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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza N.
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2001/2022
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Elisabetta Palumbo Consigliera rel. Beatrice Marrani Consigliera
ha pronunciato, all'udienza del 21 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n.2001 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con gli Avv.ti Amos Andreoni e Pasquale Freddino;
[...] Controparte_1
APPELLANTI E
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
[...]
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1268/2022 pubblicata dal Tribunale di Roma, sezione IV lavoro, in data 08.02.2022. Conclusioni: Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte adìta, in riforma della sentenza di primo grado qui impugnata, accogliere il presente ricorso in appello e conseguentemente le domande dispiegate nel ricorso introduttivo di primo grado così come segue:
[... 1. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti - ai sensi dell'art. 84, comma 7, del CCNL Enti
2016 – 2018 in combinato disposto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Pt_5
Direttiva 1999/70/CE - nei confronti dell CP_2 Controparte_2 a vedersi riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità di servizio
[...] complessivamente maturata nei periodi di lavoro a tempo determinato precedentemente
Corte di Appello di Roma
all'assunzione a tempo indeterminato;
2. per l'effetto condannare l'
[...]
, previa procedura di verifica prescritta dalle disposizioni del Controparte_2
CCNL, a corrispondere ai ricorrenti, le differenze retributive maturate e maturande a decorrere dal 01.01.2016; 4. con interessi di legge e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti;
5. con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado, da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per l'appellato: “Voglia codesta Eccellente Corte territoriale, respinta e disattesa ogni contraria istanza, domanda e richiesta, rigettare l'avverso appello siccome infondato, in fatto e in diritto, e non provato;
e comunque confermare la prima decisione, e con essa il rigetto del ricorso introduttivo. Con vittoria di spese, competenze, onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. Con l'originario ricorso depositato il 01.03.2021 gli odierni appellanti convenivano in giudizio l' , (d'ora in poi ), Controparte_2 CP_2 chiedendo il riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai fini sia giuridici che economici - ai sensi e per gli effetti dell'art.84, comma 7, del CCNL Enti di Ricerca 2016-2018, in combinato disposto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE - del periodo di lavoro prestato a tempo determinato antecedentemente alla loro stabilizzazione e la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 1 gennaio 2016. 1.1 I ricorrenti deducevano:
- di essere dipendenti dell' , in qualità di Tecnologo III livello, dal 2005, in virtù di CP_2 contratti a termine succedutesi senza soluzione di continuità, fino al 01.06.2009 e successivamente a tempo indeterminato in quanto stabilizzati ex art. 1 comma 519 lege n. 296 del 2006;
- di aver già adito il Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, “per vedere riconosciuto il diritto al computo dell'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo, tuttavia, in considerazione dell'allora giurisprudenza maggioritaria, le azioni intraprese davano esito negativo con il rigetto della domanda (cfr. Tribunale di Roma, sez. Lavoro, Sentenze n.ri 18356/09 e 7731/10) (all.ti 8 e 9)” con la precisazione che: “In entrambe le pronunce, i ricorrenti chiedevano il riconoscimento dell'anzianità di servizio sulla base dell'avvenuta stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della legge n.296 del 2006; riconoscimento poi denegato dal Giudice in ragione del fatto che la stabilizzazione costituiva una nuova assunzione presso la pubblica amministrazione donde una discontinuità rispetto al precedente periodo pre-ruolo” e che “entrambe le sentenze citate non sono state appellate dai ricorrenti e pertanto sono passate in giudicato”:
- che stante la sottoscrizione del nuovo CCNL Istruzione Ricerca per il periodo 2016-2018 introducente l'art.84, comma 7, secondo cui “in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali”, era mutato il titolo giuridico per conseguire la
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Corte di Appello di Roma
ricostruzione della carriera, ogni altro beneficio contrattuale e le differenze stipendiali a decorrere dal 1 gennaio 2016 ossia dalla data di entrata in vigore del suddetto CCNL.
2. Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso avversario per CP_2 effetto del giudicato già formatosi sulla questione;
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
3. All'esito, Il Tribunale dichiarava improcedibile il ricorso avendo i ricorrenti già proposto le medesime domande in precedenti giudizi definiti dal Tribunale di Roma rispettivamente con le sentenze (di rigetto) n.18356/2009 e n.7731/2010, coperte da giudicato per non essere state appellate. Nella parte motiva, si riportava alle argomentazioni della pronuncia della Corte d'Appello di Roma, sez. lavoro, n.2055 del 2021 che, su un caso identico, aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda per il principio del ne bis in idem, nella considerazione che lo ius superveniens - in quel caso con riferimento all'art.25 del d.lgs.n.81 del 2015- non poteva essere utilmente invocato per quei rapporti cristallizzati per effetto di una sentenza definitiva, salva l'ipotesi in cui il legislatore aveva espresso la volontà di regolare anche le situazioni per le quali fosse intervenuto il giudicato. 3.1 Richiamava i consolidati principi di legittimità in tema di giudicato sostanziale, il divieto del ne bis in idem quale espressione del principio della certezza del diritto considerato intangibile nei limiti dell'oggetto del giudicato stesso, e cioè del dedotto e del deducibile anche rispetto allo ius superveniens che contenga norme retroattive, pervenendo alla conclusione che non è sufficiente per l'instaurazione di un nuovo giudizio l'adozione di una diversa e favorevole normativa, essendo invece necessario che quest'ultima, sopravvenuta, introduca un' azione nuova, che non può essere ricompresa nell'ambito del deducibile coperto dal giudicato (Cfr. Cass. n.18339/2003; n.1583/2010 e n.12701/1995).
3.2 Il Tribunale, considerati inconferenti i richiami alla disciplina dei rapporti di durata, evidenziava che anche l'art. 84, comma 7, del CCNL invocato dai ricorrenti, non poteva essere considerato ius superveniens non introducendo la “norma sopravvenuta” un'azione nuova come tale non coperta dal giudicato.
4. Avverso tale pronuncia hanno proposto gravame gli appellanti indicati in epigrafe, affidando l'impugnazione a due motivi di censura. 4.1 Con il primo motivo gli appellanti invocano l'ammissibilità del ricorso, in quanto non collidente con il principio del ne bis in idem e con l'art. 2909 c.c., considerato che la domanda proposta, rispetto ai precedenti giudizi, non farebbe solo riferimento ad un periodo economico/retributivo diverso (in questo caso a partire dal 2016), ma si fonderebbe su una causa petendi e cioè sull'art. 84, comma 7, del CCNL e non sulla normativa afferente la stabilizzazione di cui all'art.1, comma 519, legge, n.296/2006. 4.2 Con il secondo motivo lamentano il fatto che ove fosse stata fatta applicazione dell'art. 84, comma 7 del -che di fatto recepiva la clausola 4 punto 1 Controparte_3 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce relativa al divieto di non discriminazione tra i lavoratori (a termine e a tempo indeterminato)- gli stessi, con l'utile computo dell'anzianità preruolo, avrebbero avuto diritto ad essere inquadrati in fascia stipendiale IV fin dal 09.01.2018, come da tabelle di ricostruzione di carriera allegate. 5. L' si è costituito nel presente giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_2
6. Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 05.04.2024 il Collegio invitava le parti a prendere posizione in merito alla domanda di regolarizzazione contributiva in favore
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dell'ente previdenziale di cui al punto n.3) delle conclusioni dell'atto di appello a cui, però, nelle more del giudizio, parte appellante dichiarava di rinunciare.
7. All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
8. I due motivi di gravame, da respingere entrambi per le ragioni che si vanno ora a rappresentare, vengono trattati congiuntamente stante la stretta connessione tra loro. 8.1 Ritiene il Collegio che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha correttamente dichiarato improcedibile la domanda di primo grado, avendo gli originari ricorrenti pacificamente già proposto la medesima domanda con precedenti ricorsi, respinti con sentenze del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 18356/2009 e n. 7731/2010 (in atti), non impugnate e passate in giudicato. 8.2 La Corte di Appello di Roma, chiamata a giudicare su un caso analogo, con riguardo, cioè ad un giudizio promosso da altri soggetti che avevano intrapreso, insieme agli odierni appellanti, azioni giudiziarie che avevano portato alle sentenze di rigetto n. 18356 del 2009 e n.7731/2010 su indicate, con sentenza n.4245 del 3 dicembre 2024 ha rigettato la domanda dei ricorrenti con motivazione cui si fa richiamo ex art. 118 disp att cpc. 8.3 Come statuito nel precedente di questa Corte distrettuale, è da ritenersi fondata l'eccezione di improponibilità della domanda avanzata dall in considerazione delle CP_2 pronunce definitive intervenute sul medesimo petitum, posto che al riguardo il C.C.N.L. invocato dai ricorrenti, non è suscettibile di incidere su situazioni giuridiche già oggetto di sentenza definitiva coperta dal giudicato. 8.4 Con la sentenza n.18356 del 24 novembre 2009 (R.G. n.40846 del 2008) depositata in atti, riguardante numerosi ricorrenti, tra cui gli odierni appellanti, che, quali dipendenti dell' con contratto a tempo determinato, chiedevano la stabilizzazione, ai sensi CP_2 dell'art.1, comma 519, legge n.296/2006, inquadramento di Tecnologo III livello, intervenuta nelle more del giudizio, il Tribunale adito rigettava le (ulteriori) pretese così motivando: “Per la restante parte dei ricorrenti, i quali hanno tutti usufruito della stabilizzazione, porta al rigetto della domanda residua volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio in quanto poiché la stabilizzazione costituisce una nuova assunzione in base alla quale il rapporto di lavoro si costituisce ex nunc, in assenza di una specifica disposizione normativa che lo preveda espressamente, il pregresso servizio, in qualunque arco temporale esso sia stato prestato, non può essere considerato ai fini dell'anzianità. Ciò, del resto, è reso evidente dallo stesso meccanismo per la stabilizzazione, ove il legislatore l'ha ammessa anche in relazione a rapporti che fossero già cessati (…) purché di durata complessiva non inferiore al triennio. Né all'accoglimento della domanda dei ricorrenti può pervenirsi in via risarcitoria: infatti, il meccanismo della stipula di contratti triennali, lungi dal cagionare ai ricorrenti un danno, è quello che ha consentito ai ricorrenti di pervenire alla stabilizzazione. Cioè, in concreto, se il datore di lavoro, una volta entrata in vigore la normativa sulla stabilizzazione, non avesse prorogato ai ricorrenti il contratto a termine consentendogli il raggiungimento della soglia dei tre anni, costoro non avrebbero conseguito l'assunzione presso la pubblica amministrazione in assenza di procedura concorsuale (si fa presente, infatti, che la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione a tempo determinato per un anno non può certamente essere equiparata ad una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e solo in virtù dello specifico intervento normativo si è potuti pervenire a tale
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assimilazione, senza la quale, peraltro, la normativa in questione presenterebbe seri profili di incostituzionalità). 8.5 Con la sentenza n. 7731 del 4 maggio 2010, anch'essa passata in giudicato, il Tribunale rigettava parimenti la domanda con cui i ricorrenti, fra cui gli attuali appellanti, chiedevano il riconoscimento dell'anzianità di servizio a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato -novembre 2005 - nonché il diritto a percepire l'indennità per oneri specifici, con condanna dell' al pagamento delle relative differenze retributive. CP_2
Il Tribunale, rilevava che: “l'assunzione conseguente alla stabilizzazione deve essere ritenuta a tutti gli effetti quale nuova assunzione presso la pubblica amministrazione, la quale ha instaurato un nuovo contratto di lavoro con il soggetto <> (…) Pertanto, in presenza di una nuova assunzione, senza continuità giuridica con il precedente rapporto, e in assenza di un disposizione normativa o contrattuale che consenta di ritenere, ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, utile anche il rapporto pregresso non può certamente essere riconosciuta l'anzianità relativa al servizio espletata precedentemente al giugno 2009 in esecuzione di un rapporto a tempo determinato”. 8.6 Alla luce di tali precedenti tra le stesse parti, la domanda giudiziale avanzata in questa sede ancorchè fondata su una nuova disposizione normativa, nello specifico l'art.84 comma 7, CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018, che è successivo rispetto al decisum delle due sentenze sopra richiamate e con cui le parti hanno chiesto la condanna dell' a CP_2 corrispondere loro le differenze retributive dal 01.01.2016, non può trovare accoglimento stante l'intervenuto giudicato. Non è condivisibile l'assunto degli appellanti secondo cui la suddetta norma contrattuale ha determinato una sopravvenienza modificativa del regolamento del rapporto di lavoro tra le parti -di durata per sua natura- con la conseguenza che il giudicato formatosi in precedenza tra le parti non sarebbe irretrattabile. In relazione ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che ne conseguono, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (sent. n. 15493 del 2015 e sent. n. 15493 del 2015; nello stesso senso Cass. ord. n. 37269 del 2021). 9. Parimenti non condivisibile è la tesi sostenuta dagli appellanti secondo cui con riguardo a più controversie tra le stesse parti aventi ad oggetto pretese retributive identiche, ma riferite a periodi diversi del medesimo rapporto di lavoro, il giudicato che si formi su una di tali controversie lascerebbe impregiudicate le questioni concernenti le pretese retributive identiche, ma relative a un periodo diverso del rapporto. 9.1 Nel caso di specie, ricorre l'effetto preclusivo del giudicato esterno posto che tra il giudizio in corso e quelli definiti con sentenze inoppugnabili sussiste identità di causa petenti e di petitum, trattandosi di diritti relativi ad uno stesso rapporto di lavoro che si protrae nel tempo, salva l'ipotesi in cui non sia lo stesso legislatore ad esprimere la volontà
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di regolare anche le situazioni per le quali è intervenuto il giudicato;
disposizione questa non rinvenibile nel contratto collettivo posto a fondamento della pretesa rivendicata. 9.2 Come richiamato, infatti, dai tribunali nei suddetti pronunciamenti, il giudicato sostanziale si verifica non solo nei casi in cui la decisione è formalmente irretrattabile (art. 324 cpc), ma anche quando incide sul diritto fatto valere (art. 2909 cc) rendendo così intangibile, stante il principio del ne bis in idem, quanto forma oggetto del giudicato stesso e cioè del dedotto e deducibile, anche rispetto allo ius superveniens che contenga norme retroattive. Motivo per cui non è sufficiente per l'instaurazione di un nuovo giudizio il mero fatto dello
“ius superveniens” essendo invece necessario che la norma sopravvenuta abbia introdotto un'azione nuova che, in quanto tale, non può essere ricompresa nell'ambito del “deducibile” coperto dal giudicato. In applicazione di questi principi correttamente, come ritenuto dal primo giudice, la norma invocata dagli appellanti non ha mutato la regolamentazione del rapporto di lavoro in essere tra le parti, posto che il CCNL espressamente concerne -sia per la parte giuridica che per quella economica- il periodo 2016-2018 producendo effetti solo a decorrere dal 20.4.2018 (art. 2 del contratto rubricato “Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto”) e non contenendo alcuna previsione di caducazione dei giudicati sostanziali già formatisi, e quindi di situazione giuridiche ormai irretrattabili.
9.3 Inconferente è poi il richiamo all' interpretazione estensiva dell'articolo 84 citato letto sulla base della clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce che darebbe rilievo al principio comunitario del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato. Tale clausola, interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia è sì finalizzata a vietare ogni trattamento discriminatorio che non dipenda dalla natura del lavoro o dalle condizioni di formazione o di accesso all'impiego, imponendo così che situazioni comparabili non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, a meno che tale trattamento non sia giustificato (Corte giustizia UE 8.9.11, causa C 177/10; 18.10.12, cause riunite da C 302/11 a C 305/11), ma non è comunque in grado di incidere sugli effetti irreversibili già prodottisi. L' accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo" (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019).
10. L'appello va pertanto respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo. Infine, occorre dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art.13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
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Corte di Appello di Roma
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi nella misura di euro 4.500,00, oltre il 15% spese forfettarie iva e cpa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza del presupposto oggettivo per il versamento da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Roma 21.02.2025.
La Consigliera rel La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
Giovanna Ci
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Reg. gen. Sez. Lav. N. 2001/2022
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Elisabetta Palumbo Consigliera rel. Beatrice Marrani Consigliera
ha pronunciato, all'udienza del 21 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n.2001 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con gli Avv.ti Amos Andreoni e Pasquale Freddino;
[...] Controparte_1
APPELLANTI E
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
[...]
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1268/2022 pubblicata dal Tribunale di Roma, sezione IV lavoro, in data 08.02.2022. Conclusioni: Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte adìta, in riforma della sentenza di primo grado qui impugnata, accogliere il presente ricorso in appello e conseguentemente le domande dispiegate nel ricorso introduttivo di primo grado così come segue:
[... 1. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti - ai sensi dell'art. 84, comma 7, del CCNL Enti
2016 – 2018 in combinato disposto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Pt_5
Direttiva 1999/70/CE - nei confronti dell CP_2 Controparte_2 a vedersi riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità di servizio
[...] complessivamente maturata nei periodi di lavoro a tempo determinato precedentemente
Corte di Appello di Roma
all'assunzione a tempo indeterminato;
2. per l'effetto condannare l'
[...]
, previa procedura di verifica prescritta dalle disposizioni del Controparte_2
CCNL, a corrispondere ai ricorrenti, le differenze retributive maturate e maturande a decorrere dal 01.01.2016; 4. con interessi di legge e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti;
5. con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado, da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per l'appellato: “Voglia codesta Eccellente Corte territoriale, respinta e disattesa ogni contraria istanza, domanda e richiesta, rigettare l'avverso appello siccome infondato, in fatto e in diritto, e non provato;
e comunque confermare la prima decisione, e con essa il rigetto del ricorso introduttivo. Con vittoria di spese, competenze, onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. Con l'originario ricorso depositato il 01.03.2021 gli odierni appellanti convenivano in giudizio l' , (d'ora in poi ), Controparte_2 CP_2 chiedendo il riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai fini sia giuridici che economici - ai sensi e per gli effetti dell'art.84, comma 7, del CCNL Enti di Ricerca 2016-2018, in combinato disposto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE - del periodo di lavoro prestato a tempo determinato antecedentemente alla loro stabilizzazione e la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 1 gennaio 2016. 1.1 I ricorrenti deducevano:
- di essere dipendenti dell' , in qualità di Tecnologo III livello, dal 2005, in virtù di CP_2 contratti a termine succedutesi senza soluzione di continuità, fino al 01.06.2009 e successivamente a tempo indeterminato in quanto stabilizzati ex art. 1 comma 519 lege n. 296 del 2006;
- di aver già adito il Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, “per vedere riconosciuto il diritto al computo dell'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo, tuttavia, in considerazione dell'allora giurisprudenza maggioritaria, le azioni intraprese davano esito negativo con il rigetto della domanda (cfr. Tribunale di Roma, sez. Lavoro, Sentenze n.ri 18356/09 e 7731/10) (all.ti 8 e 9)” con la precisazione che: “In entrambe le pronunce, i ricorrenti chiedevano il riconoscimento dell'anzianità di servizio sulla base dell'avvenuta stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della legge n.296 del 2006; riconoscimento poi denegato dal Giudice in ragione del fatto che la stabilizzazione costituiva una nuova assunzione presso la pubblica amministrazione donde una discontinuità rispetto al precedente periodo pre-ruolo” e che “entrambe le sentenze citate non sono state appellate dai ricorrenti e pertanto sono passate in giudicato”:
- che stante la sottoscrizione del nuovo CCNL Istruzione Ricerca per il periodo 2016-2018 introducente l'art.84, comma 7, secondo cui “in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali”, era mutato il titolo giuridico per conseguire la
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N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
ricostruzione della carriera, ogni altro beneficio contrattuale e le differenze stipendiali a decorrere dal 1 gennaio 2016 ossia dalla data di entrata in vigore del suddetto CCNL.
2. Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso avversario per CP_2 effetto del giudicato già formatosi sulla questione;
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
3. All'esito, Il Tribunale dichiarava improcedibile il ricorso avendo i ricorrenti già proposto le medesime domande in precedenti giudizi definiti dal Tribunale di Roma rispettivamente con le sentenze (di rigetto) n.18356/2009 e n.7731/2010, coperte da giudicato per non essere state appellate. Nella parte motiva, si riportava alle argomentazioni della pronuncia della Corte d'Appello di Roma, sez. lavoro, n.2055 del 2021 che, su un caso identico, aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda per il principio del ne bis in idem, nella considerazione che lo ius superveniens - in quel caso con riferimento all'art.25 del d.lgs.n.81 del 2015- non poteva essere utilmente invocato per quei rapporti cristallizzati per effetto di una sentenza definitiva, salva l'ipotesi in cui il legislatore aveva espresso la volontà di regolare anche le situazioni per le quali fosse intervenuto il giudicato. 3.1 Richiamava i consolidati principi di legittimità in tema di giudicato sostanziale, il divieto del ne bis in idem quale espressione del principio della certezza del diritto considerato intangibile nei limiti dell'oggetto del giudicato stesso, e cioè del dedotto e del deducibile anche rispetto allo ius superveniens che contenga norme retroattive, pervenendo alla conclusione che non è sufficiente per l'instaurazione di un nuovo giudizio l'adozione di una diversa e favorevole normativa, essendo invece necessario che quest'ultima, sopravvenuta, introduca un' azione nuova, che non può essere ricompresa nell'ambito del deducibile coperto dal giudicato (Cfr. Cass. n.18339/2003; n.1583/2010 e n.12701/1995).
3.2 Il Tribunale, considerati inconferenti i richiami alla disciplina dei rapporti di durata, evidenziava che anche l'art. 84, comma 7, del CCNL invocato dai ricorrenti, non poteva essere considerato ius superveniens non introducendo la “norma sopravvenuta” un'azione nuova come tale non coperta dal giudicato.
4. Avverso tale pronuncia hanno proposto gravame gli appellanti indicati in epigrafe, affidando l'impugnazione a due motivi di censura. 4.1 Con il primo motivo gli appellanti invocano l'ammissibilità del ricorso, in quanto non collidente con il principio del ne bis in idem e con l'art. 2909 c.c., considerato che la domanda proposta, rispetto ai precedenti giudizi, non farebbe solo riferimento ad un periodo economico/retributivo diverso (in questo caso a partire dal 2016), ma si fonderebbe su una causa petendi e cioè sull'art. 84, comma 7, del CCNL e non sulla normativa afferente la stabilizzazione di cui all'art.1, comma 519, legge, n.296/2006. 4.2 Con il secondo motivo lamentano il fatto che ove fosse stata fatta applicazione dell'art. 84, comma 7 del -che di fatto recepiva la clausola 4 punto 1 Controparte_3 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce relativa al divieto di non discriminazione tra i lavoratori (a termine e a tempo indeterminato)- gli stessi, con l'utile computo dell'anzianità preruolo, avrebbero avuto diritto ad essere inquadrati in fascia stipendiale IV fin dal 09.01.2018, come da tabelle di ricostruzione di carriera allegate. 5. L' si è costituito nel presente giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_2
6. Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 05.04.2024 il Collegio invitava le parti a prendere posizione in merito alla domanda di regolarizzazione contributiva in favore
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dell'ente previdenziale di cui al punto n.3) delle conclusioni dell'atto di appello a cui, però, nelle more del giudizio, parte appellante dichiarava di rinunciare.
7. All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
8. I due motivi di gravame, da respingere entrambi per le ragioni che si vanno ora a rappresentare, vengono trattati congiuntamente stante la stretta connessione tra loro. 8.1 Ritiene il Collegio che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha correttamente dichiarato improcedibile la domanda di primo grado, avendo gli originari ricorrenti pacificamente già proposto la medesima domanda con precedenti ricorsi, respinti con sentenze del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 18356/2009 e n. 7731/2010 (in atti), non impugnate e passate in giudicato. 8.2 La Corte di Appello di Roma, chiamata a giudicare su un caso analogo, con riguardo, cioè ad un giudizio promosso da altri soggetti che avevano intrapreso, insieme agli odierni appellanti, azioni giudiziarie che avevano portato alle sentenze di rigetto n. 18356 del 2009 e n.7731/2010 su indicate, con sentenza n.4245 del 3 dicembre 2024 ha rigettato la domanda dei ricorrenti con motivazione cui si fa richiamo ex art. 118 disp att cpc. 8.3 Come statuito nel precedente di questa Corte distrettuale, è da ritenersi fondata l'eccezione di improponibilità della domanda avanzata dall in considerazione delle CP_2 pronunce definitive intervenute sul medesimo petitum, posto che al riguardo il C.C.N.L. invocato dai ricorrenti, non è suscettibile di incidere su situazioni giuridiche già oggetto di sentenza definitiva coperta dal giudicato. 8.4 Con la sentenza n.18356 del 24 novembre 2009 (R.G. n.40846 del 2008) depositata in atti, riguardante numerosi ricorrenti, tra cui gli odierni appellanti, che, quali dipendenti dell' con contratto a tempo determinato, chiedevano la stabilizzazione, ai sensi CP_2 dell'art.1, comma 519, legge n.296/2006, inquadramento di Tecnologo III livello, intervenuta nelle more del giudizio, il Tribunale adito rigettava le (ulteriori) pretese così motivando: “Per la restante parte dei ricorrenti, i quali hanno tutti usufruito della stabilizzazione, porta al rigetto della domanda residua volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio in quanto poiché la stabilizzazione costituisce una nuova assunzione in base alla quale il rapporto di lavoro si costituisce ex nunc, in assenza di una specifica disposizione normativa che lo preveda espressamente, il pregresso servizio, in qualunque arco temporale esso sia stato prestato, non può essere considerato ai fini dell'anzianità. Ciò, del resto, è reso evidente dallo stesso meccanismo per la stabilizzazione, ove il legislatore l'ha ammessa anche in relazione a rapporti che fossero già cessati (…) purché di durata complessiva non inferiore al triennio. Né all'accoglimento della domanda dei ricorrenti può pervenirsi in via risarcitoria: infatti, il meccanismo della stipula di contratti triennali, lungi dal cagionare ai ricorrenti un danno, è quello che ha consentito ai ricorrenti di pervenire alla stabilizzazione. Cioè, in concreto, se il datore di lavoro, una volta entrata in vigore la normativa sulla stabilizzazione, non avesse prorogato ai ricorrenti il contratto a termine consentendogli il raggiungimento della soglia dei tre anni, costoro non avrebbero conseguito l'assunzione presso la pubblica amministrazione in assenza di procedura concorsuale (si fa presente, infatti, che la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione a tempo determinato per un anno non può certamente essere equiparata ad una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e solo in virtù dello specifico intervento normativo si è potuti pervenire a tale
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assimilazione, senza la quale, peraltro, la normativa in questione presenterebbe seri profili di incostituzionalità). 8.5 Con la sentenza n. 7731 del 4 maggio 2010, anch'essa passata in giudicato, il Tribunale rigettava parimenti la domanda con cui i ricorrenti, fra cui gli attuali appellanti, chiedevano il riconoscimento dell'anzianità di servizio a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato -novembre 2005 - nonché il diritto a percepire l'indennità per oneri specifici, con condanna dell' al pagamento delle relative differenze retributive. CP_2
Il Tribunale, rilevava che: “l'assunzione conseguente alla stabilizzazione deve essere ritenuta a tutti gli effetti quale nuova assunzione presso la pubblica amministrazione, la quale ha instaurato un nuovo contratto di lavoro con il soggetto <
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di regolare anche le situazioni per le quali è intervenuto il giudicato;
disposizione questa non rinvenibile nel contratto collettivo posto a fondamento della pretesa rivendicata. 9.2 Come richiamato, infatti, dai tribunali nei suddetti pronunciamenti, il giudicato sostanziale si verifica non solo nei casi in cui la decisione è formalmente irretrattabile (art. 324 cpc), ma anche quando incide sul diritto fatto valere (art. 2909 cc) rendendo così intangibile, stante il principio del ne bis in idem, quanto forma oggetto del giudicato stesso e cioè del dedotto e deducibile, anche rispetto allo ius superveniens che contenga norme retroattive. Motivo per cui non è sufficiente per l'instaurazione di un nuovo giudizio il mero fatto dello
“ius superveniens” essendo invece necessario che la norma sopravvenuta abbia introdotto un'azione nuova che, in quanto tale, non può essere ricompresa nell'ambito del “deducibile” coperto dal giudicato. In applicazione di questi principi correttamente, come ritenuto dal primo giudice, la norma invocata dagli appellanti non ha mutato la regolamentazione del rapporto di lavoro in essere tra le parti, posto che il CCNL espressamente concerne -sia per la parte giuridica che per quella economica- il periodo 2016-2018 producendo effetti solo a decorrere dal 20.4.2018 (art. 2 del contratto rubricato “Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto”) e non contenendo alcuna previsione di caducazione dei giudicati sostanziali già formatisi, e quindi di situazione giuridiche ormai irretrattabili.
9.3 Inconferente è poi il richiamo all' interpretazione estensiva dell'articolo 84 citato letto sulla base della clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce che darebbe rilievo al principio comunitario del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato. Tale clausola, interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia è sì finalizzata a vietare ogni trattamento discriminatorio che non dipenda dalla natura del lavoro o dalle condizioni di formazione o di accesso all'impiego, imponendo così che situazioni comparabili non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, a meno che tale trattamento non sia giustificato (Corte giustizia UE 8.9.11, causa C 177/10; 18.10.12, cause riunite da C 302/11 a C 305/11), ma non è comunque in grado di incidere sugli effetti irreversibili già prodottisi. L' accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo" (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019).
10. L'appello va pertanto respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo. Infine, occorre dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art.13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
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Corte di Appello di Roma
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi nella misura di euro 4.500,00, oltre il 15% spese forfettarie iva e cpa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza del presupposto oggettivo per il versamento da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Roma 21.02.2025.
La Consigliera rel La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
Giovanna Ci
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