TRIB
Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 05/10/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1191 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 1/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si contesta in toto la ctu Parte_1 per aver sottostimato il complesso patologico che affligge il ricorrente, per cui se ne chiede il rinnovo.
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo sig. Giudice ritenesse la causa matura per la decisione si chiede la liquidazione degli onorari di ambedue le fasi del giudizio da porre a carico dell'Erario giusta ammissione del ricorrente al PSS.
Allega:
1) Istanza di liquidazione onorari e nota spese;
2) Delibera di ammissione al PSS;
3) Protocollo . Per_1 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_2 oggetto Assegno - pensione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
21/09/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “affetto da: “Esiti di pregresso infarto miocardico acuto. Enfisema polmonare para settale e centro lobulare con funzione respiratoria conservata. Lieve ipoacusia per i toni medi e medio-alti.” È invalido al
60%. Non ha diritto all'assegno mensile di assistenza.“ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
- liquida i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio dello Stato con separato decreto –
Così deciso in Sciacca 02/10/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 1/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si contesta in toto la ctu Parte_1 per aver sottostimato il complesso patologico che affligge il ricorrente, per cui se ne chiede il rinnovo.
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo sig. Giudice ritenesse la causa matura per la decisione si chiede la liquidazione degli onorari di ambedue le fasi del giudizio da porre a carico dell'Erario giusta ammissione del ricorrente al PSS.
Allega:
1) Istanza di liquidazione onorari e nota spese;
2) Delibera di ammissione al PSS;
3) Protocollo . Per_1 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_2 oggetto Assegno - pensione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
21/09/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “affetto da: “Esiti di pregresso infarto miocardico acuto. Enfisema polmonare para settale e centro lobulare con funzione respiratoria conservata. Lieve ipoacusia per i toni medi e medio-alti.” È invalido al
60%. Non ha diritto all'assegno mensile di assistenza.“ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
- liquida i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio dello Stato con separato decreto –
Così deciso in Sciacca 02/10/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini