Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 12.5.2024, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1068/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis, Vincenzo di Maio e Luca Cuzzupoli,
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Mastellone,
APPELLATO
OGGETTO: carenza di interesse ad agire non pronunciata in primo grado – soccombenza virtuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.4.2024 l' ha adito questa Corte di Appello impugnando la Pt_2
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha pronunciato la carenza di interesse ad agire del ricorrente. Il giudice di prime cure non si sarebbe avveduto dell'intervenuto stralcio delle somme per effetto della l. 197 del 2022, trattandosi di somme inferiori a 1.000,00 euro e relative a ruoli trasmessi nei termini previsti dalla normativa. L ha, poi, contestato la Pt_2
regolamentazione delle spese di lite.
Si è costituita l' aderendo all'appello nella parte in cui ha chiesto dichiararsi la Controparte_2 carenza di interesse ad agire del ricorrente in primo grado. Si è, invece, opposta all'impugnazione nella parte in cui chiederebbe la compensazione delle spese di lite solo nei confronti dell' . Pt_2
Non si è costituito il . CP_1
All'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riforma della sentenza di primo grado va dichiarata la carenza di interessa ad agire del ricorrente in primo grado.
L , infatti, in primo grado ha allegato l'intervenuto stralcio delle somme per effetto della Pt_2
normativa speciale di cui alla l. 197 del 2022. La circostanza non è stata contestata in primo grado e determina la carenza di interesse a ricorrere del , nel caso in cui l'evento fosse intervenuto CP_1 prima del deposito del ricorso del primo grado,; o, comunque, l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere nel caso in cui, invece, l'evento fosse intervenuto dopo l'introduzione del giudizio. Entrambe sono fattispecie che determinano, l'una in via preventiva, l'altra in via successiva, la carenza dell'interesse ad agire.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite è determinando il momento della comunicazione dell'evento estintivo. L , al riguardo, non ha provato la comunicazione dello stralcio delle Pt_1
somme e i relativi tempi. Per tale ragione le spese di lite di entrambi i gradi vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede:
1. In riforma della sentenza di primo grado dichiara la carenza di interesse ad agire,
2. Compensa le spese di entrambi di gradi di giudizio.
Napoli, 12.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro