CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 1535/2024 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] ivi residente Parte_1 viale San Vito 8 (CF ), con il patrocinio dell'avv. Luca C.F._1
Caselli.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] (RE) residente in Controparte_1
Baiso (RE) via Malpasso 36 (CF ),con il patrocinio dell'avv. C.F._2
Barbara Calenzano e dell'avv. Marcello Valenti.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 967/2024 del 3-8 ottobre 2024 del
Tribunale di Reggio Emilia.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 6 febbraio 2025; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n.967/2024 del 3-8 ottobre 2024,
decidendo su ricorso ex artt.473 bis.11 e 473 bis.29 c. p. c. di , Controparte_1
con il quale quest'ultima, premesso che dalla relazione more uxorio con Parte_1
era nata, in data 16 aprile 2019, la figlia , aveva
[...] Persona_1
chiesto, a modifica di precedente decreto del 9 luglio 2020, l'aumento da 350,00 a
550,00 Euro, del contributo mensile per il mantenimento ordinario della minore e un aumento dal 50% al 60% della quota di spese straordinarie a carico del padre, nonché
sulle domande riconvenzionali del predetto miranti ad ottenere Parte_1
l'autorizzazione all'iscrizione della figlia alle scuole elementari di Castellarano (RE) e la modifica del calendario di frequentazione con la minore, con previsione che la bambina potesse pernottare con il padre nei due giorni infrasettimanali di sua spettanza,
anche nelle settimane in cui avrebbe potuto tenere la figlia nel week end, ha così
statuito:
-a modifica del capo 3 del decreto del 9 luglio 2020, con decorrenza dalla data della domanda di modifica, ha posto a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , mediante bonifico bancario entro il giorno 5 Controparte_1
di ogni mese, la somma di 450,00 Euro mensili, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-ha rigettato le domande del Parte_1
pag. 2/7 - ha condannato a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in 3.809,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello Parte_1
affidandolo ai seguenti motivi:
a-travisamento dei fatti e mancata applicazione di pacifici principi di diritto in ordine alla determinazione del contributo al mantenimento;
b-erronea motivazione e mancata applicazione di pacifici principi di diritto in ordine alla modifica del collocamento della bambina;
c-erronea applicazione di norme di legge in ordine al regolamento delle spese di lite;
d- illegittimo rigetto delle istanze istruttorie.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello. Controparte_1
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in giudizio, ha ritenuto di non dovere formulare conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025.
3- L'appello di è infondato e merita, perciò, di essere rigettato. Parte_1
Va senz'altro disatteso il primo motivo della impugnazione del posto che Parte_1
il Tribunale di Reggio Emilia ha correttamente individuato i fatti nuovi, intervenuti successivamente al decreto del 9 luglio 2020, rappresentati, innanzitutto,
dall'incremento di reddito della che percepiva, all'epoca del CP_1
provvedimento da ultimo citato, per indennità di disoccupazione, una somma oscillante tra 850,00 e 1.000,00 Euro al mese, e che, avendo trovato lavoro, poteva contare ora su una entrata mensile di circa 1.300,00 Euro, e dall'aumento del reddito mensile del pag. 3/7 passato da 4.052,08 Euro nel 2020, a 4.507,08 Euro nel 2021 e a 4.803,75 Parte_1
Euro nel 2022.
Tali dati non hanno formato oggetto di contestazione nell'atto di impugnazione di e da soli non alterano sostanzialmente il rapporto tra le Parte_1
situazioni reddituali delle parti esistente alla data del 9 luglio 2020.
Può, pertanto, condividersi quanto evidenziato dal Tribunale e cioè che unico elemento nuovo, idoneo a giustificare un aumento dell'assegno di mantenimento era costituito dal fatto che aveva reperito un appartamento in locazione per il Controparte_1
quale corrispondeva un canone mensile di 350,00 Euro.
Sul punto, non può condividersi l'assunto del che la stipula del contratto Parte_1
di locazione non potrebbe considerarsi fatto nuovo solo perché nel procedimento definito con il decreto del 9 luglio 2020 era emerso che l'odierna appellata fosse in procinto di reperire un immobile in locazione, posto che l'obbligo di pagamento del canone mensile suddetto è sorto solo in epoca successiva.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non può, d'altra parte, qualificarsi voluttuaria o, comunque, non necessaria la spesa sostenuta dalla er far CP_1
fronte alle proprie esigenze abitative sul presupposto che i genitori della appellata dispongano di un appartamento che potrebbe essere messo a disposizione di quest'ultima. In proposito, occorre sottolineare che i genitori della appellata non hanno alcun obbligo di fornire una abitazione alla figlia.
Irrilevanti sono, pertanto, le prove orali che ha dedotto sul tema, Parte_1
con la conseguenza che deve considerarsi privo di fondamento anche il quarto motivo di impugnazione formulato dall'appellante suddetto.
pag. 4/7 4-Deve considerarsi infondato, poi, il secondo motivo dell'appello del Parte_1
con il quale quest'ultimo ha censurato la statuizione di rigetto di sua istanza di ampliamento della frequentazione con la figlia, con previsione del pernotto della bambina presso la sua abitazione anche nei due giorni infrasettimanali che ricadono nella settimana che finisce con i week end di sua spettanza.
Ritiene la Corte che l'attuale calendario di frequentazione del padre con la figlia,
prevedenti il pernottamento della bambina presso il nei week end di Parte_1
spettanza di quest'ultimo e nei due giorni infrasettimanali ricadenti nella settimana del week end di spettanza della madre, comporta che la minore pernotti tutte le settimane presso il padre (che nelle settimane nelle quali ricade il week end di sua spettanza può,
comunque, tenere con sé la bambina per due pomeriggi infrasettimanali). Risulta,
quindi, garantita una adeguata frequentazione tra il padre e la figlia, tenuto conto dell'età della bambina (sei anni), e pienamente tutelato il diritto alla bigenitorialità di quest'ultima.
5- E', infine, infondato il terzo motivo dell'appello di , con il Parte_1
quale quest'ultimo ha censurato la regolamentazione delle spese di lite operata dal
Giudice di prime cure. In proposito, va sottolineato che è stato Parte_1
condannato al rimborso delle spese di lite in favore della in ragione CP_1
della sua pressoché totale soccombenza, essendo state accolte in buona parte le domande della appellata ed essendo state integralmente rigettate le domande riconvenzionali dell'appellante.
Giova, peraltro, ricordare che “in tema di condanna alle spese processuali, il principio
della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non
pag. 5/7 può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese
stesse" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Cass. Civ. Sez. II Ordinanza
3 febbraio 2025 n.2592; Cassazione civile sez. I Ordinanza 02/01/2025, n. 27).
6- L'appello di deve essere, pertanto, rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato in 3.473,00 Euro (1.029,00 Euro per la fase di studio, 709,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso di avvocato è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva svolta.
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez.
Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del grado, Controparte_1
liquidate in 3.473,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa;
pag. 6/7 III- Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6
febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 1535/2024 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] ivi residente Parte_1 viale San Vito 8 (CF ), con il patrocinio dell'avv. Luca C.F._1
Caselli.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] (RE) residente in Controparte_1
Baiso (RE) via Malpasso 36 (CF ),con il patrocinio dell'avv. C.F._2
Barbara Calenzano e dell'avv. Marcello Valenti.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 967/2024 del 3-8 ottobre 2024 del
Tribunale di Reggio Emilia.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 6 febbraio 2025; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n.967/2024 del 3-8 ottobre 2024,
decidendo su ricorso ex artt.473 bis.11 e 473 bis.29 c. p. c. di , Controparte_1
con il quale quest'ultima, premesso che dalla relazione more uxorio con Parte_1
era nata, in data 16 aprile 2019, la figlia , aveva
[...] Persona_1
chiesto, a modifica di precedente decreto del 9 luglio 2020, l'aumento da 350,00 a
550,00 Euro, del contributo mensile per il mantenimento ordinario della minore e un aumento dal 50% al 60% della quota di spese straordinarie a carico del padre, nonché
sulle domande riconvenzionali del predetto miranti ad ottenere Parte_1
l'autorizzazione all'iscrizione della figlia alle scuole elementari di Castellarano (RE) e la modifica del calendario di frequentazione con la minore, con previsione che la bambina potesse pernottare con il padre nei due giorni infrasettimanali di sua spettanza,
anche nelle settimane in cui avrebbe potuto tenere la figlia nel week end, ha così
statuito:
-a modifica del capo 3 del decreto del 9 luglio 2020, con decorrenza dalla data della domanda di modifica, ha posto a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , mediante bonifico bancario entro il giorno 5 Controparte_1
di ogni mese, la somma di 450,00 Euro mensili, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-ha rigettato le domande del Parte_1
pag. 2/7 - ha condannato a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in 3.809,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello Parte_1
affidandolo ai seguenti motivi:
a-travisamento dei fatti e mancata applicazione di pacifici principi di diritto in ordine alla determinazione del contributo al mantenimento;
b-erronea motivazione e mancata applicazione di pacifici principi di diritto in ordine alla modifica del collocamento della bambina;
c-erronea applicazione di norme di legge in ordine al regolamento delle spese di lite;
d- illegittimo rigetto delle istanze istruttorie.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello. Controparte_1
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in giudizio, ha ritenuto di non dovere formulare conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025.
3- L'appello di è infondato e merita, perciò, di essere rigettato. Parte_1
Va senz'altro disatteso il primo motivo della impugnazione del posto che Parte_1
il Tribunale di Reggio Emilia ha correttamente individuato i fatti nuovi, intervenuti successivamente al decreto del 9 luglio 2020, rappresentati, innanzitutto,
dall'incremento di reddito della che percepiva, all'epoca del CP_1
provvedimento da ultimo citato, per indennità di disoccupazione, una somma oscillante tra 850,00 e 1.000,00 Euro al mese, e che, avendo trovato lavoro, poteva contare ora su una entrata mensile di circa 1.300,00 Euro, e dall'aumento del reddito mensile del pag. 3/7 passato da 4.052,08 Euro nel 2020, a 4.507,08 Euro nel 2021 e a 4.803,75 Parte_1
Euro nel 2022.
Tali dati non hanno formato oggetto di contestazione nell'atto di impugnazione di e da soli non alterano sostanzialmente il rapporto tra le Parte_1
situazioni reddituali delle parti esistente alla data del 9 luglio 2020.
Può, pertanto, condividersi quanto evidenziato dal Tribunale e cioè che unico elemento nuovo, idoneo a giustificare un aumento dell'assegno di mantenimento era costituito dal fatto che aveva reperito un appartamento in locazione per il Controparte_1
quale corrispondeva un canone mensile di 350,00 Euro.
Sul punto, non può condividersi l'assunto del che la stipula del contratto Parte_1
di locazione non potrebbe considerarsi fatto nuovo solo perché nel procedimento definito con il decreto del 9 luglio 2020 era emerso che l'odierna appellata fosse in procinto di reperire un immobile in locazione, posto che l'obbligo di pagamento del canone mensile suddetto è sorto solo in epoca successiva.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non può, d'altra parte, qualificarsi voluttuaria o, comunque, non necessaria la spesa sostenuta dalla er far CP_1
fronte alle proprie esigenze abitative sul presupposto che i genitori della appellata dispongano di un appartamento che potrebbe essere messo a disposizione di quest'ultima. In proposito, occorre sottolineare che i genitori della appellata non hanno alcun obbligo di fornire una abitazione alla figlia.
Irrilevanti sono, pertanto, le prove orali che ha dedotto sul tema, Parte_1
con la conseguenza che deve considerarsi privo di fondamento anche il quarto motivo di impugnazione formulato dall'appellante suddetto.
pag. 4/7 4-Deve considerarsi infondato, poi, il secondo motivo dell'appello del Parte_1
con il quale quest'ultimo ha censurato la statuizione di rigetto di sua istanza di ampliamento della frequentazione con la figlia, con previsione del pernotto della bambina presso la sua abitazione anche nei due giorni infrasettimanali che ricadono nella settimana che finisce con i week end di sua spettanza.
Ritiene la Corte che l'attuale calendario di frequentazione del padre con la figlia,
prevedenti il pernottamento della bambina presso il nei week end di Parte_1
spettanza di quest'ultimo e nei due giorni infrasettimanali ricadenti nella settimana del week end di spettanza della madre, comporta che la minore pernotti tutte le settimane presso il padre (che nelle settimane nelle quali ricade il week end di sua spettanza può,
comunque, tenere con sé la bambina per due pomeriggi infrasettimanali). Risulta,
quindi, garantita una adeguata frequentazione tra il padre e la figlia, tenuto conto dell'età della bambina (sei anni), e pienamente tutelato il diritto alla bigenitorialità di quest'ultima.
5- E', infine, infondato il terzo motivo dell'appello di , con il Parte_1
quale quest'ultimo ha censurato la regolamentazione delle spese di lite operata dal
Giudice di prime cure. In proposito, va sottolineato che è stato Parte_1
condannato al rimborso delle spese di lite in favore della in ragione CP_1
della sua pressoché totale soccombenza, essendo state accolte in buona parte le domande della appellata ed essendo state integralmente rigettate le domande riconvenzionali dell'appellante.
Giova, peraltro, ricordare che “in tema di condanna alle spese processuali, il principio
della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non
pag. 5/7 può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese
stesse" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Cass. Civ. Sez. II Ordinanza
3 febbraio 2025 n.2592; Cassazione civile sez. I Ordinanza 02/01/2025, n. 27).
6- L'appello di deve essere, pertanto, rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato in 3.473,00 Euro (1.029,00 Euro per la fase di studio, 709,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso di avvocato è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva svolta.
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez.
Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del grado, Controparte_1
liquidate in 3.473,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa;
pag. 6/7 III- Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6
febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 7/7