Art. 5. Verifiche 1. Al fine di verificare il rispetto dei divieti di cui all'articolo 1 ((e delle istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, gli organismi di vigilanza, secondo le rispettive competenze, possono)) richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se necessario, ((possono effettuare ispezioni)) presso la sede degli stessi.
2. Gli organismi di vigilanza provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attivita' connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti di cui alla presente legge.
2. Gli organismi di vigilanza provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attivita' connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti di cui alla presente legge.