ha dovuto richiedere ad un istituti bancario.
Si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa in data 15.1.2020, il convenuto
Arch. , con il patrocinio dell'Avv. Luisa Cornacchia, contestando e Controparte_1
impugnando la domanda e chiedendone il rigetto rassegnando le seguenti conclusioni:
1)dichiarare la domanda improcedibile per violazione dell'art.168 e 307 c.p.c. per violazione del contraddittorio per mancata integrazione della domanda verso gli eredi del costruttore litisconsorti necessari;
2)rigettare comunque la domanda Persona_2
siccome inammissibile ed improcedibile per intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione ex artt.2946, 2947/1 e 1495 cc.; 3)nel merito ancora rigettare la domanda siccome infondata in fatto e in diritto per le motivazione esposte in narrativa;
4)condannare parte attrice al pagamento delle spese e danni ex art.96 c.p.c. nella misura che si terrà
opportuna in corso di causa.
Parte convenuta sosteneva infatti che la domanda risarcitoria attorea doveva essere azionata anche nei confronti del legale rapp.te della s.r.l il Castello NT IO, e che dato il suo decesso, doveva essere intrapresa altresì nei confronti dei suoi eredi. Sosteneva ancora che con atto di citazione del 30.9.2014 aveva convenuto in giudizio sia Parte_1
NT IO che l'Arch. dinanzi al Tribunale di Avezzano (R.G.n. 1651/14) e CP_1
che la causa era poi stata cancellata in quanto non iscritta a ruolo nel termine di 10 gg dalla
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 9
notifica dell'atto di citazione e che la riassunzione era avvenuta solo nei confronti dell'Arch. dato il decesso nelle more del sig. . CP_1 Persona_2
Sosteneva altresì che si configurava una improcedibilità della domanda per violazione dell'art.168 e 307 c.p.c. per tardività della riassunzione. E che l'attore aveva ripristinato il rapporto processuale a distanza di 4 anni. Deduceva ancora che era intervenuta una prescrizione del diritto azionato ex art.2946 c.c. o ex art.2947/1 c.c. in quanto il rogito risaliva alla data del 3.6.1999, e che l'eventuale responsabilità del convenuto sarebbe di tipo extracontrattuale e pertanto con una prescrizione di anni 5. Nel merito inoltre assumeva che l'attore era a conoscenza sin dal principio della mancanza del certificato di agibilità e che in forza di ciò aveva ottenuto una scontistica importante sul prezzo di acquisto degli immobili, e che dinanzi al diniego da parte del al rilascio di tale Controparte_4
certificazione avrebbe dovuto adire le vie giudiziarie dinanzi al Tar proprio contro l'ente comunale.
Instauratosi il contraddittorio le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie nei termini ex art .183,VI comma, c.p.c. .
Con ordinanza del 22 Dicembre 2021 il G.I. Dott.ssa R. Mastropietro ammetteva le prove orale articolata da parte convenuta limitatamente ai capitoli nn.1,2,3,4,5 e la prova contraria di parte attrice. Espletate le prove testimoniali all'udienza del 23 febbraio 2022, all'udienza del 11 luglio 2022, all'udienza del 23.2.2023 dinanzi il sottoscritto Giudice, le parti precisavano le conclusioni come da verbale telematico depositato dall'Avv. Roberta
Colucci in data 12.3.2024 e dall'Avv. Leonardo Rosa, nelle more del giudizio costituitosi per il convenuto in sostituzione dell'Avv. L. Cornacchia, in data 13.3.2024. In data
18.3.2024 veniva comunicata alle parti via pec l'ordinanza con la quale veniva trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.. Le parti depositavano ritualmente le proprie comparse conclusionale e le repliche.
____________________________________________
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto va accolta nei limiti e per gli effetti di seguito precisati.
Innanzitutto vanno rigettate le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta in merito all'improcedibilità della domanda attorea per violazione ex artt. 168 e 307 c.p.c. e per la presunta tardività della riassunzione. Il presente giudizio, infatti, non rappresenta una riassunzione rispetto a quello iscritto presso questo Tribunale al n.R.G. 1651/14, ma un nuovo giudizio. Il fatto che il precedente processo sia stato estinto non preclude alla parte attrice la instaurazione di una nuova causa. L'estinzione del processo e l'estinzione dell'azione sono due istituti profondamente differenti. Mentre con la seconda il soggetto titolare di un diritto sostanziale vi rinuncia, con la conseguenza che non potrà mai più
riproporre la domanda, l'estinzione del giudizio ha effetti solamente processuali. In altre parole, la parte di un giudizio estinto vedrà fatta salva la possibilità di esercitare la medesima azione in un nuovo processo ex art.307 c.p.c.
Da questo assunto deriva anche il rigetto dell'ulteriore eccezione di parte convenuta in relazione alla improcedibilità per difetto di contraddittorio in quanto trattandosi,
appunto, di nuovo processo distinto dal precedente , le parti convenute possono essere diverse.
Va altresì rigettata l'eccezione di parte convenuta in merito alla presunta prescrizione del diritto azionato in quanto la prescrizione decennale è stata interrotta dal giudizio iscritto al n.R.G.n.1651/14 Tribunale di Avezzano nel quale tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo un difetto di rito relativo alla tardività della costituzione di parte attrice ex art.165 c.p.c.. La causa infatti veniva cancellata dal ruolo in data 7.4.2015 e quindi estinta. Non può integrarsi nel caso di specie una prescrizione breve sulla scorta dell'assunto di parte convenuta secondo cui la responsabilità dell'Arch. CP_1
sarebbe di ordine extracontrattuale, poiché è emerso da tutti gli atti del giudizio , che il convenuto è stato chiamato in causa nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 9
della s.r.l. il Castello, per cui vige la prescrizione decennale. A tal proposito i testi di parte convenuta non hanno confermato la circostanza, infatti il teste Testimone_1
ha reso testimonianza de relato in quanto ha dichiarato di aver appreso che il Pt_1
si era recato presso lo studio di suo padre, al fine di incaricarlo come privato professionista per il reperimento del certificato di agibilità, solo perché riferitole dal padre.
Certa è la circostanza che l'attore ha subito un danno economico a causa del mancato rilascio del certificato di agibilità dell'immobile in oggetto. La prova documentale in questo senso è chiara ed incontroversa.
Sono presenti tutte le sollecitazione eseguite dall'attore nei confronti del CP_4
e le comunicazioni dell'ente comunale in relazione all'impossibilità del
[...]
rilascio della certificazione, nonché i pareri degli uffici regionali, e la relazione tecnica a firma dell'Ing. CP_3
E' emersa per tabulas un'inerzia da parte del convenuto tanto quanto è emerso che è
stato l'attore ad adoperassi per ottenere la certificazione vendendo a conoscenza che non era possibile avere il certificato di agibilità relativo all'appartamento de quo perché il manufatto era stato realizzato in difformità dal progetto approvato e tali difformità
impedivano qualsivoglia sanatoria e quindi la conseguente agibilità. In atti è emerso che solo a seguito della entrata in vigore del D.L. 13.5.2011 n.70, cosiddetto “decreto sviluppo” coordinato con la legge di conversione n.106 del 12.7.2011 pubblicata sulla
G.U. 12.7.2011 n.160 sono state apportate modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. del 6.6.2001 n.380. In
particolare l'art.5 del detto decreto aggiunge, all'art.34 del T.U. dopo il comma 2 bis quanto segue: “non si ha parziale difformità del titolo abitativo in presenza di violazione
di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singole unità
immobiliari il 2% delle misure progettuali”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 9
Il rilascio del certificato di agibilità è quindi avvenuto a distanza di anni 12 rispetto al contratto di compravendita.
Quando viene venduto un fabbricato il venditore deve normalmente garantire la presenza dei requisiti di agibilità, perché se questi non sono presenti l'edificio è privo di una qualità essenziale per l'uso a cui è destinato. La responsabilità sul versante urbanistico della conformità delle opere realizzate alle normative urbanistiche e alle previsioni progettuali grava in capo al titolare/committente, al costruttore (impresa edile) e al Direttore dei Lavori, come disposto dall' art. 29 del DPR 380/01.
L'unica eccezione si può avere quando l'acquirente dichiara espressamente di essere consapevole della mancanza dei requisiti di agibilità, e di voler acquistare ugualmente il fabbricato.
Una simile situazione è ovviamente anomala, e non può mai essere presunta: deve risultare inequivocabilmente dal contratto. (Cass. 5 agosto 2022, n. 24317) Cosa che nel caso di specie non è accaduta. Il venditore e il Direttore dei Lavori di un immobile destinato ad abitazione hanno l'obbligo di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità, senza il quale l'immobile stesso è incommerciabile” e “la violazione di tale obbligo può legittimare sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno, sia l'eccezione di inadempimento” (Cassazione civile, 30
gennaio 2017, n. 2294). Il direttore dei lavori, al pari del venditore, di un immobile destinato ad uso abitativo è tenuto a sostenere tutti gli oneri indispensabili per ottenere il rilascio del certificato di agibilità, ma ha anche il dovere di consegnarlo all'acquirente. Il
contratto di compravendita deve necessariamente indicare che l'immobile è privo di agibilità. Secondo la giurisprudenza la mancanza della agibilità configura un inadempimento del venditore in solido con il direttore dei lavori. A tal proposito
Cass. Pen. III sentenza n. 9445 del 09/03/2016 in cui ad un Direttore Lavori viene
confermata sua la responsabilità in quanto soggetto « tenuto a sincerarsi della
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 9
conformità dei lavori al progetto e rispondendo personalmente delle eventuali difformità
riscontrate.
La prova per testi non ha dimostrato le tesi sostenute da parte convenuta e non è
meritevole di accoglimento l'eccezione relativa alla mancata risposta all'interrogatorio formale di parte attrice in quanto tale prova non era stata ammessa.
Il danno subito dall'attore è da ricondursi nella condanna alle spese di lite subita nel giudizio contro e si riconosce nella misura di €.7.704,70 e nell'ulteriore CP_2
misura di €.8.185,00 corrisposte all'Ing. CP_3
Non è meritevole di accoglimento invece la domanda risarcitoria avanzata dall'attore in merito alla somma di €.10.000,00, in quanto priva di prova documentale che possa dimostrare il nesso tra il prestito bancario richiesto e la presente questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così
provvede:
In via preliminare
- rigetta tutte le eccezioni di parte convenuta;
Nel merito
- accoglie come in parte motivata la domanda attrice e condanna l'Arch.
[...]
nella sua qualità, al pagamento in favore di parte attrice della somma di €. CP_1
15.889,70;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in €.3.500,00,
oltre S.G. 15% ,CPA 4% e IVA come per legge
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 8 di 9
Cosi deciso in Avezzano in data 3.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 9 di 9