Sentenza 15 dicembre 2000
Massime • 1
Qualora, avuto riguardo alla fungibilità delle funzioni cui si riferiscono le circostanze di fatto che si intendono provare mediante testimonianza, sia irrilevante l'identità fisica del soggetto chiamato a rendere detta testimonianza, non può dirsi inammissibile, in relazione al disposto di cui all'art.468, comma 1, c.p.p., la richiesta della parte, avanzata oltre il termine stabilito da detta norma, di far assumere, come testimone, sulle medesime circostanze, una persona diversa da quella originariamente indicata nella lista. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata ritenuta ammissibile la richiesta del pubblico ministero di far sentire come testimone, in ordine a circostanze desumibili da ricerche d'archivio, un ufficiale di polizia giudiziaria diverso da quello indicato in precedenza nella lista).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2000, n. 5870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5870 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 15/12/2000
1. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 1086
3. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 26086/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC IE nato il [...]
avverso la sentenza emessa il 25 gennaio 2000 dalla Corte di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO SANTACROCE Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GERACI che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 25 gennaio 2000, la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa il 16 ottobre 1998 dal tribunale di Cassino, riduceva la pena inflitta a AC IE per i reati di porto illegale in luogo pubblico di una pistola cal. 38 e di minaccia grave ai danni di RI NT ad anni uno di reclusione e lire 400.000 di multa, confermando nel resto le statuizioni del primo giudice.
Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, deducendo, sotto il profilo della violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, che la sentenza di condanna della corte territoriale come già quella di primo grado, avevano fondato l'affermazione della sua responsabilità penale in ordine ai reati contestatigli sulla testimonianza resa dal maresciallo CC. AN Carmelo, il quale non figurava nella lista depositata dal pubblico ministero. La sua deposizione costituiva una prova illegittimamente acquisita e quindi era inutilizzabile, integrando un'ipotesi di nullità assoluta e non anche "eventuale" (rectius: a regime intermedio) come avevano ritenuto i giudici del gravame.
2. Il ricorso non è fondato.
Si legge nella sentenza impugnata che l'esame all'udienza del 16 ottobre 1998 del teste AN, mar. Carabinieri, in luogo del teste mar. Migliore (la cui sostituzione al teste mar. Martino, originariamente indicato nella lista testi dal pubblico ministero, era stata autorizzata all'udienza del 23 gennaio 1997), era avvenuta con l'acquiescenza della difesa e l'eventuale nullità avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte prima del suo compimento o comunque immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.p.". L'identificazione della dedotta violazione come nullità di ordine generale a carattere assoluto, come dedotto dalla difesa del ricorrente, non trova fondamento nel sistema processuale. È senz'altro vero che l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell'art. 191 c.p.p. Quest'ultima norma, invero, se ha previsto l'inutilizzabilità come sanzione di carattere generale applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie dell'inutilizzabilità e della nullità, pur operando nell'area della patologia della prova, restano distinte ed autonome, siccome correlate a diversi presupposti. Ed invero, la nullità, attenendo sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova, vizia il procedimento di formazione e di acquisizione di essa ma non lo pone al di fuori del parametro normativo di riferimento, a differenza della inutilizzabilità che presuppone invece la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva che la pone al di fuori del sistema processuale (Cass., Sez. Un., 27 maggio 1996, n. 5021, Sala). Da quest'angolo visuale, è evidente che il ricorso, parlando indifferentemente di inutilizzabilità della testimonianza e di nullità della stessa, equivoca sulla diversa natura dei due vizi. È altrettanto pacifico che la formazione della prova in dibattimento - che secondo il codice di rito è rimessa al potere di indicazione e di richiesta di parte - è soggetta a precise e rigorose regole per assicurare, nella tutela del contraddittorio e dei diritti di difesa, a ciascuna parte, e in modo particolare all'imputato, la possibilità di conoscere, prima del dibattimento, le prove che l'altra parte vorrà fare acquisire, onde preparare la propria linea di difesa ed eventualmente chiedere prova contraria. Logico quindi che, in conformità della previsione dell'art. 495 comma 1 c.p.p. sia inammissibile la richiesta dibattimentale del pubblico ministero di introdurre nel processo un testimone non indicato nella lista (Cass., Sez. 2^, 13 dicembre 1991, Marinkovic, in Cass. pen. mass. ann., 1993, n. 707, p. 1165),
Sennonché il Collegio è dell'avviso che la sanzione di inammissibilità non riguardi la testimonianza di un soggetto la cui identità è del tutto irrilevante stante la fungibilità della funzione, avuto riguardo alle circostanze di fatto che si intendono provare (nel caso in esame: la detenzione legittima o meno da parte dell'imputato di una pistola a tamburo cal. 38), con la conseguenza che, trattandosi di riferire una circostanza ricavabile da un mero accertamento di archivio, le dichiarazioni richieste potevano essere indifferentemente rese sia dal maresciallo Martino, originariamente indicato, sia dal maresciallo Migliore, la cui sostituzione era stata legittimamente autorizzata all'udienza del 23 gennaio 1997, sia dal maresciallo AN, alla cui deposizione resa all'udienza del 16 ottobre 1998 la difesa non si era opposta ne' prima ne' dopo il compimento dell'atto.
Si aggiunga che, a parte la questione strettamente procedurale, le dichiarazioni del maresciallo AN rivestono nel merito della vicenda un ruolo del tutto marginale, essendo stata la prova della responsabilità penale dell'imputato fondata dalla corte territoriale essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta teste attendibile e circostanziata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. r i g e t t a il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2001