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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11267/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Carolina Sabrina Messina;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Francesca Zampardi;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 11/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 7 novembre 2022 ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 869/2022, emesso da questo
Tribunale il 22 settembre 2022 e notificato l'11 ottobre 2022, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di € 11.800,58, oltre accessori e spese, a Controparte_1
titolo di saldo della retribuzione matura tra febbraio e settembre 2021, chiedendo la revoca di tale provvedimento monitorio, nonché, in via riconvenzionale, ha chiesto che il
[...]
venga condannato alla restituzione del computer aziendale ovvero al pagamento CP_1
1 del suo valore (pari ad € 6.246,68), con, in questo caso, la compensazione delle contrapposte partite creditorie. A sostegno dell'opposizione la società, da un lato, ha sostenuto di essere debitrice nei confronti del ricorrente dell'importo netto di € 5.922,67 avendo aver già effettuato i versamenti contributivi e, dall'altro lato, ha contestato l'ammontare proprio di tali contributi;
a sostegno della domanda riconvenzionale, invece, la ricorrente ha dedotto che l'ex dipendente avrebbe trattenuto il computer aziendale datogli in dotazione per lo svolgimento del lavoro e mai restituito (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 28 dicembre 2022 CP_1
ha chiesto il rigetto sia dell'opposizione, visto che la liquidazione della
[...]
retribuzione sarebbe stata correttamente richiesta ed effettuata al lordo, sia della domanda riconvenzionale, visto che il computer aziendale sarebbe rimasto presso la sede della società dopo la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Sulla liquidazione della retribuzione spettante al lavoratore.
Parte opponente ha sostenuto che la controparte avrebbe errato nel richiedere la liquidazione delle proprie spettanze al lordo della contribuzione e conseguentemente il
Tribunale avrebbe errato nell'accogliere la relativa richiesta monitoria.
Tale doglianza non soltanto è infondata, ma addirittura pretestuosa, visto che il lavoratore richiedeva del tutto correttamente gli importi lordi nell'esatta misura indicata nelle buste paga (cfr. allegati da 1 a 10 del ricorso monitorio alla luce dell'insegnamento di
Cass., sez. lav., sentenza n. 18044 del 14 settembre 2015, secondo cui “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore
e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”).
2 Il primo motivo d'opposizione, dunque, va rigettato.
Sul diritto alla restituzione del computer aziendale ovvero, in subordine, al pagamento del suo prezzo.
La società ricorrente ha dedotto che il , al momento della cessazione del CP_1 rapporto di lavoro, avrebbe trattenuto il computer aziendale nella sua disponibilità a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva (cfr. ricorso).
Il , da parte sua, ha sostenuto di aver utilizzato il computer aziendale CP_1
esclusivamente all'interno dei locali dell'impresa ed ha negato di averlo trattenuto al momento della cessazione del rapporto (cfr. memoria).
Le parti, poi, anche interrogate liberamente del giudice, hanno fornito due versioni diametralmente opposte: se il ha dichiarato di aver montato ed utilizzato il CP_1
computer sempre e soltanto in ufficio, il legale rappresentante della società ha dichiarato di non aver mai visto il computer in ufficio e che lo stesso, previa sua autorizzazione, sarebbe stato montato ed utilizzato dal dipendente a casa propria (cfr. verbale dell'8 febbraio 2023).
Chiarite le rispettive posizioni, appare opportuno delineare i criteri di riparto dell'onere della prova da applicare per la soluzione della lite.
Ebbene, ad avviso di questo giudice, posto che l'obbligo di restituzione del bene aziendale sorge dalla consegna del medesimo da parte del proprietario (cioè la società) all'utilizzatore, in primo luogo occorre verificare se l'odierna opponente abbia dimostrato l'avvenuta consegna (negata dall'avversario) e, in caso di assolvimento di detto onere probatorio, verificare se il abbia dimostrato di aver restituito il medesimo bene CP_1
(cfr., in senso analogo in tema di comodato, Cass., sez. III, sez. III, ordinanza n. 36057 del
23 novembre 2021: “l'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto”).
Ciò detto, è del tutto evidente che l'onere probatorio relativo alla consegna del bene
(più esattamente, al fatto che il computer fosse stato installato ed utilizzato esclusivamente presso l'abitazione del lavoratore e mai presso la sede aziendale) non possa dirsi assolto dalla società ricorrente.
3 In senso contrario, infatti, depongono chiaramente le testimonianze rese da e i quali hanno riferito della presenza del computer (molto Tes_1 Tes_2
caratteristico e vistoso) nella stanza utilizzata dal presso la sede aziendale. CP_1
Vero è che la teste ha riferito l'esatto contrario, cioè che il computer non Tes_3
fosse mai entrato nei locali aziendali (avendo cura di precisare che “se ne sarebbe accorta”: cfr. verbale del 5 luglio 2023), ma questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni (convergenti) dei primi due testimoni
(considerato che il è parente del , ma il , ex cliente Tes_2 CP_1 Tes_1 dell'odierno convenuto, è certamente in posizione di terzietà) a fronte di quelle della
[...]
(attuale dipendente della società opponente), rimaste isolate (restando irrilevante Tes_3
la prova non ammessa del visto ch'è pacifico che il computer veniva ritirato dal CP_2 lavoratore).
Peraltro, va considerato che anche in caso di contrasto insanabile tra gli elementi probatori, l'incertezza rimarrebbe a discapito dell'attore in riconvenzionale (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 4773 del 10 marzo 2015, secondo cui “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava
l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”).
Le ragioni che precedono conducono inesorabilmente al rigetto anche della domanda riconvenzionale.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Respinto integralmente il ricorso, la società soccombente ex art. 91 c.p.c. va condannata al pagamento delle spese giudiziali dell'avversario, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari medi e si distraggono in favore della procuratrice del dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c. CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
4 rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell'avv. Parte_1
Francesca Zampardi, nella qualità di procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di CP_1
, delle spese giudiziali di quest'ultimo, che liquida in € 5.007,00 per compenso,
[...]
oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11267/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Carolina Sabrina Messina;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Francesca Zampardi;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 11/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 7 novembre 2022 ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 869/2022, emesso da questo
Tribunale il 22 settembre 2022 e notificato l'11 ottobre 2022, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di € 11.800,58, oltre accessori e spese, a Controparte_1
titolo di saldo della retribuzione matura tra febbraio e settembre 2021, chiedendo la revoca di tale provvedimento monitorio, nonché, in via riconvenzionale, ha chiesto che il
[...]
venga condannato alla restituzione del computer aziendale ovvero al pagamento CP_1
1 del suo valore (pari ad € 6.246,68), con, in questo caso, la compensazione delle contrapposte partite creditorie. A sostegno dell'opposizione la società, da un lato, ha sostenuto di essere debitrice nei confronti del ricorrente dell'importo netto di € 5.922,67 avendo aver già effettuato i versamenti contributivi e, dall'altro lato, ha contestato l'ammontare proprio di tali contributi;
a sostegno della domanda riconvenzionale, invece, la ricorrente ha dedotto che l'ex dipendente avrebbe trattenuto il computer aziendale datogli in dotazione per lo svolgimento del lavoro e mai restituito (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 28 dicembre 2022 CP_1
ha chiesto il rigetto sia dell'opposizione, visto che la liquidazione della
[...]
retribuzione sarebbe stata correttamente richiesta ed effettuata al lordo, sia della domanda riconvenzionale, visto che il computer aziendale sarebbe rimasto presso la sede della società dopo la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Sulla liquidazione della retribuzione spettante al lavoratore.
Parte opponente ha sostenuto che la controparte avrebbe errato nel richiedere la liquidazione delle proprie spettanze al lordo della contribuzione e conseguentemente il
Tribunale avrebbe errato nell'accogliere la relativa richiesta monitoria.
Tale doglianza non soltanto è infondata, ma addirittura pretestuosa, visto che il lavoratore richiedeva del tutto correttamente gli importi lordi nell'esatta misura indicata nelle buste paga (cfr. allegati da 1 a 10 del ricorso monitorio alla luce dell'insegnamento di
Cass., sez. lav., sentenza n. 18044 del 14 settembre 2015, secondo cui “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore
e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”).
2 Il primo motivo d'opposizione, dunque, va rigettato.
Sul diritto alla restituzione del computer aziendale ovvero, in subordine, al pagamento del suo prezzo.
La società ricorrente ha dedotto che il , al momento della cessazione del CP_1 rapporto di lavoro, avrebbe trattenuto il computer aziendale nella sua disponibilità a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva (cfr. ricorso).
Il , da parte sua, ha sostenuto di aver utilizzato il computer aziendale CP_1
esclusivamente all'interno dei locali dell'impresa ed ha negato di averlo trattenuto al momento della cessazione del rapporto (cfr. memoria).
Le parti, poi, anche interrogate liberamente del giudice, hanno fornito due versioni diametralmente opposte: se il ha dichiarato di aver montato ed utilizzato il CP_1
computer sempre e soltanto in ufficio, il legale rappresentante della società ha dichiarato di non aver mai visto il computer in ufficio e che lo stesso, previa sua autorizzazione, sarebbe stato montato ed utilizzato dal dipendente a casa propria (cfr. verbale dell'8 febbraio 2023).
Chiarite le rispettive posizioni, appare opportuno delineare i criteri di riparto dell'onere della prova da applicare per la soluzione della lite.
Ebbene, ad avviso di questo giudice, posto che l'obbligo di restituzione del bene aziendale sorge dalla consegna del medesimo da parte del proprietario (cioè la società) all'utilizzatore, in primo luogo occorre verificare se l'odierna opponente abbia dimostrato l'avvenuta consegna (negata dall'avversario) e, in caso di assolvimento di detto onere probatorio, verificare se il abbia dimostrato di aver restituito il medesimo bene CP_1
(cfr., in senso analogo in tema di comodato, Cass., sez. III, sez. III, ordinanza n. 36057 del
23 novembre 2021: “l'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto”).
Ciò detto, è del tutto evidente che l'onere probatorio relativo alla consegna del bene
(più esattamente, al fatto che il computer fosse stato installato ed utilizzato esclusivamente presso l'abitazione del lavoratore e mai presso la sede aziendale) non possa dirsi assolto dalla società ricorrente.
3 In senso contrario, infatti, depongono chiaramente le testimonianze rese da e i quali hanno riferito della presenza del computer (molto Tes_1 Tes_2
caratteristico e vistoso) nella stanza utilizzata dal presso la sede aziendale. CP_1
Vero è che la teste ha riferito l'esatto contrario, cioè che il computer non Tes_3
fosse mai entrato nei locali aziendali (avendo cura di precisare che “se ne sarebbe accorta”: cfr. verbale del 5 luglio 2023), ma questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni (convergenti) dei primi due testimoni
(considerato che il è parente del , ma il , ex cliente Tes_2 CP_1 Tes_1 dell'odierno convenuto, è certamente in posizione di terzietà) a fronte di quelle della
[...]
(attuale dipendente della società opponente), rimaste isolate (restando irrilevante Tes_3
la prova non ammessa del visto ch'è pacifico che il computer veniva ritirato dal CP_2 lavoratore).
Peraltro, va considerato che anche in caso di contrasto insanabile tra gli elementi probatori, l'incertezza rimarrebbe a discapito dell'attore in riconvenzionale (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 4773 del 10 marzo 2015, secondo cui “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava
l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”).
Le ragioni che precedono conducono inesorabilmente al rigetto anche della domanda riconvenzionale.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Respinto integralmente il ricorso, la società soccombente ex art. 91 c.p.c. va condannata al pagamento delle spese giudiziali dell'avversario, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari medi e si distraggono in favore della procuratrice del dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c. CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
4 rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell'avv. Parte_1
Francesca Zampardi, nella qualità di procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di CP_1
, delle spese giudiziali di quest'ultimo, che liquida in € 5.007,00 per compenso,
[...]
oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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