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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/11/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 419/2025 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 29.04.2025 da
(c.f. , nato a [...] il [...] ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] – frazione Villa San Sebastiano – rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Macchia del foro di Avezzano, giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Tagliacozzo (AQ) via della Stazione nm.15 – Frazione Villa San Sebastiano, rappresentato e difeso dall'avv.. Occhipinti Mario, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo depositato in data 13.10.2025) “a) resterà insieme ai figli presso la casa familiare, sita in Tagliacozzo (AQ), via Controparte_1 della stazione n. 15 – frazione villa san Sebastiano, sinché gli stessi non saranno maggiorenni ed autosufficienti;
b) i due figli ancora minorenni, e figli saranno in affido ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi pariteticamente, salvo i casi di impossibilità materiale, e conserveranno rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
in particolare, il padre potrà vederli e tenerli con sé per due giorni a settimana (in periodo scolastico, dall'orario di uscita sino alla sera dopo cena ovvero sino al mattino seguente); in ogni caso, sarà cura del padre riaccompagnarli presso l'abitazione familiare;
egli provvederà, altresì, al pari della madre, a seguirlo nelle attività scolastiche, formative, ludiche e ricreative;
il padre terrà i figli con sé nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del venerdì sino alla mattina del lunedì con pernottamento;
durante la frequenza scolastica, il padre preleverà i figli dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22.00, ovvero, ove possibile, sino al mattino del lunedì, riaccompagnandolo direttamente a scuola;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore terrà con sé il figlio il giorno 24 e l'altro il 25, così come un genitore lo terrà il 31 dicembre e l'altro l'1 gennaio;
i minori poi trascorreranno, ad anni alterni, i rimanenti giorni di vacanza dal 26 al 30 con un genitore e dal
2 al 6 con l'altro; nella vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore il giorno di pasqua e l'altro quello del lunedì dell'angelo; nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno: per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ciascun genitore festeggerà il proprio compleanno con il figlio, così come la festa della mamma e/o del papà; si precisa che durante il periodo di vacanza natalizie, estive o altro con frequentazione esclusiva di un genitore, l'altro si asterrà dall'invadere il tempo gestito dal genitore presso cui il minore si trovi, limitando richieste di incontri e telefonate;
c) i figli minorenni avranno il loro domicilio presso entrambi i genitori salvo accordi diversi, tenendo conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell'altro e delle rispettive esigenze lavorative;
d) considerato che la figlia , benché maggiorenne non è ancora Parte_1 Per_3 economicamente autosufficiente, verserà ad l'importo di euro 900,00 (novecento) Controparte_1 mensili a titolo di contribuzione al mantenimento dei tre figli (300,00 euro ciascuno). l'assegno sarà automaticamente adeguato agli indici Istat: detto importo sarà messo a disposizione della madre mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario, la quale provvederà ad amministrarlo;
e) eventuali diverse decisioni in ordine alla residenza coniugi, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno sei mesi;
f) le spese straordinarie in favore dei figli (mediche, ludiche ed extrascolastiche) graveranno direttamente sul padre in misura integrale che quindi provvederà in via diretta a tutti i pagamenti non compresi in quelle nell'assegno di mantenimento (si intendono compresi in questa voce: vitto, abbigliamento, tasse scolastiche -eccetto quelle universitarie-, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco -es. antibiotici, antipiretici ecc-, trasporto urbano, ricarica cellulare, gite scolastiche in ambito giornaliero, attività ricreative abituali ecc;
si precisa sin d'ora che si intenderanno quali:
a) spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione (debitamente documentate);
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese per dentista, oculista e sanitarie tramite ssn (in difetto di accordo su specialista privato), spese di assicurazione.
b) spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
-scolastiche: scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post-universitari, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc;
-spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private ecc;
-spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
-spese medico sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite ssn, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche ecc;
-ricevimenti e feste dedicate ai figli;
g) si conviene inoltre che le spese per le utenze domestiche saranno pagate direttamente dal marito;
h) la casa coniugale di Tagliacozzo (AQ), via della stazione n. 15 è assegnata alla moglie con quanto in esso contenuto essendovi figli minori o non autosufficienti;
i) il marito corrisponderà alla moglie a titolo di assegno divorzile un importo di euro 300,00 mensili.
l'assegno sarà automaticamente adeguato agli indici istat;
l) il marito pagherà l'importo relativo alle spese di assicurazione dell'autovettura targata en169ce, di proprietà della moglie nonché le spese relative al combustibile necessario alla medesima autovettura ciò nei limiti di quanto occorrente e proporzionalmente al fabbisogno esclusivo dei figli e dell'impiego effettivo della citata autovettura targata EN169CE alle necessità degli stessi;
m) per tutto quanto non previsto, si applicheranno le norme di legge in materia di osservanza dei comuni obblighi familiari di assistenza tra coniugi e nell'interesse dei figli.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.04.2025 il sig. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra , alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli Controparte_1
minori e con collocazione prevalente presso la dimora materna;
assegno di Per_1 Per_2
mantenimento in favore dei tre figli ( i due minori e maggiorenne) pari ad € 900,00 Per_3 complessivi;
spese straordinarie interamente a carico del sig. diritto di visita paterno Pt_1
come indicato nel ricorso introduttivo.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha aderito a tutte le condizioni Controparte_1
di cui all'atto introduttivo di parte ricorrente, chiedendo che la causa venga trasformata in una pronuncia di divorzio congiunto.
All'udienza del 17.11.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo depositato in atti in data 13.10.2025, chiedendo la rimessione in decisione della causa con rinuncia ai termini.
Il giudice relatore ha pertanto disposto in conformità.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n.
898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal 2021, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
24/05/2003 a Roma e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 523 parte 2 serie A - anno 2003.
3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, la loro congruità rispetto alle condizioni economiche delle parti e la rispondenza al superiore interesse dei figli, le recepisce così come concordate dalle parti.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Roma all' atto n. 523 parte 2 serie A - anno 2003;
OMOLOGA le condizioni relative:
- alla casa coniugale, all'affido e al collocamento dei figli minori:
“a) resterà insieme ai figli presso la casa familiare, sita in Tagliacozzo (AQ), via Controparte_1 della stazione n. 15 – frazione villa san Sebastiano, sinché gli stessi non saranno maggiorenni ed autosufficienti;
b) i due figli ancora minorenni, e figli saranno in affido ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi pariteticamente h) la casa coniugale di Tagliacozzo (AQ), via della stazione n. 15 è assegnata alla moglie con quanto in esso contenuto essendovi figli minori o non autosufficienti;
- al diritto di visita paterno: in particolare, il padre potrà vederli e tenerli con sé per due giorni a settimana (in periodo scolastico, dall'orario di uscita sino alla sera dopo cena ovvero sino al mattino seguente); in ogni caso, sarà cura del padre riaccompagnarli presso l'abitazione familiare;
egli provvederà, altresì, al pari della madre,
a seguirlo nelle attività scolastiche, formative, ludiche e ricreative;
il padre terrà i figli con sé nei week- end a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del venerdì sino alla mattina del lunedì con pernottamento;
durante la frequenza scolastica, il padre preleverà i figli dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22.00, ovvero, ove possibile, sino al mattino del lunedì, riaccompagnandolo direttamente a scuola;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore terrà con sé il figlio il giorno 24 e l'altro il 25, così come un genitore lo terrà il 31 dicembre e l'altro l'1 gennaio;
i minori poi trascorreranno, ad anni alterni, i rimanenti giorni di vacanza dal 26 al 30 con un genitore e dal 2 al 6 con l'altro; nella vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore il giorno di pasqua e l'altro quello del lunedì dell'angelo; nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno: per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ciascun genitore festeggerà il proprio compleanno con il figlio, così come la festa della mamma e/o del papà;
-al contributo di mantenimento per i figli:
d) considerato che la figlia , benché maggiorenne non è ancora Parte_1 Per_3 economicamente autosufficiente, verserà ad l'importo di euro 900,00 (novecento) Controparte_1 mensili a titolo di contribuzione al mantenimento dei tre figli (300,00 euro ciascuno). L'assegno sarà automaticamente adeguato agli indici Istat: detto importo sarà messo a disposizione della madre mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario, la quale provvederà ad amministrarlo;
f) le spese straordinarie in favore dei figli (mediche, ludiche ed extrascolastiche) graveranno direttamente sul padre in misura integrale che quindi provvederà in via diretta a tutti i pagamenti non compresi in quelle nell'assegno di mantenimento (si intendono compresi in questa voce: vitto, abbigliamento, tasse scolastiche -eccetto quelle universitarie-, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco -es. antibiotici, antipiretici ecc-, trasporto urbano, ricarica cellulare, gite scolastiche in ambito giornaliero, attività ricreative abituali ecc;
si precisa sin d'ora che si intenderanno quali:
a) spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione (debitamente documentate);
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese per dentista, oculista e sanitarie tramite ssn (in difetto di accordo su specialista privato), spese di assicurazione.
b) spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
-scolastiche: scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post-universitari, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc;
-spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private ecc;
-spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
-spese medico sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite ssn, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche ecc;
-ricevimenti e feste dedicate ai figli;
così precisato all'udienza del 17.11.2025: “Precisano, ad integrazione e modifica dell'accordo, che, per quanto riguarda le spese straordinarie, le parti faranno riferimento a quanto previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di Avezzano”.
-all'assegno di mantenimento tra coniugi:
i) il marito corrisponderà alla moglie a titolo di assegno divorzile un importo di euro 300,00 mensili.
l'assegno sarà automaticamente adeguato agli indici Istat;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione prevista dalla legge;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano, il 25 novembre 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina DI FONZO Dott. Leopoldo SCIARRILLO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 419/2025 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 29.04.2025 da
(c.f. , nato a [...] il [...] ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] – frazione Villa San Sebastiano – rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Macchia del foro di Avezzano, giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Tagliacozzo (AQ) via della Stazione nm.15 – Frazione Villa San Sebastiano, rappresentato e difeso dall'avv.. Occhipinti Mario, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo depositato in data 13.10.2025) “a) resterà insieme ai figli presso la casa familiare, sita in Tagliacozzo (AQ), via Controparte_1 della stazione n. 15 – frazione villa san Sebastiano, sinché gli stessi non saranno maggiorenni ed autosufficienti;
b) i due figli ancora minorenni, e figli saranno in affido ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi pariteticamente, salvo i casi di impossibilità materiale, e conserveranno rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
in particolare, il padre potrà vederli e tenerli con sé per due giorni a settimana (in periodo scolastico, dall'orario di uscita sino alla sera dopo cena ovvero sino al mattino seguente); in ogni caso, sarà cura del padre riaccompagnarli presso l'abitazione familiare;
egli provvederà, altresì, al pari della madre, a seguirlo nelle attività scolastiche, formative, ludiche e ricreative;
il padre terrà i figli con sé nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del venerdì sino alla mattina del lunedì con pernottamento;
durante la frequenza scolastica, il padre preleverà i figli dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22.00, ovvero, ove possibile, sino al mattino del lunedì, riaccompagnandolo direttamente a scuola;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore terrà con sé il figlio il giorno 24 e l'altro il 25, così come un genitore lo terrà il 31 dicembre e l'altro l'1 gennaio;
i minori poi trascorreranno, ad anni alterni, i rimanenti giorni di vacanza dal 26 al 30 con un genitore e dal
2 al 6 con l'altro; nella vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore il giorno di pasqua e l'altro quello del lunedì dell'angelo; nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno: per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ciascun genitore festeggerà il proprio compleanno con il figlio, così come la festa della mamma e/o del papà; si precisa che durante il periodo di vacanza natalizie, estive o altro con frequentazione esclusiva di un genitore, l'altro si asterrà dall'invadere il tempo gestito dal genitore presso cui il minore si trovi, limitando richieste di incontri e telefonate;
c) i figli minorenni avranno il loro domicilio presso entrambi i genitori salvo accordi diversi, tenendo conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell'altro e delle rispettive esigenze lavorative;
d) considerato che la figlia , benché maggiorenne non è ancora Parte_1 Per_3 economicamente autosufficiente, verserà ad l'importo di euro 900,00 (novecento) Controparte_1 mensili a titolo di contribuzione al mantenimento dei tre figli (300,00 euro ciascuno). l'assegno sarà automaticamente adeguato agli indici Istat: detto importo sarà messo a disposizione della madre mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario, la quale provvederà ad amministrarlo;
e) eventuali diverse decisioni in ordine alla residenza coniugi, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno sei mesi;
f) le spese straordinarie in favore dei figli (mediche, ludiche ed extrascolastiche) graveranno direttamente sul padre in misura integrale che quindi provvederà in via diretta a tutti i pagamenti non compresi in quelle nell'assegno di mantenimento (si intendono compresi in questa voce: vitto, abbigliamento, tasse scolastiche -eccetto quelle universitarie-, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco -es. antibiotici, antipiretici ecc-, trasporto urbano, ricarica cellulare, gite scolastiche in ambito giornaliero, attività ricreative abituali ecc;
si precisa sin d'ora che si intenderanno quali:
a) spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione (debitamente documentate);
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese per dentista, oculista e sanitarie tramite ssn (in difetto di accordo su specialista privato), spese di assicurazione.
b) spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
-scolastiche: scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post-universitari, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc;
-spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private ecc;
-spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
-spese medico sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite ssn, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche ecc;
-ricevimenti e feste dedicate ai figli;
g) si conviene inoltre che le spese per le utenze domestiche saranno pagate direttamente dal marito;
h) la casa coniugale di Tagliacozzo (AQ), via della stazione n. 15 è assegnata alla moglie con quanto in esso contenuto essendovi figli minori o non autosufficienti;
i) il marito corrisponderà alla moglie a titolo di assegno divorzile un importo di euro 300,00 mensili.
l'assegno sarà automaticamente adeguato agli indici istat;
l) il marito pagherà l'importo relativo alle spese di assicurazione dell'autovettura targata en169ce, di proprietà della moglie nonché le spese relative al combustibile necessario alla medesima autovettura ciò nei limiti di quanto occorrente e proporzionalmente al fabbisogno esclusivo dei figli e dell'impiego effettivo della citata autovettura targata EN169CE alle necessità degli stessi;
m) per tutto quanto non previsto, si applicheranno le norme di legge in materia di osservanza dei comuni obblighi familiari di assistenza tra coniugi e nell'interesse dei figli.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.04.2025 il sig. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra , alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli Controparte_1
minori e con collocazione prevalente presso la dimora materna;
assegno di Per_1 Per_2
mantenimento in favore dei tre figli ( i due minori e maggiorenne) pari ad € 900,00 Per_3 complessivi;
spese straordinarie interamente a carico del sig. diritto di visita paterno Pt_1
come indicato nel ricorso introduttivo.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha aderito a tutte le condizioni Controparte_1
di cui all'atto introduttivo di parte ricorrente, chiedendo che la causa venga trasformata in una pronuncia di divorzio congiunto.
All'udienza del 17.11.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo depositato in atti in data 13.10.2025, chiedendo la rimessione in decisione della causa con rinuncia ai termini.
Il giudice relatore ha pertanto disposto in conformità.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n.
898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal 2021, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
24/05/2003 a Roma e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 523 parte 2 serie A - anno 2003.
3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, la loro congruità rispetto alle condizioni economiche delle parti e la rispondenza al superiore interesse dei figli, le recepisce così come concordate dalle parti.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Roma all' atto n. 523 parte 2 serie A - anno 2003;
OMOLOGA le condizioni relative:
- alla casa coniugale, all'affido e al collocamento dei figli minori:
“a) resterà insieme ai figli presso la casa familiare, sita in Tagliacozzo (AQ), via Controparte_1 della stazione n. 15 – frazione villa san Sebastiano, sinché gli stessi non saranno maggiorenni ed autosufficienti;
b) i due figli ancora minorenni, e figli saranno in affido ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi pariteticamente h) la casa coniugale di Tagliacozzo (AQ), via della stazione n. 15 è assegnata alla moglie con quanto in esso contenuto essendovi figli minori o non autosufficienti;
- al diritto di visita paterno: in particolare, il padre potrà vederli e tenerli con sé per due giorni a settimana (in periodo scolastico, dall'orario di uscita sino alla sera dopo cena ovvero sino al mattino seguente); in ogni caso, sarà cura del padre riaccompagnarli presso l'abitazione familiare;
egli provvederà, altresì, al pari della madre,
a seguirlo nelle attività scolastiche, formative, ludiche e ricreative;
il padre terrà i figli con sé nei week- end a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del venerdì sino alla mattina del lunedì con pernottamento;
durante la frequenza scolastica, il padre preleverà i figli dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22.00, ovvero, ove possibile, sino al mattino del lunedì, riaccompagnandolo direttamente a scuola;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore terrà con sé il figlio il giorno 24 e l'altro il 25, così come un genitore lo terrà il 31 dicembre e l'altro l'1 gennaio;
i minori poi trascorreranno, ad anni alterni, i rimanenti giorni di vacanza dal 26 al 30 con un genitore e dal 2 al 6 con l'altro; nella vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore il giorno di pasqua e l'altro quello del lunedì dell'angelo; nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno: per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ciascun genitore festeggerà il proprio compleanno con il figlio, così come la festa della mamma e/o del papà;
-al contributo di mantenimento per i figli:
d) considerato che la figlia , benché maggiorenne non è ancora Parte_1 Per_3 economicamente autosufficiente, verserà ad l'importo di euro 900,00 (novecento) Controparte_1 mensili a titolo di contribuzione al mantenimento dei tre figli (300,00 euro ciascuno). L'assegno sarà automaticamente adeguato agli indici Istat: detto importo sarà messo a disposizione della madre mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario, la quale provvederà ad amministrarlo;
f) le spese straordinarie in favore dei figli (mediche, ludiche ed extrascolastiche) graveranno direttamente sul padre in misura integrale che quindi provvederà in via diretta a tutti i pagamenti non compresi in quelle nell'assegno di mantenimento (si intendono compresi in questa voce: vitto, abbigliamento, tasse scolastiche -eccetto quelle universitarie-, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco -es. antibiotici, antipiretici ecc-, trasporto urbano, ricarica cellulare, gite scolastiche in ambito giornaliero, attività ricreative abituali ecc;
si precisa sin d'ora che si intenderanno quali:
a) spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione (debitamente documentate);
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese per dentista, oculista e sanitarie tramite ssn (in difetto di accordo su specialista privato), spese di assicurazione.
b) spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
-scolastiche: scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post-universitari, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc;
-spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private ecc;
-spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
-spese medico sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite ssn, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche ecc;
-ricevimenti e feste dedicate ai figli;
così precisato all'udienza del 17.11.2025: “Precisano, ad integrazione e modifica dell'accordo, che, per quanto riguarda le spese straordinarie, le parti faranno riferimento a quanto previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di Avezzano”.
-all'assegno di mantenimento tra coniugi:
i) il marito corrisponderà alla moglie a titolo di assegno divorzile un importo di euro 300,00 mensili.
l'assegno sarà automaticamente adeguato agli indici Istat;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione prevista dalla legge;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano, il 25 novembre 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina DI FONZO Dott. Leopoldo SCIARRILLO