Decreto presidenziale 11 ottobre 2018
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2018
Sentenza 12 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/01/2021, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2021
N. 00039/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2018 REG.RIC.
N. 01086/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2018, proposto da
IN NI - Impresa Individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia - Mestre, via Torino 125;
contro
Comune di Istrana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan, Alessandro Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Primo Michielan in Mogliano Veneto (TV), Via Matteotti n. 20/1 ;
nei confronti
IG ET non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2018, proposto da
IN NI - Impresa Individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia - Mestre, via Torino 125;
contro
Comune di Istrana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan, Alessandro Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Primo Michielan in Mogliano Veneto (TV), Via Matteotti n. 20/1 ;
nei confronti
IG ET, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 839 del 2018:
- della comunicazione di diniego all'accoglimento dell'istanza di “Richiesta di permesso di costruire per la sanatoria di cabina elettrica e di armadio per componenti elettrici installati in assenza di titolo edilizio abilitativo, in Comune di Istrana (TV) (..)”, prot. n. 5955 del 10.05.2018, notificata a mezzo Unipass in data 10.05.2018;
- della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis Legge 7 agosto 1990 n. 241 all'accoglimento dell'istanza di “Richiesta di permesso di costruire per la sanatoria di cabina elettrica e di armadio per componenti elettrici installati in assenza di titolo edilizio abilitativo, in Comune di Istrana (..)”, prot. n. 3446 del 16.03.2018, notificata a mezzo Unipass in data 16.03.2018;
- della comunicazione prot. n. 12130 del 9.10.2017 di “Comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 27 dpr n. 380/2001 (…) relativamente a “verifica conformità edilizia per opere realizzate quali serre mobili- opere idrauliche realizzate ai sensi del Dgr n. 2849/09 a compenso degli effetti di impermeabilizzazione indotti dall'installazione di serre mobili – realizzazione cabina elettrica e vano contatori”;
- di tutti gli altri atti e comunicazioni presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti ivi compreso..
quanto al ricorso n. 1086 del 2018:
dell’ordinanza n. 44 del 31.7.2018 del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Istrana con oggetto “demolizione di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e ripristino dello stato dei luoghi”;
della comunicazione del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Istrana di inefficacia della comunicazione di inizio lavori del 7.11.2016 n. 14106, prot. n. 9293 del 26.7.2016;
della comunicazione di diniego all’accoglimento della “Istanza di permesso di costruire in sanatoria per la sanatoria di opere idrauliche a compenso degli effetti di impermeabilizzazione indotti dall’installazione di un complesso di serre mobili, in assenza di titolo abilitativo, in Comune di Istrana (TV), Fg. 30 Mapp. 25-33-81-82-194-247-254” prot. 9306 del 25.7.2018;
di tutti gli altri atti e comunicazioni presupposti, connessi o conseguenti;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Istrana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati con i quali il Comune di Istrana ha ordinato la demolizione del complesso di serre e delle opere accessorie realizzate dalla ricorrente in asserita difformità allo strumento urbanistico comunale e in assenza di titolo edilizio (RG n. 1086/2018) nonché rigettato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria avanzata dalla ricorrente, ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, per sanare la cabina elettrica e l’armadio per componenti elettrici, opere connesse e funzionali alla struttura principale (RG. n. 839/2018): il tutto sul presupposto che le serre realizzate dall’impresa agricola ricorrente debbano qualificarsi come serre fisse, anziché mobili, risultando, pertanto, incompatibili con lo strumento urbanistico comunale, che nell’ambito della rete ecologica vieta le coltivazioni in serra fissa (art. 65 delle N.O. del vigente P.I. del Comune di Istrana), e con la normativa edilizia (art. 44 della L.R.V. 11/2004), che subordina l’installazione delle serre fisse al previo rilascio del permesso di costruire, nella specie mancante.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento dei suddetti provvedimenti, deducendone l’illegittimità per violazioni di legge ed eccesso di potere, in particolare sostenendo, anche con l’ausilio di due relazioni tecniche, la natura mobile delle serre di cui trattasi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Istrana, contestando nel merito la fondatezza delle avverse censure e depositando una relazione tecnica che conclude per la natura fissa delle serre in questione.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata le cause connesse sono state trattenute in decisione.
Il Collegio, visto l’art. 70 c.p.a., dispone preliminarmente la riunione dei giudizi in epigrafe indicati, attesa l’unitarietà della vicenda scrutinata e la connessione esistente tra i provvedimenti impugnati.
Ciò posto, i ricorsi riuniti meritano accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Il punto focale della controversia consiste nell’accertamento della reale natura delle serre realizzate dall’impresa agricola ricorrente, dovendosi stabilire se si tratti di serre mobili, che non necessitano di titolo abilitativo e possono essere installate nella rete ecologica, ovvero di serre fisse, soggette al previo rilascio del permesso di costruire e non realizzabili in buffer zone.
Dall’esatta qualificazione del complesso di serre realizzato dal ricorrente dipende, infatti, la verifica della compatibilità urbanistica ed edilizia delle medesime serre e delle opere connesse cui si riferisce il diniego di sanatoria.
Il Collegio, esaminate le ricostruzioni offerte delle parti e le relazioni tecniche depositate in giudizio, reputa maggiormente attendibili le conclusioni cui è pervenuta la parte ricorrente in quanto fondate sulla disciplina dettata dall’art. 44 della L.R.V. 11/2004 e dalle DGR n. 172/2010 e n. 315/2014 (che compongono il quadro di riferimento giuridico e “tecnico” per la classificazione di un complesso di serre come “mobili” piuttosto che “fisse” nella Regione Veneto) e sul raffronto tra tale specifica normativa regionale e quanto realizzato dall’impresa ricorrente.
Com’è noto l’art. 6, comma 1, lett. e) del DPR 380/2001 esclude espressamente dalla necessità di titolo abilitativo “ le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola”, facendole rientrare nell’ambito dell’attività edilizia libera.
L’art. 44, comma 6, della L.R.V. n. 11/2004 dispone, a sua volta, che “…Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell’individuazione di cui all’articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale”.
Il legislatore regionale, pur disponendo che la serra mobile destinata ad uso temporaneo e realizzata senza opere murarie furori terra non necessita di permesso di costruire, non precisa, tuttavia, le caratteristiche costruttive di una tipologia di serra, piuttosto che dell’altra (fissa o mobile), rimettendo tale compito a un successivo provvedimento della Giunta Regionale.
Tale provvedimento è stato adottato con la DGRV n. 172/2010 “ Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento”, alla quale deve dunque farsi riferimento per verificare se le caratteristiche costruttive realizzate nell’edificazione di una serra siano tali da annoverarla tra quelle mobili o tra quelle fisse.
Orbene, sulla base di quanto desumibile dagli atti di causa, deve ritenersi che rispetto alle previsioni di carattere tecnico-giuridico contenute nella DGRV n. 172/2010 e nei relativi allegati, l’intervento realizzato dalla ricorrente debba essere qualificato come serra mobile (di tipo a tunnel a campata multipla), senza opere in muratura.
Depongono per la natura mobile delle serre oggetto di scrutinio i seguenti elementi, desumibili dalle relazioni tecniche depositate dalla ricorrente nonché dagli stessi verbali di sopralluogo redatti dal Comune (relazione tecnica del sopralluogo edilizio del 06.10.2017; verbale del successivo sopralluogo del 01.12.2017):
- le fondazioni sono del tipo a plinto isolato prefabbricato, il che significa che esse sono rimovibili e riposizionabili in altro sito senza operazioni di demolizione;
- i cordoli in calcestruzzo posizionati sulle testate sono del tipo prefabbricato a segmenti, semplicemente interrati nel terreno, rimovibili senza necessità di essere demoliti e facilmente riposizionabili (non vi sono, dunque, vere e proprie opere in muratura ovvero manufatti la cui rimozione implichi necessariamente la demolizione del manufatto stesso);
- al termine del ciclo produttivo la serra può essere rimossa per essere spostata in altro luogo, con ripristino del terreno nello stato quo ante.
L’assenza di vere e proprie opere in muratura, ovvero di manufatti la cui rimozione implichi necessariamente la demolizione del manufatto stesso, induce a qualificare come mobili le serre realizzate dalla ricorrente, posto che le stesse possono essere riutilizzate altrove senza necessità di procedere alla loro demolizione.
Sussiste nella specie anche il requisito della stagionalità richiesto dalla DGRV 315/2014 per poter qualificare una determinata serra come mobile, risultando dagli atti e dal materiale fotografico dimesso in causa dalla ricorrente che la serra è stata realizzata consentendone la scopertura, da attuarsi mediante la rimozione del film plastico o mediante il suo avvolgimento laterale alla serra da effettuarsi almeno una volta all’anno.
L’intervento edilizio posto in essere dalla parte ricorrente poteva, dunque, essere realizzato in buffer zone senza necessità del previo rilascio di permesso di costruire: si tratta, infatti di serre mobili dal carattere stagionale prive di opere in muratura o di elementi idonei a comportare un’alterazione permanente dello stato dei luoghi, in quanto tali rientranti nel novero degli interventi di attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (che esclude espressamente dalla necessità di un titolo abilitativo “le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola”) e dell’art. 44, comma 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (per il quale “le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra”).
Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, le rilevanti dimensioni delle serre di cui trattasi non incidono sulla loro qualificazione tipologica (serra fissa versus mobile) posto che né l’art. 44 della L.R. 11/2004, né la DGR n. 315/2014, né la DGR n. 172/2010, né l’art. 6 del DPR n. 380/2001, individuano la dimensione della struttura come elemento di discrimen tra serre mobili e serre fisse.
Dalla natura mobile delle serre realizzate dalla ricorrente consegue la legittimità sotto il profilo urbanistico ed edilizio, oltre che della struttura principale (la serra mobile appunto, che può essere installata in buffer zone senza titolo edilizio, rientrando nell’ambito dell’attività edilizia libera), anche delle opere connesse e funzionali alla struttura principale e nello specifico la cabina elettrica e l’armadio per componenti elettrici, che non risultano dunque in contrasto con la disciplina prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente relativo all’area in cui dette opere sono state erette ST (e sussistevano) dunque, diversamente da quanto ritenuto dal Comune, i presupposti di legge di cui all’art. 36 dpr n. 380/2001 per l’accoglimento della domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente con specifico riferimento alle suddette opere, trattandosi di opere accessorie ad opera principale conforme allo strumento urbanistico sia al tempo della loro realizzazione, sia al momento in cui è stata presentata l’istanza di sanatoria.
Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi all’esame debbono essere accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, adottati dal Comune sull’erroneo presupposto della natura fissa delle serre installate dall’impresa agricola ricorrente.
La problematicità delle questioni trattate suggerisce la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate, ferma la restituzione del contributo unificato a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Daria Valletta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO