Sentenza 9 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7138 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
AULA "A" 628/2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ! LA CORT UPREMA DI CASSAZIONE -0713 8 /03 composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VORO Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N. 22132/2000 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 15 923 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 28.01.2003 sul ricorso proposto da I. N. A. I. L. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Dirigente Generate della Direzione Centrale rischi, dott. Ennio De Luca, rapp.to e difeso dagli avv.ti Adriana Pignataro e Saverio Muccio, in virtù di procura speciale a rogito del notaio Carlo Federico Tuccari di Roma del 17 ottobre 2000, rep. n. 55306, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via IV Novembre, n. 144, in atti,
- ricorrente -
contro 457 LA PRIMULA s.r.l. 1 in persona del suo legale rapp.te, sig. Antonio Tomei, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Larato, con il quale elett.te domicilia in Roma, viale Marconi, n. 57, presso lo studio dell'avv. Franco Caforio, giusta procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 00692/2000 depositata il 07 luglio 2000, R.G. n. 02231/94, notificata il 05 settembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Muccio Saverio, per l'Inail, e Giuseppe Larato, per La Primula s.r.l.: Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Viterbo, in accoglimento dell'appello proposto dalla La Primula s.r.l. avverso la sentenza del Pretore di Viterbo n. 090/94, condannava l'Inail Istituto Nazionale per - l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (in appresso Inail), alla restituzione in favore della società della somma di 197.696.996 quale maggior somma erogata da quest'ultima all'Istituto per erronea determinazione del tasso specifico aziendale (t.s.a.) applicabile alla società, oltre interessi dalla domanda. Osservava il Tribunale: il tasso specifico aziendale andava determinato sulla base anche dell'aliquota sinistri, cioè del costo statisticamente valutato dei sinistri denunciati nel periodo preso in considerazione purché con carattere di effettività (cd. caricamento percentuale); non poteva, invece, computarsi una riserva sinistri allorché non esistevano infortuni sul lavoro o malattie professionali ovvero sinistri atti a 2 consentire una stima concreta;
nella specie l'Inail aveva calcolato il t.s.a. considerando anche voci che per la società non avevano in concreto comportato alcun onere effettivo;
correttamente il consulente tecnico aveva rilevato dette voci che, pertanto, andavano escluse dal computo della percentuale dovuta. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'Inail con tre motivi di censura. La Primula s.r.l. si è costituita con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'Inail denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40 e 41 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, e 11 e 14 del D.M. 14 novembre 1978, 16 e 20 del d.m. del Ministero del Lavoro 18 giugno 1988 e norme connesse, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: corretta la premessa del Tribunale in relazione al T.S.A., era errato invece il riferimento all'andamento infortunistico aziendale in ordine alla quota di riserva e al calcolo degli altri oneri indiretti aldilà dei trattamenti retributivi e del tasso di rischio specifico proprio di ogni azienda;
nel calcolo degli oneri indiretti e della riserva sinistri non rientravano, come pur risultava dal contestato procedimento del consulente tecnico di ufficio recepito del giudice di appello, il riferimento al precedente triennio della singola azienda, che invece, come risultava dal procedimento seguito dall'Inail, era stato regolarmente effettuato nel calcolo degli oneri diretti e, ove sussistente, nell'applicare le oscillazioni legate all'assenza di infortuni nel triennio considerato;
il tutto proprio nel rispetto dei principi di questa Corte come rilevati dalla medesima giurisprudenza richiamata e chiariti e riletti alla luce della successiva giurisprudenza;
d'altronde la cd. riserva sinistri era necessariamente determinata con valutazioni a livello nazionale trattandosi di oneri presunti in relazione a casi di infortunio e malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione del tasso stesso;
il Tribunale non solo aveva errato nel non aver incluso, nella rielaborazione dei tassi specifici aziendali la quota di riserva sinistri e la quota di caricamento spettante all'azienda, ma aveva anche disatteso il metodo di calcolo dell'Inail senza alcuna motivazione sulla scelta e sulla stessa correttezza di detto metodo. Con il secondo motivo di ricorso l'Inail denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40 e 41 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, e 11 e 14 del D.M. 14 novembre 1978, 16 e 20 del d.m. del Ministero del Lavoro 18 giugno 1988 e norme connesse, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: i premi assicurativi dovevano essere idonei a coprire nell'esercizio gli oneri presenti e futuri delle prestazioni a prescindere dalla data della loro definizione;
l'impostazione del Tribunale, e, per esso, del consulente afferiva al diverso sistema di finanziamento previsto "a ripartizione pura” per la gestione agricoltura, in rapporto a quello “a capitalizzazione”, previsto invece per l'industria a garanzia della corretta attribuzione degli oneri ai singoli esercizi per le prestazioni di breve durata e dell'onere di prestazioni non esaurite nel periodo di osservazione;
l'addizionale dell'1% era prevista dall'art. 181 del T.U. n. 1124 del 1965 e non poteva, pertanto, essere esclusa dal caricamento I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati e vanno accolti nei termini di cui innanzi. E' inammissibile, innanzitutto, l'eccezione di parte resistente circa la dedotta, ma argomentata e specificata solo nelle note illustrative, genericità del secondo motivo di ricorso. "Nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod.proc.civ., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi 4 dell'impugnazione ovvero alla confutazioni delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né venire sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può venir specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso" (Cass. 07 marzo 1996, n. 01793). Nel caso di specie, nel controricorso si rileva ed eccepisce solo "la genericità di questo secondo motivo" e solo con la memoria illustrativa si chiarisce ed argomenta che l'assunta genericità sarebbe ricollegabile alla mancata indicazione degli specifici elementi della consulenza che si ritengono criticabili. Tuttavia, l'eccezione è anche infondata, atteso che da parte dell'Inail si contesta il criterio di computo e non i singoli dati contabili del computo stesso, e tale criterio costituisce il vero e solo thema decidendum prospettato in questa sede. Va premesso che, nello specifico, la questione, oggi all'esame di questa Corte, risulta, sia pure con qualche incertezza di cui si dirà, già più volte trattata in questa sede di legittimità, con prevalente, e oggi definitivo, indirizzo in senso favorevole all'Istituto ricorrente. In sede di composizione di contrasto, in realtà più apparente, per la singolarità dei casi di volta in volta affrontati, che effettivo, con una prima sentenza delle SS.UU. (Cass. 13 ottobre 1997, n. 09961) si ebbe a precisare, confermandosi il prevalente indirizzo giurisprudenziale, che "per quanto invece riguarda i criteri di determinazione del tasso specifico aziendale, non risultanti esplicitamente dalle tariffe del 1971 e del 1978, problema (costituente l'unico punto controverso e decisivo di questa causa) se nel vigore di queste ultime dovesse tenersi conto dei medesimi elementi considerati nel calcolo del tasso medio, e quindi anche degli oneri 5 indiretti, così come ora esplicitamente stabilito nelle norme che accompagnano la tariffa del 1988, ove è appunto disposto che il tasso specifico aziendale vada calcolato sugli stessi oneri che concorrono a determinare il tasso medio nazionale e, quindi, anche sugli oneri indiretti, la giurisprudenza di questa Corte non ha mai dubitato che, anche prima di detta esplicitazione, le norme applicative delle precedenti tariffe fossero da interpretare nel senso che tali oneri dovessero concorrere a formare tanto l'uno quanto l'altro tasso, non altro costituendo l'espressa specificazione contenuta nella tariffa del 1988 che l'esplicitazione di un principio già contenuto nelle precedenti tariffe (v., tra le altre, sentenze nn. 6613, 4446, 2418, 2040 del 1995, 5370 del 1994, 12201 e 4117 del 1993, 10880 del 1992). A tale affermazione essa è pervenuta facendo riferimento alla funzione propria del tasso specifico aziendale, che è in sostanza quella di ripartire fra le singole aziende lo stesso onere finanziario della gestione assicurativa che il tasso medio nazionale ripartisce fra gruppi di aziende che esercitano la medesima lavorazione, previo un confronto e non erroneamente affermato, nella specie, nella sentenza di primo grado, (come correttamente riformata dal Tribunale) la somma dei rispettivi elementi costitutivi, in modo da rendere possibile il rilievo delle rispettive oscillazioni in aumento o in diminuzione sulla base, necessariamente omogenea, dei dati da confrontare (oneri diretti, riserva sinistri ed oneri indiretti)”. Le argomentazioni dell'autorevole organo giudicante, appena contrastate di recente da decisioni della sezione lavoro di questa Corte (Cass. 27 giugno 1996, n. 05937, Cass. 28 marzo 2000, n. 03767), sono state, di nuovo, e per questo Collegio anche condivisibilmente, confermate dalla recente sentenza delle SS.UU. (Cass. 09 Д 6 marzo-11 giugno 2001, n. 07853), con la quale, in armonia con il sopravvenuto e conforme quadro legislativo (art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di delega al governo di ridefinizione di alcuni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione Inail, decreto legsl. 19 settembre 1994, n. 626, sul tasso di infortuni sul lavoro, e, infine, l'art. 22, terzo comma, del decreto ministeriale di determinazione delle nuove tariffe 12 dicembre 2000, quest'ultimo, peraltro, negli stessi termini del d.m. del 1988, a sua volta di pedissequo recepimento del d.m. 14 novembre 1978, almeno nei termini della citata giurisprudenza), ha definitivamente confermato la medesima tesi. Secondo la Corte "l'art. 20, primo comma della tariffa del 1978, nello stabilire che il tasso specifico aziendale comprende anche gli oneri per i casi di infortuni e di malattie professionali ancora da definire alla data di determinazione dello stesso tasso specifico aziendale, permette l'inclusione di tale dato nel calcolo del rischio delle singole lavorazioni, ossia per gruppi di imprese, ma non permette la considerazione dell'andamento dei sinistri nella singola impresa. E dunque, al fine della determinazione del contributo previdenziale, il tasso specifico aziendale va calcolato tenendo conto della riserva sinistri, da includere nel calcolo anche quando nell'azienda e nel periodo considerato non si siano verificati infortuni". Il Tribunale, nella determinazione del premio nel caso specifico non si è attenuto al suddetto principio;
e dunque, in accoglimento del ricorso sul punto, la sentenza va cassata, e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Perugia, per il riesame della controversia nel rispetto del principio sopra enunciato, e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione (art. 385, terzo comma, c.p.c.). 7 Con il terzo motivo di ricorso l'Inail denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c., 11 e 14 d.m. 14 novembre 1978, e 21 del d.m. del Ministero del Lavoro del 18 giugno 1988 e norme connesso, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: sul ricorso incidentale proposto dallo stesso Istituto, e diretto alla riforma della sentenza appellata che aveva, a sua volta, ritenuto nulla, per difetto di motivazione, la comunicazione degli aumenti dei tassi applicabili, il Tribunale aveva omesso qualsiasi pronuncia;
in realtà, la domanda dell'istituto era stata ampiamente motivata e documentata, sicché la controparte era stata edotta della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto;
avendo l'Inps agito in base a norme cogenti e non discrezionali, nella ipotesi, più che di motivazione doveva parlarsi solo di giustificazione della richiesta;
l'omessa pronuncia costituiva anche error in iudicando che viziava l'intera decisione. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha accolto la domanda della società, e, logicamente, non poteva ritenere fondata la richiesta dell'Inail diretta alla restituzione di quanto dall'Istituto versato in esecuzione della sentenza di primo grado. Ed allora, poiché manca nella sentenza qui impugnata ogni decisione sul punto, la censura non trova legittima introduzione in questa sede, essendo riservata al giudice di rinvio ogni decisione sull'eventuale riproposizione delle medesima domanda.
P. Q. M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara inammissibile il terzo motivo del medesimo ricorso, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza 2 800 impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI di Perugia. REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Così deciso in Roma il 28 gennaio 2003. 'BELLA LEGGE 11-0:73 M: 999 Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanillaparella Giuseppe Ianniruberto стиль IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -9 MAG. 2003 IL CANCELLIEREAlle oggi, 9