Articolo 3 della Legge 3 gennaio 1981, n. 1
Articolo 2Articolo 4
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20 gennaio 1981
Art. 3.
Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1981
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