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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il consigliere Paolo Masetti designato ai sensi dell'art. 3 co. 4^ L. 89/01 nel procedimento iscritto a ruolo il
10/02/2025 al n. 73/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. AGAMENNONE STEFANO;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
; Controparte_1 ha emesso il seguente
DECRETO
Rilevato che:
- la parte istante, ai sensi dell'art. 3 della L. 89/2001 e succ. mod., ha chiesto equa riparazione ex art. 2 della L. 24.3.2001 n. 89 per violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata il 4.11.1950, per non essere stato rispettato il termine ragionevole di cui all' art. 6 § 1 della Convenzione stessa, instando in particolare per il risarcimento del danno non patrimoniale, espressamente previsto come risarcibile dall' art. 1 bis co. 2^ L. 89/2001;
- l'istanza di equa riparazione è stata avanzata in relazione ad un giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Grosseto – (ex) Sezione Distaccata di Orbetello, iniziato, per il ricorrente, il 18.2.2013 (data di notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo in causa a lui indirizzato, non risultando dagli atti il perfezionamento nei suoi confronti della notifica dell'originaria citazione, peraltro erroneamente indirizzata ad RE “ ) e CP_2 terminato, dopo la soppressione della Sezione Distaccata, il 13.2.2024 (data di pubblicazione della sentenza di primo grado n. 172/2024);
- l'istante ha depositato copia autentica dei seguenti atti:
a) l'atto di citazione e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio di primo grado.
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Osservato che
A. ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001 la domanda di equa riparazione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva e nella fattispecie il ricorso è tempestivo, in quanto depositato entro il suddetto termine;
B. alla data del 31.10.2016 il predetto procedimento già eccedeva i termini dell'art. 2 co. 2bis L. 89/2001, così che, ai sensi dell'art. 6 co. 2bis L. 89/2001 (come introdotto dall'art. 1 co. 777^ lett. m L. 28.12.2015 n. 208), nella specie non si applicano i rimedi preventivi di cui all'art. 1 ter L. 89/2001;
C. gli elementi di valutazione rilevanti agli effetti della decisione ai sensi degli artt. 2, co. 2 bis – 2 septies, e 2 bis della legge 89/2001, quali emergono dagli atti, sono i seguenti:
a) durata complessiva del processo: notifica della citazione in data 18.2.2013 e sentenza definitiva di primo grado emessa il 13.2.2024, ossia dopo anni 10 e mesi 6 in primo grado;
b) oggetto del processo, esito dello stesso, valore e rilevanza della causa, anche in relazione alle condizioni personali della parte: la causa ha avuto ad oggetto una domanda di accertamento di simulazione di tre atti di acquisto immobiliare, relativi a terreni poi compresi in un testamento ed oggetto di lascito ai nipoti del de cuius, nonché una domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione ereditaria sui beni appartenenti al testatore;
come si evince dalla lettura delle sentenze emesse nel procedimento (sentenza non definitiva n. 664/2019 pubblicata il 19.8.2019, che ha pronunciato sulla domanda di simulazione, rigettandola;
sentenza definitiva n. 172/2024 pubblicata il 13.2.2024, che ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria e regolato le spese di lite) la controversia non ha, tuttavia, effettivamente toccato gli interessi del ricorrente, in quanto la domanda di simulazione non era proposta contro di lui, mentre la domanda di scioglimento di comunione ereditaria non comprendeva (né poteva comprendere) gli immobili di cui al punto 4 del testamento, che il testatore, operando direttamente la divisione, parziale, del suo patrimonio, aveva già attribuito, in quote uguali, a CP_3
e non essendo stata d'altro canto proposta domanda di scioglimento di Parte_1 siffatta comunione ordinaria (e difatti, come si legge nella sentenza definitiva, “sulla divisione degli immobili indicati al punto 4) del testamento non va adottata in questa sede alcuna decisione”); perciò, pur avendo il ricorrente aderito alla domanda riconvenzionale di volta allo scioglimento della comunione ereditaria (su CP_4 beni mobili sui quali egli non vantava alcun diritto), deve concludersi che lo stesso non
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avesse in realtà alcun interesse all'esito del giudizio, non essendovi alcuna effettiva “posta in gioco” che lo riguardava;
c) assenza di condotte dilatorie o di abuso del processo della parte: non se ne constatano;
Ritenuto che:
1. Durata ragionevole
Il termine di durata ragionevole è stato senz'altro violato, dal momento che il processo (supra, § a), si è protratto per anni 10 e mesi 6.
È quindi superato ogni termine di cui all'art. 2 co. 2 bis L. 89/2001 e, in particolare,
l'eccedenza irragionevole è pari ad anni 7 e mesi 6.
Non constano motivi ostativi di cui ai commi dal 2 ter al 2 septies L. 89/2001.
2. Il danno non patrimoniale.
Parte ricorrente non ha indicato il quantum, rimettendosi alla Corte.
La S.C. in punto di prova del danno ha ritenuto che “L'irragionevole durata del processo provoca normalmente alle parti sofferenze di carattere psicologico sufficienti a giustificare la liquidazione di un danno non patrimoniale;
pertanto, accertata
l'irragionevole durata, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che un pregiudizio siffatto sia stato subito dal ricorrente. Il riconoscimento del danno non patrimoniale non può essere escluso dall'entità dell'oggetto del processo nel quale si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole, dato che l'ansia ed il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco;
tale aspetto, se può avere un effetto riduttivo dell'entità del risarcimento, non è tuttavia idoneo ad escludere l'esistenza del danno in esame” (Cass. sez. 1^ civ.
2.7.2008 n. 18162). È stato altresì ritenuto che per la determinazione del danno non patrimoniale occorre “procedere sempre ad un giudizio di comparazione i cui termini sono costituiti, per un verso, dalla natura e dall' entità della pretesa pecuniaria avanzata e, per altro verso, dalle condizioni socio – economiche dell' attore, in quanto solo tale comparazione può fornire la prova, sia pure presuntiva, dell' effettiva entità dello stress subito dalla parte, essendo ancorata ad elementi concreti e non a formule generiche ed astratte” (Cass. sez. 1^ civ. 10.4.2008 n. 9328) e che il danno non può essere riconosciuto automaticamente, quando esistano circostanze particolari che lo facciano escludere, come potrebbe accadere nel caso in cui la parte abbia ottenuto in via
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cautelare la sospensione del provvedimento impugnato ed abbia avuto interesse al protrarsi di tale sospensione per il protrarsi del giudizio (Cass. sez. 1^ civ.
9.6.2008 n.
15200).
L'art. 2 bis L. 89/2001 stabilisce:
1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo;
1-bis. La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.
1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte.
2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.
Ora, per tutte le considerazioni sopra esposte al paragrafo C.b) deve ritenersi insussistente, in questo caso, un effettivo pregiudizio per il ricorrente derivante dalla irragionevole durata del processo, in termini di sofferenza di carattere psicologico ovvero di “forte stress emotivo” così come asserito in ricorso, tenuto conto che il medesimo non ha avuto alcuna effettiva “posta in gioco” nel processo, in particolare non venendo in alcun modo ad essere messo in discussione dal procedimento il suo diritto sui beni lasciatigli dal testatore.
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere respinta.
P.Q.M.
rigetta la domanda.
Firenze, 07/03/2025
IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Paolo Masetti
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