Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 dicembre 2021 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 agosto 2022 |
Commentari • 19
- 1. Servizi bancari e finanziarihttps://www.dirittobancario.it/ · 1
Il contributo analizza le misure di contrasto connesse al divieto di finanziamento - imposto dalla Legge 220 del 9 dicembre 2021 - di imprese coinvolte nella produzione o commercio di mine antipersona e munizioni a grappolo, approfondendo in particolare la Con sentenza n. 753 /2021, la Corte dei Conti ha affermato il principio secondo il quale gli operatori di telefonia fissa e mobile non possono essere qualificati “agenti contabili” in relazione all'attività di raccolta delle donazioni in favore delle popolazioni
Leggi di più…
Giurisprudenza • 22
- 1. Trib. Napoli, sentenza 28/10/2024, n. 9167Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29707/2022 del R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente TRA Parte_1 in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CI Renino, presso il cui studio in Portici al C.so Garibaldi n. 179 elettivamente domicilia Opponente E Controparte_1 , CP_2 , Controparte_3 , [...] CP_4 (anche nell'interesse del coniuge in regime di comunione legale, CP_5 [...] , CP_6 Controparte_7 (anche nell'interesse del …Leggi di più...
- esecuzione forzata·
- beneficio di escussione·
- soggettività giuridica condominio·
- art. 63 disp. att. c.c.·
- autorizzazione assembleare·
- competenza territoriale·
- art. 1130 c.c.·
- spese di lite·
- art. 1131 c.c.·
- opposizione a precetto
Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di societa' in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite societa' controllate o collegate, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , svolgano attivita' di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. E' altresi' fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attivita' espressamente consentite dalla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106 , e dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95 .
3. Alle societa' di cui al comma 1 e' preclusa la partecipazione ad ogni bando o programma di finanziamento pubblico.
4. I divieti di cui al comma 1 valgono per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a). E' altresi' fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attivita' di cui al comma 1.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2359 del codice civile , e' il seguente:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.».
- La legge 26 marzo 1999, n. 106 , reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374 , riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona» ed e' stata pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999.
- La legge 14 giugno 2011, n. 95 , reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno», ed e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2011. - Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:
((a) 'intermediari abilitati': le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, i gestori italiani, gli istituti di moneta elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi, la societa' Poste italiane S.p.A. per l'attivita' di bancoposta, la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A., le succursali insediate in. Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, gli agenti di cambio, le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione)) ;
b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso societa' controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle societa' di cui al presente articolo;
c) «mina antipersona»: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106 , una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimita' o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o piu' persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimita' o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere cosi' congegnate;
d) «mina»: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimita' o contatto di una persona o veicolo;
e) «munizioni e submunizioni cluster»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95 , ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione;
f) «organismi di vigilanza»: la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera a). - Art. 3. Compiti degli organismi di vigilanza 1. ((Entro il 31 dicembre 2022, gli organismi)) di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122)) .
2. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle societa' di cui all'articolo 1, comma 1.