Articolo 22 della Legge 22 luglio 1906, n. 623
Articolo 21Articolo 23
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1 gennaio 1907
Art. 22.

Agli attuali ricevitori del lotto, sino a che non vengano promossi ad altri banchi, non saranno applicabili le disposizioni dell'art.
10.

Essi non potranno pero' concorrere a banchi di maggior reddito, quando non geriscano personalmente.

La facolta' di valersi d'un commesso in qualita' di gerente verra' tuttavia conservata agli attuali ricevitori che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi tassativamente specificati nell'art. 1.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1907