Ordinanza collegiale 3 marzo 2015
Sentenza 29 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9205 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09205/2025REG.PROV.COLL.
N. 08796/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8796 del 2024, proposto da
FR De FE, IC NZ, CO AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Cordasco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costabella, 23;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08407/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. DE ON e uditi per le parti appellanti l’avvocato Antonio Cordasco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo al T.a.r. per il Lazio 3 Periti Tecnici della Polizia di Stato con la qualifica “ Orchestrale della Banda Musicale ” hanno chiesto l’annullamento del silenzio diniego del Ministero dell’Interno verso la loro istanza di riqualificazione economica e giuridica e l’inquadramento economico e giuridico, nonché il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, con corresponsione del trattamento economico relativo alle mansioni superiori espletate, in qualità di periti tecnici della Polizia di Stato con la qualifica di “Orchestrale della Banda Musicale”.
2. Con successivi motivi aggiunti hanno impugnato il successivo provvedimento di rigetto, adottato con nota del Direttore Centrale per le risorse umane del D.P.S. il 9.6.2014.
3. A fondamento del ricorso gli interessati hanno dedotto di appartenere tutti al personale della Polizia di Stato e di essere inquadrati nel ruolo dei periti tecnici, con la qualifica di orchestrali della Banda musicale, in quanto vincitori di concorso e in possesso del diploma di conservatorio. Gli stessi hanno esposto di avere firmato un’istanza rivolta al Ministero dell’Interno, con la quale si chiedeva all’Amministrazione di voler rivalutare l’attività svolta dagli attuali esponenti con conseguente riconoscimento, a loro vantaggio, della categoria superiore di professori d’orchestra e del corrispondente trattamento economico-retributivo, in considerazione dello svolgimento dell’attività di orchestrale, sulla base del possesso del diploma di conservatorio, equiparato alla laurea magistrale.
4. Con la nota della Direzione centrale risorse umane del Ministero dell’Interno del 9 giugno 2014 l’Amministrazione ha riscontrato negativamente la richiesta, evidenziando:
- che l’art. 14 del DPR n. 240/1987 (modificato dal d.lgs. n. 197/1995) ha individuato l’equiparazione degli orchestrali con le qualifiche del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, ed in particolare il personale assunto come ‘orchestrale’ è – da sempre – stato inquadrato in un ruolo equiparato a quello dei periti (tabella “F” allegata al predetto DPR);
- l’equiparazione del diploma del conservatorio di musica ad una laurea di secondo livello è avvenuto nel corso del tempo (con normativa del 1999 e 2012), successivamente al DPR n. 240/1987, e non comporta ipso iure un diverso inquadramento del personale della banda in un ruolo superiore;
- una rivalutazione è solo possibile nell’ambito di un complessivo riordino di tutte le carriere del personale della Polizia di Stato a norma di legge.
5. Con il ricorso al T.a.r. gli esponenti hanno sostanzialmente sostenuto di aver diritto all’inquadramento nei ruoli dei professori d’orchestra ovvero, quanto meno, a un trattamento giuridico-economico più consono alla loro professionalità e al titolo di studio posseduto (diploma di conservatorio), il quale è richiesto per accedere al ruolo degli orchestrali della Banda della Polizia di Stato.
6. Il T.a.r. (Sezione I stralcio) ha rigettato il ricorso con la sentenza qui appellata.
La decisione si fonda sul rilievo che l’Amministrazione della Polizia di Stato si è limitata a evidenziare che l’inquadramento degli orchestrali della Banda Musicale è stabilito da un’apposita disciplina legislativa e che lo specifico inquadramento dei ricorrenti è conforme alla predetta normativa; e, al riguardo, i medesimi ricorrenti neppure allegano di essere stati inquadrati in modo diverso da quanto previsto dalla disciplina di settore. In sostanza, l’Amministrazione non avrebbe potuto dare altra risposta all’istanza.
7. Avverso tale decisione gli appellanti in epigrafe hanno proposto il presente gravame con il quale si lamenta:
a) l’ error in iudicando del primo giudice e dunque l’erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione, travisamento dei fatti e principi di diritto relativo alla materia trattata, incongruità, violazione di legge ed eccesso di potere. Gli appellanti ritengono che il TAR abbia erroneamente preso a fondamento dei suoi ragionamenti la normativa che riferibile all’Arma dei Carabinieri o ai militari, che sarebbero categorie diverse, facendo illegittimamente riferimento alle norme del COM. Inoltre la sentenza richiamata del TAR (n. 17188/2022) sarebbe sub iudice ;
b) l’ error in iudicando per intrinseca illogicità della motivazione, incongruità, violazione di legge ed eccesso di potere. Si reiterano le ulteriori censure già esposte in primo grado, di illogicità della norma specifica sulla Polizia di Stato, che continua a collocare gli orchestrali tra i periti tecnici, la mancante valorizzazione della loro qualifica e capacità professionale. Il TAR non avrebbe valutato che nel ricorso di primo grado non veniva richiesto il riconoscimento di mansioni superiori o una riqualificazione attraverso provvedimento generali di riordino delle carriere, ma il riconoscimento di un inquadramento giuridico ed economico retributivo che consideri e tenga quindi conto del valore legale del titolo di studi posseduto. Le mansioni svolte dagli appellanti, rispetto a quelle di un perito tecnico, sarebbero diverse e culturalmente superiori, richiedendo una diversa superiore capacità e sensibilità avuto riguardo a livello di formazione professionale, con la conseguente legittima conseguenza di un inquadramento economico-retributivo superiore a quello attribuito. Né avrebbero rivendicato il titolo di professori d’orchestra, ma avrebbero solo evidenziato che la professionalità riconosciuta dagli enti lirico sinfonici a coloro che sono in possesso del diploma di conservatorio sia tale. La mera esecutività del ruolo non potrebbe essere invocata, alla luce dell’impossibilità di comparare l’esecuzione musicale (artistica) con un ordinario perito tecnico, cosa che si riverserebbe anche sul livello della responsabilità. Infine gli appellanti insistono sulla questione di costituzionalità relativa al Decreto Legislativo n. 197 del 1995, per violazione e contrasto con gli artt. 1, 3, 36 e 97 della Carta Costituzionale.
8. Si è costituita l’Amministrazione contrastando l’appello e reiterando l’eccezione di inammissibilità del gravame per non aver impugnato l’atto autoritativo di inquadramento (avvenuto ad opera del d.lgs. n. 197/1995 il 1.9.1995).
9. Con successive memorie le parti hanno insistito sulle proprie deduzioni.
10. La controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 6 novembre 2025.
11. Preliminarmente, come eccepito dall’amministrazione, il ricorso è inammissibile per mancata impugnazione tempestiva dell’inquadramento.
Va in proposito ribadito (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II , 09/10/2023, n. 8815) che la materia dell'inquadramento nel pubblico impiego si caratterizza per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo accertabile dal G.A., può essere azionata soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti su di esse.
12. L’appello è comunque infondato nel merito. Come già chiarito in precedenti decisioni di questo Consiglio di Stato in casi del tutto analoghi, con argomenti sui quali non vi è ragione per dissentire (Cons. Stato, sez. II, n. 8288/2025; n. 3492/2025; n. 4569/2025; n. 5346/2023), va confermata la tesi dell’Amministrazione che una riqualificazione del ruolo senza una modifica normativa della carriera non è possibile.
13. Innanzitutto è infondato il primo motivo sub a) . Anche se il TAR nella sentenza gravata ha preso come riferimento normativo il COM e non il DPR n. 240/1987 ( ratione temporis vigente), la disciplina (Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato) è comunque del tutto simile, essendo entrambe normative delle forze dell’ordine con contenuti – per quanto riguarda il rispettivo corpo della Banda Musicale – del tutto sovrapponibili. Entrambe le bande musicali hanno una funzione di rappresentanza ufficiale nelle cerimonie istituzionali e pubbliche. Svolgono attività artistico-culturali su tutto il territorio nazionale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Per accedere ai ruoli orchestrali in Polizia di Stato è richiesto il diploma di conservatorio nello strumento specifico e, se non equipollente, anche un diploma di scuola secondaria superiore. Nelle Forze Armate, l’accesso ai ruoli musicali richiede titoli equivalenti. In entrambi i casi, la selezione avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, con prove musicali e valutazioni attitudinali. Gli orchestrali della Polizia di Stato sono inquadrati nel ruolo tecnico degli ispettori, con qualifiche che vanno da Ispettore Tecnico fino a Sostituto Commissario Tecnico. Nelle Forze Armate, pur con una diversa terminologia, gli orchestrali sono soggetti a regole disciplinari e amministrative analoghe, con una struttura gerarchica e ruoli definiti all’interno dei comandi militari. Le due discipline, pur appartenendo a comparti diversi (difesa/sicurezza), sono comparabili per struttura concorsuale, titoli richiesti, funzioni artistiche e rappresentative, gerarchia interna.
14. Affrontando le censure sub b) , un’altra considerazione che può trarsi dalla norma specifica (DPR n. 420/1987, modificata poi dal d.lgs. n. 197/1995) è che corrisponde ad una precisa scelta del legislatore l’avere attribuito esclusivamente ai periti tecnici il ruolo dei musicisti, riservando a direttori tecnici (capo o superiore) le due posizioni apicali di maestro direttore e di maestro vicedirettore. Tale scelta è stata pienamente confermata (e non certo superata) dal d.lgs. n. 195 del 2015 di riordino delle carriere, impropriamente invocato dai ricorrenti a sostegno della loro tesi. In relazione a quanto precede, poiché non è riscontrabile alcuna identità tra le funzioni svolte dai periti tecnici orchestrali e le funzioni specifiche attribuite al Maestro Direttore e al Maestro Vice Direttore, la richiesta dei ricorrenti volta a vedersi riconoscere il trattamento economico retributivo alla categoria superiore appare del tutto infondata, in quanto essa non è corroborata, al di là di quanto dedotto sul titolo di studio posseduto, da alcuna allegazione volta a dimostrare l’attribuzione di funzioni direttive e/o di coordinamento proprie, in via generale, della categoria dei direttori. La pretesa fatta valere con l'odierno gravame appare, quindi, priva di qualsiasi presupposto, tanto più se si considera la struttura gerarchica piramidale dell'organizzazione della Polizia. Invero, la pretesa degli appellanti di riqualificazione economico-retributiva si fonda, in modo pressoché esclusivo, sulla asserita equipollenza tra il diploma di Conservatorio e il diploma di laurea. Tuttavia tale presupposto appare di per sé del tutto inadeguato a porsi quale premessa atta a giustificare una radicale riconfigurazione del ruolo dei musicisti componenti di banda quando, come già detto, l’attuale configurazione di questo ruolo, anche per quanto riguarda l’inquadramento dei suoi componenti nei diversi ruoli, corrisponde ad una scelta precisa, ampiamente discrezionale, compiuta dal legislatore, la quale non manifesta elementi di irragionevolezza o incostituzionalità ove si ponga mente, in primo luogo, al fatto che la perimetrazione della figura del direttore e nella sua complessità di funzioni e mansioni. Solo al maestro direttore della banda competono funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilità a esse attinenti. Non è convincente la tesi che di dover riconoscere agli orchestrali il diritto all'inquadramento economico della categoria superiore, facendo discendere tale diritto unicamente dalla riconosciuta equipollenza tra il diploma di conservatorio e il diploma di laurea magistrale.
15. Per quanto riguarda la questione di costituzionalità, incentrata sulla pretesa equiparazione del diploma di conservatorio (del quale sono muniti tutti gli appartenenti alla banda musicale), alla laurea di secondo livello; ma la stessa, seppur in astratto rilevante, appare manifestamente infondata. Invero, l’equiparazione su cui insiste la parte appellante, come già sottolineato dal T.a.r., è riconosciuta al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, sia dall’art. 2, comma 5, legge n. 508/1999 che dall’art. 1, commi 102 e 103, legge n. 228/2012. Ma, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, non esiste un principio generale dell’ordinamento giuridico che stabilisca un’automatica equiparazione tra titolo di studio posseduto e inquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione. La debolezza della loro pretesa emerge dal petitum , non richiedendo il riconoscimento di mansioni superiori né una riqualificazione a seguito di riconoscimento del titolo di studio attraverso provvedimenti generali di riordino delle carriere, ma il riconoscimento di un inquadramento giuridico ed economico/retributivo che consideri e tenga quindi conto del valore legale del titolo di studi posseduto. Ma il riconoscimento di un inquadramento giuridico che valorizzi sul piano economico l’aver conseguito il diploma di conservatorio non può che avvenire attraverso un provvedimento generale di riordino delle carriere. Peraltro, avendo scelto di entrare in Polizia, le possibilità di inquadramento devono tener conto delle rispettive categorie che caratterizzano gli appartenenti a tale corpo. Un inquadramento giuridico che migliori la condizione attuale non potrebbe che verificarsi attribuendo un altro ruolo agli orchestrali; ma, ad una soluzione del genere, osta la circostanza che le mansioni proprie di un direttore tecnico sono dirigenziali e quindi di essere a capo di una struttura amministrativa e comunque di coordinare l’impiego di uomini e mezzi; condizione che non risulta in capo a chi svolge la mansione attribuita agli orchestrali. Né è dimostrato in causa, semmai potesse fungere quale parametro di comparazione, che i funzionari che vincono un concorso nell’Amministrazione civile per il quale è richiesto come titolo di accesso la laurea, abbiano un trattamento economico migliore degli appellanti; analogamente è a dire per il trattamento riconosciuto agli orchestrali che prestano servizio nelle orchestre sinfoniche. Appare altresì corretto fare richiamo della sentenza n. 239/2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile una questione di costituzionalità che riguardava questioni analoghe a quella che si vorrebbe sollevare in questa sede; in quell’occasione veniva censurata l’ambiguità della questione sollevata poiché non era chiaro se si puntasse ad un intervento meramente ablativo della normativa censurata oppure manipolativo-additivo della stessa. Infatti nel caso in esame in questa sede la declaratoria di incostituzionalità delle norme oggetto di censura non consentirebbe agli appellanti di conseguire il bene cui aspirano, mentre una pronuncia di natura additiva sarebbe invasiva dello spazio di discrezionalità che appartiene al legislatore e che, come dal Giudice delle Leggi in più occasioni sostenuto, non potrebbe essere esercitato dalla Corte Costituzionale in assenza di indici o criteri obbligati. In definitiva, la questione di costituzionalità non può essere sollevata per la sua manifesta infondatezza. Nulla dimostra che le mansioni affidate agli orchestrali siano equiparabili a quelle di direzione, di indirizzo e di coordinamento (insomma, di comando, proprie del direttore tecnico) e, nella specie, a quelle del maestro direttore e del vicemaestro direttore d’orchestra; sicchè nulla, in causa, supporta la manifesta illogicità della scelta legislativa.
16. L’appello va dunque rigettato.
17. Ricorrono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle pese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA ET, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
DE ON, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE ON | HA ET |
IL SEGRETARIO