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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/12/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2734-23 e 2734-1-23 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso in applicazione straordinaria all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, nato il [...] a [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]
13 - ricorrente/opponente rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.
IL DA, c.f. con studio in Avellino alla Via S. C.F._2
Pescatori 18, ove elettivamente domicilia.
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna dell . CP_2
, (subentrato a titolo universale Controparte_3
nei rapporti di incorporante di Controparte_4 [...]
e ai sensi dell'art. 1, CP_5 Controparte_6 Controparte_7
D.L. 193 del 22.10.2016, convertito in Legge 225/2016 del 01 dicembre 2016, in G.U. 282 del 02.12.2016) con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.
14, codice fiscale e Partita IVA n. , in persona dell'avv. Ernesto P.IVA_1
RI IN (C.F. ), che conferisce procura speciale al C.F._3
sig. , rappresentata e difesa, congiuntamente e/o Parte_2 disgiuntamente, dall'avv. Maurizio Parlato (C.F. Pec: C.F._4
e dall'avv. Manuela Parlato (C.F. Email_1
), Pec: it. C.F._5 Email_2 Email_3
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito - Prescrizione.
&&&
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta nei limiti di quanto di ragione.
La stessa riguarda l'intimazione di pagamento 012 2023 90004643 54 000 avuto riguardo ai seguenti atti presupposti analiticamente indicati in ricorso:
- n. 31220120001656671000 presuntamente notificato il 6 dicembre 2012, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2011 e 2012, per un importo pari ad euro 5.071,52;
- n. 31220130000367792000 presuntamente notificato il 5 aprile 2013, relativo
a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per l'anno CP_1
2012, per un importo pari ad euro 2.610,61;
- n. 31220130002250541000 presuntamente notificato il 3 febbraio 2014, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2012, per un importo pari ad euro 5.058,85;
- n. 31220140000543869000 presuntamente notificato il 10 giugno 2014, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2013, per un importo pari ad euro 5.389,51;
- n. 31220140001661687000 presuntamente notificato il 3 novembre 2014, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2013, per un importo pari ad euro 5.342,88; - n.
31220140002835313000 presuntamente notificato il 6 febbraio 2015, relativo
a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per l'anno CP_1 2014, per un importo pari ad euro 5.469,37;
- n. 31220150000899979000 presuntamente notificato il 5 novembre 2015, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2014 per un importo pari ad euro 5.410,90;
- n. 31220160000673934000 presuntamente notificato il 12 maggio 2015, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2015, per un importo pari ad euro 5.380,75;
- n. 31220160001906281000 presuntamente notificato il 23 dicembre 2016, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2015 e 2016, per un importo pari ad euro 5.329,36;
- n. 31220170001056631000 presuntamente notificato il 3 novembre 2017, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2016, per un importo pari ad euro 10.647,10;
- n. 31220170001852686000 presuntamente notificato il 12 gennaio 2018, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2011 e 2012, per un importo pari ad euro 11.135,42;
- n. 31220180000363861000 presuntamente notificato il 29 giugno 2018, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2017.
L' , costituitasi in giudizio, ha dato prova della notifica di tutti i suddetti atti CP_1
presupposti che, dunque, in assenza di tempestiva opposizione sono divenuti titolo esecutivo.
Non di meno appare parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione riferita al decorso dei termini successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
Trattandosi di debito contributivo la prescrizione interviene per l'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, l. 335/1995, termine che è stato semplicemente interrotto dalla notifica degli avvisi di addebito (cfr. Cass. S.U.
2339/2016).
Successivamente l'unico atto interruttivo documentato in atti è proprio l'intimazione di pagamento qui opposta, notificata al contribuente in data 8 settembre 2023. Al termine quinquennale devono aggiungersi i termini di sospensione dettati dalla legislazione emergenziale da Covid. Difatti ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto
(costituente di per sé atto interruttivo della prescrizione) deve tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, con la conseguenza che il suddetto avviso di addebito notificato il 12.7.2018 era comunque prescritto alla data della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 15.11.2024 per il decorso del termine di 5 anni e 311 gg.
In estrema sintesi, quindi, devono ritenersi prescritti i contributi di cui agli avvisi di addebito notificati fino al luglio 2017.
In particolare i contributi di cui agli avvisi di addebito:
n. 31220120001656671000, n. 31220130000367792000, n. 31220130002250541000, n. 31220140000543869000,
n. 31220140001661687000, n. 31220140002835313000,
n. 31220150000899979000, n. 31220160000673934000,
e n. 31220160001906281000.
Deve confermarsi l'intimazione di pagamento nella restante parte.
In tali limiti il ricorso è accolto.
La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino in applicazione straordinaria così provvede: accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento n. 012 2023
90004643 54 000, limitatamente agli avvisi di addebito recanti debiti prescritti n. 31220120001656671000, n. 31220130000367792000, n.
31220130002250541000, n. 31220140000543869000, n.
31220140001661687000, n. 31220140002835313000, n.
31220150000899979000, n. 31220160000673934000, e n.
31220160001906281000; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Avellino, 28/11/2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso in applicazione straordinaria all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, nato il [...] a [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]
13 - ricorrente/opponente rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.
IL DA, c.f. con studio in Avellino alla Via S. C.F._2
Pescatori 18, ove elettivamente domicilia.
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna dell . CP_2
, (subentrato a titolo universale Controparte_3
nei rapporti di incorporante di Controparte_4 [...]
e ai sensi dell'art. 1, CP_5 Controparte_6 Controparte_7
D.L. 193 del 22.10.2016, convertito in Legge 225/2016 del 01 dicembre 2016, in G.U. 282 del 02.12.2016) con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.
14, codice fiscale e Partita IVA n. , in persona dell'avv. Ernesto P.IVA_1
RI IN (C.F. ), che conferisce procura speciale al C.F._3
sig. , rappresentata e difesa, congiuntamente e/o Parte_2 disgiuntamente, dall'avv. Maurizio Parlato (C.F. Pec: C.F._4
e dall'avv. Manuela Parlato (C.F. Email_1
), Pec: it. C.F._5 Email_2 Email_3
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito - Prescrizione.
&&&
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta nei limiti di quanto di ragione.
La stessa riguarda l'intimazione di pagamento 012 2023 90004643 54 000 avuto riguardo ai seguenti atti presupposti analiticamente indicati in ricorso:
- n. 31220120001656671000 presuntamente notificato il 6 dicembre 2012, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2011 e 2012, per un importo pari ad euro 5.071,52;
- n. 31220130000367792000 presuntamente notificato il 5 aprile 2013, relativo
a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per l'anno CP_1
2012, per un importo pari ad euro 2.610,61;
- n. 31220130002250541000 presuntamente notificato il 3 febbraio 2014, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2012, per un importo pari ad euro 5.058,85;
- n. 31220140000543869000 presuntamente notificato il 10 giugno 2014, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2013, per un importo pari ad euro 5.389,51;
- n. 31220140001661687000 presuntamente notificato il 3 novembre 2014, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2013, per un importo pari ad euro 5.342,88; - n.
31220140002835313000 presuntamente notificato il 6 febbraio 2015, relativo
a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per l'anno CP_1 2014, per un importo pari ad euro 5.469,37;
- n. 31220150000899979000 presuntamente notificato il 5 novembre 2015, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2014 per un importo pari ad euro 5.410,90;
- n. 31220160000673934000 presuntamente notificato il 12 maggio 2015, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2015, per un importo pari ad euro 5.380,75;
- n. 31220160001906281000 presuntamente notificato il 23 dicembre 2016, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2015 e 2016, per un importo pari ad euro 5.329,36;
- n. 31220170001056631000 presuntamente notificato il 3 novembre 2017, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2016, per un importo pari ad euro 10.647,10;
- n. 31220170001852686000 presuntamente notificato il 12 gennaio 2018, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2011 e 2012, per un importo pari ad euro 11.135,42;
- n. 31220180000363861000 presuntamente notificato il 29 giugno 2018, relativo a contributi e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per CP_1
l'anno 2017.
L' , costituitasi in giudizio, ha dato prova della notifica di tutti i suddetti atti CP_1
presupposti che, dunque, in assenza di tempestiva opposizione sono divenuti titolo esecutivo.
Non di meno appare parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione riferita al decorso dei termini successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
Trattandosi di debito contributivo la prescrizione interviene per l'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, l. 335/1995, termine che è stato semplicemente interrotto dalla notifica degli avvisi di addebito (cfr. Cass. S.U.
2339/2016).
Successivamente l'unico atto interruttivo documentato in atti è proprio l'intimazione di pagamento qui opposta, notificata al contribuente in data 8 settembre 2023. Al termine quinquennale devono aggiungersi i termini di sospensione dettati dalla legislazione emergenziale da Covid. Difatti ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto
(costituente di per sé atto interruttivo della prescrizione) deve tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, con la conseguenza che il suddetto avviso di addebito notificato il 12.7.2018 era comunque prescritto alla data della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 15.11.2024 per il decorso del termine di 5 anni e 311 gg.
In estrema sintesi, quindi, devono ritenersi prescritti i contributi di cui agli avvisi di addebito notificati fino al luglio 2017.
In particolare i contributi di cui agli avvisi di addebito:
n. 31220120001656671000, n. 31220130000367792000, n. 31220130002250541000, n. 31220140000543869000,
n. 31220140001661687000, n. 31220140002835313000,
n. 31220150000899979000, n. 31220160000673934000,
e n. 31220160001906281000.
Deve confermarsi l'intimazione di pagamento nella restante parte.
In tali limiti il ricorso è accolto.
La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino in applicazione straordinaria così provvede: accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento n. 012 2023
90004643 54 000, limitatamente agli avvisi di addebito recanti debiti prescritti n. 31220120001656671000, n. 31220130000367792000, n.
31220130002250541000, n. 31220140000543869000, n.
31220140001661687000, n. 31220140002835313000, n.
31220150000899979000, n. 31220160000673934000, e n.
31220160001906281000; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Avellino, 28/11/2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)