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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1219/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1219/2023 R.G., promosso da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LABRUZZO GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. CACCIAPALLE AURELIO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.06.2023, Parte_1
rappresentava di aver contratto con il resistente Controparte_1
pagina 1 di 7 matrimonio concordatario, in data 1.09.1969, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (TP), al n. 211, Parte II, serie A, anno
1969.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli:
e , ormai ultracinquantenni. Per_1 Per_2
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa del temperamento autoritario del marito, tale da rendere intollerabile la vita matrimoniale.
In particolare, rappresentava che, in occasione del ricovero presso una struttura per anziani conseguito ad una caduta accidentale avvenuta l'11.04.2023, il marito le aveva impedito di prelevare dalla casa coniugale i propri indumenti e gli effetti personali.
Aggiungeva che il che non aveva accettato la permanenza CP_1 della moglie presso la casa di riposo, aveva indebitamente prelevato la giacenza sia dal libretto di deposito che dal conto corrente cointestati.
Affermava di essere rimasta priva di risorse economiche e chiedeva la condanna del marito al pagamento della retta mensile della struttura per anziani, nonché alla corresponsione di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 500,00.
Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) e, in subordine, l'assegnazione dell'immobile sito in Alcamo nella Via Chimenti n. 182, anch'esso in comproprietà.
*****
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, contestava le allegazioni di controparte e deduceva di aver sostenuto per intero la retta della struttura riabilitativa ove era stata ricoverata la ricorrente a seguito della caduta accennata in ricorso.
pagina 2 di 7 Rappresentava che, contrariamente a quanto ex adverso prospettato, proprio la ricorrente aveva abbandonato il tetto coniugale per trasferirsi presso l'abitazione del figlio ed era, così, venuta meno all'obbligo di collaborazione ed assistenza nei suoi confronti, essendo anziano e in precarie condizioni di salute.
Precisava che nei rapporti bancari cointestati erano confluite somme derivanti esclusivamente dal proprio lavoro e dai propri trattamenti previdenziali.
Riteneva ingiusto che la avesse già ottenuto in altro giudizio Pt_1 il sequestro della metà delle somme contenute nel conto corrente e nel libretto di deposito cointestati, pari ad € 131.128,98.
Per la stessa ragione escludeva di dover contribuire al mantenimento della moglie e di dover continuare pagare la retta.
Si dichiarava disponibile a concedere alla l'utilizzo esclusivo Pt_1 della casa sita in Alcamo nella Via Chimenti n. 182, ad eccezione del garage.
*****
Rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione esperito all'udienza di prima comparizione, con successiva ordinanza del 10.03.2024, il
Tribunale, in via provvisoria, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'importo di € 500,00 mensili, a titolo di contributo al suo mantenimento.
Nella stessa sede, attesa la condizione delle parti e la possibilità del moltiplicarsi di contenziosi su diversi piani, il Tribunale formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“- Le parti concluderanno congiuntamente per la separazione senza addebito, con assegno di mantenimento in favore della ricorrente, di €
500,00 mensili;
pagina 3 di 7 - Le parti divideranno al 50% il totale dell'ammontare delle somme precedentemente giacenti sul conto del resistente e per cui pende procedimento di merito del sequestro;
- L'immobile di via Bentivegna con annesse pertinenze perverrà in proprietà esclusiva alla ricorrente;
- L'immobile di via Chimenti c con annesse pertinenze perverrà in proprietà esclusiva al resistente;
- Le parti rinunceranno a reciproche richieste e pretese sugli immobili in proprietà esclusiva”.
Pervenuta l'accettazione della proposta da parte della sola ricorrente, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite in udienza.
Quanto alla domanda di addebito, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1
n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi,
pagina 4 di 7 ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., Sez. I,
27/06/2006, n. 14840).
Nel caso di specie, la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente e fondata sul dedotto atteggiamento oppressivo e autoritario del marito merita accoglimento, in quanto anche i comportamenti tali da limitare la libertà
d'opinione ed il rispetto reciproco hanno rilievo ai fini del vaglio riguardante l'imputabilità della disgregazione dell'unione (cfr. Cass. sent. n.
753/2015).
Ebbene, possono dirsi sufficientemente provati i gravi fatti lesivi dell'onore e della personalità della , ammessi dallo stesso resistente Pt_1
a fronte delle asserzioni e dei racconti della ricorrente, confermativi della condotta autoritaria già menzionata in ricorso: “per una vita mi ha costretto
a lavare a mano con l'acqua fredda. Ho faticato una vita e mi ha fatto sempre suvirchiarie, solo le mani non mi ha alzato ma mi diceva sempre parole”.
In risposta, il resistente affermava: ADR sì è vero confermo, la ho punita, perché lei non voleva andare a vivere nella casa grande. Poi ora se ne è andata e non mi interessa più niente. Io la vorrei a casa, non ho neanche nessuno che mi serve, le avevo detto prendiamo una badante ma lei pensava che ci svaligiavano la casa (cfr. verbale ud. del 27.02.2024).
E' pertanto evidente l'applicazione di violenza economica e di una concezione servile della donna, pure costretta a non fruire di lavatrice ed acqua calda, solo per essersi opposta al trasferimento in una casa più grande ma in diversa posizione.
pagina 5 di 7 Trattasi di offese ed atti di prevaricazione, che costituiscono violazione della integrità morale del coniuge e di norme di condotta imperative ed inderogabili e che, ai fini dell'addebito, si sottraggono a valutazioni comparative (v. Cass. sent. n. 5397/1989 e successive conformi).
*****
In relazione all'istanza di mantenimento avanzata dalla ricorrente, va osservato che la situazione patrimoniale si è caratterizzata da un significativo squilibrio tra i coniugi, per vero evidenziato dal medesimo il quale ha affermato la riconducibilità di tutti i risparmi della CP_1
famiglia al proprio lavoro e alla propria pensione, atteso che la “ha Pt_1
sempre svolto il lavoro di casalinga e mai ha prodotto un proprio reddito”
(cfr. memoria di costituzione).
Il inoltre, per pacifica ammissione è proprietario di altri CP_1
immobili, oltre alle due case di Alcamo in comproprietà con la moglie.
Alla luce della situazione reddituale e familiare delle parti come risultante dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta, ritiene questo
Tribunale di non doversi discostare dalle statuizioni provvisorie contenute nell'ordinanza interlocutoria del 10.03.2024, in relazione all'obbligo del
Mazzara di contribuire al mantenimento della nella misura di € Pt_1
500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Nulla va aggiunto, per carenza dei presupposti di legge, in relazione alla chiesta assegnazione della casa familiare, istituto giuridico esclusivamente preposto alla cura delle esigenze della prole minore, nella specie assente.
Le eventuali questioni petitorie e possessorie riguardanti l'immobile in questione potranno essere proposte in altra sede e seguiranno il regime dominicale.
*****
pagina 6 di 7 Il tenore delle statuizioni e l'apertura verso la conciliazione mostrata dalla sola ricorrente depongono per la condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e , in atti generalizzati, i
[...] Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio concordatario, in data
1.09.1969, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Alcamo (TP), al n. 211, Parte II, serie A, anno 1969;
- addebita la separazione a;
Controparte_1
- conferma a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26.3.25
Il Giudice estensore Arianna Lo Vasco
Il Presidente Michele Ruvolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1219/2023 R.G., promosso da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LABRUZZO GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. CACCIAPALLE AURELIO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.06.2023, Parte_1
rappresentava di aver contratto con il resistente Controparte_1
pagina 1 di 7 matrimonio concordatario, in data 1.09.1969, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (TP), al n. 211, Parte II, serie A, anno
1969.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli:
e , ormai ultracinquantenni. Per_1 Per_2
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa del temperamento autoritario del marito, tale da rendere intollerabile la vita matrimoniale.
In particolare, rappresentava che, in occasione del ricovero presso una struttura per anziani conseguito ad una caduta accidentale avvenuta l'11.04.2023, il marito le aveva impedito di prelevare dalla casa coniugale i propri indumenti e gli effetti personali.
Aggiungeva che il che non aveva accettato la permanenza CP_1 della moglie presso la casa di riposo, aveva indebitamente prelevato la giacenza sia dal libretto di deposito che dal conto corrente cointestati.
Affermava di essere rimasta priva di risorse economiche e chiedeva la condanna del marito al pagamento della retta mensile della struttura per anziani, nonché alla corresponsione di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 500,00.
Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) e, in subordine, l'assegnazione dell'immobile sito in Alcamo nella Via Chimenti n. 182, anch'esso in comproprietà.
*****
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, contestava le allegazioni di controparte e deduceva di aver sostenuto per intero la retta della struttura riabilitativa ove era stata ricoverata la ricorrente a seguito della caduta accennata in ricorso.
pagina 2 di 7 Rappresentava che, contrariamente a quanto ex adverso prospettato, proprio la ricorrente aveva abbandonato il tetto coniugale per trasferirsi presso l'abitazione del figlio ed era, così, venuta meno all'obbligo di collaborazione ed assistenza nei suoi confronti, essendo anziano e in precarie condizioni di salute.
Precisava che nei rapporti bancari cointestati erano confluite somme derivanti esclusivamente dal proprio lavoro e dai propri trattamenti previdenziali.
Riteneva ingiusto che la avesse già ottenuto in altro giudizio Pt_1 il sequestro della metà delle somme contenute nel conto corrente e nel libretto di deposito cointestati, pari ad € 131.128,98.
Per la stessa ragione escludeva di dover contribuire al mantenimento della moglie e di dover continuare pagare la retta.
Si dichiarava disponibile a concedere alla l'utilizzo esclusivo Pt_1 della casa sita in Alcamo nella Via Chimenti n. 182, ad eccezione del garage.
*****
Rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione esperito all'udienza di prima comparizione, con successiva ordinanza del 10.03.2024, il
Tribunale, in via provvisoria, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'importo di € 500,00 mensili, a titolo di contributo al suo mantenimento.
Nella stessa sede, attesa la condizione delle parti e la possibilità del moltiplicarsi di contenziosi su diversi piani, il Tribunale formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“- Le parti concluderanno congiuntamente per la separazione senza addebito, con assegno di mantenimento in favore della ricorrente, di €
500,00 mensili;
pagina 3 di 7 - Le parti divideranno al 50% il totale dell'ammontare delle somme precedentemente giacenti sul conto del resistente e per cui pende procedimento di merito del sequestro;
- L'immobile di via Bentivegna con annesse pertinenze perverrà in proprietà esclusiva alla ricorrente;
- L'immobile di via Chimenti c con annesse pertinenze perverrà in proprietà esclusiva al resistente;
- Le parti rinunceranno a reciproche richieste e pretese sugli immobili in proprietà esclusiva”.
Pervenuta l'accettazione della proposta da parte della sola ricorrente, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite in udienza.
Quanto alla domanda di addebito, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1
n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi,
pagina 4 di 7 ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., Sez. I,
27/06/2006, n. 14840).
Nel caso di specie, la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente e fondata sul dedotto atteggiamento oppressivo e autoritario del marito merita accoglimento, in quanto anche i comportamenti tali da limitare la libertà
d'opinione ed il rispetto reciproco hanno rilievo ai fini del vaglio riguardante l'imputabilità della disgregazione dell'unione (cfr. Cass. sent. n.
753/2015).
Ebbene, possono dirsi sufficientemente provati i gravi fatti lesivi dell'onore e della personalità della , ammessi dallo stesso resistente Pt_1
a fronte delle asserzioni e dei racconti della ricorrente, confermativi della condotta autoritaria già menzionata in ricorso: “per una vita mi ha costretto
a lavare a mano con l'acqua fredda. Ho faticato una vita e mi ha fatto sempre suvirchiarie, solo le mani non mi ha alzato ma mi diceva sempre parole”.
In risposta, il resistente affermava: ADR sì è vero confermo, la ho punita, perché lei non voleva andare a vivere nella casa grande. Poi ora se ne è andata e non mi interessa più niente. Io la vorrei a casa, non ho neanche nessuno che mi serve, le avevo detto prendiamo una badante ma lei pensava che ci svaligiavano la casa (cfr. verbale ud. del 27.02.2024).
E' pertanto evidente l'applicazione di violenza economica e di una concezione servile della donna, pure costretta a non fruire di lavatrice ed acqua calda, solo per essersi opposta al trasferimento in una casa più grande ma in diversa posizione.
pagina 5 di 7 Trattasi di offese ed atti di prevaricazione, che costituiscono violazione della integrità morale del coniuge e di norme di condotta imperative ed inderogabili e che, ai fini dell'addebito, si sottraggono a valutazioni comparative (v. Cass. sent. n. 5397/1989 e successive conformi).
*****
In relazione all'istanza di mantenimento avanzata dalla ricorrente, va osservato che la situazione patrimoniale si è caratterizzata da un significativo squilibrio tra i coniugi, per vero evidenziato dal medesimo il quale ha affermato la riconducibilità di tutti i risparmi della CP_1
famiglia al proprio lavoro e alla propria pensione, atteso che la “ha Pt_1
sempre svolto il lavoro di casalinga e mai ha prodotto un proprio reddito”
(cfr. memoria di costituzione).
Il inoltre, per pacifica ammissione è proprietario di altri CP_1
immobili, oltre alle due case di Alcamo in comproprietà con la moglie.
Alla luce della situazione reddituale e familiare delle parti come risultante dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta, ritiene questo
Tribunale di non doversi discostare dalle statuizioni provvisorie contenute nell'ordinanza interlocutoria del 10.03.2024, in relazione all'obbligo del
Mazzara di contribuire al mantenimento della nella misura di € Pt_1
500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Nulla va aggiunto, per carenza dei presupposti di legge, in relazione alla chiesta assegnazione della casa familiare, istituto giuridico esclusivamente preposto alla cura delle esigenze della prole minore, nella specie assente.
Le eventuali questioni petitorie e possessorie riguardanti l'immobile in questione potranno essere proposte in altra sede e seguiranno il regime dominicale.
*****
pagina 6 di 7 Il tenore delle statuizioni e l'apertura verso la conciliazione mostrata dalla sola ricorrente depongono per la condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e , in atti generalizzati, i
[...] Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio concordatario, in data
1.09.1969, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Alcamo (TP), al n. 211, Parte II, serie A, anno 1969;
- addebita la separazione a;
Controparte_1
- conferma a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26.3.25
Il Giudice estensore Arianna Lo Vasco
Il Presidente Michele Ruvolo
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