Art. 22.
Agli attuali ricevitori del lotto, sino a che non vengano promossi ad altri banchi, non saranno applicabili le disposizioni dell'art.
10.
Essi non potranno pero' concorrere a banchi di maggior reddito, quando non geriscano personalmente.
La facolta' di valersi d'un commesso in qualita' di gerente verra' tuttavia conservata agli attuali ricevitori che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi tassativamente specificati nell'art. 1.
Agli attuali ricevitori del lotto, sino a che non vengano promossi ad altri banchi, non saranno applicabili le disposizioni dell'art.
10.
Essi non potranno pero' concorrere a banchi di maggior reddito, quando non geriscano personalmente.
La facolta' di valersi d'un commesso in qualita' di gerente verra' tuttavia conservata agli attuali ricevitori che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi tassativamente specificati nell'art. 1.