Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00594/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02155/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2155 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Gratteri, Domenico Iaria e Paolo Stolzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- del decreto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria n. 0-OMISSIS--OMISSIS- del -OMISSIS-, di irrogazione della sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio di un quinto di una mensilità per mesi sei;
- della delibera della Commissione di disciplina per il personale dirigente presso il Ministero della giustizia del -OMISSIS-, relativa al fascicolo -OMISSIS--OMISSIS-;
nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate alla restituzione degli importi decurtati dallo stipendio ed al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il dott. ID De ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- è dirigente dell’Amministrazione penitenziaria e dal 5.11.2020 è stata direttrice della -OMISSIS- “-OMISSIS-”, dapprima quale reggente e poi, dal 26.01.2022, in via definitiva con incarico triennale rinnovabile per egual periodo.
A far data dal 4.02.2025, per effetto del provvedimento del 24.01.2025 del Provveditorato regionale per la Toscana e l’Umbria del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, alla dott.ssa -OMISSIS- è stata affidata in reggenza la direzione della -OMISSIS--OMISSIS-.
2. – Con decreto del -OMISSIS-, il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in conformità alla proposta di cui alla deliberazione della Commissione di disciplina del -OMISSIS-, ha irrogato alla dott.ssa -OMISSIS- la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio di un quinto di una mensilità per mesi sei.
3. – La dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento disciplinare e la presupposta deliberazione della Commissione disciplinare del -OMISSIS- dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
4. – Con sentenza non definitiva n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla restituzione alla ricorrente delle somme trattenute sullo stipendio in applicazione della sanzione disciplinare inflitta, maggiorate degli interessi.
5. – Per quanto riguarda la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, con la stessa sentenza non definitiva il collegio ha evidenziato che:
- «[ l ] a domanda si fonda sull’allegazione della colpa grave nella quale sarebbe incorsa l’Amministrazione resistente e del danno ingiusto patito da parte ricorrente, la cui entità, secondo le relazioni peritali depositate in atti, ammonterebbe, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, a € 29.991,00 (pari alla somma di € 6.785,00 per 86 giorni di invalidità temporanea e € 23.206,00 per un’invalidità permanente del 10%) »;
- «[ l ] ’Amministrazione resistente sostiene che non sussisterebbero gli elementi costitutivi della responsabilità (in particolare il nesso eziologico e la colpa dell’apparato amministrativo), così come la determinazione dell’invalidità permanente nella misura del 10%, deducendo che il danno dovrà, semmai, essere stabilito nell’an e nel quantum tramite apposita consulenza tecnica d’ufficio »;
- in vero, « essendo in contestazione la lesione di un interesse oppositivo, il danno ingiusto è ravvisabile nel sacrificio illegittimo (per quanto sopra evidenziato) dell’interesse alla conservazione della situazione precedente alla irrogazione della sanzione disciplinare, non potendosi escludere che uno svolgimento del procedimento conforme alle regole in concreto violate avrebbe condotto ad un esito diverso e più favorevole all’interessata »;
- «[ q ] uanto all’elemento soggettivo, la giurisprudenza ha chiarito (fin da Cass.,sez. un., 22 luglio 1999, n. 500) che la colpa della pubblica amministrazione è configurabile quando l’adozione dell’atto illegittimo è avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi, che può essere scrutinata giudizialmente trattandosi di regole che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità (cfr. anche Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31567; Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. 3134; TAR Valle d’Aosta, 17settembre 2018, n. 43) », essendo stato « altresì precisato che la verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo deve riferirsi non al singolo funzionario agente, ma all’amministrazione come apparato impersonale (c.d. “colpa d’apparato”) »;
- « anche muovendosi dalla tesi che vede nella illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento solo un indice presuntivo della colpa dell’apparato amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2197), non si rinvengono nel caso di specie quei fattori (quali l’assenza, l’oscurità o la sovrabbondanza normativa, l’assenza di orientamenti giurisprudenziali univoci o la particolare complessità delle questioni poste dalle regole che si assumono violate) che potrebbero indurre a ritenere che l’illegittimità del provvedimento impugnato sia il frutto di un errore scusabile ed incolpevole in cui sarebbe incorso l’apparato amministrativo (la commissione di disciplina e l’organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare), tale da escludere in concreto la rimproverabilità della condotta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4195; Id., sez. IV, 1 luglio 2015, n. 3258) ».
6. – Per l’accertamento degli altri elementi dell’illecito, costituiti dal nesso di causalità e dall’entità del danno conseguenza, essendo stata la perizia di parte ricorrente contestata dall’Amministrazione resistente, con la medesima sentenza non definitiva il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio formulando il seguente quesito: « esaminati gli atti di causa, visitata la perizianda, espletati sotto il suo controllo tutte le indagini e gli accertamenti clinici, anche specialistici, ritenuti opportuni, il consulente:
- accerti se la ricorrente, in conseguenza delle vicende disciplinari per cui è causa, abbia riportato significativa sintomatologia psichiatrica, descrivendone in caso affermativo la natura, l’entità e l’evoluzione, verificando anche l’eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti o di altre concause sul suo decorso ed evoluzione e ne quantifichi l’incidenza;
- determini la durata dell’eventuale invalidità temporanea conseguente alle vicende sopraindicate, differenziando la inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale; inoltre dica se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva;
- accerti la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le patologie accertate, descrivendo le eventuali menomazioni dinamico-relazionali e valutandone la negativa incidenza percentuale sulla integrità psico-fisica secondo i valori di cui alla tabella elaborata dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, specificando i motivi della percentuale indicata nell’ambito della forbice eventualmente prevista ».
Il consulente tecnico d’ufficio nominato, dott. Paolo Fais, specialista in Medicina legale, iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale ordinario di Bologna, è stato sin da subito autorizzato ad avvalersi, ove necessario, dell’ausilio di uno specialista in Psichiatria o in altra disciplina medica ritenuta attinente all’oggetto degli accertamenti da eseguirsi.
7. – Il consulente tecnico d’ufficio ha prestato il proprio giuramento il 2 luglio 2025, dichiarando subito che si sarebbe avvalso dell’ausilio del dott. Angelo Fioritti, specialista in Psichiatria, e in data 22.12.2025 ha depositato la relazione finale di consulenza, nella quale ha dato conto della visita psichiatrica eseguita dal dott. Ricca il 29.11.2024, del contenuto della relazione medico-legale del dott. Coscarelli del 4.02.2025, dello svolgimento della visita medico-legale (colloquio) del 22.09.2025 condotta dal consulente tecnico d’ufficio e dal suo ausiliario alla presenza del consulente tecnico di parte della ricorrente e del suo ausiliario e del consulente tecnico di parte dell’Amministrazione resistente.
Nella relazione di consulenza, nella quale si prende posizione anche sulle osservazioni pervenute dal consulente tecnico di parte dell’Amministrazione, si evidenzia, in particolare, che:
- «[ s ] ulla base della storia personale e dell’esame psichico è possibile riconoscere un percorso tipico dei disturbi legati allo stress e più precisamente un Disturbo dell’Adattamento con Sintomatologia Mista Ansioso e Depressiva », con un’evoluzione « verso una sua cronicizzazione », avendo il consulente ritenuto che, «[ t ] enuto conto anche delle modifiche che gli eventi in questione hanno comportato nella vita della perizianda e del significativo restringimento dell’orizzonte esistenziale che hanno generato (pensionamento anticipato, difficoltà di infuturazione) (…) anche il quadro clinico abbia alte probabilità di evolvere verso una cronicizzazione e che pertanto, ai fini medico-legali, possa essere considerato stabilizzato »;
- «[ l ] ’esame comparato dei dati documentali e clinici medico-legali dimostra che le Lesioni, implicanti una “genesi reattiva” a seguito di evento stressogeno lavorativo, sono consistite in un “quadro morboso” caratterizzato da disturbo dell’adattamento con manifestazioni ansioso-depressive, irritabilità, disturbi del sonno e significativa riduzione della capacità di concentrazione e della funzionalità relazionale e lavorativa »;
- «[ l ] e menomazioni temporanee sono consistite in: disturbo dell’adattamento con manifestazioni ansioso-depressive, irritabilità, disturbi del sonno e significativa riduzione della capacità di concentrazione e della funzionalità relazionale e lavorativa. Le suddette menomazioni hanno avuto una durata complessiva di 114 giorni, sino alla stabilizzazione del quadro »;
- « le menomazioni permanenti consistono in: disturbo dell’adattamento ad andamento cronico, connotato da persistente sintomatologia ansioso-depressiva di grado lieve-moderato »;
- il danno biologico temporaneo è stato riconosciuto in misura totale al 100% per 20 giorni (« in considerazione del violento esordio della sindrome psichiatrica che ha determinato una significativa compromissione della vita quotidiana della perizianda in modo rilevante sulla sfera emotiva, relazionale, lavorativa, sulla qualità del sonno e sulla funzionalità globale e successivamente, sulla base di una progressiva stabilizzazione/cronicizzazione avvenuta successivamente al rientro al lavoro, inquadrabile intorno a Marzo 2025 »), e in misura parziale al 75% per 20 giorni, al 50% per 20 giorni e al 25% per 54 giorni;
- quanto al danno biologico permanente, «[ l ] ’esame comparato dei dati documentali e clinici medico-legali, coniugato agli orientamenti suggeriti dalla prevalente dottrina medico-legale e dalla Società (SIMLA) che la interpreta permette di rilevare un quadro esitale caratterizzato da un Disturbo dell’Adattamento. Nello specifico gli orientamenti riportano “Disturbo dell’Adattamento non complicato (8-12%)” tale quadro permette di identificare un [a] menomazione dell’integrità psico-fisica della sig.ra -OMISSIS-, c.d. Danno Biologico Permanente, riconducibile ai valori medio-bassi del range tabellare, ovvero nella misura del 9% »;
Quanto ai fattori causali o concausali, il consulente tecnico d’ufficio evidenzia che la ricorrente, in un arco temporale di circa otto mesi (marzo-novembre 2024) è stata sottoposta non a un singolo evento stressante, ma a uno stress cumulativo, provocato da plurimi eventi, tra i quali l’ispezione straordinaria del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria presso la -OMISSIS--OMISSIS-, la notifica della prima contestazione disciplinare, la rivolta di ottanta detenuti, la notifica di una seconda contestazione disciplinare, la notifica della sanzione disciplinare della decurtazione dello stipendio e la notifica della sanzione disciplinare della censura.
Nella relazione di consulenza, « l’ultimo e più grave anello della catena causale » viene ritenuto l’evento stressante costituito dall’irrogazione della sanzione disciplinare della decurtazione dello stipendio.
Nella stessa relazione viene altresì rilevato che alla ricorrente fu proposta dal dott. Ricca una terapia farmacologica (Paroxetina), che però fu dalla paziente rifiutata « a causa di un precedente episodio di shock anafilattico, avvenuto circa vent’anni prima in reazione all’assunzione di un’aspirina » e « per una resistenza personale a dover assumere farmaci per “colpa altrui” ». Il consulente rileva che «[ c ] iò potrebbe costituire un “punto debole” ai fini della quantificazione del danno, tenuto conto che la cura avrebbe potuto attenuare i sintomi ed abbreviare in decorso » e, ciononostante, in risposta all’osservazione formulata sul punto dal consulente tecnico di parte dell’Amministrazione resistente, osserva che « la terapia farmacologica può essere di supporto per alleviare sintomi specifici (insonnia, ansia acuta), ma non rimuove la causa del disturbo se lo stressor persiste. Nel caso della Dott.ssa -OMISSIS-, a novembre 2024 lo stressor non era cessato: le sanzioni erano appena state notificate, il conflitto con l’amministrazione era aperto, il demansionamento era operativo. In presenza di uno stressor lavorativo persistente e quotidiano, il farmaco ha un’efficacia limitata (talvolta “copre” il sintomo ma non risolve il disadattamento) ».
Con la relazione di consulenza tecnica d’ufficio il consulente ha depositato anche l’istanza di liquidazione del compenso.
8. – In vista della discussione della causa le parti hanno scambiato memorie e repliche.
8.1. – La ricorrente ha rappresentato che sono stati restituiti gli importi trattenuti sugli stipendi relativi ai sei mesi di decurtazione ma che, invece, non sono stati corrisposti gli interessi, rispetto ai quali ha chiesto che venga precisato che il saggio da applicarsi è quello di cui al d.lgs. n. 231/2002 (interessi per ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali), secondo quanto previsto dall’art. 1284, co. 4, cod. civ.
La parte ricorrente ha poi quantificato gli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni in € 19.3-OMISSIS-,00 per danno biologico permanente e in complessivi € 6.727,50 per invalidità temporanea, per un totale di € 26.065,50, oltre interessi moratori al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, dal 7.11.2024 (data della contestazione dell’illecito disciplinare) fino al saldo.
8.2. – La difesa dello Stato ha chiesto che sia disposta la rinnovazione totale della consulenza o, comunque, lo svolgimento di approfondimenti, in ragione del fatto che la perizia è stata svolta non da uno specialista in psichiatria, psicologia o psicanalisi, ma da uno specialista in medicina legale.
Ha poi rilevato che il danno è stato determinato, per espressa dichiarazione del consulente, da una pluralità di fattori causali, alcuni dei quali – come la rivolta carceraria – non sarebbero dipendenti dall’azione dell’Amministrazione resistente, mentre altri – come l’ispezione, l’avvio del procedimento disciplinare e l’irrogazione della sanzione della censura – sarebbero atti in sé neutri e comunque legittimi (essendo stata, in particolare, l’irrogazione della sanzione disciplinare della censura ritenuta legittima da questo Tribunale amministrativo regionale con sentenza n. -OMISSIS- del 2025, non appellata). Di tali fattori il perito non avrebbe tenuto conto nella determinazione dell’incidenza causale dell’unico stressor imputabile all’Amministrazione, ovvero l’irrogazione della sanzione oggetto del presente giudizio.
Secondo l’Amministrazione resistente, poi, anche la mancata adesione della ricorrente alla terapia farmacologica proposta dal suo psichiatra di fiducia avrebbe dovuto essere valutata ai sensi dell’art. 1227 cod. civ..
Nella memoria di replica, l’Amministrazione rileva inoltre che gli interessi sulle somme trattenute devono essere conteggiati sul netto, e non sul lordo, come invece si desume dai calcoli proposti dalla ricorrente.
9. – All’udienza pubblica del 5 marzo 2026, come da verbale, il collegio, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm. si è riservato di valutare l’ammissibilità della richiesta di parte ricorrente in ordine alla corretta determinazione degli interessi dovuti sulle somme da restituire in esecuzione della sentenza non definitiva n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
La difesa della ricorrente ha chiesto che sia disposta la cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti ed offensive contenute nella memoria dell’Amministrazione resistente a pag. 8, primo capoverso, secondo periodo, e a pagina 14, punto n. 4), righe da n. 6 a n. 8, testo riportato in parentesi.
Previa discussione, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
10. – Deve preliminarmente disporsi la cancellazione delle frasi sconvenienti riguardanti la persona della ricorrente contenute nella memoria dell’Amministrazione resistente del 2.02.2026, nella parte in cui – a pag. 8, rigo 17 – viene attribuita alla stessa una « personalità (…) rabbiosa ».
11. – Sempre in via preliminare, il collegio rileva poi che nella presente sede non possono essere affrontate le questioni relative ai criteri di calcolo degli interessi dovuti sulle somme trattenute sullo stipendio alla ricorrente, che semmai potranno costituire materia per una richiesta ai sensi dell’art. 112, co. 5, cod. proc. amm., avendo il presente segmento processuale ad oggetto solo la domanda della dott.ssa -OMISSIS- di condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall’irrogazione della sanzione disciplinare.
12. – Non possono condividersi le critiche espresse dalla difesa dello Stato in ordine alla mancanza di esperienza del consulente tecnico d’ufficio nominato da questo Tribunale in considerazione del fatto che egli « non è né uno psicologo, né uno psicanalista, né uno psichiatra, ma uno specialista in medicina legale – il quale ha basato tutto la sua analisi esclusivamente sulle perizie psicologica e psichiatrica di parte prodotta dalla ricorrente e sul colloquio con lei effettuato in sede di perizia, nel corso del quale non è stata somministrata alcuna batteria di test ».
Come si ricorderà, con la sentenza non definitiva il Tribunale aveva nominato un consulente tecnico d’ufficio specialista in Medicina legale (stessa specializzazione posseduta, peraltro, dal consulente tecnico di parte dell’Amministrazione resistente), autorizzandolo fin da subito ad avvalersi dell’ausilio di uno specialista in Psichiatria o in altra disciplina medica ritenuta attinente all’oggetto degli accertamenti da eseguirsi.
Tale facoltà è stata effettivamente esercitata dal consulente nominato, che ha dichiarato già in sede di giuramento di voler avvalersi dell’ausilio del dott. Angelo Fioritti, specialista in Psichiatria, il quale ultimo, come si legge nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio, ha condotto la visita della ricorrente del 22.09.2025 alla presenza del CTU dott. Paolo Fais e dei consulenti tecnici di parte, dottori Di Mizio e Coscarelli, e dell’ausiliario di quest’ultimo, dott. Ricca.
Non merita condivisione, poi, la critica secondo la quale la relazione di consulenza tecnica d’ufficio si sarebbe « completamente appiattita sulle posizioni della ricorrente, avendo preso per buono tutto ciò che lei ha raccontato, credendoci a scatola chiusa e non effettuando alcun riscontro oggettivo », essendosi essa basata, come sinteticamente indicato nelle considerazioni metodologiche, sulla documentazione medica disponibile, sulla visita medico-legale (colloquio) del 22.09.2025 e sull’esame critico delle stesse.
13. – Quanto sopra premesso, il collegio non ravvede ragioni per discostarsi dalle valutazioni svolte nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio, salvo che – nei limiti che subito si diranno – per quello che riguarda l’incidenza dei fattori concausali del danno.
Come si è visto, il consulente tecnico d’ufficio ha ragionevolmente individuato nell’irrogazione della sanzione disciplinare della decurtazione dello stipendio l’evento stressante costituente « l’ultimo e più grave anello della catena causale » che ha portato al danno di cui è chiesto il ristoro.
In tema di responsabilità civile non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative, dovendo il giudice stabilire quale tra esse sia “più probabile che non”, in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l’esclusiva efficienza causale di una di esse (Cass. civ., sez. III, ord. 6 luglio 2021, n. 19033).
Nel caso di specie, come si è evidenziato, pur essendo stata evidenziata la sussistenza di diversi fattori stressanti concorrenti, non vi è ragione per non condividere le conclusioni del consulente tecnico circa la maggiore gravità, nella catena causale che ha determinato il danno, della irrogazione della sanzione disciplinare annullata da questo Tribunale.
Il collegio, però, in considerazione della natura del danno di cui è stato chiesto il ristoro, derivante dall’insorgenza del « Disturbo dell’Adattamento con Sintomatologia Mista Ansioso e Depressiva », ritiene di dover considerare la possibile incidenza dei fattori stressogeni pure indicati dal consulente tecnico d’ufficio, quali la rivolta carceraria del luglio 2024 e l’irrogazione della sanzione della censura non ritenuta illegittima da questo Tribunale, quali fattori suscettibili di determinare un’attenuazione delle conseguenze dannose da porre a carico dell’Amministrazione danneggiante.
Secondo la stessa logica deve considerarsi l’incidenza del rifiuto della ricorrente di aderire alla proposta terapeutica farmacologica dello psichiatra di fiducia, che potrebbe aver determinato – se non l’impedimento della remissione completa (tenuto conto del fatto che, come rilevato dal CTU, tale remissione è percentualmente limitata al 30-40% dei casi e, comunque, non opera se lo stressor persiste) – quanto meno la rinuncia a un’attenuazione di sintomi specifici quali l’insonnia e l’ansia acuta. Sul punto si osserva, per un verso, che nessuna evidenza è stata fornita circa la suscettibilità del farmaco prescritto di provocare una reazione avversa simile a quella sperimentata venti anni prima dalla ricorrente a seguito dell’assunzione dell’aspirina e, per altro verso, che non può escludersi, per quanto ritenuto dallo stesso CTU, che la scelta liberamente assunta dalla paziente di non sottoporsi alla terapia farmacologica possa aver concorso alla determinazione del danno, quanto meno in termini di mancata attenuazione dei sintomi della malattia.
A giudizio del collegio, l’incidenza concausale dei suddetti fattori sull’entità del danno risarcibile non è esattamente misurabile, non risultando pertanto di alcuna utilità la rimessione della questione al consulente tecnico d’ufficio mediante un supplemento di consulenza. Dunque, dei suddetti fattori deve tenersi conto ai fini dell’abbattimento della misura del danno risarcibile, abbattimento che, per quanto detto, non può che essere quantificato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
Il collegio ritiene, dunque, che il danno, così come valutato dal consulente tecnico d’ufficio, dovrà essere ridotto della misura equitativamente determinata del 20 per cento.
14. – Venendo alla concreta determinazione del danno risarcibile, alla luce delle considerazioni svolte dal consulente tecnico e dei criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica enucleati dall’Osservatorio della giustizia civile di Milano, lo stesso deve essere commisurato alla lesione dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e nel pregiudizio conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e di “sofferenza soggettiva”, essendo dunque necessaria la liquidazione unitaria del danno.
15. – Applicando i suesposti criteri deve dunque pervenirsi come segue alla quantificazione del danno: € 19.3-OMISSIS-,00 a titolo di danno permanente nella misura del 9%; € 2.300,00 a titolo di danno temporaneo totale al 100% per 20 giorni; € 1.725,00 a titolo di danno temporaneo parziale al 75% per 20 giorni; € 1.150,00 a titolo di danno temporaneo parziale al 50% per 20 giorni; € 1.552,50 a titolo di danno temporaneo parziale al 25% per 54 giorni.
Al totale di € 26.065,50 va applicata la riduzione nella misura percentuale sopra indicata al par. 13, dovendosi pertanto determinare in € 20.852,40 l’importo del risarcimento dovuto alla ricorrente, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata (Cass. civ., sez. III, ord. 24 gennaio 2025, n. 1788), con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712) – ovvero, nel caso di specie, dalla notifica del decreto con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare per cui è causa – fino alla liquidazione giudiziale con la presente sentenza, la cui pubblicazione determina la conversione in debito di valuta (Cass. civ., sez. III, ord. 2 settembre 2025, n. 24417), sicché da tale ultimo momento maturano solo gli interessi.
16. – Quanto alla natura e al saggio degli interessi dovuti sull’importo come sopra determinato, il collegio non ignora l’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale che estende l’applicabilità del tasso di cui all’art. 1284, co. 4, cod. civ. alle obbligazioni restitutorie e, tuttavia, ritiene di aderire ad un’interpretazione della disposizione appena richiamata più aderente al suo tenore letterale.
Il comma 4 dell’art. 1284 cod. civ. stabilisce che «[ s ] e le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ».
L’ incipit della disposizione («[ s ] e le parti non ne hanno determinato la misura ») definisce chiaramente il contesto nel quale può trovare applicazione la norma, che è quello in cui le parti sono chiamate a determinare le regole di disciplina del loro rapporto e, dunque, quello (delle trattative finalizzate alla conclusione) del negozio giuridico.
Deve pertanto aderirsi alla lettura secondo la quale la regola prevista dal comma 4 dell’art. 1284 cod. civ. « rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l’ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico » (Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2022, n. 14512), con la conseguenza che essa non può trovare applicazione alle obbligazioni che non hanno fonte negoziale.
Infatti, «[ i ] l saggio d’interesse previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione » (Cass. civ., sez, II, 7 novembre 2018, n. 28409; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5042).
D’altra parte, a ulteriore conforto della inapplicabilità della disposizione in parola a fattispecie quali quella che qui interessa, è stato anche stabilito che il principio di specialità dell’art. 429, co. 3, c.p.c. impone di ritenere che gli interessi da riconoscere sui crediti di lavoro sono esclusivamente quelli legali, senza possibilità di applicazione degli interessi maggiorati previsti dal quarto comma dell’art. 1284 cod. civ., riservato alle transazioni commerciali (cfr. Corte app. Roma, sez. lavoro, 4 febbraio 2025, n. 453; Corte app. Venezia, sez. lavoro, 9 gennaio 2025, n. 689).
Non può dunque essere accolta la domanda della parte ricorrente volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 1284, co. 4, cod. civ., il riconoscimento degli interessi al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
17. – In conclusione, in accoglimento della domanda, l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell’importo di € 20.852,40, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso fino alla liquidazione giudiziale, e ai soli interessi legali dalla liquidazione giudiziale al saldo.
18. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
19. – Con riguardo alle spese della consulenza tecnica d’ufficio, anch’esse poste a carico della parte resistente secondo la regola della soccombenza, vista l’istanza di liquidazione del compenso presentata dal CTU dott. Paolo Fais e dall’ausiliario dott. Angelo Fioritti il 22.12.2025, richiamato l’art. 51 del d.P.R. n. 115/2002 e considerato che, per consolidata giurisprudenza, nella determinazione del compenso spettante agli ausiliari, i parametri contenuti nelle tabelle di cui al d.m. del 30 maggio 2002 rivestono un valore orientativo, tenuto anche conto dell’epoca assai risalente in cui le stesse sono state approvate, e al giudice compete una valutazione di natura equitativa rimessa al suo prudente apprezzamento (cfr., tra le tante, Cons. Stato, decr. 9 aprile 2025, n. 3053; TAR Campania, Salerno, sez. I, 20 marzo 2025, n. 536; TAR Lazio, Roma, sez. V, 19 marzo 2025, n. 5681 e giurisprudenza ivi citata; Consiglio Stato, sez. V, 21 aprile 2015, n. 2015), il collegio ritiene congruo un compenso determinato nella misura di € 1.800,00 (euro milleottocento/00) per ciascuno dei professionisti che hanno reso la propria prestazione (consulente tecnico d’ufficio e consulente ausiliario), per un importo complessivo di € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00), oltre agli oneri e agli accessori di legge, se dovuti.
Detto importo complessivo deve essere liquidato in favore del dott. Paolo Fais, consulente tecnico d’ufficio nominato con la sentenza non definitiva n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il quale provvederà poi a liquidare quanto spettante al suo ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell’importo di € 20.852,40, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso fino alla liquidazione giudiziale e ai soli interessi dalla liquidazione giudiziale al saldo.
Dispone la cancellazione delle frasi sconvenienti riguardanti la persona della ricorrente contenute nella memoria dell’Amministrazione resistente del 2.02.2026, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Pone a carico dell’Amministrazione resistente le spese di consulenza tecnica d’ufficio, per l’importo complessivo di € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00), oltre agli oneri e agli accessori di legge, se dovuti, ordinandone il pagamento in favore del dott. Paolo Fais.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IL De CE, Presidente FF
ID De ZI, Primo Referendario, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID De ZI | IL De CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.