Articolo 5 della Legge 9 dicembre 2021, n. 220
Articolo 4Articolo 6
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23 dicembre 2021
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20 agosto 2022
Art. 5. Verifiche 1. Al fine di verificare il rispetto dei divieti di cui all'articolo 1 ((e delle istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, gli organismi di vigilanza, secondo le rispettive competenze, possono)) richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se necessario, ((possono effettuare ispezioni)) presso la sede degli stessi.
2. Gli organismi di vigilanza provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attivita' connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 20 agosto 2022