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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41044/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 41044/2023
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Milano, via Boccaccio n. 29, rappresentata e difesa dagli Avv.ti VACCA GIUSEPPE e MAFRICI ANNABELLA
ATTRICE contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Giovanni Bellezza, Controparte_1 P.IVA_2
7, nello studio dell' avv. RICCIARDI COSTANZO
CONVENUTA
Conclusioni.
Parte attrice precisa:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per il negato indennizzo Controparte_1 conseguente al furto parziale meglio descritto in narrativa;
- Per l'effetto condannare la convenuta a pagare alla la somma di € 69.431,74 Controparte_1 Parte_1 ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data del dovuto a saldo;
- condannare la convenuta, al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria: ammettersi la prova per testi sui fatti di cui alla narrativa rubricati per separati capitoli sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 da intendersi qui di seguito integralmente trascritti, espunti eventuali giudizi e/o valutazioni, e premessa la dizione “Vero che”, con riserva di meglio articolare i mezzi istruttori nel concedendo termine. Si indicano i seguenti testimoni: Sig. , via Pietro Tes_1
pagina 1 di 4 Nenni n. 11, EL OR VO (RC); sig. , via Mauro Macchi n. 10, Milano. Testimone_2
Riservata C.T.U. tecnica al fine di valutare i danni.
Parte convenuta:
Piaccia all'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, dato atto che la concludente ha versato il 27.11.23 a
proprietaria del veicolo tg. GJ795SS condotto in Controparte_2 locazione finanziaria da all'epoca del fatto, l'importo di Parte_1
€ 54.425,72 in via transattiva, così provvedere: In principalità, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice. In subordine e con riserva di gravame, respingere le domande proposte dall' attrice poiché totalmente infondate, sia in fatto che in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La , con atto di citazione Parte_2 notificato il 03/11/2023, ha convenuto esponendo di aver sottoscritto, in data 20/07/2022, con CP_1 la società il contratto di locazione finanziaria n. 0000000000267853, Controparte_2 avente ad oggetto il veicolo modello V 300, tg. GJ795SS, telaio W1V44781314143013 CP_2
(doc. 1), e che tale monovolume, tra l'11 ed il 12 novembre 2022, sarebbe stato oggetto di furto parziale, evento per il quale sporgeva formale denuncia (doc. 8); precisamente, venivano sottratti i fari anteriori e posteriori, i sedili posteriori, gli specchietti retrovisori, l'airbag lato guida e parti meccaniche dell'autovettura, il tavolino centrale, le centraline del navigatore con il relativo monitor, nonché danneggiati il paraurti anteriore, il cofano anteriore, la porta posteriore destra, lo sportello scorrevole posteriore lato passeggero, il cruscotto, l'impianto elettrico e il paraurti posteriore, altri componenti meccanici ed elettrici: Tali danni venivano quantificati da parte attrice in € 53.571,74 e avvalorati da preventivi (doc. 3 - 4). Lamentava altresì di aver sofferto un danno da fermo tecnico, non avendo potuto utilizzare il mezzo, quantificato in € 15.860,00 come da pro-forma del 06/10/2023, della Controparte_3 società di noleggio del veicolo sostitutivo (doc. 5). Ritenendo di essere garantita per tale tipologia di eventi dalla Società , in forza del Programma Assicurativo Feel Star (doc. 1 – 2), inoltrava CP_1 pec di messa in mora (non prodotta) e invito alla negoziazione assistita (doc. 6), comunicazioni rimaste prive di riscontro;
azionava quindi il presente giudizio onde ottenere il ristoro di tutti i danni patiti.
Preliminarmente il Giudice, verificata la mancata costituzione del convenuto e l'irregolarità della prova della notifica a quest'ultimo, consistita nel deposito della stampa in pdf delle email di notifica e non anche del file in formato.msg, con ordinanza del 04/03/2024 invitava la difesa attorea a produrre la corretta prova di notifica, entro il termine di 10 gg dalla comunicazione del provvedimento;
con decreto del 26/03/2024, stante il mancato rispetto del termine poc'anzi indicato e rilevata la nullità della notifica, fissava nuova udienza al 28/11/2024 ordinando a parte attrice il rinnovo della notifica.
In esito alla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, eseguita in data 22/04/2024, si costituiva tempestivamente la quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attrice in ragione della proprietà dell'autovettura Mercedes Benz tg. GJ795SS in capo a società concedente il bene all'utilizzatore, alla quale spetterebbe l'indennizzo Controparte_2 assicurativo. Ciò risulterebbe dalla giurisprudenza e dal contratto di leasing ed in particolare dall'14, paragrafo Trattative – Liquidazione indennizzo e risarcimento, che prevede “L' utilizzatore riconosce alla concedente la facoltà di trattare con la compagnia assicuratrice propria e delle controparti, nonché di pagina 2 di 4 nominare periti, sottoscrivere atti di quietanza e transazioni il cui contenuto l'utilizzatore dichiara sin da ora di accettare e ratificare. Resta espressamente inteso che qualunque forma di attivazione e/o iniziativa della concedente in relazione alla pratica assicurativa di indennizzo o risarcimento sarà assunta in modo del tutto spontaneo e incondizionato e con espressa esclusione di accollo di oneri e/o obblighi di alcun genere da parte della concedente medesima sia nei confronti dell'utilizzatore che in quelli della compagnia assicuratrice, come pure che eventuali ritardi nella definizione della pratica assicurativa saranno a totale carico dell'utilizzatore. L'utilizzatore, considerate le qualità della concedente di proprietaria del veicolo, accetta sin d' ora senza riserve che l'indennizzo o il risarcimento liquidati dalla compagnia assicuratrice vengano pagati direttamente a mani della concedente come pure che sia esclusivamente questa a sottoscrivere i relativi atti di quietanza”.
In secondo luogo, parte convenuta rappresentava di aver versato a Mercedes Benz Finacial Services Italia S.p.A., in data 27/11/2023, l'importo di € 54.425,72 “in via di transazione di ogni conseguenza, anche futura ed indiretta, dell'evento citato” (doc. 2). In ordine alla quantificazione richiesta da parte attrice ne contestava l'ammontare poiché attestato solo da preventivi, privi di valenza probatoria, evidenziando altresì che la tipologia di “danno da fermo tecnico” non era contemplato dalla polizza assicurativa.
Parte convenuta soltanto depositava note scritte per l'udienza del 28/11/2024, rilevando il mancato deposito di controparte delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva pertanto rinviata per discussione orale e emanazione della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Quanto alla eccezione di difetto di legittimità ad agire, si osserva che parte attrice ha dimostrato di essere utilizzatore del bene danneggiato (doc. 1) e di aver assicurato il bene oggetto di locazione finanziaria in virtù dell'art. 13 del medesimo contratto.
L'utilizzatore di un bene oggetto di leasing è legittimato ad agire in giudizio per il risarcimento del danno;
si richiama sul punto il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione ed in particolare “In sede risarcitoria deve ritenersi pienamente tutelabile la posizione del soggetto che nei confronti dell'autovettura danneggiata in seguito ad un sinistro stradale vanti non già un diritto di proprietà, bensì unicamente una situazione di possesso giuridicamente qualificabile ai sensi dell'art. 1140 c.c. Nella fattispecie al vaglio della Corte di Legittimità deve concludersi per l'accoglimento del ricorso proposto dal danneggiato avverso la pronuncia di secondo grado, nella parte in cui dichiarava il difetto di legittimazione attiva del medesimo, possessore di un'autovettura in leasing, nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni riportati dal veicolo in un sinistro, sull'erronea considerazione che in ipotesi siffatte la legittimazione attiva è propria esclusivamente della società di leasing. In tal modo la gravata pronuncia ometteva, di fatto, di adeguatamente valutare la circostanza che l'utilizzatore, in seguito al sinistro, aveva sofferto un danno patrimoniale, come, tra l'altro, chiaramente risultante dalla documentazione prodotta” (ex multis Cass. civ., Sez. III, 12/10/2010, n. 21011).
Accettare che l'indennizzo venga pagato alla concedente non significa che sia preclusa l'azione a tutela del diritto all'indennizzo considerato che vi è un interesse giuridico, e non di mero fatto, da tutelare in quanto l'utilizzatore rimane obbligato al pagamento della differenza tra il debito residuo e l'indennizzo; questi ha quindi interesse a che l'indennizzo pervenga alla concedente ed anche nella giusta entità.
Ciò nonostante, la domanda attorea non può essere accolta per i seguenti motivi. pagina 3 di 4 In primo luogo, ha versato a Mercedes Benz Finacial Services Italia S.p.A., in data 27/11/2023, CP_1
l'importo di € 54.425,72 “in via di transazione di ogni conseguenza, anche futura ed indiretta, dell'evento citato” (doc. 2).
L'ulteriore l'esborso economico conseguente al fermo tecnico non risulta provato in quanto è stato allegato solo un preventivo e quindi il danno conseguenza non risulta subito.
Sulle spese di lite va tuttavia considerato che l'assicurato rimane l'attore e la ha violato la buona CP_1 fede esecutiva (Art. 1375 c.c.) non avendo mai risposto né alla pec di apertura di sinistro, né alla missiva di negoziazione assistita né dopo aver corrisposto l'indennizzo avvisando opportunamente l'assicurato di aver adempiuto ai propri obblighi né stragiudizialmente dopo aver ricevuto la notifica della citazione e prima di costituirsi. E' evidente che chi ha causato la necessità del giudizio è stata l'Assicurazione a fronte del quale comportamento non è possibile riconoscere alcuna spettanza per spese legali essendo tutte superflue ed evitabili con il rispetto della buona fede nell'esecuzione del contratto assicurativo. Infatti, la facoltà di trattare con la concedente non esclude l'obbligo di comunicare all'assicurato l'andamento e poi l'esito delle trattative e soprattutto di rispondere almeno alle comunicazioni formali dello stesso in quanto trattasi di comportamento esigibile perché consistente in una semplice e-mail di risposta. Del resto, l'attore dopo aver visto la quietanza di pagamento non ha più partecipato al giudizio. E' evidente che il giudizio è stato causato da un importante difetto comunicativo che costituisce negligenza contrattuale della Assicurazione, anche considerato -vista la quietanza- che il diritto ad un corposo indennizzo esisteva e quindi era evidente la necessità, l'interesse ed il diritto di conoscere gli esiti del sinistro aperto presso la propria Assicurazione.
Per questi motivi
, visto l'art. 92 c.p.c., compensa le spese fra le parti.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- compensa le spese tra le parti.
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 41044/2023
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Milano, via Boccaccio n. 29, rappresentata e difesa dagli Avv.ti VACCA GIUSEPPE e MAFRICI ANNABELLA
ATTRICE contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Giovanni Bellezza, Controparte_1 P.IVA_2
7, nello studio dell' avv. RICCIARDI COSTANZO
CONVENUTA
Conclusioni.
Parte attrice precisa:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per il negato indennizzo Controparte_1 conseguente al furto parziale meglio descritto in narrativa;
- Per l'effetto condannare la convenuta a pagare alla la somma di € 69.431,74 Controparte_1 Parte_1 ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data del dovuto a saldo;
- condannare la convenuta, al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria: ammettersi la prova per testi sui fatti di cui alla narrativa rubricati per separati capitoli sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 da intendersi qui di seguito integralmente trascritti, espunti eventuali giudizi e/o valutazioni, e premessa la dizione “Vero che”, con riserva di meglio articolare i mezzi istruttori nel concedendo termine. Si indicano i seguenti testimoni: Sig. , via Pietro Tes_1
pagina 1 di 4 Nenni n. 11, EL OR VO (RC); sig. , via Mauro Macchi n. 10, Milano. Testimone_2
Riservata C.T.U. tecnica al fine di valutare i danni.
Parte convenuta:
Piaccia all'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, dato atto che la concludente ha versato il 27.11.23 a
proprietaria del veicolo tg. GJ795SS condotto in Controparte_2 locazione finanziaria da all'epoca del fatto, l'importo di Parte_1
€ 54.425,72 in via transattiva, così provvedere: In principalità, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice. In subordine e con riserva di gravame, respingere le domande proposte dall' attrice poiché totalmente infondate, sia in fatto che in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La , con atto di citazione Parte_2 notificato il 03/11/2023, ha convenuto esponendo di aver sottoscritto, in data 20/07/2022, con CP_1 la società il contratto di locazione finanziaria n. 0000000000267853, Controparte_2 avente ad oggetto il veicolo modello V 300, tg. GJ795SS, telaio W1V44781314143013 CP_2
(doc. 1), e che tale monovolume, tra l'11 ed il 12 novembre 2022, sarebbe stato oggetto di furto parziale, evento per il quale sporgeva formale denuncia (doc. 8); precisamente, venivano sottratti i fari anteriori e posteriori, i sedili posteriori, gli specchietti retrovisori, l'airbag lato guida e parti meccaniche dell'autovettura, il tavolino centrale, le centraline del navigatore con il relativo monitor, nonché danneggiati il paraurti anteriore, il cofano anteriore, la porta posteriore destra, lo sportello scorrevole posteriore lato passeggero, il cruscotto, l'impianto elettrico e il paraurti posteriore, altri componenti meccanici ed elettrici: Tali danni venivano quantificati da parte attrice in € 53.571,74 e avvalorati da preventivi (doc. 3 - 4). Lamentava altresì di aver sofferto un danno da fermo tecnico, non avendo potuto utilizzare il mezzo, quantificato in € 15.860,00 come da pro-forma del 06/10/2023, della Controparte_3 società di noleggio del veicolo sostitutivo (doc. 5). Ritenendo di essere garantita per tale tipologia di eventi dalla Società , in forza del Programma Assicurativo Feel Star (doc. 1 – 2), inoltrava CP_1 pec di messa in mora (non prodotta) e invito alla negoziazione assistita (doc. 6), comunicazioni rimaste prive di riscontro;
azionava quindi il presente giudizio onde ottenere il ristoro di tutti i danni patiti.
Preliminarmente il Giudice, verificata la mancata costituzione del convenuto e l'irregolarità della prova della notifica a quest'ultimo, consistita nel deposito della stampa in pdf delle email di notifica e non anche del file in formato.msg, con ordinanza del 04/03/2024 invitava la difesa attorea a produrre la corretta prova di notifica, entro il termine di 10 gg dalla comunicazione del provvedimento;
con decreto del 26/03/2024, stante il mancato rispetto del termine poc'anzi indicato e rilevata la nullità della notifica, fissava nuova udienza al 28/11/2024 ordinando a parte attrice il rinnovo della notifica.
In esito alla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, eseguita in data 22/04/2024, si costituiva tempestivamente la quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attrice in ragione della proprietà dell'autovettura Mercedes Benz tg. GJ795SS in capo a società concedente il bene all'utilizzatore, alla quale spetterebbe l'indennizzo Controparte_2 assicurativo. Ciò risulterebbe dalla giurisprudenza e dal contratto di leasing ed in particolare dall'14, paragrafo Trattative – Liquidazione indennizzo e risarcimento, che prevede “L' utilizzatore riconosce alla concedente la facoltà di trattare con la compagnia assicuratrice propria e delle controparti, nonché di pagina 2 di 4 nominare periti, sottoscrivere atti di quietanza e transazioni il cui contenuto l'utilizzatore dichiara sin da ora di accettare e ratificare. Resta espressamente inteso che qualunque forma di attivazione e/o iniziativa della concedente in relazione alla pratica assicurativa di indennizzo o risarcimento sarà assunta in modo del tutto spontaneo e incondizionato e con espressa esclusione di accollo di oneri e/o obblighi di alcun genere da parte della concedente medesima sia nei confronti dell'utilizzatore che in quelli della compagnia assicuratrice, come pure che eventuali ritardi nella definizione della pratica assicurativa saranno a totale carico dell'utilizzatore. L'utilizzatore, considerate le qualità della concedente di proprietaria del veicolo, accetta sin d' ora senza riserve che l'indennizzo o il risarcimento liquidati dalla compagnia assicuratrice vengano pagati direttamente a mani della concedente come pure che sia esclusivamente questa a sottoscrivere i relativi atti di quietanza”.
In secondo luogo, parte convenuta rappresentava di aver versato a Mercedes Benz Finacial Services Italia S.p.A., in data 27/11/2023, l'importo di € 54.425,72 “in via di transazione di ogni conseguenza, anche futura ed indiretta, dell'evento citato” (doc. 2). In ordine alla quantificazione richiesta da parte attrice ne contestava l'ammontare poiché attestato solo da preventivi, privi di valenza probatoria, evidenziando altresì che la tipologia di “danno da fermo tecnico” non era contemplato dalla polizza assicurativa.
Parte convenuta soltanto depositava note scritte per l'udienza del 28/11/2024, rilevando il mancato deposito di controparte delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva pertanto rinviata per discussione orale e emanazione della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Quanto alla eccezione di difetto di legittimità ad agire, si osserva che parte attrice ha dimostrato di essere utilizzatore del bene danneggiato (doc. 1) e di aver assicurato il bene oggetto di locazione finanziaria in virtù dell'art. 13 del medesimo contratto.
L'utilizzatore di un bene oggetto di leasing è legittimato ad agire in giudizio per il risarcimento del danno;
si richiama sul punto il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione ed in particolare “In sede risarcitoria deve ritenersi pienamente tutelabile la posizione del soggetto che nei confronti dell'autovettura danneggiata in seguito ad un sinistro stradale vanti non già un diritto di proprietà, bensì unicamente una situazione di possesso giuridicamente qualificabile ai sensi dell'art. 1140 c.c. Nella fattispecie al vaglio della Corte di Legittimità deve concludersi per l'accoglimento del ricorso proposto dal danneggiato avverso la pronuncia di secondo grado, nella parte in cui dichiarava il difetto di legittimazione attiva del medesimo, possessore di un'autovettura in leasing, nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni riportati dal veicolo in un sinistro, sull'erronea considerazione che in ipotesi siffatte la legittimazione attiva è propria esclusivamente della società di leasing. In tal modo la gravata pronuncia ometteva, di fatto, di adeguatamente valutare la circostanza che l'utilizzatore, in seguito al sinistro, aveva sofferto un danno patrimoniale, come, tra l'altro, chiaramente risultante dalla documentazione prodotta” (ex multis Cass. civ., Sez. III, 12/10/2010, n. 21011).
Accettare che l'indennizzo venga pagato alla concedente non significa che sia preclusa l'azione a tutela del diritto all'indennizzo considerato che vi è un interesse giuridico, e non di mero fatto, da tutelare in quanto l'utilizzatore rimane obbligato al pagamento della differenza tra il debito residuo e l'indennizzo; questi ha quindi interesse a che l'indennizzo pervenga alla concedente ed anche nella giusta entità.
Ciò nonostante, la domanda attorea non può essere accolta per i seguenti motivi. pagina 3 di 4 In primo luogo, ha versato a Mercedes Benz Finacial Services Italia S.p.A., in data 27/11/2023, CP_1
l'importo di € 54.425,72 “in via di transazione di ogni conseguenza, anche futura ed indiretta, dell'evento citato” (doc. 2).
L'ulteriore l'esborso economico conseguente al fermo tecnico non risulta provato in quanto è stato allegato solo un preventivo e quindi il danno conseguenza non risulta subito.
Sulle spese di lite va tuttavia considerato che l'assicurato rimane l'attore e la ha violato la buona CP_1 fede esecutiva (Art. 1375 c.c.) non avendo mai risposto né alla pec di apertura di sinistro, né alla missiva di negoziazione assistita né dopo aver corrisposto l'indennizzo avvisando opportunamente l'assicurato di aver adempiuto ai propri obblighi né stragiudizialmente dopo aver ricevuto la notifica della citazione e prima di costituirsi. E' evidente che chi ha causato la necessità del giudizio è stata l'Assicurazione a fronte del quale comportamento non è possibile riconoscere alcuna spettanza per spese legali essendo tutte superflue ed evitabili con il rispetto della buona fede nell'esecuzione del contratto assicurativo. Infatti, la facoltà di trattare con la concedente non esclude l'obbligo di comunicare all'assicurato l'andamento e poi l'esito delle trattative e soprattutto di rispondere almeno alle comunicazioni formali dello stesso in quanto trattasi di comportamento esigibile perché consistente in una semplice e-mail di risposta. Del resto, l'attore dopo aver visto la quietanza di pagamento non ha più partecipato al giudizio. E' evidente che il giudizio è stato causato da un importante difetto comunicativo che costituisce negligenza contrattuale della Assicurazione, anche considerato -vista la quietanza- che il diritto ad un corposo indennizzo esisteva e quindi era evidente la necessità, l'interesse ed il diritto di conoscere gli esiti del sinistro aperto presso la propria Assicurazione.
Per questi motivi
, visto l'art. 92 c.p.c., compensa le spese fra le parti.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- compensa le spese tra le parti.
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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