Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2023
N. 00531/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Del Santo Beverini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lerici, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
AR RD e RD AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Piera Sommovigo e Cristian Saffioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Lerici, Servizio di Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Tutela Ambiente, Prot. Gen. 8012, Prot. 25858 del 6 novembre 2010, a mezzo del quale a fronte di: “Istanza di formale riconoscimento dei requisiti di residenzialità dell'immobile sito in Lerici (SP), Via Tagliata, 9, Foglio 21, mapp. 1068 e 1143” presentata dai controinteressati, si riscontrava “quale destinazione d'uso in atto la funzione residenziale” di tale immobile;
- di ogni altro atto antecedente, connesso, o comunque consequenziale ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati AR RD e RD AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2023 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato l’8 gennaio 2019 e depositato il 4 febbraio 2019, la AL S.r.l. impugna il provvedimento del Comune di Lerici, Servizio di Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Tutela Ambiente, Prot. Gen. 8012, Prot. 25858 del 6 novembre 2010, a mezzo del quale a fronte di: “Istanza di formale riconoscimento dei requisiti di residenzialità dell'immobile sito in Lerici (SP), Via Tagliata, 9, Foglio 21, mapp. 1068 e 1143” presentata dai controinteressati, si riscontrava “quale destinazione d'uso in atto la funzione residenziale” di tale immobile.
Deduce tre articolati motivi di gravame e formula richieste istruttorie.
Con atto notificato il 31 maggio 2019 e depositato il 28 giugno 2019, la AL propone un motivo aggiunto.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati sigg.ri RD e AR ed hanno sostenuto l’inammissibilità, sotto duplice profilo, e la tardività del gravame, in quanto proposto dopo oltre otto anni dall’adozione del provvedimento impugnato.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 21 aprile 2023.
Il ricorso è inammissibile.
E’ al riguardo assorbente l’eccezione avanzata dai proprietari controinteressati, secondo cui “l’insussistenza di un effettivo e concreto interesse ad agire discende … in primo luogo dalla natura del provvedimento impugnato, che di per sé si limita unicamente a riscontrare la funzione residenziale del manufatto, ma non consente di porre in essere alcuna iniziativa edilizia ed è, pertanto, privo di un’effettiva lesività. Qualsiasi eventuale iniziativa edilizia dovrà, infatti, essere preceduta dal rilascio dei prescritti titoli abilitativi, idonei ad essere autonomamente impugnati, previa dimostrazione del concreto pregiudizio lamentato” .
L’eccezione merita condivisione, giacché in effetti dal provvedimento impugnato non derivano diretti effetti negativi per la società ricorrente, che, a ben vedere, in realtà agisce per scongiurare eventuali future iniziative edilizie dei controinteressati, che la riconosciuta destinazione residenziale dell’immobile in questione potrebbe ipoteticamente consentire.
Ed è proprio in sede di impugnativa di siffatti futuri ed eventuali titoli edilizi che la ricorrente potrà far valere l’asserita illegittimità del presupposto atto di riconoscimento della destinazione abitativa dell’immobile de quo , la cui attuale, autonoma, contestazione è inammissibile (e sarebbe, del resto, evidentemente tardiva).
In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa inammissibile.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RI (Sezione Prima) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Liliana Felleti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO