Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2000, n. 5870
CASS
Sentenza 15 dicembre 2000

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Qualora, avuto riguardo alla fungibilità delle funzioni cui si riferiscono le circostanze di fatto che si intendono provare mediante testimonianza, sia irrilevante l'identità fisica del soggetto chiamato a rendere detta testimonianza, non può dirsi inammissibile, in relazione al disposto di cui all'art.468, comma 1, c.p.p., la richiesta della parte, avanzata oltre il termine stabilito da detta norma, di far assumere, come testimone, sulle medesime circostanze, una persona diversa da quella originariamente indicata nella lista. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata ritenuta ammissibile la richiesta del pubblico ministero di far sentire come testimone, in ordine a circostanze desumibili da ricerche d'archivio, un ufficiale di polizia giudiziaria diverso da quello indicato in precedenza nella lista).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2000, n. 5870
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5870
    Data del deposito : 15 dicembre 2000

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